BGer 4P.71/2000
 
BGer 4P.71/2000 vom 25.07.2000
[AZA 1/2]
4P.71/2000
I CORTE CIVILE
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25 luglio 2000
Composizione della Corte: giudici federali Walter, presidente,
Corboz e Ramelli, supplente.
Cancelliera: Gianinazzi.
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Visto il ricorso di diritto pubblico del 27 marzo 2000 presentato dalla Morenal S.A., Monte Carasso, patrocinata dagli avv. Tuto Rossi e Manuela Rainoldi, Bellinzona, contro la sentenza emanata il 21 febbraio 2000 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che la oppone alla Banca Raiffeisen, Balerna, patrocinata dall'avv. Giorgio Mondia, Chiasso, in materia di contratto d'appalto (arbitrio nell'accertamento dei fatti, diritto di essere sentito);
Ritenuto in fatto :
A.- Il 22 aprile 1994 la Morenal S.A., unitamente a Edi e Umberto Guidotti nonché Germano Martini, si è impegnata a deliberare ad Alfredo Riva le opere da metalcostruttore per un cantiere di Monte Carasso. Oltre all'indicazione, approssimativa, della mercede e delle scadenze d' esecuzione, la convenzione conteneva le due seguenti clausole:
"3.La Morenal SA, rispettivamente i signori Edi
Guidotti, Umberto Guidotti e Germano Martini,
provvederanno al pagamento regolare dei
lavori affidati alle Officine Alfredo Riva
secondo le seguenti modalità:
a) 1/3 (un terzo) alla comanda dei singoli
lotti
b) 1/3 (un terzo) all'inizio dei lavori di
posa
c) 1/3 (un terzo) a liquidazione finale approvata.
4. Il versamento del saldo di fr. 250'000.-- da
parte della Rialba SA del prezzo stabilito
nel contratto costitutivo del diritto di
compera sui mappali 1529, 1522 e 1609 di
Monte Carasso del 22.04.1994, sarà effettuato
parallelamente e contestualmente al pagamento
delle opere di metalcostruttore deliberate
ed eseguite quando tali opere supereranno
l'importo di fr. 1'250'000.-- e fino
al raggiungimento dell'importo di fr.
1'500'000.--."
B.- Affermando l'avvenuta esecuzione - a regola d'arte - delle citate opere di metalcostruzione, il 30 aprile 1998 la Banca Raiffeisen S.A., in qualità di cessionaria delle pretese di Alfredo Riva, ha chiesto la condanna della Morenal S.A. al pagamento di fr. 200'976. 85, oltre interessi, a titolo di mercede dell'appaltatore come pure l'iscrizione per tale importo di un'ipoteca legale definitiva sul fondo di Monte Carasso. Richiamandosi alla pattuizione per cui i lavori sarebbero stati pagati contestualmente al saldo di fr. 250'000.-- dovuto dalla Rialba S.A., il cui adempimento è divenuto impossibile a causa dell'insolvenza di quest'ultima società, la convenuta si è opposta alla pretesa attorea, sollevando sia un'eccezione di inadempimento ex art. 82 CO che una di compensazione ai sensi dell'art. 120 CO. Con sentenza del 1° dicembre 1999 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha integralmente accolto la petizione.
L'appello interposto dalla soccombente è stato respinto dalla II Camera civile del Tribunale d'appello il 21 febbraio 2000.
C.- Contro questa decisione la Morenal S.A. è insorta dinanzi al Tribunale federale, il 27 marzo 2000, tanto con ricorso di diritto pubblico che con ricorso per riforma.
Prevalendosi della violazione degli art. 4 vCost. , 9 e 29 nCost. , nonché dell'art. 6 cpv. 1 CEDU, con il primo rimedio essa postula l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti all'autorità cantonale per nuovo giudizio.
Nelle osservazioni del 13 giugno 2000 la Banca Raiffeisen S.A. ha proposto la reiezione dell'impugnativa, mentre l'autorità cantonale non ha formulato osservazioni.
Considerando in diritto :
1.- a) Giusta l'art. 57 cpv. 5 OG un ricorso di diritto pubblico viene trattato, in linea di principio, prima del parallelo ricorso per riforma (DTF 122 I 81 consid. 1).Nel caso in esame non vi è motivo di derogare alla regola.
b) Salvo ipotesi estranee al presente caso, il ricorso di diritto pubblico ha natura meramente cassatoria; con esso può quindi solamente venire chiesto l'annullamento della sentenza impugnata (DTF 124 I 231 consid. 1d). Nella misura in cui la ricorrente postula il rinvio della causa all'autorità cantonale, senza ulteriori istruzioni, la domanda è superflua, essendo tale provvedimento la naturale conseguenza dell'annullamento del giudizio impugnato.
c) Ritenuto che nel gravame viene esplicitamente menzionata la violazione dell'art. 4 vCost. , appare necessario, preliminarmente, precisare che la fattispecie in rassegna va esaminata dal profilo della nuova Costituzione, in vigore dal 1° gennaio 2000, la sentenza criticata essendo stata emanata dopo tale data.
2.- In contrasto con quanto sostenuto dalla convenuta, la Corte cantonale ha concluso che le modalità di pagamento della mercede dell'appaltatore sono state regolate in modo esaustivo al punto 3 della convenzione del 22 aprile 1994, in deroga alla norma dispositiva dell'art. 372 cpv. 1 CO. Secondo il tenore, chiaro, di questa clausola il saldo della pretesa d'artigiano oggetto della vertenza in esame è divenuto esigibile il 10 settembre 1997, con l'approvazione della liquidazione finale da parte dell'architetto responsabile della direzione dei lavori. La clausola n. 4 - menzionata dalla convenuta - non influisce in alcun modo sulle pretese dell'appaltatore; essa disciplina infatti solo l'esigibilità del debito a carico della Rialba S.A., che dipende dall'esigibilità del credito per la mercede dell'appaltatore e non invece il contrario.
a) La ricorrente si prevale a questo riguardo della violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.). L' autorità cantonale avrebbe in particolare arbitrariamente omesso di considerare l'annotazione - manoscritta -dell' architetto responsabile dei lavori sulla lettera del 29 ottobre 1997 (versata agli atti quale doc. G), dalla quale traspare con chiarezza che il pagamento della mercede dell' appaltatore era condizionato alla liquidazione dei rapporti patrimoniali esistenti fra la Rialba S.A. ed Edi Guidotti, Umberto Guidotti e Germano Martini.
b) Si osserva innanzitutto che dinanzi alle istanze cantonali la ricorrente non si è mai richiamata a questo documento per sostanziare le sue tesi. La censura è quindi nuova e inammissibile (cfr. DTF 119 II 6 consid. 4a). Essa risulterebbe comunque priva di ogni fondamento. Giovi rammentare che, per giurisprudenza invalsa, in materia di valutazione delle prove il giudice cantonale del merito fruisce di un ampio margine di apprezzamento (DTF 118 Ia 144 consid. 1a); il Tribunale federale annulla pertanto la sua sentenza solo se egli abusa di tale potere e pronuncia un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione ma bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 124 I 208 consid. 4a).
In concreto i giudici ticinesi hanno poggiato la loro decisione sul tenore, chiaro, della convenzione stipulata dalla società con l'appaltatore. In simili circostanze non è arbitrario, nel senso definito sopra, non considerare un'annotazione manoscritta da parte di una persona estranea a tale accordo, su un altro documento.
3.- Nella seconda parte del gravame la ricorrente invoca la violazione degli art. 9 e 29 Cost. nonché dell' art. 6 cpv. 1 CEDU e rimprovera alla Corte cantonale un diniego di giustizia formale per non essersi pronunziata sulle eccezioni di inadempienza contrattuale (art. 82 CO) e compensazione (art. 169 cpv. 2 CO). Anche questa censura risulta manifestamente infondata.
Il diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere sentito, impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando vengono menzionati, almeno brevemente, i motivi che hanno indotto i giudici a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione. La Corte giudicante non deve quindi pronunciarsi su tutti gli argomenti sottopostile, ma può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (DTF 121 III 331 consid. 3b; Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 368 seg.
con numerosi rinvii).
Nel caso di specie la stessa ricorrente ammette che l'esame delle menzionate eccezioni presupponeva l'accoglimento della tesi per la quale la mercede d'appalto avrebbe dovuto essere soluta contemporaneamente al pagamento della Rialba S.A. Sennonché l'autorità ticinese ha respinto questa tesi ed escluso, al contrario, che tale pretesa potesse in qualche modo dipendere dal pagamento della Rialba S.A., regolato dalla clausola n. 4 della convenzione sottoscritta il 22 aprile 1994. La Corte ha stabilito che il credito dell'appaltatore è divenuto esigibile il 10 settembre 1997, con l'approvazione della liquidazione finale da parte della direzione lavori, in conformità con la clausola n. 3 della convenzione sottoscritta il 22 aprile 1994. In queste circostanze le allegazioni della ricorrente circa un'eventuale compensazione e/o inadempienza contrattuale sono divenute, evidentemente, irrilevanti ai fini del giudizio, siccome fondate su un'ipotesi scartata.
4.- Da tutto quanto esposto discende la reiezione del gravame in quanto ammissibile.
Gli oneri processuali e le spese ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG).
Per questi motivi,
il Tribunale federale
pronuncia :
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 6000.-- è posta a carico della ricorrente, la quale rifonderà alla resistente fr. 6000.-- per spese ripetibili della sede federale.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 25 luglio 2000 MDE
In nome della I Corte civile
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente, La Cancelliera