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Informationen zum Dokument  BGer 1C_632/2021  Materielle Begründung
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BGer 1C_632/2021 vom 21.12.2021
 
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1C_632/2021
 
Decreto del 21 dicembre 2021
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Chaix, Giudice presidente,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza della Repubblica e Cantone Ticino, via F. Zorzi 13, 6501 Bellinzona,
 
Commissione di mediazione indipendente LIT della Repubblica e Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 1, 6501 Bellinzona,
 
Incaricato cantonale della protezione dei dati della Repubblica e Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 1, 6501 Bellinzona,
 
Municipio di Cadenazzo, Cará 2, 6593 Cadenazzo.
 
Oggetto
 
procedura amministrativa; denegata giustizia,
 
ricorso contro la decisione emanata il 9 settembre 2021 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2021.286).
 
 
Considerando:
 
che con decisione del 14 giugno 2021 (n. LIT.2021.7) la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza ha dichiarato irricevibile un'impugnativa presentata da A.________ nei confronti della Commissione di mediazione indipendente LIT e dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati;
 
che, adito dall'interessata, con giudizio del 9 settembre 2021 il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, preso atto del ritiro del ricorso, lo ha stralciato dai ruoli;
 
che avverso questa decisione il 18 ottobre 2021 A.________ presenta, con un atto unico, un ricorso rivolto anche contro altre decisioni della Corte cantonale inerenti a cause differenti, chiedendo di annullarla, oltre che a formulare numerose conclusioni che esulano manifestamente dall'oggetto del litigio;
 
che il Tribunale federale ha invitato la ricorrente a fornire un anticipo delle spese di fr. 400.--, fissando poi un termine suppletorio scadente il 6 dicembre 2021;
 
che con scritto del 6 dicembre 2021 la ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso;
 
che, come a lei noto, l'assunto secondo cui la composizione delle Corti dovrebbe essere previamente comunicata alle parti è priva di fondamento, come le generiche critiche relative a non meglio precisati motivi di astensione o di ricusa di giudici e cancellieri (DTF 142 I 93 consid. 8.2; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4);
 
che la ricorrente disattente che il ricorso ordinario simultaneo dell'art. 119 LTF può essere interposto contro una singola decisione, ma non contro decisioni emanate da autorità differenti in materie diverse e che coinvolgono anche altre parti, cause che devono quindi essere disgiunte e trattate separatamente (sentenza 1B_398/2020 del 21 agosto 2020 che la concerne);
 
che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LTF);
 
che, come noto alla ricorrente, le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF) e sono pertanto messe a suo carico, visto inoltre che il ricorso, inutilmente prolisso e ripetitivo, critica in maniera contraddittoria nel merito l'impugnato giudizio cantonale, dopo aver ritirato il gravame inoltrato contro di esso;
 
 
per questi motivi, il Giudice presidente decreta:
 
1.
 
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alla ricorrente, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza, alla Commissione di mediazione indipendente LIT, all'Incaricato cantonale della protezione dei dati, al Municipio di Cadenazzo e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 21 dicembre 2021
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice presidente: Chaix
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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