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Original
 
[AZA 0]
5C.279/1999
II CORTE CIVILE
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22 febbraio 2000
Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente,
Bianchi e Weyermann.
Cancelliere: Piatti.
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Visto il ricorso per nullità del 13 dicembre 1999 presentato da A.________, Milano, patrocinata dall'avv. Filippo Solari, Lugano, contro la sentenza emanata l'8 novembre 1999 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone la ricorrente a B.________ e C.________, Milano, patrocinati dall'avv. Valeria Galli, Lugano, in materia di successione (misure cautelari);
Ritenuto in fatto :
A.- Il 21 luglio 1998 è deceduta a Milano, ove era domiciliata, D.________. La defunta, cittadina italiana, ha lasciato un testamento pubblico del 14 luglio 1995 in cui ha istituito i figli C.________, B.________ e A.________ eredi in parti uguali di tutti i beni che non sono stati legati a terzi. La defunta disponeva presso la Banca Z.________ a Lugano della relazione n. xxx denominata Y.________, per la quale aveva conferito procura individuale alla sola figlia A.________. Il 26 novembre 1998 il saldo di tale relazione bancaria ammontava a Lit. 611'817'742.
Dopo che ciascuno dei tre figli ha percepito Lit. 200'000'000, C.________ e B.________ hanno scoperto che il 21 settembre 1995 la sorella A.________ aveva dato ordine di prelevare da tale relazione, con l'autorizzazione della madre, titoli in deposito per un valore complessivo di un miliardo di Lire. Interpellata dai fratelli, A.________ non ha dato spiegazioni sul trasferimento. La Banca ha invece fornito alcuni rendiconti, senza però indicare la destinazione e il beneficiario dell'operazione.
B.- Il 24 dicembre 1998 C.________ e B.________ hanno ottenuto in via supercautelare dal Pretore del distretto di Lugano il blocco di ogni conto facente capo a A.________ - come titolare o beneficiaria economica - presso la Banca Z.________ a Lugano per l'importo di fr. 1'093'060. -- con interessi al 10% dal 23 dicembre 1998. Il 10 marzo 1999, dopo aver esperito il contraddittorio, il Pretore ha respinto la domanda cautelare e ha ordinato la liberazione dei beni bloccati.
C.- Con sentenza 8 novembre 1999 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, adita da C.________ e B.________, ha riformato il decreto cautelare nel senso che la Banca Z.________ di Lugano è invitata a disporre un blocco cautelativo sugli averi di A.________, a lei intestati personalmente o a lei facenti capo come beneficiaria economica su conti cifrati o intestati a terzi per la somma di fr. 847'060. --, oltre interessi. Agli appellanti è stato nel contempo fissato un termine di 30 giorni per promuovere l'azione di merito innanzi al foro competente, pena la caducità del provvedimento cautelare.
I giudici cantonali hanno rilevato che in virtù dell'art. 10 LDIP il giudice svizzero può, qualora le misure previste dagli art. 551-554 CC non sembrano - come in concreto - idonee, adottare altri provvedimenti cautelari fondati sul diritto cantonale di procedura. Nella fattispecie l'istanza cautelare non è unicamente finalizzata a garantire pretese - obbligatorie - derivanti da un'azione di riduzione o collazione, ma tende pure alla conservazione di beni che altrimenti verrebbero distratti dalla successione a pregiudizio degli aventi diritto e di cui gli istanti intendono dimostrare l'appartenenza alla successione. In queste circostanze, poiché il blocco è stato chiesto dagli istanti che intendono far accertare giudizialmente il proprio diritto reale sul conto o sul deposito, un provvedimento cautelare è ammissibile. Inoltre, visto che i titoli, emessi da due istituti di credito e prelevati dal deposito della defunta, sono giunti a scadenza nel 1997 e poiché in virtù del principio della surrogazione reale sono considerati beni successori anche i beni sostitutivi, acquistati in luogo e vece di quelli della successione, la richiesta di bloccare una somma di denaro appare lecita.
D.- Il 13 dicembre 1999 A.________ ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso per nullità, con cui postula l'annullamento della decisione cantonale. La ricorrente, dopo aver narrato i fatti, osserva innanzi tutto che non è pendente alcuna petizione d'eredità. Inoltre, la natura di un'ipotetica petizione d'eredità avrebbe dovuto essere determinata sulla base del diritto italiano e non del diritto svizzero. I giudici cantonali hanno poi applicato il diritto cantonale in luogo di quello federale. Infatti, per garantire un credito pecuniario come quello fatto valere dalle controparti possono unicamente essere utilizzati i mezzi previsti dalla LEF. Con risposta del 7 febbraio 2000 B.________ e C.________ propongono la reiezione del gravame.
Considerando in diritto :
1.- La sentenza impugnata è una decisione cautelare, che, per costante giurisprudenza, non è finale ai sensi dell'art. 48 OG e non può essere oggetto di un ricorso per riforma. Essa è però suscettiva di un ricorso per nullità (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 2.3 all'art. 68 OG). Il gravame, tempestivo (art. 69 cpv. 1 OG), è pertanto in linea di principio ammissibile.
2.-a) I giudici cantonali hanno rilevato che un blocco cautelare può unicamente tendere alla tutela di diritti reali, segnatamente rivendicazioni verso un coerede o pretese avanzate mediante petizione d'eredità. Visto che in concreto la richiesta cautelare non mirava solo a garantire pretese derivanti da un'azione di riduzione o di collazione, ma pure alla conservazione di beni che altrimenti sarebbero distratti dalla successione, gli istanti, che intendono far accertare giudizialmente un proprio diritto su un conto o un deposito, possono chiedere l'emanazione di una misura cautelare fondata sul diritto procedurale cantonale.
b) La ricorrente sostiene che le controparti non hanno inoltrato alcuna petizione d'eredità né sarebbe loro intenzione farlo, limitandosi a far valere una pretesa di riduzione o di collazione, entrambe aventi natura puramente obbligatoria. Visto che trattasi di una pretesa di mera natura pecuniaria, essa può unicamente essere garantita da un sequestro ai sensi dell'art. 271 LEF e non da un provvedimento cautelare del diritto cantonale. È pertanto dato il motivo di nullità previsto dall'art. 68 cpv. 1 lett. a OG e cioè l'applicazione del diritto cantonale in luogo del diritto federale applicabile.
c) Giusta l'art. 38 cpv. 1 LEF l'esecuzione ha per scopo di ottenere il pagamento di denaro o la prestazione di garanzie. I cantoni non hanno pertanto la facoltà di ordinare, fondandosi sul diritto cantonale, misure provvisionali atte a garantire il pagamento di una somma di denaro a favore del creditore (DTF 108 II 180 consid. 2a). Occorre quindi esaminare, se l'autorità cantonale ha ordinato siffatte misure cautelari incompatibili con il diritto federale.
aa) La decuius era cittadina italiana con ultimo domicilio a Milano. La successione si è pertanto aperta in Italia (art. 456 CC italiano). Giusta l'art. 533 CC italiano l'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi. Nel diritto italiano, a differenza di quanto prescrive il diritto svizzero (Forni/Piatti, Commento basilese, ZGB II, n. 9 all'art. 598 CC con rinvii), una petizione d'eredità può quindi essere diretta contro un coerede (Palazzo, Le successioni, Giuffrè, 1996, tomo I, pag. 419; cfr. anche DTF 122 III 214). L'azione ha natura reale (Cian/Trabucchi, Commentario breve al Codice civile, 1996, all'art 533 CC n. I/1). In virtù dell'art. 535 CC italiano sussiste pure una surrogazione reale dei beni alienati (cfr. Palazzo, op. cit. , pag. 423 seg. ). Per quanto concerne i beni lasciati in Svizzera da un decuius con ultimo domicilio all'estero, le autorità svizzere del luogo di situazione ordinano i necessari provvedimenti d'urgenza a loro tutela (art. 89 LDIP, cfr. anche l'art. 10 LDIP per la competenza dei tribunali svizzeri a emanare provvedimenti cautelari anche in assenza di una competenza sul merito). Esse applicano il diritto svizzero (art. 92 cpv. 2 LDIP).
In concreto è esatto che le controparti non hanno introdotto alcuna petizione d'eredità in Italia. Tuttavia ciò non significa ancora che le autorità svizzere non possano ordinare provvedimenti d'urgenza. I giudici cantonali hanno infatti tenuto conto dell'assenza di una qualsiasi procedura giudiziaria di merito, fissando alle controparti un termine di 30 giorni per promuovere al foro competente un'azione di merito, pena la decadenza del provvedimento assicurativo. Ora, non potendosi escludere l'inoltro di un'azione reale, non è possibile affermare che il blocco in questione sia stato, inammissibilmente, emanato per garantire il pagamento in denaro di pretese obbligatorie. La censura si rivela pertanto infondata e dev'essere respinta. È tuttavia evidente che nel caso in cui le controparti abbiano incoato, al competente foro, unicamente azioni che danno diritto a una pretesa obbligatoria, la ricorrente potrà chiedere la revoca delle contestate misure cautelari, che a quel momento non avranno più per scopo quello di tutelare una pretesa reale.
bb) Nella misura in cui la ricorrente contesta l'estensione del blocco cautelare, il ricorso si rivela inammissibile. Infatti, il motivo di nullità previsto dall' art. 68 cpv. 1 lett. a OG non permette al Tribunale federale di controllare la corretta applicazione del diritto cantonale (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 3.2 all'art. 68 OG).
3.- La ricorrente sostiene infine che, anche volendo ammettere un'ipotetica petizione d'eredità, i giudici cantonali hanno applicato il diritto federale invece e in luogo del diritto straniero applicabile (art. 68 cpv. 1 lett. b OG). La censura è infondata. Infatti, come già osservato, il diritto svizzero non prevede, contrariamente a quello italiano, la possibilità di procedere contro un coerede mediante una petizione d'eredità, motivo per cui non è possibile affermare che la Corte cantonale abbia applicato in questo ambito il diritto federale.
4.- Da quanto precede segue che il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, si rivela infondato e dev'essere respinto. La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 OG).
Per questi motivi
il Tribunale federale
pronuncia :
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso èrespinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 5000. -- è posta a carico della ricorrente, che rifonderà alle controparti fr. 5000. --per ripetibili della sede federale.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 22 febbraio 2000
VIZ
In nome della II Corte civile
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,
Il Cancelliere,