«AZA 3»
4C.318/1999 flo
I C O R T E C I V I L E
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17 aprile 2000
Composizione della Corte: giudici federali Walter, presidente, Leu e Ramelli, supplente.
Cancelliera: Gianinazzi.
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Visto il ricorso ricorso per riforma del 6 settembre 1999 presentato dalla S w e c o S.A., Ginevra, attrice, patrocinata dall'avv. Fabio Soldati, Lugano, contro la sentenza emanata il 28 luglio 1999 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che la oppone alla R i v o p h a r m S.A., Manno, convenuta, patrocinata dall'avv. Carlo Pedrolini, Chiasso, in materia di contratto di mediazione (diritto alla mercede);
R i t e n u t o i n f a t t o :
A.- Il 10 settembre 1993 la Sweco S.A. ha convenuto in giudizio la Rivopharm S.A. con un'azione volta al pagamento di fr. 135'825.--, oltre interessi, a titolo di mercede del mediatore. L'attrice asserisce infatti di aver svolto un ruolo di mediatrice nella conclusione del contratto di compravendita intervenuto nel 1990/1991 fra la convenuta - attiva nella fabbricazione e vendita di prodotti farmaceutici - e la Angomedica - una compagnia legata al governo dell'Angola. La petizione è stata respinta dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, il 26 aprile 1999. L'appello interposto dalla soccombente contro tale giudizio è stato respinto dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il 28 luglio 1999. B.- La Sweco S.A. ha impugnato quest'ultima pronunzia, il 6 settembre 1999, tanto con ricorso di diritto pubblico quanto con ricorso per riforma.
Prevalendosi della violazione dell'art. 8 CC, nonché degli art. 412 e 413 CO , con il secondo rimedio essa ha postulato la modifica della sentenza impugnata nel senso di accogliere l'appello e, di conseguenza, pronunciare l'accoglimento della petizione nonché il rigetto definitivo dell'
opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo già notificatole. Con risposta del 28 ottobre 1999 la Rivopharm S.A. ha proposto la reiezione del gravame.
C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o :
1.- In data odierna il parallelo ricorso di diritto pubblico è stato respinto in quanto ammissibile. Nulla osta pertanto all'esame del ricorso per riforma. 2.- Nella pronunzia impugnata i giudici cantonali hanno innanzitutto ammesso l'esistenza di un contratto di mediazione per interposizione fra le parti (art. 412 cpv. 1 CO) e riassunto i requisiti che, secondo giurisprudenza e dottrina, danno luogo al diritto alla mercede del mediatore (art. 413 cpv. 1 CO). Esaminate le allegazioni dell'attrice e le risultanze processuali essi hanno poi concluso che, per quanto concerne l'accordo all'origine della presente vertenza, non vi è stato un sufficiente nesso di causalità tra la pretesa interposizione dell'attrice e il buon esito della stipula contrattuale, donde la reiezione dell'appello e la conferma dell'assunto pretorile.
3.- L'attrice contesta questa conclusione. A suo modo di vedere, non avendo negato l'esistenza di un nesso di causalità, la Corte cantonale avrebbe dovuto riconoscerle - automaticamente - il diritto alla mercede giusta l' art. 413 CO. A differenza di quanto ritenuto dai giudici ticinesi, essa non era infatti tenuta ad allegare e provare in che modo la sua attività ha influito sulla stipulazione del contratto; le spettava solamente il compito di provare l'esistenza di un nesso psicologico, ovvero di una "seppur lontana concausa", ciò che ha fatto. In tale contesto incombeva semmai alla convenuta l'onere di addurre e dimostrare circostanze suscettibili di demolire la presunzione a favore del suo diritto alla mercede.
4.- a) Dato il tenore dell'allegato ricorsuale, appare utile rammentare preliminarmente che, chiamato a statuire quale istanza di riforma, il Tribunale federale fonda il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima istanza cantonale (DTF 120 II 97 consid. 2b), a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di prove, che debbano essere rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG; DTF 115 II 399 consid. 2a) o che si renda necessario un complemento degli stessi a norma dell'art. 64 OG (DTF 119 II 353 consid. 5c/aa con rinvii). Fatte salve queste eccezioni, censure contro gli accertamenti di fatto (art. 43 cpv. 3 e 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF 120 II 280 consid. 6c) o contro la valutazione delle prove eseguiti dall'autorità cantonale (DTF 122 III 26 consid. 4a/aa pag. 32) sono irricevibili, così come sono inammissibili i riferimenti a circostanze non accertate dall'autorità cantonale, trattandosi di fatti nuovi (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF 122 III 73 consid. 6b/bb pag. 80). b) Va innanzitutto rilevato che la Corte cantonale non ha ammesso l'esistenza di un nesso causale - né tantomeno di un nesso psicologico - fra il comportamento dell' attrice e il buon esito dell'affare. Sulla base delle affermazioni formulate negli allegati di causa e delle risultanze istruttorie i giudici ticinesi hanno, al contrario, accertato che l'attrice è rimasta pressoché inattiva e che, in ogni caso, il suo comportamento non ha influito sulla conclusione del contratto. In altre parole, essi hanno negato l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra il suo agire e la stipulazione dell'accordo fra la convenuta e la società angolana. Si tratta di una questione che attiene ai fatti e che pertanto non può essere rivista dal Tribunale federale quale istanza di riforma (Poudret, COJ II, n. 4.6.20 ad art. 63; DTF 84 II 521 consid. 1, 103 II 129 consid. 3 pag. 134).
Nella misura in cui è volto a contestare questi accertamenti, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
c) aa) Accertando - in modo vincolante - che l'attrice è rimasta quasi inattiva, i giudici cantonali, prima ancora di negare il nesso di causalità, hanno in sostanza stabilito ch'essa non ha eseguito le prestazioni d'intermediazione pattuite, ciò che le impedisce di pretendere una mercede in applicazione dell'art. 413 cpv. 1 CO. Atteso che l'attrice non è ammessa a ridiscutere gli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza impugnata, la censura relativa alla violazione della succitata norma va immediatamente scartata, siccome fondata sulla presunzione - in contrasto con quanto accertato dala Corte ticinese - dell'avvenuta esecuzione di un'attività volta a favorire la conclusione del contratto.
bb) Giovi comunque, abbondanzialmente, osservare che, se è vero che il mediatore è, di principio, libero nell'organizzazione della propria attività e nella scelta dei mezzi che gli sembrano più appropriati per raggiungere lo scopo prefisso (DTF 103 II 129 consid. 3 pag. 134 con rinvii) e che il suo agire non deve necessariamente essere l'unica causa della conclusione dell'accordo (DTF 84 II 542 consid. 5 pag. 549), egli rimane tuttavia obbligato ad allegare e dimostrare le prestazioni svolte nell'interesse della conclusione dell'accordo nonché l'esistenza del nesso psicologico (Engel, Contrats du droit suisse, 2a ed., pag. 531; cfr. anche DTF 84 II 521 consid. 1). Ne discende che, in concreto, la Corte cantonale non ha in ogni caso violato l'art. 8 CC ponendo a carico dell'attrice l'onere di allegare e dimostrare le prestazioni da lei effettuate.
5.- Alla luce di tutto quanto esposto il ricorso per riforma va integralmente respinto, in quanto ammissibile.
Gli oneri processuali e le spese ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG).
Per questi motivi,
i l T r i b u n a l e f e d e r a l e
p r o n u n c i a :
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma è respinto e la sentenza impugnata viene confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 3000.-- è posta a carico dell'attrice, la quale rifonderà alla convenuta fr.
6000.-- per spese ripetibili della sede federale.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 17 aprile 2000
In nome della I Corte civile
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,
La Cancelliera,