BGer 4P.72/2000
 
BGer 4P.72/2000 vom 29.06.2000
[AZA 3]
4P.72/2000
I CORTE CIVILE
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29 giugno 2000
Composizione della Corte: giudici federali Walter, presidente,
Klett e Rottenberg Liatowitsch.
Cancelliere: Ponti.
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Visto il ricorso di diritto pubblico del 28 marzo 2000 presentato da Johann eVincenzina Geiger, Bellinzona, patrocinati dall'avv. Stefano Zanetti, Bellinzona, contro la sentenza emanata il 25 febbraio 2000 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che li oppone alla Massa fallimentare Bortolo F a u s t i- n e l l i, Sementina, patrocinata dall'avv. Marco Cereda, Bellinzona, in materia di contratto d'appalto;
Ritenuto in fatto :
A.- Nel 1994 Johann e Vincenzina Geiger hanno incaricato Bortolo Faustinelli dell'edificazione di una casa d'abitazione unifamiliare a Sementina, per una mercede globale di fr. 540'000.--, comprensiva del prezzo del fondo, pari a fr. 70'000.--.
Stante l'inadempienza dell'appaltatore - in ritardo nella consegna dell'opera, comunque incompleta e difettosa - nel giugno 1995 Johann e Vincenzina Geiger hanno rescisso il contratto e il 13 novembre seguente hanno adito il Pretore del Distretto di Bellinzona con un'azione volta alla restituzione di fr. 340'000.--, già versati, nonché al risarcimento di varie posizioni di danno, per un totale di fr. 506'155. 50, oltre interessi, successivamente ridotti a fr. 206'562. 10. Bortolo Faustinelli si è opposto alla petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna degli attori al pagamento di fr. 257'034. 20, oltre interessi, ridotti in corso di causa a fr. 168'548. 15.
Con sentenza del 20 aprile 1999 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr. 15'973. 15. Sulla scorta degli atti di causa il giudice ha calcolato una mercede complessiva di fr. 571'481. 45, da cui ha dedotto il valore - accertato dal perito giudiziario - delle opere non eseguite, riconoscendo all'appaltatore il diritto afr.
353'893. 40. Ritenuto l'avvenuto pagamento di acconti per fr. 369'619. 15, questi è stato infine condannato alla restituzione di fr. 15'725. 75 e al risarcimento di fr.
247. 40, corrispondenti al costo delle inserzioni per la ricerca di un appartamento. Tutte le altre pretese risarcitorie degli attori e la domanda riconvenzionale sono state respinte.
B.- L'appello introdotto dalla Massa fallimentare Bortolo Faustinelli contro tale giudizio è stato parzialmente accolto, l'8 luglio 1999, dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, la quale ha ridotto a fr. 14'399. 25 l'importo a carico dell'appaltatore. Esaminati i documenti versati agli atti la Corte cantonale ha infatti riconosciuto fondata la censura rivolta contro l'ammontare dell'acconto versato dai committenti il 18-21 marzo 1994, all'epoca della sottoscrizione del contratto; diversamente da quanto stabilito dal primo giudice, questo era di fr. 170'000.-- e non fr. 171'573. 90. La pronunzia pretorile è stata per il resto confermata.
Il Tribunale federale ha accolto il 30 novembre 1999 un ricorso di diritto pubblico inoltrato dalla Massa fallimentare Bortolo Faustinelli, ravvisando che le autorità cantonali avevano erroneamente calcolato nei versamenti degli attori anche l'importo relativo al prezzo del terreno, ammontante a fr. 70 000.--, mentre questo era stato invece escluso dal calcolo della mercede. L'incarto è stato di conseguenza rinviato alla Corte cantonale per nuova decisione.
C.- Con sentenza del 25 febbraio 2000 il Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha riformato, sulla scorta delle osservazioni del Tribunale federale, il giudizio 20 aprile 1999 del Pretore, nel senso di respingere integralmente la petizione e di accogliere parzialmente la domanda riconvenzionale per un importo di fr. 55'600. 75 oltre interessi al 5% dal 9 febbraio 1996. Nel merito, la Corte cantonale ha riconfermato le motivazioni a sostegno della sua precedente decisione del 8 luglio 1999, limitandosi a correggere il computo delle rispettive posizioni di dare e avere del citato importo di fr. 70'000.--.
D.- Contro questa decisione Johann e Vincenzina Geiger sono tempestivamente insorti al Tribunale federale tanto con ricorso di diritto pubblico quanto con ricorso per riforma. Prevalendosi della violazione dell'art. 4 vCost. , con il ricorso di diritto pubblico essi postulano l'annullamento della sentenza impugnata, l'accoglimento della loro petizione del 13 novembre 1995 a concorrenza di fr. 14'399. 25 oltre interessi nonché il rigetto integrale della domanda riconvenzionale.
Nelle proprie osservazioni del 19 maggio 2000 la Massa fallimentare Bortolo Faustinelli propone di dichiarare il gravame inammissibile, e comunque, di respingerlo.
L'autorità cantonale ha rinunciato a pronunciarsi.
Considerando in diritto :
1.- Giusta l'art. 57 cpv. 5 OG un ricorso di diritto pubblico viene trattato, in linea di principio, prima del parallelo ricorso per riforma (DTF 122 I 81 consid. 1; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 148 nota 12). Nel caso in esame non vi è motivo di derogare alla regola.
2.- a) I ricorrenti si prevalgono di una violazione dell'art. 4 vCost. Ora, dal 1° gennaio 2000 è in vigore la nuova Costituzione federale, che sanziona il divieto dell'arbitrio al suo art. 9. Il ricorso, datato 28 marzo 2000, è quindi senz'altro soggetto alla nuova normativa.
L'errata indicazione di un rimedio di diritto nell' atto di ricorso non osta, di per sé, al suo esame. Giusta l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG è per contro indispensabile che il ricorso di diritto pubblico contenga, oltre all'esposizione dei fatti essenziali, quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione.
Non è sufficiente in particolare che il ricorrente critichi in maniera appellatoria le risultanze della sentenza impugnata; per costante giurisprudenza, il Tribunale federale vaglia infatti solo quelle censure che sono state sollevate in modo chiaro e dettagliato, conformemente all' obbligo di articolare le censure (DTF 122 I 70 consid. 1c, con rinvii).
b) Nel caso concreto, non è deducibile dal ricorso in quale misura la Corte d'appello del Cantone Ticino avrebbe leso il divieto d'arbitrio.
I ricorrenti si limitano infatti a contrapporre la propria valutazione dei fatti a quella delle autorità cantonali, e sostengono, contrariamente alle evidenze di causa, che la decisione impugnata non tiene conto del fatto che l'appaltatore ha violato il contratto non fornendo l'opera nei termini pattuiti.
Essi rimproverano altresì alla Corte cantonale di aver omesso di considerare le spese legate alla costruzione di un lift necessario per utilizzare la casa; non dimostrano tuttavia di aver sollevato tempestivamente e nelle dovute forme questa circostanza davanti all'autorità cantonale.
Ora, per giurisprudenza invalsa, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico fondato sull'art. 4 vCost. /9 Cost. nuove allegazioni di fatto sono - a prescindere da eccezioni che in concreto non si verificano - irricevibili (DTF 124 I 208 consid. 4b).
3.- Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile perché non motivato conformemente all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG. Spese e indennità processuali sono poste a carico dei soccombenti, i quali dovranno rifondere adeguate ripetibili alla resistente, assistita da un'avvocato (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 OG).
Per questi motivi,
visto l'art. 36a OG
il Tribunale federale
pronuncia :
1. Il ricorso di diritto pubblico è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido, i quali rifonderanno alla resistente, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 3000.-- per spese ripetibili della sede federale.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 29 giugno 2000 VIZ
In nome della I Corte civile
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente, Il Cancelliere,