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Original
 
[AZA 3]
1P.352/1999
I C O R T E D I D I R I T T O P U B B L I C O
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27 gennaio 2000
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre-
sidente della Corte, Catenazzi e Scartazzini, supplente.
Cancelliere: Crameri.
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Visto il ricorso di di diritto pubblico dell'11 giugno 1999
presentato dalla Immobiliare Besso SA, Lugano, rappresenta-
ta dal suo amministratore unico Edo De Bernardis, Massagno,
contro lo scritto dell'11 maggio 1999 del Consiglio di Sta -
to del Cantone Ticino, in merito alla posa di un impianto
semaforico;
R i t e n u t o i n f a t t o :
A.-
La Immobiliare Besso SA è proprietaria della
particella n. 1311 RFD di Lugano-Besso, su cui sorge l'al-
bergo Scandinavia, appartenente alla società; il fronte
nord-orientale del fondo segna il confine con Via Besso.
Nell'ambito di una nuova sistemazione di questa strada, il
cui progetto esecutivo, fondato su una relazione tecnica
dell'ottobre 1992, era stato pubblicato il 13 luglio 1993,
l'ente pubblico ha previsto l'impianto di un palo semafori-
co in corrispondenza del mappale in discussione. Il 1° feb-
braio 1996 è stato dichiarato chiuso, per intervenuta tran-
sazione, un procedimento di espropriazione promosso nei
confronti della Società relativamente a un'area espropriata
di 4 m2 della suddetta particella. In uno scambio di corri-
spondenza, protrattosi dal luglio 1998 all'aprile 1999 tra
l'amministratore unico della società e il Dipartimento del
territorio del Cantone Ticino, si sono discussi possibili
adattamenti progettuali dell'impianto semaforico in prossi-
mità dell'albergo.
B.-
Mediante scritto dell'11 maggio 1999 il Con-
siglio di Stato del Cantone Ticino ha esposto che l'impian-
to era anteriore alla pubblicazione dei piani relativi alla
formazione della corsia per il traffico pubblico appena
realizzata; ha precisato che nella relazione tecnica dell'
opera pubblicata ai sensi della legge cantonale sulle stra-
de del 23 marzo 1983 si era semplicemente confermato il
mantenimento dell'impianto. L'Esecutivo cantonale faceva
altresì rilevare che, in via generale, la posa di nuovi im-
pianti semaforici, eseguita in base all'Ordinanza federale
sulla segnaletica stradale (art. 107 cpv. 3 lett. m), non
necessitava comunque di alcuna pubblicazione; osservava
che, in concreto, i servizi competenti del Dipartimento del
territorio avevano nondimeno sottoposto al proprietario i
piani del nuovo impianto, spostando parzialmente il palo
semaforico allo scopo di aderire alle richieste della so-
cietà. Considerato che il nuovo palo era stato posato sul
fondo di proprietà dello Stato e che la relativa posa non
richiedeva particolari procedure, il Consiglio di Stato ha
ritenuto che i servizi predisposti avevano agito nel ri-
spetto delle leggi e del diritto di essere sentito.
C.-
Contro il suddetto scritto governativo, rite-
nuto dalla società destinataria quale provvedimento impu-
gnabile per carenza di decisione formale, la Immobiliare
Besso SA interpone al Tribunale federale un ricorso di di-
ritto pubblico. Afferma di aver dovuto, nel corso dell'ese-
cuzione dei lavori, intervenire presso le autorità cantona-
li e il Municipio di Lugano per chiedere la sospensione
della sistemazione dell'opera non indicata nel progetto
esecutivo pubblicato. L'impianto semaforico, che per la
prossimità dell'albergo causa alla sua proprietà grave di-
sturbo e molte probabili immissioni moleste, risulta in ef-
fetti abusivo in quanto la sua posa non era stata a suo
tempo né pubblicata né approvata, malgrado dovesse regolar-
mente essere data agli interessati la facoltà di opporsi
contro simili progetti. Invocato l'arbitrio e una violazio-
ne del diritto di essere sentito, fa valere che l'impianto
realizzato sarebbe, sia per impatto che per nuova ubicazio-
ne, ben diverso da quello precedente, per cui esso, meno
discosto e più incombente sul proprio fondo, avrebbe dovuto
essere considerato nuova opera sottoposta alle regole pro-
cedurali di pubblicazione previste in tal caso. La ricor-
rente fa valere una restrizione della proprietà incompati-
bile con l'art. 22ter vCost., segnatamente con il principio
della proporzionalità. Lamenta pure una violazione dell'
art. 6 n. 1 CEDU, in quanto l'Esecutivo cantonale, statuen-
do sull'opera in discussione, non avrebbe giudicato quale
tribunale indipendente.
D.-
Il Consiglio di Stato propone, in via princi-
pale, di dichiarare il ricorso inammissibile e, in via su-
bordinata, di respingerlo.
In data 1° settembre 1999 la ricorrente ha prodot-
to, senza esserne stata invitata, un ulteriore scritto.
C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o :
1.-
a) L'allegato che la ricorrente ha prodotto
dopo il termine di ricorso di cui all'art. 89 OG, senza
esserne stata invitata, deve essere stralciato dagli atti
(art. 93 OG; DTF 125 I 71 consid. 1d/aa pag. 77).
b) Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con
piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengo-
no sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, da-
gli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 125
II 497 consid. 1a, 125 I 253 consid. 1a, 412 consid. 1a).
2.-
La posa di un semaforo costituisce una regola-
mentazione funzionale del traffico ai sensi dell'art. 3
cpv. 4 della legge federale sulla circolazione stradale,
del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), sottoposta unica-
mente alle disposizioni previste dall'ordinanza sulla se-
gnaletica stradale, del 5 settembre 1979 (OSStr; RS
741.21). Giusta l'art. 101 cpv. 2 OSStr, i segnali e le de-
marcazioni possono essere collocati o tolti soltanto se è
ordinato dall'autorità, e seguendo la procedura dell'arti-
colo 107. Ai sensi dell'art. 107 cpv. 3 OSStr, per colloca-
re le demarcazioni e, fra l'altro, i segnali luminosi
(lett. m), non sono necessarie né decisioni né pubblicazio-
ni. Misure di questo genere sono comunque impugnabili nell'
ambito della procedura d'opposizione e di ricorso prevista
dall'art. 106 OSStr e dal regolamento della legge cantonale
di applicazione della legislazione federale sulla circola-
zione stradale. In particolare, giusta l'art. 106 cpv. 2
OSStr, contro le decisioni cantonali di ultima istanza può
essere inoltrato ricorso al Consiglio federale, conforme-
mente alla PA.
3.-
a) Come ha rilevato il Consiglio di Stato nel-
la risposta del 13 agosto 1999, il ricorso di diritto pub-
blico per violazione di diritti costituzionali dei cittadi-
ni è ammissibile, giusta l'art. 84 cpv. 1 lett. a OG, solo
contro le decisioni e i decreti cantonali. Nella fattispe-
cie è dubbio che lo scritto 11 maggio 1999 del Consiglio di
Stato costituisca una decisione impugnabile; questo dubbio
è del resto stato avanzato dalla stessa ricorrente. D'altra
parte, il citato scritto non regola in modo unilaterale e
imperativo un rapporto giuridico tra due parti (sulla no-
zione di decisione impugnabile v. DTF 113 Ia 232 consid. 1,
125 I 313 consid. 2a-b e rinvii). Inoltre, secondo l'art.
84 cpv. 2 OG, il ricorso di diritto pubblico, quale rimedio
straordinario, ha carattere sussidiario ed è pertanto am-
missibile soltanto qualora la pretesa violazione di diritto
non possa essere sottoposta, mediante azione o altro rime-
dio, al Tribunale federale o a un'altra autorità federale
(DTF 108 Ia 113 consid. 1b, 119 Ia 178 consid. 1a), que-
stione che, come si è visto, è esaminata d'ufficio dal Tri-
bunale federale.
b) In queste circostanze merita pertanto tutela la
conclusione del Governo cantonale laddove eccepisce che la
ricorrente avrebbe dovuto, se del caso, impugnare l'atto
litigioso con un ricorso amministrativo al Consiglio fede-
rale (art. 73 cpv. 1 lett. c PA); ne risulta che il ricorso
di diritto pubblico è inammissibile.
c) Non giova alla ricorrente far valere una viola-
zione del diritto di essere sentito criticando che i piani
a suo tempo depositati, rispettivamente il progetto esecu-
tivo pubblicato il 13 luglio 1993, non sarebbero stati suf-
ficientemente chiari, impedendole in tal modo di rendersi
conto della mole e dell'ubicazione del previsto impianto.
In effetti, la ricorrente non ha mai contestato, né conte-
sta oggi, la nuova sistemazione stradale come tale, previ-
sta dal citato progetto esecutivo. Trattandosi della posa
di un semaforo nel senso di una regolamentazione funzionale
del traffico, determinante è il fatto che l'art. 106 OSStr
non disciplina l'opposizione contro progetti esecutivi,
bensì unicamente contro i segnali (cpv. 1 lett. b), rispet-
tivamente prevede il ricorso avverso le decisioni cantonali
di ultima istanza aventi per oggetto simili provvedimenti.
Ne segue che, contro la posa del nuovo impianto semaforico,
sarebbe stato possibile, di massima, il ricorso al Consi-
glio federale.
d) È vero che la ricorrente ha invocato pure, sia
davanti al Consiglio di Stato che nel ricorso di diritto
pubblico, una violazione dell'art. 6 n. 1 CEDU, sostenendo
che l'impianto semaforico in discussione aumenterebbe per
gli utenti della sua proprietà gli effetti nocivi legati
alla sua vicinanza. È altrettanto vero che l'esame di tale
censura non rientra nella competenza del Consiglio federa-
le, bensì in quella del Tribunale federale (DTF 125 II 417
consid. 4a-e pag. 424 segg., 120 Ib 224 consid. 1a-b).
Il Tribunale federale interpreta la nozione conven-
zionale di "contestazione di diritti e di doveri di carat-
tere civile" di cui all'art. 6 n. 1 CEDU nel senso lato da-
ta dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. La citata
norma non concerne quindi unicamente le contestazioni di
diritto privato in senso stretto, ma pure gli atti ammini-
strativi adottati dall'autorità nell'esercizio del potere
pubblico, a condizione ch'essi producano un effetto deter-
minante sui diritti di carattere privato quali il diritto
di proprietà (DTF 119 Ia 88 consid. 3b, 122 I 294 consid.
3d; Arthur Haefliger/Frank Schürmann, Die Europäische Men-
schenrechtskonvention und die Schweiz, 2aed., Berna 1999,
pag. 134 e segg.; Mark E. Villiger, Handbuch der Europäi-
sche Menschenrechtskonvention, 2aed., Zurigo 1999, n. 380
pag. 243 e n. 384 pag. 245 seg.). Il quesito di sapere se
l'art. 6 n. 1 CEDU si applica alla fattispecie può essere
lasciato aperto.
La ricorrente fa valere infatti che l'impianto se-
maforico, per la mole e per la vicinanza all'albergo, le
arreca grave pregiudizio. Ora, essa non tenta di dimostrare
in quale modo il leggero spostamento dell'impianto rispetto
all'ubicazione iniziale lederebbe i suoi diritti di pro-
prietà nella loro esistenza, nella loro estensione o nel
loro esercizio. La censura si rivela pertanto in ogni caso
insufficientemente motivata (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF
DTF 125 I 71 consid. 1c e rinvii) ed è quindi inammissibi-
le.
e) In queste circostanze si giustifica di trasmet-
tere gli atti di causa al Consiglio federale (cfr. art. 32
cpv. 4 lett. a OG e DTF 121 I 93).
4.-
Per le ragioni esposte, il gravame si rivela
inammissibile. Visto l'esito dell'impugnativa, le spese
vanno poste a carico della ricorrente (art. 156 cpv. 1 OG).
Per questi motivi,
i l T r i b u n a l e f e d e r a l e
p r o n u n c i a :
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Gli atti di causa sono trasmessi al Consiglio
federale.
3.La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a
carico della ricorrente.
4. Comunicazione al rappresentante della ricorren-
te, al Consiglio di Stato del Cantone Ticino e al Consiglio
federale svizzero.
Losanna, 27 gennaio 2000
VIZ
In nome della I Corte di diritto pubblico
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,
Il Cancelliere,