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Original
 
[AZA]
I 449/99 Ws
IIa Camera
composta dei giudici federali Meyer, Borella e Soldini,
supplente; Schäuble, cancelliere
Sentenza del 24 gennaio 2000
nella causa
B.________, Italia, ricorrente, rappresentata dal Patronato
X.________, Italia,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue
Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente,
e
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le
persone residenti all'estero, Losanna
F a t t i :
A.- B.________, cittadina italiana nata nel 1956, ha
lavorato in Svizzera dal 1974 al 1987 solvendo
i contributi di legge. Rientrata in Italia, non ha più
svolto alcuna attività lucrativa né ha mai versato contri-
buti alle patrie assicurazioni. Non è titolare di una ren-
dita d'invalidità in patria.
Il 22 ottobre 1997 B.________ ha presentato una
domanda di rendita dell'assicurazione per l'invalidità
svizzera lamentando un'ulcera duodenale e asma bronchiale.
Il 16 aprile 1998 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti
all'estero le ha inviato un progetto di decisione, con cui
respingeva la predetta domanda, poiché la richiedente dopo
il 31 luglio 1987 non aveva più adempiuto il requisito
assicurativo.
Dopo aver esaminato le osservazioni della richiedente,
che, per il tramite del Patronato X.________, ha prodotto
nuova documentazione medica, l'Ufficio AI, con decisione 20
ottobre 1998, ha respinto la richiesta di prestazioni per
difetto del requisito assicurativo.
B.- Ancora tramite il Patronato X.________,
l'interessata è insorta contro il provvedimento
amministrativo con gravame alla Commissione federale di
ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti
all'estero, chiedendo l'accoglimento della richiesta di
prestazioni.
Con giudizio 21 giugno 1999 la Commissione di ricorso
ha respinto il gravame, rilevando, a sua volta, l'assenza
del presupposto assicurativo e osservando inoltre che sino
a fine luglio 1987, al momento della partenza dalla Svizze-
ra, l'insorgente non aveva mai subito un'incapacità lavora-
tiva.
C.- Con ricorso di diritto amministrativo B.________,
sempre assistita dal Patronato X.________, chiede
l'annullamento del predetto giudizio e l'erogazione di una
rendita d'invalidità a contare dal 1980.
L'Ufficio AI opponente propone la reiezione del ricor-
so.
D i r i t t o :
1.- a) Per avere diritto ad una rendita dell'assicura-
zione per l'invalidità svizzera, il richiedente deve, in
sostanza, essere invalido ai sensi della legge svizzera,
aver versato i contributi stabiliti dall'assicurazione so-
ciale svizzera per almeno un anno intero ed essere assicu-
rato quando insorge l'invalidità.
b) Giusta l'art. 4 cpv. 1 LAI, l'invalidità è l'inca-
pacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante du-
rata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
L'art. 28 cpv. 1 LAI consente di erogare non solo la
rendita intera se l'assicurato è invalido almeno al 66 2/3%
e la mezza rendita se è invalido almeno al 50%, ma anche il
quarto di rendita se è invalido almeno al 40%. Tuttavia,
secondo l'art. 28 cpv. 1ter LAI, le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicu-
rati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Sviz-
zera.
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determina-
ta stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invali-
dità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'inte-
grazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragione-
volmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato
del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido.
In altre parole, l'invalidità, nell'ambito delle assi-
curazioni sociali svizzere, è un concetto di carattere eco-
nomico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b,
110 V 275 consid. 4a); i dati economici risultano pertanto
determinanti. Tuttavia, qualora essi difettino per l'inat-
tività dell'assicurato, ci si fonderà sui fatti di natura
medica. Il compito del sanitario consiste allora nel porre
un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale
misura l'interessato non può più svolgere, a causa del dan-
no alla salute, la sua attività precedente o altri mestieri
ragionevolmente esigibili (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V
314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
Infine, conformemente all'art. 29 cpv. 1 LAI il dirit-
to alla rendita giusta l'art. 28 LAI nasce il più presto
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità per-
manente di guadagno pari almeno al 40% (lett. a), oppure in
cui è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, in-
capace al lavoro per almeno il 40% in media (lett. b).
c) Già s'è detto che per aver diritto alla rendita me-
desima il cittadino italiano deve non soltanto aver contri-
buito all'AVS/AI per almeno un anno intero e essere invali-
do ai sensi della legislazione svizzera, ma deve pure esse-
re assicurato, al verificarsi del rischio assicurabile, o
presso l'AVS/AI o presso le assicurazioni sociali italiane.
Egli adempie quest'ultima condizione quando sono ver-
sati dei contributi nell'assicurazione obbligatoria, nella
prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria o
nell'assicurazione facoltativa italiane (cifra 2 lett. a
del Protocollo finale dell'Accordo aggiuntivo 4 luglio 1969
alla Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza so-
ciale), durante i periodi assimilati secondo le disposizio-
ni della legislazione italiana (cifra 2 lett. b del Proto-
collo finale stesso) o quando egli ha diritto a pensione
d'invalidità delle assicurazioni sociali italiane (art. 1
del Protocollo aggiuntivo all'Accordo aggiuntivo 4 luglio
1969).
Secondo la giurisprudenza, il cittadino italiano è
considerato iscritto alle assicurazioni sociali italiane se
sono versati contributi nell'assicurazione obbligatoria,
nella prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligato-
ria o nell'assicurazione facoltativa prima del verificarsi
dell'evento assicurabile giusta il diritto svizzero o se
sono accreditati - sempre per il momento della verifica del
rischio - periodi assimilati, che devono essere comprovati
prima della resa della decisione amministrativa (DTF 109 V
180 consid. 2a). Questa giurisprudenza intende impedire la
costituzione con effetto retroattivo di un rapporto assicu-
rativo, quando già si è realizzato l'evento assicurato giu-
sta il diritto svizzero.
2.- a) In concreto, va innanzitutto rilevato che la
ricorrente fino al momento in cui ha lasciato definitiva-
mente la Svizzera, vale a dire sino a fine luglio 1987, ha
sempre lavorato normalmente, senza subire alcuna perdita di
guadagno. Deve quindi essere condiviso il giudizio di prima
istanza, secondo cui fino a quella data non era nato alcun
evento assicurabile, segnatamente alcun diritto a una ren-
dita d'invalidità, foss'anche soltanto parziale.
La pretesa della ricorrente di far risalire l'insorge-
re del diritto a una rendita d'invalidità addirittura al
1980 appare manifestamente destituita di fondamento. A mag-
gior ragione se si considera che, indipendentemente dal
fatto che ella abbia sempre lavorato normalmente in Svizze-
ra, senza subire alcuna perdita di guadagno, manca del tut-
to - e non certo per caso - una documentazione sanitaria
oggettiva sugli anni passati che possa in qualche modo suf-
fragare la tesi ricorsuale. Persino la documentazione rela-
tiva a questi ultimi tempi appare assai lacunosa, non appe-
na si consideri che manca, ad esempio, una spirometria che
attesti i dati oggettivi rilevati subito dopo la prescri-
zione di uno spray broncodilatatore.
È quindi chiaro, alla luce di queste circostanze, che
un eventuale diritto alla rendita della ricorrente non può
essere nato, come correttamente rilevato dal giudice di
prime cure, se non in un'epoca posteriore alla sua partenza
dalla Svizzera, avvenuta nel luglio del 1987.
b) Dopo la sua partenza dalla Svizzera, la ricorrente
non ha più versato, come risulta dall'attestato concernente
la carriera assicurativa in Italia, contributi alle patrie
assicurazioni sociali. Ella nemmeno è titolare di una pen-
sione d'invalidità italiana. Fa quindi pacificamente difet-
to, dopo la partenza dalla Svizzera, il requisito assicura-
tivo esatto dalla normativa convenzionale.
In simili condizioni non mette più nemmeno conto porsi
teoricamente il quesito dell'eventuale nascita, in epoca
posteriore alla partenza dalla Svizzera, di un diritto vir-
tuale a prestazioni.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu-
razioni
p r o n u n c i a :
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
II.Non si percepiscono spese giudiziarie.
III.La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI
per le persone residenti all'estero e all'Ufficio fe-
derale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 24 gennaio 2000
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Giudice presidente la IIa Camera:
Il Cancelliere: