BGer 4C.96/2000
 
BGer 4C.96/2000 vom 07.07.2000
[AZA 1/2]
4C.96/2000
I CORTE CIVILE
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7 luglio 2000
Composizione della Corte: giudici federali Walter, presidente,
Klett e Rottenberg Liatowitsch.
Cancelliere: Ponti.
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Visto il ricorso per riforma del 29 marzo 2000 presentato dalla American Security Life Insurance Company (Switzerland) Ltd. , Breganzona, attrice, patrocinata dall'avv.
Mauro Molo, Lugano, contro la sentenza emanata il 24 febbraio 2000 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che la oppone al BDL Banco di Lugano S.A., Lugano, convenuto, patrocinato dall'avv.
Luca Zorzi, Bellinzona, in materia di disconoscimento di debito;
Ritenuto in fatto :
A.- a) Nell'agosto del 1983 la società di assicurazioni Ticino Vita (divenuta ora l'American Security Life Insurance Company (Switzerland) Ltd. , in breve: ASL) ha concluso con la Centro Elaborazione Dati S.A. (in seguito:
CEDA) un contratto per il quale quest'ultima si è impegnata a mettere a disposizione dell'ASL una sistema di elaborazione dati corrispondente alle sue specifiche esigenze, a predisporre su questo impianto il software operativo necessario nonché a fornire il personale specializzato per il funzionamento e la manutenzione del sistema. Per l'insieme di queste prestazioni le parti hanno pattuito una retribuzione mensile di fr. 25'000.-- per i primi tre anni, aumentata a fr. 27'000.-- a partire dal quarto anno. La durata del contratto era fissata in 10 anni e tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 1984, vale a dire sino al 31 marzo 1994. Una clausola prevedeva la facoltà di disdetta anticipata per ambo le parti in caso di reiterata e grave inadempienza degli obblighi contrattuali.
Contemporaneamente le parti hanno concluso un contratto di locazione con il quale la società assicuratrice concedeva alla CEDA l'occupazione di determinati locali nel suo stabile di Breganzona sino al 31 luglio 1992, con possibilità di rinnovo tacito.
b) Il 23 dicembre 1987 le parti hanno convenuto di sostituire l'elaboratore installato nel 1983 con un modello più aggiornato. L'originario contratto è stato di conseguenza modificato specificando che la CEDA avrebbe d'ora innanzi messo a disposizione della ASL un'operatore per la gestione del sistema e un programmatore a tempo pieno. All' occasione è stata adeguata anche la rimunerazione dovuta dalla ASL, suddividendola in differenti posizioni: quella denominata "affitto del sistema" prevedeva un'aumento graduale del pagamento mensile sino a fr. 29'868.-- nel 1993; quella relativa all'attività del programmatore e dell'operatore un versamento mensile, sempre con riferimento all' anno 1993, di circa fr. 20'000.--.
Per acquistare il nuovo sistema operativo, la CEDA ha chiesto e ottenuto una linea di credito dall'allora Banco di Roma (oggi Banco di Lugano, in breve BDL), il quale, a copertura dell'esposizione, ha preteso dalla CEDA la cessione dei crediti nei confronti della ASL riguardanti il canone mensile previsto dal contratto. La ASL ha quindi di seguito versato gli importi relativi direttamente al BDL.
c) In seguito alle prime difficoltà finanziarie, nel 1991 la CEDA ha sospeso i pagamenti del canone di locazione per i locali messigli a disposizione presso la sede della ASL; quest'ultima ha quindi chiesto di compensare tali mancati introiti con le mensilità dovute per il noleggio dell'installazione informatica. Questo contenzioso è stato risolto solo a metà febbraio del 1992, con compensazione dei rispettivi debiti e crediti e un versamento a pareggio da parte della ASL al BDL. Con scritto del 19 febbraio 1992, la ASL si è inoltre impegnata nei confronti del BDL, irrevocabilmente e incondizionatamente, a versare sino alla scadenza pattuita del 31 marzo 1994 gli importi mensili previsti dal contratto. La lettera precisava che la società assicuratrice rinunciava espressamente a qualsiasi trattenuta a compensazione di eventuali pretese presenti o future nei confronti della CEDA.
d) Il 17 maggio 1993 è stata concessa alla CEDA una moratoria concordataria; il 19 maggio successivo l'ASL ha comunicato al BDL, alla CEDA e al commissario del concordato di recedere con effetto immediato dal contratto, posto che il centro informatico, a suo dire divenuto obsoleto, non rispondeva assolutamente più alle esigenze della società. Il BDL ha immediatamente risposto a questa disdetta, comunicando che, conformemente all'impegno sottoscritto il 19 febbraio 1992, riteneva preciso obbligo della ASL corrispondere i versamenti mensili sino alla scadenza contrattuale del 31 marzo 1994, pena l'apertura di una procedura esecutiva nei suoi confronti.
e) Malgrado questa comminatoria, l'ASL non ha più versato alla banca gli importi mensili di cui al contratto per la gestione dell'informatica a partire dal giugno 1993.
Il 23 febbraio 1994 è stato pronunciato il fallimento della CEDA.
B.- Nell'aprile 1994 il BDL ha escusso la ASL per un'importo di fr. 298'680.--, oltre interessi e spese esecutive, corrispondenti alle 10 mensilità impagate dal giugno 1993 al marzo 1994. L'opposizione interposta dall' escussa è stata rigettata in via provvisoria con decisione del 27 giugno 1994.
Con giudizio 9 luglio 1999, il Pretore del Distretto di Lugano ha parzialmente accolto l'azione di disconoscimento di debito introdotta dalla ASL, limitatamente all' importo di fr. 29'868.-- oltre interessi al 5% dal 27 aprile 1994, pari alla mensilità di marzo 1994. L'opposizione interposta nella procedura esecutiva n.362326 dell'U. E. di Lugano è quindi stata ammessa a concorrenza di questa cifra, mentre per i restanti fr. 268'812.-- oltre interessi al 5% dal 27 aprile 1994 il Pretore ha pronunciato il rigetto definitivo dell'opposizione.
Nel merito ha ritenuto infatti che la rescissione contrattuale comunicata dall'attrice in data 19 maggio 1993 non risulta valida e che quindi quest'ultima resta obbligata al versamento del canone mensile alla CEDA sino al termine di espirazione del contratto. Per quanto attiene alla mensilità di marzo 1994, ha però negato al BDL la titolarità della pretesa, dato che posteriormente alla dichiarazione del fallimento (23. 2.1994) la competenza in proposito spettava unicamente alla massa fallimentare della CEDA.
Il Tribunale d'appello del Cantone Ticino, con decisione del 24 febbraio 2000, ha integralmente confermato la sentenza di prima istanza, respingendo sia l'appello della ASL, sia l'appello adesivo del BDL.
C.- Contro questa decisione la ASL è tempestivamente insorta dinanzi al Tribunale federale tanto con ricorso di diritto pubblico quanto con ricorso per riforma.
Con quest'ultimo essa postula la modifica della decisione cantonale nel senso di accertare l'inesistenza del debito di fr. 268'812.-- oltre interessi al 5% dal 27 aprile 1994 di cui al P.E. n. 362326 dell'U. E di Lugano del 26/27 aprile 1994, e di confermare l'opposizione interposta.
Nelle proprie osservazioni il convenuto BDL chiede la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata.
Considerando in diritto :
1.- In data odierna il parallelo ricorso di diritto pubblico è stato respinto. Nulla osta pertanto all'esame del presente gravame.
2.- Il ricorso per riforma è ricevibile per la violazione del diritto federale, se un principio derivante da una prescrizione federale non è applicato o lo è in modo errato (art. 43 cpv. 1 e 2 OG); il diritto federale non è di regola violato da accertamenti di fatto (art. 43 cpv. 3 OG). Il Tribunale federale fonda il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima istanza cantonale, a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di prove, che debbano essere rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta o che si renda necessario un complemento degli stessi (art. 63 e 64 OG; DTF 123 III 110 consid. 2, 115 II 484 consid. 2a). Critiche di natura puramente appellatoria rivolte contro le risultanze di fatto e la valutazione delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono invece inammissibili in un ricorso per riforma (DTF 120 II 97 consid. 2b, 119 II 380 consid. 3b, 115 II 484 consid. 2a).
Discende da questi principi l'inammissibilità del gravame in rassegna nella misura in cui l'attrice, sulla scorta delle deposizioni testimoniali citate nell'allegato, vuole proporre una fattispecie diversa da quella accertata in sede cantonale, secondo la quale il contestato sistema informatico era obsoleto ed è per questo motivo che l'attrice ha disdetto anticipatamente il contratto.
3.- L'attrice contesta in primo luogo la qualifica del contratto operata dai Giudici cantonali: escludendo l'applicazione delle regole del mandato (ed in particolare, dell'art. 404 CO) essi avrebbero violato il diritto federale.
Ora, contrariamente alla tesi esposta nel ricorso, la più recente giurisprudenza e dottrina relativa all'art. 394 cpv. 2 CO non escludono l'esistenza di contratti "sui generis" tendenti all'esecuzione di prestazioni di lavoro (DTF 112 II 41 consid. 1a/aa; 110 II 380 consid. 2, 109 II 462 consid. 3d; Fellmann, Berner Kommentar, n. 293 e segg. , ad art. 394 CO; Weber, Basler Kommentar, n. 23 ad art. 394 CO; Bucher, Obligationenrecht Besonderer Teil, 3 ed., Zurigo 1998, pag. 224; Hofstetter, in SPR VII/2, Basilea 1979, pag. 24 e segg.). In base al principio dell'autonomia contrattuale le parti possono, nei limiti delle disposizioni imperative di legge - e nel caso che ci riguarda in particolare dell'art. 404 CO - definire liberamente e in piena autonomia il contenuto dei contratti, anche quando questo consiste essenzialmente in prestazioni lavorative. Nel caso in esame, la Corte cantonale ha però giustamente escluso che il contestato contratto di prestazioni informatiche tra l'attrice e la CEDA possa essere qualificato alla stregua di un semplice contratto di mandato. Al contrario, essa ha pertinentemente riconosciuto che la natura giuridica di un contratto di simile complessità, comprendente prestazioni miste di fornitura di macchinario e di una serie di programmi, nonché di servizi di assistenza e di manutenzione dell'impianto, va determinata secondo le circostanze concrete del caso (DTF 124 III 456); non si tratta in ogni caso di prestazioni di puro servizio, caratteristica questa del contratto di mandato. In quest'ottica hanno quindi giudicato conformi al diritto federale le clausole relative alla rescissione del contratto liberamente pattuite tra le parti, non essendo nella fattispecie applicabili le disposizioni imperative dell'art. 404 CO. Per le predette ragioni, queste clausole sono valide senza che sia necessario stabilire se il contratto debba essere qualificato di nolo, leasing, o di qualsiasi altro tipo.
4.- Contrariamente all'opinione dell'attrice, l'interpretazione della clausola contrattuale sulla disdetta, pattuita liberamente tra le parti, operata dalla Corte cantonale non risulta in contrasto con il diritto federale.
La Corte cantonale ha accertato - in modo vincolante per il Tribunale federale - che il motivo principale della disdetta era l'obsolescenza dell'impianto; questa circostanza non costituisce però, alla luce del principio dell'affidamento, una grave inadempienza degli obblighi contrattuali, tale da giustificare una rescissione anticipata ai sensi del punto 4 dello stesso. I giudici cantonali hanno altresì accertato come l'attrice non abbia messo in mora la CEDA per il tramite di lettera raccomandata, come prescrive il punto 4 del contratto. Ora, il fatto di aver ritenuto che questa clausola contrattuale non fosse una semplice disposizione d'ordine, come sostenuto dall'attrice nel suo allegato ricorsuale, ma bensì un'espressa deroga alla norma di legge, e quindi vincolante per le parti, non costituisce una violazione del principio dell'affidamento nell'interpretazione dei contratti. La Corte cantonale ha infatti giustamente osservato che se le parti volevano attenersi alle disposizioni legali, ed in particolare all' art. 108 cifra 1 CO, non avrebbero convenuto espressamente e senza riserva di far precedere la rescissione anticipata del contratto da una formale messa in mora per lettera raccomandata.
5.- A mente dell'attrice infine, il Tribunale d'appello avrebbe violato il diritto federale respingendo l'eccezione di carenza di legittimazione materiale del BDL; sulla scorta di alcune indicazioni giurisprudenziali (DTF 111 III 73 consid. 3c, 115 III 65 consid. 3b) essa ritiene infatti che il convenuto non sia più titolare del contestato credito già a far tempo dalla concessione della moratoria concordataria alla CEDA, vale a dire dal 17 maggio 1993, e che questo sia invece di spettanza della massa fallimentare.
La moratoria concordataria concessa alla CEDA risale al maggio 1993; alla fattispecie si applica - incontestabilmente - il diritto risultante dalla vecchia LEF, allora in vigore. Giusta l'art. 298 vLEF, il debitore può continuare il suo commercio o la sua industria sotto la vigilanza del commissario; tuttavia, dopo la pubblicazione della moratoria, non può validamente alienare o ipotecare beni immobili, costituire pegni, prestare fideiussioni, né disporre dei propri beni a titolo gratuito. Questa normativa elenca in modo esaustivo gli atti giuridici che il debitore non può più compiere in seguito alla concessione della moratoria concordataria (cfr. Ammon, Grundriss del Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 4 ed., 1988, pag. 440 e segg; Vollmar, in Stahelin/Bauer/Stahelin, Kommentar zum Schuldbetreibung- und Konkursrechts, n. 10 ad art. 298 LEF). Ora, la cessione di crediti, se effettuata a titolo oneroso, non è compresa negli atti proibiti al debitore dal testo dell'art. 298 vLEF. A differenza del fallimento, la concessione della moratoria concordataria non toglie, sostanzialmente, al debitore la capacità di disporre del suo patrimonio; la cessione, stipulata prima della concessione della moratoria, deve essere pertanto ritenuta valida e, di conseguenza va riconosciuta l'esigibilità di ogni rata da parte del cessionario (BDL) per tutto il periodo della moratoria precedente la dichiarazione di fallimento. Alla Corte cantonale non può quindi venir rimproverata una violazione del diritto federale - ed in particolare dell'art. 298 vLEF - per aver ammesso la validità della cessione nel corso della moratoria concordataria.
6.- Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma è respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG) e sono pertanto poste a carico della parte attrice. La stessa dovrà corrispondere al convenuto adeguate indennità per ripetibili, giacché rappresentato da un'avvocato.
Per questi motivi
il Tribunale federale
pronuncia :
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma è respinto e la sentenza impugnata viene confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 6'500.-- è posta a carico dell'attrice, la quale rifonderà al convenuto fr.
7'000.-- per ripetibili della sede federale.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 7 luglio 2000 VIZ
In nome della I Corte civile
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,
Il Cancelliere,