[AZA 0]
1A.243/1999
I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
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11 maggio 2000
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente della Corte, Jacot-Guillarmod e Catenazzi.
Cancelliere: Crameri.
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Visto il ricorso di diritto amministrativo dell'11 ottobre 1999 presentato dalla A.________ di B.________ & Co., Melide, patrocinata dall'avv. dott. Luciano Giudici, Locarno, contro la decisione emessa il 7 settembre 1999 dal Ministero pubblico della Confederazione, Berna, nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria in materia penale avviata su domanda della Repubblica italiana;
Ritenuto in fatto :
A.- La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha inoltrato, il 4 maggio 1999, una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di C.________, B.________, D.________, E.________, F.________ e G.________ per i reati di falso in bilancio, frode fiscale, appropriazione indebita e corruzione di pubblico ufficiale. Secondo l'Autorità gli inquisiti D.________, B.________ e G.________ avrebbero sistematicamente gonfiato, usando documenti falsi, le fatture d'intermediazioni pubblicitarie emesse dalle società H.________ S.p.A. e I.________ S.p.A., da loro gestite.
Secondo le Autorità estere, i clienti pagavano effettivamente le somme richieste con le fatture gonfiate, ma una parte di questi importi veniva loro restituita illecitamente, tramite la società A.________ SA, con sede in Svizzera, riconducibile all'indagato B.________. Per mascherare la truffa, nell'ambito di accertamenti giudiziari il maresciallo della Guardia di Finanza E.________ sarebbe stato corrotto da B.________ e G.________, concordando versioni di comodo circa l'entità delle frodi commesse, ed escludendo tuttavia dalle confessioni concordate alcuni grandi clienti, tra cui la società L.________. Il coinvolgimento di quest'ultima società, che si occupa delle lotterie italiane M.________ e N.________, lascerebbe presumere, secondo gli inquirenti esteri, manovre fraudolente con i fondi ricevuti dalla L.________ per conto dello Stato italiano nella gestione delle lotterie; inoltre, secondo l'accordo corruttivo le confessioni si sarebbero riferite solo alle restituzioni in contanti, tacendo sull'utilizzazione di conti bancari esteri. La Procura ha chiesto di acquisire, in particolare, la documentazione relativa ai conti della A.________ presso l'UBS SA di Melide e presso la Banca della Svizzera Italiana; ha chiesto altresì di sequestrare il saldo di queste relazioni bancarie in quanto provento di reato.
B.- Il 21 maggio 1999 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), cui l'Ufficio federale di polizia (UFP) ha delegato l'esecuzione della rogatoria, ha ordinato tra l'altro, come chiesto dall'Autorità estera, l'identificazione dei conti n. xxx presso l'UBS SA di Melide e n. yyy presso l'UBS SA di Lugano, il sequestro della relativa documentazione e il blocco dei fondi depositativi. La società interessata ha addotto l'estraneità del conto xxx rispetto ai fatti posti a fondamento dell'inchiesta italiana. L'altra documentazione è stata invece trasmessa in via semplificata.
Con decisione del 7 settembre 1999 il MPC, esaminata la documentazione sequestrata, ha ordinato la trasmissione di quella relativa al conto presso l'UBS SA di Melide, intestato alla A.________ di B.________ & Co.
C.- Avverso questa decisione la A.________ di B.________ & Co. ha inoltrato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede di annullare parzialmente la decisione impugnata nel senso di limitare la trasmissione ai documenti di apertura dei conto e dei giustificativi connessi agli accrediti I.________ S.r.l. e H.________ S.r.l. e di revocare il sequestro della sua relazione bancaria.
Il MPC conclude per la reiezione, in quanto ammissibile, del ricorso. L'UFP, senza formulare osservazioni, chiede di confermare la decisione impugnata.
Il 30 novembre 1999 la ricorrente ha prodotto copia di una "decisione" estera che renderebbe la contestata trasmissione priva di oggetto. Il MPC ripropone la reiezione del gravame.
Considerando in diritto :
1.- Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 125
II 497 consid. 1a, 125 I 253 consid. 1a, 458 consid. 1).
a) Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351. 1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351. 1) e la sua ordinanza di applicazione (OAIMP; RS 351. 11), con le rispettive modifiche del 4 ottobre e del 9 dicembre 1996 (art. 110a AIMP), sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all' assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
b) Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura essa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d). Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento della decisione impugnata sono, di massima, ammissibili (art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii).
c) Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di documenti, acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza resa dall'Autorità federale di esecuzione, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile sotto il profilo dell'art. 80g cpv. 1 AIMP.
d) Nell'atto di ricorso B.________ contesta l'accusa di corruzione descritta nella decisione impugnata. La censura è inammissibile poiché egli non ha interposto - rettamente, visto che non è il titolare del conto oggetto delle contestate misure - alcun gravame mentre la ricorrente non è legittimata a far valere diritti di terzi (art. 80h lett. b AIMP in relazione con l'art. 9a lett. a AIMP; DTF 125 II 356 consid. 3b/aa-bb, 124 II 180 consid. 2b, 123 II 153 consid. 2b, 161 consid. 1d/aa-bb).
e) In concreto la trasmissione dei documenti di apertura del conto e dei giustificativi connessi agli accrediti della I.________ S.r.l. e della H.________ S.r.l. non è contestata e non è quindi oggetto del presente litigio. Riguardo alla documentazione rimanente, la ricorrente rileva che con lettera del 9 luglio 1999 essa aveva già fatto valere l'estraneità di tali atti, indicando che le entrate in conto riguarderebbero per l'80% clienti non coinvolti nell'inchiesta italiana, mentre le uscite concernerebbero la gestione corrente della società (stipendi, AVS, ecc. ).
f) Il 30 novembre 1999 la ricorrente ha prodotto copia di un'istanza di dissequestro dell'11 ottobre 1999 presentata dai suoi legali milanesi, istanza accolta il 16 ottobre 1999 dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano. Esprimendosi al riguardo, il MPC ha precisato che la citata Procura, con scritto del 13 dicembre 1999, ha confermato l'interesse processuale alla documentazione richiesta e "il persistere dell'interesse nella documentazione dissequestrata", visto che il dissequestro era avvenuto previa estrazione di copie, conformemente all'art. 258 CPP italiano. La decisione estera invocata si riferisce ai documenti già trasmessi all'Italia; comunque, una domanda estera diventa senza oggetto solo quando lo Stato estero la ritiri espressamente o il processo all'estero si sia nel frattempo concluso con giudizio definitivo: queste fattispecie manifestamente non si sono realizzate in concreto (DTF 113 Ib 157 consid. 5a in fine pag. 166; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 168).
2.-a) La ricorrente, che non contesta il requisito della doppia punibilità, fa valere che il MPC non avrebbe proceduto a una cernita della documentazione sequestrata ai fini dell'esame della parziale estraneità del conto ai prospettati reati e quindi dell'inutilità di parte dei documenti per il procedimento estero.
Secondo la ricorrente, le sovrafatturazioni emesse da I.________ S.p.A. e da H.________ S.p.A. sarebbero state pagate a A.________ SA con sede a Tortola (British Virgin Islands) e non alla A.________ di B.________ SA, rispettivamente esse sarebbero state effettuate sui conti della società estera, la cui documentazione è stata trasmessa all' Autorità rogante. La ricorrente precisa di non essersi opposta alla trasmissione semplificata dei documenti di apertura e dei giustificativi del conto litigioso che potrebbero interessare l'inchiesta italiana. Asserisce tuttavia che le operazioni oggetto di indagini riguarderebbero accrediti per sovrafatturazioni emesse esclusivamente da I.________ S.p.A. e da H.________ S.p.A., e non altre fatture emesse da altre società, o altre entrate. La ricorrente si oppone quindi alla trasmissione della documentazione restante, che concernerebbe entrate per prestazioni di servizio ad altri clienti e uscite per la gestione dell'ufficio (salari, bollette telefoniche, oneri sociali, ecc. ), inutili per la rogatoria.
b) L'Autorità estera ha chiesto di trasmetterle la documentazione bancaria dei conti intestati alla ricorrente; essa non ha limitato la richiesta alle operazioni effettuate dalle citate società, né ha limitato il sequestro alle somme collegate a versamenti inerenti a queste società. Nella domanda si espone che le illecite restituzioni ai clienti sarebbero state effettuate dalla ricorrente, società riconducibile all'indagato B.________. Ora, il Tribunale federale deve attenersi all'esposto dei fatti contenuto nella richiesta, salvo ch'esso risulti erroneo, lacunoso o contraddittorio (DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 seg. , 113 Ib 276 consid. 3a): la ricorrente non dimostra tuttavia che simili estremi sarebbero realizzati in concreto.
aa) Certo, la Parte richiesta non può trasmettere in blocco tutti gli atti di una relazione bancaria, in modo acritico e indeterminato, e lasciarne la cernita all'Autorità estera (DTF 122 II 369 consid. 2c, 115 Ib 186 consid. 4, 193 consid. 6, 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604). Nella fattispecie il MPC ha tuttavia esaminato la documentazione sequestrata e ritenuto che gli atti litigiosi sono pertinenti con i fatti esposti nella richiesta estera.
Dal verbale d'interrogatorio del 25 giugno 1999 di B.________ risulta che il MPC ha vagliato la documentazione sequestrata, disponendo il dissequestro di alcuni classificatori. Risulta altresì che B.________ si è opposto alla trasmissione della documentazione bancaria del conto in discussione, adducendo che la relazione bancaria non è pertinente per l'inchiesta milanese, visto che riguarderebbe esclusivamente la movimentazione relativa all'attività della ricorrente. Nelle osservazioni al gravame il MPC precisa che è stato proprio durante l'esame della documentazione ch'esso ha constatato che il conto è stato ampiamente alimentato dalle società implicate nel procedimento penale estero.
bb) I documenti che l'Autorità svizzera non deve trasmettere sono solo quelli che con sicurezza non sono rilevanti per il procedimento penale estero e per la fattispecie descritta nella rogatoria (art. 63 cpv. 1 AIMP; DTF 122 II 367 consid. 2c e d). La ricorrente si limita a ribadire che il conto litigioso servirebbe esclusivamente alla gestione corrente della società, adducendo che, ad esempio per l'anno 1998, l'80% delle entrate concernerebbe clienti estranei all'inchiesta italiana. Essa non indica tuttavia quali singoli documenti sarebbero sicuramente irrilevanti per il procedimento penale estero, e nemmeno spiega, sempre per ogni singolo documento, perché un determinato atto non dovrebbe essere trasmesso; tale compito non spetta al Tribunale federale (DTF 122 I 367 consid. 2d pag. 371 seg. ). Né è del resto sufficiente, come ancora si vedrà, addurre che sarebbero da considerare irrilevanti tutti i documenti che non hanno alcuna connessione con i pagamenti relativi a H.________ S.p.A. e I.________ S.p.A., rispettivamente H.________ S.r.l. e I.________ S.r.l.
3.- La ricorrente fa valere che, non sussistendo alcuna connessione tra le operazioni effettuate sul suo conto e i prospettati reati, la trasmissione dei documenti bancari sarebbe inutile.
a) In concreto, visto che l'Autorità estera chiede informazioni su una precisa relazione bancaria, in rapporto con precisi bonifici effettuati su un determinato conto, non si è in presenza di una ricerca indiscriminata di prove ("fishing expedition"; v. DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73, 121 II 241 consid. 3a pag. 243). La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero dev'essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle Autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell'Autorità estera che conduce le indagini. La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se l'invocato principio, nella limitata misura in cui può esser applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603, 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165, 121 II 241 consid. 3c), sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a). Ciò non si verifica in concreto.
D'altra parte, l'esame dell'idoneità dei mezzi di prova è circoscritto a un giudizio "prima facie" e d'apparenza: per il resto la valutazione definitiva del materiale probatorio, come il quesito della colpevolezza, sono riservati al giudice estero del merito (DTF 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 576 consid. 14a pag. 605).
b) Trasmettendo i documenti richiesti espressamente dall'Autorità estera, il MPC non ha leso nemmeno il principio della proporzionalità. Quando le Autorità estere chiedono informazioni su conti bancari in procedimenti per reati patrimoniali o corruttivi, esse necessitano di regola di tutti i documenti. Ciò perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a quali persone sia pervenuto l'eventuale provento del reato. Al riguardo, le Autorità estere devono poter prendere conoscenza di tutte le transazioni effettuate sui conti interessati, in particolare dei documenti d'apertura dei conti, e non solo di quelle effettuate direttamente dalle società coinvolte. Basta che sussista una relazione diretta e oggettiva tra le società e il reato per il quale si indaga; questa eventualità si verifica per la ricorrente, titolare di un conto utilizzato per transazioni sospette (DTF 124 II 180 consid. 3c inedito, 121 II 241 consid. 3c). Del resto, l'assistenza dev'essere prestata anche per acclarare se il reato fondatamente sospettato sia effettivamente stato commesso (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552). La trasmissione dei documenti bancari, espressamente richiesta e idonea a far progredire l'inchiesta estera, è quindi giustificata (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a, c- d).
Infine, riguardo all'accenno ricorsuale, secondo cui la criticata trasmissione potrebbe "essere fonte di fastidiosi interventi amministrativi e fiscali italiani", si può rilevare che il Tribunale federale si è recentemente pronunciato sull'osservanza del principio della specialità da parte dell'Italia (DTF 124 II 184).
4.- La ricorrente critica infine il blocco del conto, limitandosi a chiederne la revoca allo scopo di permetterle di far fronte alle sue spese correnti, segnatamente riguardo agli stipendi e agli oneri sociali.
Nelle osservazioni il MPC precisa che si tratta di una misura provvisionale secondo l'art. 18 AIMP e che la critica sarebbe tardiva.
a) Secondo l'art. 80e lett. b n. 1 AIMP, in relazione con l'art. 80g cpv. 2 AIMP, la decisione incidentale anteriore a quella finale che produce un pregiudizio immediato e irreparabile, segnatamente mediante il sequestro di beni e valori, è impugnabile entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione (art. 80k). Il contestato blocco è stato ordinato dal MPC con decisione di entrata in materia e di sequestro del 21 maggio 1999. La ricorrente non ha impugnato questa decisione adducendo un pregiudizio immediato e irreparabile, né ha reso verosimile la sussistenza di un siffatto pregiudizio (FF 1995 III). L'art. 80g prevede comunque che è impugnabile con ricorso di diritto amministrativo la decisione dell'autorità federale d'esecuzione relativa alla chiusura della procedura d'assistenza, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori.
b) Il criticato blocco costituisce una misura provvisionale ai sensi dell'art. 18 AIMP (v. anche l'art. 63 cpv. 2 lett. d AIMP; cfr. DTF 115 Ib 517 consid. 6; Robert Zimmermann, op. cit. , pag. 157 seg. ; Michele Rusca, Le misure provvisionali nell'assistenza internazionale in materia penale, in: RDS 1997 II pag. 158 seg. ). Secondo questa norma, a espressa domanda dello Stato estero possono esser prese misure provvisionali per mantenere lo stato esistente, per salvaguardare interessi giuridici minacciati o per assicurare prove in pericolo, purché il procedimento giusta la stessa legge non appaia manifestamente inammissibile o inappropriato (cpv. 1).
Nelle osservazioni al ricorso il MPC precisa che gli averi patrimoniali bloccati potrebbero costituire il provento o il profitto dei prospettati reati patrimoniali, come è stato espressamente sottolineato nella rogatoria estera. Questa eventualità non può essere esclusa. Ritenuto che la domanda estera non appariva manifestamente inammissibile o inappropriata, il MPC poteva adottare, sulla base dell'art. 18 AIMP, il criticato blocco, espressamente richiesto dall'Autorità estera, quale misura provvisionale atta a mantenere lo stato di fatto esistente (cfr. DTF 116 Ib 96 consid. 3a e c; cfr. anche DTF 121 IV 41 consid. 4b/bb; cfr. anche l'art. 11 della Convenzione n. 141 del Consiglio d'Europa del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, RS 0.311. 53). Il conto della ricorrente, riconducibile a un indagato nel procedimento penale italiano, è stato utilizzato, secondo la richiesta estera, per effettuare operazioni illecite: poiché sussistono sufficienti e ragionevoli motivi per ritenere che i versamenti litigiosi possano essere in relazione con i prospettati reati, il criticato sequestro è ammissibile (DTF 122 IV 91 consid. 4).
c) La consegna a scopo di confisca o di restituzione (sequestro conservativo) è disciplinata dall'art. 74a AIMP (DTF 123 II 595 consid. 3c e consid. 3d riguardo ai lavori preparatori; v. l'art. 59 AIMP per l'analoga regolamentazione nell'ambito dell'estradizione). Di massima, trattandosi del prodotto o del ricavo di un reato (art. 74a cpv. 2 lett. b AIMP), la consegna avviene dopo la chiusura della procedura di assistenza e, di regola, su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente ( art. 74a cpv. 1 e 3 AIMP ).
Nell'ambito della presente causa il Tribunale federale non deve tuttavia pronunciarsi sulla questione di sapere se le condizioni per una consegna di beni sequestrati a scopo di confisca secondo l'art. 74a AIMP sono adempiute (cfr. DTF 113 Ib 257 consid. 2). In effetti, nella decisione impugnata il MPC ha ordinato solo la trasmissione della documentazione bancaria e non la consegna degli averi patrimoniali posti sotto sequestro. Per il momento si tratta quindi solo di sapere se la criticata misura provvisionale debba essere mantenuta. Ora, allo stato attuale delle indagini non si può affatto scartare l'ipotesi che i fondi depositati sul conto litigioso costituiscano provento di reato, come sostenuto dallo Stato richiedente e contestato solo in parte, e unicamente con riferimento alla trasmissione degli atti bancari, dalla ricorrente.
Il nuovo art. 33a OAIMP dispone comunque che, nell' ambito del sequestro a scopo conservativo, gli oggetti e i beni la cui consegna allo Stato richiedente soggiace a una decisione definitiva ed esecutiva di quest'ultimo giusta l'art. 74a cpv. 3 AIMP, restano sotto sequestro sino alla notifica di tale decisione o fintanto che lo Stato richiedente non abbia comunicato che una siffatta decisione non può più essere pronunciata. Lo Stato richiedente può quindi, in applicazione dell'art. 80o AIMP, essere informato fin d'ora che una consegna dei beni patrimoniali posti sotto sequestro sarà subordinata all'emanazione, in Italia, di una decisione di confisca (DTF 123 II 268 consid. 4b/dd e 5; v. anche DTF 112 Ib 576 consid. 12c pag. 601 seg. ). Visto che la connessione tra gli averi sequestrati e il provento degli asseriti reati è data, si giustifica di mantenere il blocco (cfr. anche l'art. 12 n. 2 della Convenzione n. 141, secondo cui prima di revocare qualsiasi misura provvisoria, la Parte richiesta deve dare a quella richiedente la possibilità di esporre i motivi a favore del mantenimento della misura).
5.- Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
Per questi motivi,
il Tribunale federale
pronuncia :
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 5000. -- è posta a carico della ricorrente.
3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di polizia.
Losanna, 11 maggio 2000
VIZ
In nome della I Corte di diritto pubblico
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,
Il Cancelliere,