«AZA»
I 557/99 Ge
IVa Camera
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; Cassina, cancelliera
Sentenza dell'11 gennaio 2000
nella causa
K.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. P.________,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, Bellinzona, opponente,
e
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
F a t t i :
A.- Mediante decisione 4 febbraio 1998 l'Ufficio assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI) ha respinto la domanda di prestazioni presentata il 9 maggio 1996 da K.________, nato nel 1942, per carenza di invalidità rilevante.
B.- Rappresentato dall'avv. P.________, l'interessato ha deferito il provvedimento di rifiuto al Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, statuendo con giudice unico per pronunzia 28 giugno 1999, ne ha disatteso il gravame. In sostanza ha constatato che le turbe di cui soffriva il richiedente non erano di gravità tale da conferire il diritto a prestazioni assicurative.
C.- Sempre assistito dal suo legale, K.________ interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo con il quale, sulla scorta di un'ulteriore certificazione del suo medico curante, chiede il riconoscimento di un mezza rendita d'invalidità e la concessione dell'assistenza giudiziaria.
Mentre l'UAI postula la reiezione dell'impugnativa, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
D i r i t t o :
1.- Nel querelato giudizio, cui si rinvia, il Tribunale cantonale ha già chiaramente enunciato i fatti e illustrato i disposti legali e giurisprudenziali che regolano la vertenza, per quanto segnatamente riferito al diritto a prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità.
Ha altresì rammentato come, per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuti la legalità delle decisioni in base alla situazione esistente al momento in cui esse sono state emanate. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b).
2.- Anche per quanto attiene all'applicazione del disciplinamento citato alla fattispecie, questa Corte deve integralmente aderire e rimandare a quanto considerato, con motivazioni esaustive e convincenti, nella pronunzia contestata. Il Tribunale cantonale, dopo attento esame degli atti, ha in effetti correttamente concluso che le patologie di cui soffre il ricorrente - segnatamente la sindrome di insufficienza vertebrale lombare su degenerazione dei segmenti funzionali L3/L4 e L4/L5 con epicentro in L4/L5, di intensità moderata e la protusione non sintomatica del disco intervertebrale L4/L5 in sede medio-laterale sinistra - non sono state, sino al momento determinante della resa del provvedimento dell'UAI (cfr. consid. 1), di gravità tale da cagionare un'incapacità lavorativa, rispettivamente di guadagno, suscettibile di determinare l'erogazione di una rendita, neanche di grado minimo. Al contrario, bisognava ritenere che l'assicurato potesse continuare ad esercitare la professione di aiuto-macellaio nella misura del 75%.
Queste conclusioni si sono fondate sugli accertamenti medici esperiti, in particolare sull'approfondita perizia allestita il 7 gennaio 1998 per conto dell'UAI dal dott. R.________, neurochirurgo. Detto sanitario, esposte le varie diagnosi, qualificate di grado discreto-moderato, ha reputato l'assicurato abile nell'attività originaria di aiuto-macellaio in ogni caso almeno al 50 %. Con opportuni alleggerimenti (evitare il sollevamento ripetitivo di pesi superiori ai 10 kg e quello sporadico di pesi oltrepassanti i 25 kg come anche la permanenza prolungata in una determinata posizione), la capacità lavorativa stimata dallo specialista si eleva al 75 %.
Simili apprezzamenti sono stati fatti propri, con argomentazioni pertinenti, dai primi giudici. Essi appaiono fondati su un accurato esame del caso, chiari nell'esposizione e motivati nelle conclusioni (cfr. RAMI 1991 U 133 pag. 311).
3.- Da queste risultanze, conformi alla legge e agli atti dell'incarto, non vi è ragione di scostarsi, l'insorgente non avendo introdotto elementi idonei a metterne in dubbio la pertinenza ed ad indurre ad una differente valutazione delle sue condizioni sempre al momento determinante della resa dell'atto querelato (consid. 1).
In particolare, alle suesposte considerazioni, suffragate da una convincente perizia specialistica, non può mutare il dissimile parere del dott. A.________. A prescindere dal fatto che il giudice - nell'ambito del libero apprezzamento delle prove - ha la facoltà di decidere quali prove siano da ritenere decisive ai fini del giudizio (cfr. DTF 122 V 160 consid. 1c), come ha già osservato l'istanza cantonale, le certificazioni del medico curante dell'insorgente non possono certo dirsi sufficientemente circostanziate e non dimostrano in modo convincente e oggettivabile l'esistenza di un'incapacità lavorativa di grado invalidante, limitandosi in definitiva le medesime a riferire le lamentele del paziente e le note diagnosi.
D'altra parte, sul punto della valutazione dell'invalidità, si rileva che la ridotta incapacità del ricorrente non giustifica che si proceda a un confronto dei redditi, come egli pretende nel suo gravame, il non raggiungimento di un tasso invalidante apparendo evidente.
Infine, con riferimento agli specifici adattamenti sul posto di lavoro suggeriti dal dott. R.________ per tener conto delle limitazioni fisiche derivanti dalle patologie diagnosticate e, quindi, evitare un eccessivo carico della schiena, essi appaiono di facile realizzazione. Al riguardo si ricorda a K.________ che per un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali l'assicurato ha il dovere di intraprendere tutto quanto sia da lui ragionevolmente esigibile per diminuire il danno e, quindi, ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità. Perciò il diritto a una rendita non è dato qualora egli sia in grado, anche senza reintegrazione, di conseguire con il suo lavoro un reddito escludente un'invalidità pensionabile (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3, 113 V 28 consid. 4a, 111 V 239 consid. 2a; cfr. pure Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. II, pag. 377; Meyer-Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht - am Beispiel der Beruflichen Eingliederungsmassnahmen der IV, tesi Berna 1985, pag. 131).
4.- Viste le risultanze di cui sopra, l'impugnativa deve essere disattesa e il giudizio cantonale confermato, mentre che manifestamente non si giustifica l'assunzione di accertamenti completivi, come postulato dal richiedente in procedura federale (cfr. RCC 1986 pag. 201 consid. 2c-d).
Si ricorda tuttavia all'interessato che la presente sentenza non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell'AI sorti dopo il 4 febbraio 1998, data della decisione controversa (consid. 1). Qualora le sue condizioni dovessero peggiorare in misura rilevante, gli rimane riservata la facoltà di presentare una nuova domanda.
5.- K.________ ha domandato di essere messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Ora, i requisiti posti dall'art. 152 cpv. 2 OG in relazione con l'art. 135 OG appaiono adempiuti (DTF 125 V 202 consid. 4a e sentenze ivi citate). Dalla documentazione all'inserto risulta in effetti comprovata la situazione d'indigenza e, visti i non evidenti quesiti giuridici posti dalla fattispecie, non si poteva pretendere che l'assicurato difendesse i suoi interessi senza ricorrere all'ausilio di un legale (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, note 5 e 7 all'art. 152 OG). Il gratuito patrocinio va quindi concesso.
Nella misura in cui la richiesta concerne invece la dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie, essa è priva di oggetto, la procedura di ricorso in materia d'assegnazione o di rifiuto di prestazioni assicurative essendo di regola gratuita (art. 134 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni,
p r o n u n c i a :
I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
III. È riconosciuta l'assistenza giudiziaria gratuita per
la procedura federale, l'onorario dell'avv. P.________
essendo fissato a fr. 2500.- e preso a carico dalla
Cassa del Tribunale.
IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 11 gennaio 2000
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Giudice presidente la IVa Camera:
La Cancelliera