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Original
 
[AZA]
I 564/99 Ws
IVa Camera
composta dei giudici federali Borella, Meyer, Soldini,
supplente; Schäuble, cancelliere
Sentenza del 22 febbraio 2000
nella causa
A.________, Italia, ricorrente, rappresentato dall'Avv.
P.________,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente,
e
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le
persone residenti all'estero, Losanna
F a t t i :
A.- Con decisione 11 ottobre 1977 della Cassa di com-
pensazione CIAB, A.________, cittadino italiano, nato nel
1948, veniva posto al beneficio di una rendita intera
d'invalidità svizzera dal 1° settembre 1976. Con ulteriore
decisione del 13 maggio 1992, la Cassa svizzera di
compensazione, divenuta competente a seguito del rimpatrio
dell'assicurato, soppresse la prestazione dal 1° ottobre
1990 per carenza d'invalidità pensionabile. Questo provve-
dimento, pronunciato dopo una pronunzia di rinvio della
competente Commissione di ricorso, passò incontestato in
giudicato.
Il 9 giugno 1993 A.________ ha presentato una nuova
domanda di rendita all'assicurazione svizzera per
l'invalidità.
Dopo aver esperito i necessari accertamenti d'ordine
medico ed economico, l'Ufficio AI per gli assicurati resi-
denti all'estero, con decisione del 17 novembre 1998, ha
respinto la richiesta per inadempimento del requisito assi-
curativo. Esso espose che l'affiliazione del richiedente
all'AVS/AI svizzera si era estinta già nel 1975, mentre
presso l'assicurazione sociale italiana nessuna affiliazio-
ne aveva potuto essere stabilita.
B.- A.________, assistito dall'avv. M.________, ha
interposto un gravame alla Commissione federale di ricorso
in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero,
chiedendo l'annullamento del provvedimento amministrativo,
con conseguente riconoscimento del diritto a prestazioni.
Per giudizio del 12 luglio 1999, la menzionata Commis-
sione ha respinto il ricorso, rilevando che dall'attestato
concernente la carriera assicurativa in Italia non risulta-
vano periodi contributivi e che, per quanto riguardava la
presunta invalidità pensionabile continuata anche dopo la
soppressione della rendita intera, l'interessato avrebbe
dovuto semmai contestare anche il provvedimento del 13 mag-
gio 1992.
C.- Con il presente ricorso di diritto amministrativo
A.________, assistito ora dall'avv. P.________, postula
l'annullamento del suddetto giudizio e il rindegli atti
all'Ufficio AI per nuova decisione. Degli argomenti
ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.
L'Ufficio predetto propone di respingere il gravame.
D i r i t t o :
1.- a) Nell'impugnato giudizio, al quale si rinvia, la
Commissione di ricorso ha già esposto, seppur succintamen-
te, i presupposti che un cittadino italiano residente in
Italia deve adempiere per aver diritto a una rendita del-
l'assicurazione per l'invalidità svizzera.
b) È comunque opportuno ribadire che per aver diritto
alla rendita medesima il cittadino italiano residente in
Italia deve adempiere cumulativamente tre presupposti, os-
sia essere invalido ai sensi della legislazione svizzera
(art. 4 e 28 LAI), aver versato contributi assicurativi al-
l'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno (art. 36
cpv. 1 LAI) ed essere assicurato, all'insorgere dell'inva-
lidità, o presso l'istituzione assicurativa elvetica (art.
6 cpv. 1 LAI), o presso le assicurazioni sociali italiane
(art. 8 lett. b della Convenzione italo-svizzera del 14 di-
cembre 1962 relativa alla sicurezza sociale).
Egli adempie quest'ultimo requisito quando sono stati
versati contributi all'assicurazione obbligatoria, nella
prosecuzione volontaria della stessa o nell'assicurazione
facoltativa italiane (cifra 2 lett. a del Protocollo finale
dell'Accordo aggiuntivo 4 luglio 1969 alla Convenzione ita-
lo-svizzera relativa alla sicurezza sociale). Esso è pure
realizzato durante i periodi assimilati secondo le disposi-
zioni della legislazione italiana (cifra 2 lett. b del Pro-
tocollo finale stesso) o nei periodi durante i quali egli
ha diritto ad una pensione d'invalidità delle assicurazioni
sociali italiane (art. 1 del Protocollo aggiuntivo all'Ac-
cordo aggiuntivo 4 luglio 1969).
Secondo la giurisprudenza, il cittadino italiano è
considerato iscritto alle assicurazioni sociali italiane se
sono versati contributi all'assicurazione obbligatoria, vo-
lontaria continuata o facoltativa italiane prima del veri-
ficarsi dell'evento assicurato secondo il diritto svizzero
o se sono stati accreditati e comprovati - sempre per il
momento del verificarsi del rischio - periodi assimilati
prima della resa della decisione amministrativa. Questa
prassi intende impedire la costituzione con effetto retro-
attivo di un rapporto assicurativo quando già si è realiz-
zato l'evento assicurato giusta il diritto svizzero (cfr.
DTF 112 V 95, 109 V 181 consid. 2a e 108 V 69).
2.- a) In concreto, va innanzitutto rilevato che la
decisione del 13 maggio 1992, con cui la Cassa svizzera di
compensazione soppresse la rendita intera d'invalidità dal
1° ottobre 1990 per carenza d'invalidità pensionabile, è
passata in giudicato in quanto non impugnata dal ricorren-
te. A nulla vale quindi sostenere ora che quest'ultimo non
l'avrebbe mai accettata.
Ciò ha per conseguenza che in caso di nuova domanda,
qualora il diritto a una prestazione sarebbe nuovamente na-
to in epoca posteriore, il richiedente doveva adempiere non
soltanto le condizioni materiali che danno diritto alla
rendita, ma anche assolvere, nel momento del verificarsi
dell'evento assicurato, le condizioni assicurative.
b) Dagli atti dell'incarto emerge chiaramente che il
ricorrente, dopo la soppressione dal 1° ottobre 1990 della
prestazione di cui beneficiava in precedenza, non è più
stato assicurato. Nell'attestato concernente la carriera
assicurativa in Italia, rilasciato dall'INPS di L.________
il 5 marzo 1998, non è indicato nessun periodo di
assicurazione. Il ricorrente non risulta neppure essere
titolare di una pensione d'invalidità italiana.
L'affiliazione obbligatoria all'assicurazione svizzera
era d'altronde cessata già da anni, essendosi estinta nel
lontano 1978.
Ne consegue che, indipendentemente dalla realizzazione
delle condizioni materiali che danno diritto a una rendita
in epoca successiva al 1° ottobre 1990, il ricorrente non
adempie manifestamente più il requisito assicurativo. Già
per questo motivo, il ricorso deve quindi essere respinto,
senza che metta conto interrogarsi sui presupposti materia-
li del diritto alla rendita.
3.- Nel gravame a questa Corte il patrocinatore del
ricorrente solleva numerose censure, che sono manifestamen-
te prive di fondamento e che non trovano il benché minimo
appiglio nella normativa convenzionale.
a) L'avv. P.________ ritiene innanzitutto che
l'attestato concernente la carriera assicurativa in Italia
rilasciato dall'INPS sia erroneo. Le prove addotte,
segnatamente la menzione contenuta alla cifra 3.3 della
perizia medica dettagliata del 25 febbraio 1998 e la
domanda di prestazioni del 9 giugno 1993, sono
manifestamente inconferenti, poiché simili atti nulla
dicono a proposito della carriera assicurativa - anzi,
nella domanda di prestazioni del 9 giugno 1993 l'INPS
comunica che il richiedente non è iscritto alle
assicurazioni sociali italiane e che egli non è titolare di
pensione italiana d'invalidità -, ma rientrano nel quadro
dell'assistenza internazionale tra amministrazioni, segna-
tamente della collaborazione che l'INPS deve prestare al-
l'istruzione delle domande in base agli art. 5 e 6 dell'Ac-
cordo amministrativo del 18 dicembre 1963 concernente le
modalità di applicazione della Convenzione.
b) L'avv. P.________ sostiene inoltre - per quanto è
dato di capire - che nella misura in cui la Commissione di
ricorso ammette che, comunque, l'affiliazione all'assicura-
zione svizzera è cessata al più tardi con la soppressione
della rendita dal 1° ottobre 1990, essa ammetterebbe impli-
citamente l'esistenza dell'affiliazione obbligatoria presso
l'INPS, condizione essenziale peraltro per il mantenimento
della rendita fino a quella data.
Neppure questo argomento è di pregio. Esso pare essere
il frutto di una interpretazione creativa, per non dire
fantasiosa, delle norme legali, che non trova fondamento
alcuno nella normativa legale e convenzionale. La condizio-
ne assicurativa può infatti essere assolta soltanto attra-
verso le modalità esposte al consid. 1b.
c) Né vale scomodare i principi generali delle assicu-
razioni sociali che vieterebbero, secondo il patrocinatore
del ricorrente, un rigore eccessivo e che avrebbero dovuto
indurre l'Ufficio AI a non accontentarsi della risposta
fornita dall'INPS. Anche questo argomento sconfina larga-
mente nella temerarietà, non appena si ponga mente alla
normativa convenzionale citata, ma anche alla giurispruden-
za del Tribunale federale delle assicurazioni, esposta al
consid. 1b, volta a evitare la costituzione con effetto re-
troattivo di una condizione assicurativa preesistente al-
l'evento assicurabile giusta il diritto svizzero
d) A nulla giova, infine, il richiamo dell'avv.
P.________ al principio della buona fede al cospetto
dell'Ufficio AI e, più in generale, dell'assicurazione
svizzera. Indipendentemente dalle condizioni che devono
essere cumulativamente adempite, perché a un assicurato
possa essere riconosciuta la buona fede, va rilevato che
dopo il rimpatrio il dovere d'informazione verso
l'assicurato, che intende continuare l'assicurazione in
patria, è questione che riguarda l'interessato medesimo e
l'amministrazione di quello Stato, ma non l'Ufficio AI. Non
è certo compito dell'amministrazione svizzera fornire
informazioni su un'amministrazione straniera, segnatamente
su come, in concreto, ci si debba comportare, quali passi
devono essere intrapresi, quali condizioni devono essere
realizzate per assolvere il requisito assicurativo dopo il
rimpatrio.
4.- In esito a quanto precede, il gravame risulta in-
fondato, mentre devono essere tutelati il giudizio commis-
sionale e la decisione da esso protetta.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu-
razioni
p r o n u n c i a :
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
II.Non si percepiscono spese giudiziarie.
III.La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI
per le persone residenti all'estero e all'Ufficio fe-
derale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 22 febbraio 2000
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera:
Il Cancelliere: