[AZA 0]
1A.56/2000
1A.80/2000
I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
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17 aprile 2000
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente
della Corte, Jacot-Guillarmod e Catenazzi.
Cancelliere: Crameri.
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Visti il ricorso di diritto amministrativo dell'11 febbraio 2000 e il reclamo del 6 marzo 2000 presentati da A.________, cittadino italiano, attualmente detenuto ai fini estradizionali presso il Penitenziario cantonale "La Stampa", già patrocinato dall'avv. Stefano Ferrari, Chiasso, e ora dall'avv. John Rossi, Lugano, contro la decisione e la lettera emesse rispettivamente l'11 gennaio e il 24 febbraio 2000 dall'Ufficio federale di polizia, Berna, in materia di estradizione del ricorrente alla Repubblica di Slovenia;
Ritenuto in fatto :
A.- Il 23 maggio 1994 e il 14 giugno 1999 l'INTERPOL Lubiana chiedeva alle Autorità svizzere di arrestare il cittadino italiano A.________, domiciliato a Padova (I), al quale le autorità slovene imputano il reato di messa in circolazione di monete false.
A.________ è stato arrestato all'aeroporto di Lugano-Agno dalla polizia ticinese il 28 ottobre 1999. Interrogato, egli si è opposto all'estradizione semplificata alla Repubblica di Slovenia.
Il 1° novembre 1999 l'Ufficio federale di polizia (UFP) ha emanato contro di lui un ordine di arresto in vista d'estradizione. Con decisione del 26 novembre 1999 la Camera d'accusa del Tribunale federale ha respinto un reclamo dell'interessato. Il 9 novembre 1999 l'UFP ha respinto una richiesta di scarcerazione di A.________.
B.- Mediante nota diplomatica del 15 novembre 1999 l'Ambasciata della Repubblica di Slovenia a Berna ha formalmente chiesto l'estradizione di A.________, dopo che una proroga era stata concessa allo Stato richiedente. L'interessato vi si è opposto. Con nota diplomatica del 14 dicembre 1999 l'Ambasciata di Slovenia ha trasmesso all'UFP la traduzione della lettera del Ministro Tomaz Marusic dell'8 novembre 1999, consegnata dapprima solo in lingua slovena.
Il 27 gennaio 2000 il Tribunale federale ha accolto nel senso dei considerandi un reclamo dell'arrestato contro una decisione incidentale dell'UFP che limitava, in particolare, il suo diritto di comunicare liberamente con il difensore sloveno.
L'UFP, con decisione dell'11 gennaio 2000, ha concesso l'estradizione.
C.- A.________ impugna questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo dell'11 febbraio 2000 al Tribunale federale. Chiede, in via preliminare, di consentirgli l'accesso integrale all'incarto dell'UFP e di completare il gravame; nel merito postula di dichiarare nulla, poiché inammissibile, la domanda estera e di annullare integralmente ai sensi dei considerandi la decisione dell' UFP; domanda pure di ordinare la sua immediata scarcerazione.
L'UFP conclude per la reiezione del ricorso. Con replica del 6 marzo 2000 il ricorrente ribadisce le proprie argomentazioni e conclusioni.
D.- Mediante sentenza del 19 gennaio 2000 la Camera di accusa ha confermato una decisione 22 dicembre 1999 dell'UFP che respingeva un'istanza di scarcerazione di A.________.
Con scritto del 24 febbraio 2000 l'UFP ha respinto un'ulteriore istanza di scarcerazione. L'estradando impugna questa decisione con un reclamo del 6 marzo 2000 al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di porlo immediatamente in libertà. L'UFP, precisato che tutti gli argomenti dell'insorgente sono già stati esaminati nella decisione di estradizione, conclude per la reiezione del reclamo.
In data 28 marzo 2000 l'UFP ha trasmesso al Tribunale federale una lettera 15 marzo 2000 del ricorrente, concernente le modalità di detenzione.
Considerando in diritto :
1.- a) Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 125 II 497 consid. 1a, 125 I 253 consid. 1a, 412 consid. 1a).
b) L'UFP ha ritenuto l'estradizione fra la Repubblica di Slovenia e la Svizzera retta dall'omonima Convenzione europea del 13 dicembre 1957, ratificata dalla Slovenia il 16 febbraio 1995 e il 20 marzo 1967 dalla Svizzera (CEEstr; RS 0.353. 1), nonché dai Protocolli addizionali del 15 ottobre 1975 (RS 0.353. 11) e del 17 marzo 1978 (RS 0.353. 12), ratificati da entrambi i Paesi. La legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) e la relativa ordinanza del 24 febbraio 1982 (OAIMP) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale (cfr. art. 1 cpv. 1 AIMP) non regola espressamente o implicitamente (cfr. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 120 Ib 120 consid. 1a e rinvii), come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione di quello convenzionale (DTF 123 II 134 consid. 1a, 122 II 140 consid. 2 pag. 142, 373 consid. 1a), riservato il rispetto dei diritti dell'uomo (DTF 123 II 595 consid. 7c pag. 617).
aa) Secondo il ricorrente la procedura di estradizione sarebbe invece retta dall'omonimo Trattato tra la Svizzera e la Serbia, del 28 (16) novembre 1887 (RS 0.353. 981.8). Nella richiesta del 4 novembre 1999 del Tribunale di Koper, allegata alla nota diplomatica del 15 novembre 1999, l'estradizione è chiesta richiamando il Trattato e la CEEstr; nella domanda del Ministero di giustizia sloveno l'estradizione è invece chiesta unicamente sulla base degli art. 1 e 12 CEEstr . Come ha rilevato il ricorrente, nelle sentenze DTF 111 Ib 52 (anno 1985) e 120 Ib 120 (anno 1994) il Tribunale federale ha ritenuto l'applicabilità del Trattato: ciò, tuttavia, poiché la Slovenia ha ratificato la CEEstr solo successivamente, ossia il 16 febbraio 1995. Il ricorrente sostiene invero che, con lo scambio di note diplomatiche del 10 giugno 1996, la Svizzera e la Slovenia hanno confermato la validità, tra l'altro, del Trattato, derogando in tal modo al carattere generale della CEEstr.
bb) L'art. 28 CEEstr precisa che la Convenzione abroga le disposizioni dei trattati, delle convenzioni o degli accordi bilaterali che fra due Parti contraenti reggono la materia dell'estradizione (cpv. 1). Le Parti contraenti possono concludere fra esse accordi bilaterali o multilaterali soltanto per completare le disposizioni della CEEstr o per agevolare l'applicazione dei principi in essa contenuti (cpv. 2). Le Parti contraenti possono escludere dai loro rapporti reciproci, a determinate condizioni, l' applicazione della CEEstr: in tal caso esse dovranno fare una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d' Europa (cpv. 3).
Come ha rilevato l'UFP, la Slovenia e la Svizzera non si sono prevalse di questa facoltà, il citato scambio di note diplomatiche non essendo stato notificato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa (cfr. anche l'art. 41 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, del 23 maggio 1969, RS 0.111). L'UFP rileva inoltre che il Trattato regola anche l'assistenza internazionale in materia penale fra i due Stati contraenti (cfr. art. XIV segg.), norme che sono ancora in vigore, visto che la Slovenia non ha ancora ratificato la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, del 20 aprile 1959 (RS 0.351. 1). Ne segue che, giusta l'art. 28 cpv. 2 CEEstr, le norme del Trattato possono essere applicate solo ove completino le disposizioni della Convenzione o ove agevolino l'applicazione dei principi in essa contenuti, segnatamente l'obbligo di estradare sancito dall'art. 1 CEEstr (cfr. , in generale, Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 76 segg.).
L'art. 30 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, invocato dal ricorrente, non conduce ad altra soluzione. Questa norma concerne l'applicazione di trattati successivi vertenti sulla stessa materia: in concreto, il Trattato richiamato dal ricorrente è però stato conchiuso nel 1887 ed è pertanto anteriore alla CEEstr, anche se la sua validità è stata ribadita nel 1996 dagli Stati contraenti.
Del resto, i capoversi 3-5 dell'art. 30 della Convenzione di Vienna non sono applicabili in concreto. Infatti, quando tutte le Parti del trattato anteriore sono del pari parti di quello posteriore, senza che il trattato abbia avuto termine o la sua applicazione sia stata sospesa in base all'art. 59, il trattato anteriore non si applica che nella misura in cui le sue disposizioni siano compatibili con quelle del trattato posteriore (cpv. 3); ora, giusta l'art. 28 cpv. 1 CEEstr (e in applicazione dell'art. 59 della Convenzione di Vienna) il trattato anteriore ha avuto termine, per cui il citato capoverso 3 non torna applicabile.
Nemmeno è applicabile il capoverso 4 perché esso concerne una fattispecie - parti di un trattato anteriore che non sono tutte parti di quello posteriore - non realizzata in concreto; anche il capoverso 5 riguarda un'altra fattispecie.
Infine, nella decisione del 27 gennaio 2000 concernente l'estradando, il Tribunale federale, rilevato che né l'UFP né il ricorrente si erano espressi sull'applicabilità del Trattato e della CEEstr, non aveva esaminato oltre la questione, ritenuto che in quella procedura non doveva essere stabilito se le condizioni per l'estradizione erano adempiute (consid. 1b in fine).
c) L'atto impugnato costituisce una decisione di prima istanza ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 AIMP, contro cui il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile giusta il rinvio dell'art. 55 cpv. 3 all'art. 25 AIMP (DTF 122 II 373 consid. 1b). Il Tribunale federale fruisce in questo ambito di piena cognizione, ma deve attenersi all'esposto dei fatti contenuto nella domanda di estradizione, salvo ch'esso risulti erroneo, lacunoso o contraddittorio (DTF 124 II 132 consid. 2d, 123 II 134 consid. 1d, 279 consid. 2b, 113 Ib 276 consid. 3a). In deroga al principio generale sancito dall'art. 114 cpv. 1 OG, il Tribunale federale non è d'altra parte vincolato dalle conclusioni delle parti (art. 25 cpv. 6 AIMP). Nell'applicazione del principio dell'ufficialità, esso è però tenuto a rispettare i limiti del litigio poiché non gli competono funzioni di vigilanza (DTF 123 II 134 consid. 1d, 112 Ib 576 pag. 586 in medio).
d) Colpito dal provvedimento di estradizione, il ricorrente è legittimato ad aggravarsi giusta gli art. 25 cpv. 1, 55 cpv. 3 AIMP e 103 lett. a OG.
2.- a) Il ricorrente fa valere l'intempestività della domanda di estradizione, notificatagli il 7 dicembre 1999, e conclude per la conseguente nullità della decisione impugnata. Adduce che, secondo il Trattato, l'arresto provvisorio cesserà d'essere mantenuto se entro trenta giorni al Governo dello Stato richiesto non sarà pervenuta la domanda di estradizione, ciò che non è avvenuto (art. III cpv. 4).
aa) Nella decisione impugnata l'UFP precisa che il ricorrente è stato arrestato il 28 ottobre 1999 e che la domanda è pervenuta il 16 novembre 1999, ossia entro i termini degli art. 16 cpv. 3 CEEstr e 50 AIMP, dopo che era stata concessa, il 12 novembre 1999, una proroga allo Stato richiedente. Ora, secondo l'art. 16 cpv. 4 CEEstr, norma applicabile in concreto anche perché più favorevole allo Stato richiedente, l'arresto provvisorio può cessare entro diciotto giorni dall'arresto se la Parte richiesta non dispone della domanda di estradizione e dei suoi annessi:
esso non può in alcun caso superare quaranta giorni.
Il ricorrente è stato arrestato il 28 ottobre 1999:
con nota diplomatica del 15 novembre 1999 l'Ambasciata di Slovenia a Berna ne ha chiesto formalmente l'estradizione.
Il 25 novembre 1999 le Autorità estere hanno trasmesso gli originali in lingua slovena dei documenti prodotti a sostegno della domanda. Il termine dell'art. 16 cpv. 4 CEEstr è stato quindi rispettato.
bb) Il ricorrente sostiene tuttavia che sarebbe solo il diritto interno dello Stato richiedente a determinare le autorità competenti a formulare la domanda: in concreto quindi, secondo l'art. 534 CP sloveno, il Ministero di giustizia sloveno, a richiesta del Giudice che istruisce il procedimento penale. Ne deduce che determinante sarebbe soltanto la lettera dell'8 novembre 1999 del Ministro di giustizia Tomaz Marusic: la traduzione in lingua francese di questo scritto, avvenuta il 14 dicembre 1999, è però pervenuta all'UFP solo il 15 dicembre 1999, quindi dopo la scadenza del termine di trenta giorni fissato dal Trattato (e dei quaranta fissati dalla CEEstr): la dichiarazione di conformità della traduzione in lingua francese all'originale in lingua slovena è stata trasmessa dall'Ambasciata solo il 6 gennaio 2000.
In concreto è applicabile la CEEstr, il cui art. 12 prescrive che la domanda dev'essere espressa per scritto e per via diplomatica, ciò che è avvenuto con la nota diplomatica dell'Ambasciata di Slovenia a Berna del 15 novembre 1999, che si fondava sulla decisione di apertura dell' istruzione formale del 17 maggio 1994 e sull'ordine di arresto del 18 maggio 1994 emanati dal Tribunale di prima istanza di Koper: anche la domanda del Ministero di giustizia sloveno dell'8 novembre 1999 si fonda su questo ordine di arresto.
Secondo costante prassi, la Svizzera può negare la competenza dell'Autorità richiedente soltanto ove essa faccia chiaramente difetto, al punto da rendere abusiva la domanda di estradizione o, in genere, di assistenza (DTF 116 Ib 89 consid. 2c, 114 Ib 254 consid. 5; cfr. anche DTF 122 II 134 consid. 7b). In concreto non sono dati simili estremi, ove appena si consideri che l'INTERPOL Lubiana, informata dell'arresto del ricorrente, in data 29 ottobre 1999 precisava all'UFP che il Ministero di giustizia ne avrebbe richiesto l'estradizione in via diplomatica. Del resto, nella domanda del 15 novembre 1999 l'Ambasciata precisa di trasmettere la richiesta da parte del Ministero di giustizia.
Non v'è pertanto motivo per dubitare che la domanda non sia stata inoltrata, almeno implicitamente, dal citato Ministero, che l'aveva espressamente richiesta con lettera dell'8 novembre 1999, la cui traduzione in francese è pervenuta in data 14 dicembre 1999. D'altra parte, e ciò è decisivo, la domanda è stata consegnata dall'Ambasciata di Slovenia: ora, le relazioni interne tra i servizi dello Stato estero non sono di competenza del Tribunale federale.
Determinante è quindi che la via diplomatica prevista dall' art. 12 cpv. 1 CEEstr è stata rispettata. Inoltre, il Titolo V art. 5 del Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr, che sostituisce l'art. 12 cpv. 1 CEEstr, e che prevede la competenza del Ministero di giustizia della Parte richiedente nell'esprimere e nel trasmettere la domanda, non esclude la via diplomatica (sentenze inedite dell'8 febbraio 1994 in re F., consid. 2, e del 2 dicembre 1992 in re P., consid. 2a; cfr. l'art. 29 cpv. 1 AIMP).
b) Secondo il ricorrente, anche la domanda di estradizione dell'8 novembre 1999, l'unica a suo dire che potrebbe costituire una richiesta formale poiché presentata dall'Autorità competente, dovrebbe essere dichiarata inammissibile, difettando di una traduzione in lingua francese che ne certifichi la conformità ai documenti originali sloveni.
La temporanea assenza di una traduzione ufficialmente certificata conforme, come previsto dall'art. 28 cpv. 5 AIMP, costituisce un vizio di forma minore che può essere sanato e che non comporta, di per sé, il rifiuto della domanda, come sostenuto dal ricorrente (DTF 110 Ib 173 consid. 4a-b; sentenza inedita del 27 luglio 1998 in re C., consid. 3b/bb-cc). L'esigenza di una traduzione ufficiale tende non solo a permettere allo Stato richiesto di pronunciarsi sull'ammissibilità della domanda, ma anche a proteggere i diritti della persona sottoposta a una misura d'assistenza o di estradizione affinché possa capire esattamente tutti i particolari e la portata della richiesta. Questa dev'essere presentata per iscritto e, come pure i suoi allegati, nella sua versione originale: se lo Stato richiesto lo esige, dovrà essere accompagnata da una traduzione ( art.
12 e 23 CEEstr ). La Svizzera ha fatto uso di questa facoltà esprimendo una riserva all'art. 23 CEEstr, secondo la quale le domande trasmesse alle sue Autorità e i loro allegati devono essere corredati di una traduzione in lingua tedesca, francese o italiana, se esse non sono redatte in una di queste lingue. Analoga soluzione è fissata dall'art. 28 cpv. 5 prima frase AIMP. Le traduzioni devono essere ufficialmente certificate conformi (art. 28 cpv. 5 seconda frase AIMP). Se la domanda non soddisfa le esigenze formali se ne può esigere la rettifica o il completamento (art. 28 cpv. 6 AIMP). Contrariamente all'assunto ricorsuale, all' occorrenza, l'autorità può e deve domandare i complementi necessari invitando lo Stato richiedente a correggere un vizio in tale ambito, con facoltà di fissare alla Parte richiedente un termine per fornirli (art. 13 CEEstr; DTF 112 Ib 610 consid. 3b pag. 617; 110 Ib 173 consid. 4b). La cooperazione internazionale può essere rifiutata infatti solo nel caso in cui l'assenza di una traduzione non consenta all'autorità di trattare correttamente la richiesta, pregiudichi i diritti della persona perseguita o costituisca un comportamento abusivo da parte dell'Autorità richiedente (sentenza inedita del 21 dicembre 1990 in re R., consid. 2b; Zimmermann, op. cit. , n. 161).
c) Simili estremi non sono realizzati in concreto.
Nella decisione impugnata l'UFP rileva di avere invitato in applicazione degli art. 13 CEEstr e 28 cpv. 6 AIMP le autorità slovene a trasmettere una traduzione della lettera del Ministro Tomaz Marusic dell'8 novembre 1999 con nota diplomatica del 3 dicembre 1999. Il documento mancante è stato presentato entro il termine fissato e un esemplare certificato conforme è stato prodotto dall'Ambasciata di Slovenia con nota diplomatica del 6 gennaio 2000, unico organo ufficiale competente a rappresentare la Slovenia in Svizzera.
Alla domanda del 15 novembre 1999 erano allegate la domanda del Tribunale di prima istanza di Koper del 4 novembre 1999, le decisioni di apertura dell'istruzione rispettivamente di arresto del Giudice istruttore sloveno del 17 e del 18 maggio 1994 e le norme penali applicabili in una traduzione in lingua francese eseguita e firmata dal traduttore giudiziario permanente per la lingua francese:
su ogni pagina sono apposti il timbro originale e la firma del traduttore; sul retro dell'ultima pagina degli allegati l'interprete ha confermato, in data 7 novembre 1999, apponendovi il proprio bollo, che la traduzione corrisponde esattamente alla fotocopia in lingua slovena. È su queste due decisioni, tradotte ufficialmente, che si fonda la richiesta del Ministro di giustizia dell'8 novembre 1999.
Quest'ultima è stata trasmessa, entro il termine di quaranta giorni fissato dall'art. 16 cpv. 4 CEEstr in lingua originale:
successivamente, a richiesta dell'UFP, è stata prodotta una traduzione in lingua francese, in seguito certificata conforme all'originale; ciò è avvenuto prima dell' emanazione della decisione impugnata. Anche i suoi allegati sono stati consegnati in lingua slovena e corredati da una traduzione sulla quale è apposto il timbro originale del traduttore giudiziario permanente per la lingua francese, con la precisazione che si tratta di una copia conforme. Ne segue che la censura di tardività della richiesta e d'incompetenza dell'Autorità richiedente sono infondate.
Riguardo all'accenno del ricorrente secondo cui egli non avrebbe potuto consultare tutti gli atti dell'incarto dell'UFP occorre rilevare ch'egli ha avuto accesso a tutti i documenti appena menzionati e agli atti rilevanti, in particolare alla domanda e ai documenti a sostegno, e che egli ha potuto esprimersi al riguardo, conformemente a quanto stabilito dall'art. 52 cpv. 1 AIMP; semmai, solo atti interni e superflui, che non sono stati posti a fondamento della decisione impugnata, non gli sono stati trasmessi.
Inoltre, nella replica il ricorrente ha potuto esprimersi ancora su tutti i fatti rimproveratigli ( art. 52 e 80b AIMP ; art. 29 cpv. 2 Cost. ; art. 26 segg. PA; DTF 123 II 175 consid. 6c pag. 183 seg. , 124 II 132 consid. 2b-d; Zimmermann, op. cit. , n. 268).
3.- a) Il ricorrente censura l'incompletezza della documentazione prodotta dallo Stato richiedente, poiché non contiene la versione originale dell'art. 168 CP della Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (falsificazione di monete), norma applicabile all'epoca in cui è stato commesso il reato rimproveratogli; la mancanza della versione originale di questa disposizione gli avrebbe precluso la possibilità di verificarne l'effettivo contenuto con la traduzione in lingua francese. Si osserva a questo riguardo che il ricorrente, nel gravame, lamenta il fatto che la lettera del Ministero di giustizia dell'8 novembre 1999 gli è stata in un primo tempo "notificata in incomprensibile lingua (apparentemente) slovena", ciò che lascia trasparire una certa contraddittorietà della sollevata censura. Essa non merita comunque d'essere accolta. Il testo della norma è stato infatti notificato al ricorrente dall'UFP, che lo aveva ricevuto dall'Ambasciata di Slovenia, in una traduzione in lingua francese eseguita e firmata dal traduttore giudiziario permanente per la lingua francese, con apposizione del timbro originale: sul retro dell'ultima pagina degli allegati alla domanda l'interprete, in data 7 novembre 1999, ha espressamente confermato con un bollo che la traduzione corrisponde esattamente alla fotocopia in lingua slovena: le esigenze richieste dagli art. 12 cpv. 2 lett. c CEEstr e 28 cpv. 5 AIMP sono quindi adempiute. La mancanza del testo legale in lingua slovena non comporta pertanto, viste le particolarità della fattispecie, il rifiuto della domanda, ritenuto che si è in presenza della descrizione di un reato (contraffazione di monete) di facile comprensione e disciplinato in modo simile a quanto previsto dal diritto svizzero.
b) Riguardo alla validità formale della domanda e dei suoi annessi, il ricorrente fa valere ch'essi, per l' assenza della postilla, violerebbero l'art. 3 cpv. 1 della Convenzione che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri, conchiusa all'Aia il 5 ottobre 1961 (RS 0.172. 030.4), norma che derogherebbe all'art. IV cpv. 1 del Trattato. La censura non regge. Infatti, l'apposizione della postilla non può essere richiesta allorché le leggi o gli usi vigenti nello Stato in cui l'atto è prodotto, oppure un'intesa fra due o più Stati contraenti, la escludono, la semplificano o dispensano l'atto della legalizzazione (Convenzione dell'Aia, art. 3 cpv. 2). Ora, l'art. 28 cpv. 4 AIMP precisa espressamente che i documenti ufficiali non richiedono legalizzazione.
4.- Il ricorrente fa valere che l'estradizione dovrebbe essere negata poiché, giusta l'art. VII del Trattato, l'azione penale sarebbe prescritta.
Secondo l'esposto dei fatti fornito dallo Stato estero, nel corso del 1994 il ricorrente avrebbe importato in Slovenia, dall'Italia, e consegnato ai cittadini sloveni C.________ e D.________, un quantitativo importante di monete, segnatamente 34'631 monete false da cinque marchi tedeschi e 31'297 monete false da cinque franchi svizzeri; le monete sarebbero poi state vendute da C.________ e D.________ a uffici di cambio e a banche. Secondo l'UFP, questi fatti corrispondono ai reati previsti agli art. 240 cpv. 1, 242 cpv. 1 e 244 cpv. 2 CP.
Il ricorrente sostiene invece che il Giudice istruttore sloveno, richiamando l'art. 168 CP della Repubblica federativa di Iugoslavia che prevede come pena la reclusione di un anno, norma applicabile all'epoca in cui si sarebbero svolti i fatti rimproveratigli, avrebbe ritenuto una gravità del reato particolarmente contenuta, cui corrisponderebbe il caso di esigua gravità dell'art. 240 cpv. 2 CP, punibile con la detenzione. Egli disattende tuttavia che le Autorità slovene hanno ritenuto altresì che egli si sarebbe reso colpevole di contraffazione di monete giusta l'art. 249 cpv. 2 CP sloveno, norma in vigore attualmente e che prevede una pena da sei mesi a otto anni di reclusione; inoltre, riguardo alla doppia punibilità, la qualificazione giuridica dei fatti secondo il diritto dello Stato richiedente non è decisiva (art. 2 cpv. 1 CEEstr e 35 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 120 Ib 120 consid. 3b/cc). L'UFP non ha quindi ecceduto o abusato del suo potere di apprezzamento (art. 80i lett. a AIMP) ritenendo che i fatti ascritti al ricorrente si configurano nelle fattispecie dell'art. 240 cpv. 1 CP, che prevede la reclusione, o dell' art. 242 cpv. 1 CP, e non in un caso di esigua gravità ai sensi dell'art. 240 cpv. 2 CP (cfr. DTF 119 IV 154 segg. , 123 IV 9 segg. ; sentenza inedita del 27 gennaio 1986 in re Procura pubblica, apparsa in Rep 1987 pag. 181 segg.). Ciò si verifica quando si è in presenza di poche monete false con un valore nominale esiguo e la cui falsificazione è facilmente riconoscibile; in concreto la falsificazione, tenuto conto anche della circostanza che si trattava di monete estere, non era facilmente riconoscibile: del resto, parte di queste monete sono state incassate presso uffici di cambio e banche e il Giudice istruttore estero parla di perizie esperite sulle monete sequestrate, perizie che ne hanno dimostrato la contraffazione. Si è inoltre di fronte a una notevole quantità di monete e di un loro valore complessivo importante; l'UFP non ha quindi ecceduto il proprio potere di apprezzamento non qualificando quello presente come un caso "d'esigua gravità" ("besonders leichter Fall"; DTF 119 IV 154 consid. 2e pag. 159 e riferimenti, 123 IV 9; Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed., Zurigo 1997, n. 7 ad art. 240 e n. 4 ad art. 242; Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 4a ed., Berna 1995, pag. 80 n. 9).
Nella decisione 17 maggio 1994 il Giudice istruttore sloveno ha precisato che sussiste il fondato sospetto che il ricorrente si sarebbe procurato monete false con l' intenzione di metterle in circolazione come genuine. L'assunto del ricorrente, secondo cui egli non avrebbe saputo che si trattava di monete contraffatte, e che pertanto sarebbe applicabile l'art. 242 cpv. 2 CP, attiene al quesito della colpevolezza e sfugge quindi all'esame del Tribunale federale (DTF 122 II 373 consid. 1c, 112 Ib 225 consid. 5a pag. 234, 113 Ib 276 consid. 3a).
Ne segue che l'azione penale non è prescritta poiché, secondo l'art. 70 CP, la prescrizione per i predetti reati è di dieci anni. Né il ricorrente fa valere che l' azione penale sarebbe prescritta secondo la legislazione dello Stato richiedente (art. 10 CEEstr).
5.- Il ricorrente precisa che il 24 settembre 1994 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Padova ha accolto una richiesta di archiviazione per il reato di falsificazione di monete nell'ambito di un procedimento penale aperto nei suoi confronti: ora, tale archiviazione equivarrebbe a una decisione di assoluzione. Ritenuta l'identità del reato e delle persone coinvolte, l' azione penale sarebbe pertanto estinta e la domanda irricevibile conformemente a quanto disposto dall'art. 5 cpv. 1 lett. a n. 1 AIMP.
a) La CEEstr, che nel testo originale firmato a Parigi nel 1957 consacra nell'art. 9 il principio "ne bis in idem" solo nel rapporto tra Stato richiedente e Stato richiesto (vedi la riserva formulata dalla Svizzera), è stata completata dal Protocollo addizionale conchiuso a Strasburgo il 15 ottobre 1975 (RS 0.353. 11), volto ad escludere, a determinate condizioni, l'estradizione in conseguenza di una sentenza definitiva intervenuta in uno Stato terzo, vincolato dalla Convenzione, sia essa di assoluzione, sia di condanna (titolo II, art. 2 n. 2 lett. a del protocollo). Inoltre, deve esser consentito allo Stato richiesto di concedere ciononostante l'estradizione se ricorrono determinate premesse (art. 2 n. 3; cfr. sul tema Curt Markees, Mehrfache territoriale Gerichtsbarkeit - Ne bis in idem und Auslieferung, in: Schweizerisches Jahrbuch für internationales Recht, XLI/1985 pag. 121 segg. , 126 seg. ; Zimmermann, op. cit. , n. 427 - 434, pag. 329 segg. , in particolare n. 431/432; Hans Schultz, Das schweizerische Auslieferungsrecht, Basilea 1953, pag. 475 segg.).
Il principio "ne bis in idem", che appartiene secondo la costante giurisprudenza al diritto penale federale (ed era già desumibile dall'art. 4 vCost.), figura, oltre che agli art. 9 CEEstr e 5 AIMP (e agli art. 8 CEEstr e 66 AIMP per quanto concerne un perseguimento in corso per gli stessi fatti), anche all'art. 4 del Protocollo addizionale n. 7 alla CEDU - che si riferisce tuttavia, come l'art. 4 vCost. , unicamente al perseguimento e alla condanna nello stesso Stato e non è quindi applicabile in concreto (DTF 123 II 464 consid. 2b) - e all'art. 14 cpv. 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 (RS 0.103. 2; PATTO ONU II), entrato in vigore anche per la Slovenia (sul fondamento del principio in discussione e la sua portata in genere v. DTF 125 II 402 consid. 1b, 122 I 257 consid. 3, 121 II 257 consid. 5 pag. 270, 118 IV 269; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berna 2000, pag. 643 seg.). Corollario della forza di cosa giudicata - che nell'ambito dell'assistenza non ha però portata assoluta (DTF 121 II 93 consid. 2b) - esso vieta che una persona sia penalmente perseguita o condannata due volte per gli stessi fatti (DTF 125 II 402 consid. 1b).
Per quanto concerne il diritto interno, il problema attinente al citato principio (effetto preclusivo) è risolto all'art. 5 AIMP (estinzione dell'azione penale).
Secondo questa norma, la domanda di estradizione è irricevibile, tra l'altro, se in Svizzera o nello Stato in cui il reato è stato commesso, il Giudice ha pronunciato nel merito l'assoluzione o l'abbandono (cpv. 1 n. 1 lett. a). Ciò presuppone, da una parte che il Giudice, nell'ambito del primo procedimento, abbia avuto la facoltà di valutare la fattispecie sulla base di tutti gli elementi costitutivi (DTF 125 II 402 consid. 1b); dall'altra che vi sia identità del reo e del reato (DTF 122 I 257 consid. 3, 120 IV 10 consid. 2b pag. 13, 118 IV 269 consid. 2 pag. 272; Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 4a ed., Basilea 1999, n. 18 - 30 pag. 366 segg. , in particolare n. 21 e 30).
b) Nella fattispecie, la Procura di Padova dando seguito a una precisa richiesta d'INTERPOL Lubiana inerente ai fatti oggetto della domanda di estradizione, ha ordinato nel 1994 una perquisizione nell'abitazione e nei luoghi di cui il ricorrente potesse disporre, allo scopo di ricercare ulteriori monete contraffatte. Dalla relazione del 2 giugno 1994 della Questura di Padova si evince che la perquisizione ha dato esito negativo, anche se il ricorrente aveva ammesso di aver partecipato in Slovenia a un sodalizio il cui fine era lo spaccio, in quel territorio, di monete tedesche e svizzere contraffatte. Il 13 settembre 1994 la Procura richiedeva l'archiviazione del procedimento nei confronti del ricorrente per il reato di falsificazione di monete (art. 453 CP italiano) perché gli elementi acquisiti non consentivano di sostenere l'accusa in giudizio. Il 24 novembre 1994 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Padova ha quindi emanato il decreto di archiviazione.
c) Le condizioni dell'art. 5 cpv. 1 lett. a n. 1 AIMP non sono adempiute. Dagli atti prodotti dal ricorrente si evince che in Italia, conformemente a quanto chiesto dall'Autorità slovena, è stato semplicemente emanato un ordine di perquisizione e di sequestro. La richiesta di archiviazione, poi accolta, è stata ordinata soltanto poiché il provvedimento richiesto aveva dato esito negativo; dai documenti prodotti dal ricorrente non si evince che siano state esperite ulteriori indagini, quali ad esempio una sua audizione formale da parte di un Giudice. Non si è quindi in presenza di una decisione di merito, d'assoluzione o di abbandono di un procedimento penale ma, piuttosto, dell'accertamento dell'esito negativo di un ordine di perquisizione (cfr. DTF 110 Ib 385). Nell'ambito della procedura italiana il Giudice non ha inoltre valutato la fattispecie sulla base di tutti gli elementi costitutivi del reato (DTF 125 II 402 consid. 1b).
Per di più, un procedimento che sia stato abbandonato per mancanza di prove o di indizi sufficienti può essere riassunto quando siano scoperti nuovi mezzi di prova (DTF 120 IV 10 consid. 2b pag. 13). Allorché l'estradando intende prevalersi di una decisione definitiva di non luogo a procedere, la Svizzera rifiuta l'estradizione solo se l' azione penale non può più manifestamente essere esercitata; in casi dubbi l'estradizione dev'essere accordata e tale questione dovrà essere risolta definitivamente dai competenti tribunali dello Stato richiedente (DTF 110 Ib 185 consid. 4 inedito, apparso in SJ 1985 pag. 184 segg. ; sentenza inedita dell'8 aprile 1998 in re N., consid. 2d).
Analoghi principi valgono anche quando l'estradando si avvale di una decisione resa in uno Stato terzo per opporsi all'estradizione (sentenza inedita del 15 marzo 1996 in re O., consid. 4). L'invocata archiviazione non costituendo una "res iudicata" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. a n. 1 AIMP, questa norma non è stata disattesa (sentenza inedita del 26 aprile 1999 in re UFP, consid. 5).
Del resto, secondo il Titolo II art. 2 del Protocollo addizionale alla CEEstr, anche nei casi previsti al paragrafo 2, ossia quando sia stata emanata una sentenza di assoluzione, ciò che non si verifica comunque in concreto, l'estradizione può essere nondimeno consentita se il fatto che ha dato luogo alla sentenza è stato commesso, totalmente o in parte, sul territorio dello Stato richiedente (n. 3 lett. c); ora, in concreto, i fatti oggetto della domanda si sono svolti essenzialmente in Slovenia, per cui occorre dar seguito all'obbligo di estradare sancito dall'art. 1 CEEstr.
6.- Il ricorrente fa valere inoltre una mancata corrispondenza tra il reato indicato nella domanda di estradizione e i fatti addotti nella documentazione prodotta a suo sostegno. In effetti, nella richiesta del 4 novembre 1999 il Giudice istruttore sloveno gli avrebbe rimproverato la messa in circolazione di monete false, mentre nella domanda dell'8 novembre 1999 gli si contesterebbe la contraffazione di monete. Il ricorrente ritiene che, in tal modo, non potrebbe valutare in maniera sufficientemente oggettiva i fatti contestatigli; l'asserito vizio costituirebbe inoltre una violazione del principio della specialità.
Il principio della specialità, che regge tutto il diritto estradizionale, è concretato all'art. 14 cpv. 1 CEEstr, secondo cui la persona estradata non sarà né perseguita, né giudicata, né detenuta in vista dell'esecuzione di una pena per un fatto qualsiasi anteriore alla consegna che non sia quello avente motivato l'estradizione, salvo i casi indicati alle lettere a e b dello stesso capoverso. Il principio della specialità tutela essenzialmente gli interessi dello Stato richiesto, ponendo un limite al potere punitivo dello Stato richiedente, e protegge solo indirettamente il ricercato (DTF 123 IV 42 consid. 3b pag. 47, 117 IV 222 consid. 3a; Dominique Poncet/Paul Gully-Hart, Le principe de la spécialité en matière d'extradition, in: Revue internationale de droit pénal 1991, pag. 199 segg. , 209).
Risulta dalla domanda di estradizione che il ricorrente è sospettato d'aver contraffatto monete, ai sensi dell'art. 168 CP jugoslavo, attualmente art. 249 CP sloveno.
Nella stessa si richiamano le decisioni 17 maggio 1994 del Giudice istruttore dove si sostiene, come nella sua richiesta del 4 novembre 1999, che il ricorrente si sarebbe procurato monete false con l'intenzione di metterle in circolazione come autentiche. Questa apparente contraddizione si spiega con il fatto che le due norme penali invocate da entrambe le Autorità estere, dal titolo marginale falsificazione di monete - corrispondenti in sostanza alla contraffazione di monete secondo l'art. 240 CP - concernono sia la contraffazione che la messa in circolazione delle stesse ("Celui qui falsifie la monnaie avec l'intention de la mettre en circulation en tant que vraie, ..."). A torto quindi il ricorrente fa valere che l'asserita mancata corrispondenza fra le ipotesi di reato comporterebbe la nullità della domanda e configurerebbe una grave deficienza secondo l'art. 2 lett. d AIMP. In effetti, se del caso, l'Autorità richiesta può interpretare in maniera estensiva la domanda, qualora sia accertato che su questa base tutte le condizioni per concedere l'assistenza, o l'estradizione, sono adempiute; tale modo di procedere può evitare infatti la presentazione di un'eventuale richiesta complementare (DTF 121 II 242 consid. 3a in fine; sentenza inedita del 25 luglio 1995 in re C., consid. 3). Del resto, il fatto che il diritto svizzero preveda, con due norme distinte, la punibilità sia della contraffazione di monete (art. 240 CP) sia la messa in circolazione di monete false (art. 242 CP) non è decisivo, visto che si tratta in entrambi i casi di reati motivanti l'estradizione e che per l'aggravante non sarebbe necessaria una domanda di estensione dell'estradizione (DTF 123 IV 42 consid. 3d pag. 48). Il ricorrente è pertanto estradato solo per i fatti motivanti l'estradizione.
7.- Secondo il ricorrente la decisione impugnata violerebbe anche l'art. 2 cpv. 1 CEEstr, applicabile a titolo suppletivo, come pure l'art. 35 cpv. 1 lett. b AIMP poiché difetterebbe, secondo il diritto dello Stato richiedente, il minimo della pena edittale. La censura è priva di fondamento. Le norme invocate dal ricorrente prevedono l' ammissibilità dell'estradizione se il reato è passibile di una pena privativa della libertà di un massimo di almeno un anno: le norme estere prevedono, per l'appunto, la pena di reclusione di un anno.
8.- a) Il ricorrente sostiene infine che l'UFP avrebbe ritenuto a torto che l'art. 340 cpv. 1 n. 5 CP, riguardante la giurisdizione federale per i crimini concernenti le monete, stabilisce una regola di competenza ex materia e non ex loci. A suo dire, la competenza ex loci dell'Autorità elvetica sarebbe giustificata secondo l'art. 4 cpv. 1 CP che dichiara applicabile il diritto penale svizzero a determinati crimini o delitti - tra cui non vengono menzionati quelli in esame - commessi all'estero contro lo Stato. Fondandosi su una citazione dottrinale (Panchaud/Ochsenbein/Van Ruymbeke, Code pénal suisse annoté, Losanna 1989, n. 1 ad art. 4) egli afferma che anche il reato di contraffazione di monete secondo l'art. 240 cpv. 3 CP rientrerebbe nella competenza elvetica giusta l'art. 4 CP. L'assunto non è decisivo, visto che il colpevole è sì punibile anche quando ha commesso il reato all'estero e se è stato arrestato in Svizzera: ciò però quando non è estradato (art. 240 cpv. 3 CP). Ora, nella misura del possibile, l'estradizione deve permettere di esercitare l'azione penale nel luogo ove si trova il centro dell'attività delittuosa dell'interessato, in concreto quindi in Slovenia (cfr.
l'art. 7 CEEstr; DTF 112 Ib 225 consid. 5b, 117 Ib 210 consid. 3b/bb; Zimmermann, op. cit. , n. 339/340).
b) Il semplice accenno a una presumibile violazione dei principi sanciti dalla CEDU da parte della Slovenia non è manifestamente sufficiente per negare l'estradizione.
Il ricorrente deve infatti rendere verosimile la sussistenza di un rischio serio e obiettivo di una grave violazione dei diritti dell'uomo nello Stato richiedente, suscettibile di toccarlo in maniera concreta (DTF 125 II 356 consid. 8a pag. 364 e rinvii, 123 II 161 consid. 6b pag. 167, 511 consid. 5b). Al riguardo, e con riferimento all'art. 2 lett. a AIMP che dispone l'irricevibilità della domanda qualora il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II, non è sufficiente richiamare il rapporto esperito in quel Paese dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e di trattamenti inumani e degradanti del 27 giugno 1996, che secondo il dire del ricorrente non sarebbe "in nessun modo confortante".
Ciò a maggior ragione visto che lo Stato richiedente ha ratificato la CEDU e il PATTO ONU II e, pertanto, si presume che li rispetti (DTF 109 Ib 165 consid. 7c pag. 173 seg. , 123 II 595 consid. 5c/bb pag. 609 seg.).
9.- Ne segue che il ricorso dev'essere respinto.
L'esito del gravame rende priva di oggetto la domanda di scarcerazione e il relativo reclamo, visto che la carcerazione costituisce, di massima, la regola durante l'estradizione (cfr. art. 47, 50 cpv. 3 e 51 cpv. 1 AIMP; DTF 117 IV 359 consid. 2a, 209 consid. 1e, 109 Ib 223 consid. 2a-c; Zimmermann, op. cit. , n. 195 - 197, n. 289, nota al piede n. 1203 pag. 222).
Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
Per questi motivi
il Tribunale federale
pronuncia :
1. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2. Il reclamo è divenuto privo di oggetto.
3. La tassa di giustizia di fr. 5000.-- è posta a carico del ricorrente.
4. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente e all'Ufficio federale di polizia (B 95118).
Losanna, 17 aprile 2000 MDE
In nome della I Corte di diritto pubblico
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente, Il Cancelliere,