BGer 1A.69/2000
 
BGer 1A.69/2000 vom 13.09.2000
[AZA 0]
1A.69/2000
I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
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13 settembre 2000
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente
della Corte, Féraud e Catenazzi.
Cancelliere: Crameri.
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Visto il ricorso di diritto amministrativo del 24 febbraio 2000 presentato dalle Contitolari del conto K.________ presso la Q.________ SA di Lugano, patrocinate dall'avv.
Luigi Mattei, Bellinzona, contro l'atto del 28 gennaio 2000 con cui il Ministero pubblico della Confederazione ha respinto una richiesta di riesame proposta dai ricorrenti nell'ambito di una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale avviata su richiesta della Repubblica italiana;
Ritenuto in fatto :
A.- Il 15 giugno 1999 l'Ufficio federale di polizia ha delegato al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) l'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale presentata il 3 giugno 1999 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia. L'Autorità estera procede a indagini contro A.________, B.________, C.________ e altre persone per concorso in reato di corruzione legato ad atti contrari ai doveri d'ufficio e di perito giudiziario.
Il 26 novembre 1999 il MPC ha ordinato la trasmissione integrale all'Autorità estera della documentazione bancaria relativa al conto K.________, intestato a G.________ e D.________, moglie dell'inquisito B.________.
Avverso questa decisione le contitolari del conto hanno inoltrato davanti al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo; il gravame è stato respinto con decisione dell'11 settembre 2000.
B.- Le contitolari del conto K.________, il 17 gennaio 2000, hanno presentato al MPC una domanda di riesame dell'ordinanza di trasmissione, producendo un'ordinanza del 20 dicembre 1999 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia (GIP) dalla quale risulterebbe che, riguardo a un capo d'imputazione, l'azione penale nei confronti dell'inquisito B.________ sarebbe estinta per intervenuta prescrizione.
Il MPC, rilevato che l'Autorità estera aveva ribadito con lettera del 21 gennaio 2000 l'interesse alla documentazione richiesta, non ha accolto, mediante atto del 28 gennaio 2000, la domanda di riesame.
C.- Le contitolari del conto K.________ si aggravano quindi dinanzi al Tribunale federale con un ricorso di diritto amministrativo. Chiedono, concesso al gravame effetto sospensivo, di annullare l'atto impugnato e di non trasmettere all'Autorità richiedente la documentazione del conto.
Il MPC postula, in via principale, di dichiarare privo d'oggetto il ricorso e, in via subordinata, di respingerlo in quanto ammissibile. L'Ufficio federale di polizia conclude per la reiezione, in quanto ammissibile, del ricorso.
D.- Il 23 marzo 2000 le ricorrenti hanno inoltrato al Tribunale federale un'istanza di restituzione in intero del termine volta ad acquisire agli atti una dichiarazione del Tribunale civile e penale di Perugia del 14 marzo 2000 con la quale si certifica che contro l'invocata decisione del GIP "a tutt'oggi non risulta proposta alcuna impugnazione".
Mediante istanza del 19 aprile 2000 le ricorrenti chiedono di acquisire agli atti una comunicazione del 12 aprile 2000 della Procura di Perugia secondo cui nei confronti di B.________ non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione.
Considerando in diritto :
1.- Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTF 126 I 81 consid. 1, 125 I 253 consid. 1a, 125 II 293 consid. 1a).
Le ricorrenti sostengono che lo scritto 28 gennaio 2000 del MPC costituirebbe una decisione impugnabile secondo l'art. 80g AIMP poiché si fonderebbe su due fatti nuovi:
la decisione del 20 dicembre 1999 del GIP e la lettera del 21 gennaio 2000 con cui l'Autorità richiedente ha precisato la portata della decisione del GIP e ribadito l'interesse alla rogatoria.
Ritenuto che le modifiche dell'AIMP introdotte nel 1996 avevano lo scopo di semplificare e accelerare la procedura di assistenza giudiziaria mediante la limitazione delle vie di ricorso (FF 1995 III 2, 11), il quesito di sapere se sussista, nell'ambito della AIMP, la possibilità di far riesaminare un'ordinanza di trasmissione oggetto di ricorso dinanzi a un'Autorità giudiziaria (cfr. DTF 121 II 93) e di impugnare con ricorso di diritto amministrativo la decisione che rifiuta tale domanda, e il quesito di sapere se in tal caso il rimedio abbia effetto sospensivo per legge, non devono essere esaminati oltre. In effetti, il ricorso, cui sono inerenti finalità dilatorie, è manifestamente infondato.
2.- a) Le ricorrenti sostengono che l'invocata decisione del GIP e la lettera del 21 gennaio 2000 costituirebbero fatti nuovi. A torto. Nell'ambito della procedura di ricorso contro la decisione di trasmissione, in data 24 gennaio 2000 il Tribunale federale, accogliendo un'istanza di restituzione del termine proposta dalle ricorrenti il 17 gennaio 2000, ha acquisito agli atti la citata pronunzia del GIP: con sentenza dell'11 settembre 2000 esso ha ritenuto poi che tale fatto non giustifica il rifiuto dell'assistenza (consid. 5c).
Qualora il presente ricorso dovesse essere ammissibile, nel quadro della presente procedura potrebbero essere invocati solo argomenti concernenti la trasmissione propriamente detta delle informazioni o fatti avvenuti o risultati durante la procedura di istruzione (DTF 122 II 367 consid. 1c, 116 Ib 89 consid. 1b). Nell'ambito del ricorso di diritto amministrativo presentato contro la decisione di trasmissione, le ricorrenti si sono però già pronunciate anche sulle circostanze verificatesi dopo l'emanazione dell'impugnata decisione di trasmissione, chiedendo di assumere agli atti sia l'istanza del GIP che la relativa presa di posizione 21 gennaio 2000 della Procura di Perugia:
su tali scritti essi hanno preso posizione nell'ambito delle loro istanze di restituzione in intero del termine (sentenza dell'11 settembre 2000, consid. 5c). Nel quadro del presente ricorso le ricorrenti si sono potute compiutamente esprimere sugli scritti medesimi, per cui il loro diritto di essere sentiti è stato rispettato, in particolare riguardo all'accenno dell'Autorità richiedente al conto J.________, di cui sono titolari B.________ e D.________:
un'eventuale violazione del loro diritto di essere sentite sarebbe quindi stata sanata (DTF 124 II 132 consid. 2b e d). Ne segue che, in gran misura, non si è in presenza di fatti nuovi e che le censure ricorsuali sono pertanto inammissibili.
Le stesse sono comunque manifestamente infondate.
b) Secondo la costante giurisprudenza, una procedura d'assistenza aperta in Svizzera diventa priva di oggetto, trattandosi di materiale probatorio, di massima solo quando lo Stato richiedente la ritiri espressamente, ciò che non si verifica in concreto. Al riguardo le ricorrenti fanno valere che la Procura di Perugia, dopo il rinvio a giudizio degli inquisiti davanti al GIP, non sarebbe più competente per pronunciarsi su un eventuale ritiro della domanda, mentre il Tribunale penale di Perugia non avrebbe presumibilmente ancora preso visione dell'incarto (cfr. anche, sullo stesso argomento, la critica alla citata giurisprudenza mossa da Paolo Bernasconi, La trasmissione di mezzi di prova dalla Svizzera all'estero per il perseguimento di reati - tendenze recenti, in: Assistenza giudiziaria internazionale in materia civile, penale, amministrativa ed esecutiva, edito dalla Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi, Lugano 1999, pag. 75 seg.). Questa generica critica non conduce a modificare l' esposta ed invalsa prassi.
c) Per di più, trattandosi di materiale probatorio, la giurisprudenza considera che la domanda estera diventa senza oggetto solo se il processo all'estero si è nel frattempo concluso con un giudizio definitivo; l'Autorità di esecuzione non deve esaminare se il procedimento penale estero segua effettivamente il suo corso (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 166; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 168).
Le ricorrenti sostengono che il procedimento penale su cui si fonda la rogatoria, per quanto concerne l'inquisito B.________ e tutti i coimputati, sarebbe concluso.
Ora, nel fatto nuovo invocato dalle ricorrenti, segnatamente la comunicazione 21 gennaio 2000, l'Autorità richiedente ha precisato che, nei confronti dell'inquisito A.________, il GIP ha pronunciato una sentenza di non luogo a procedere ma che, riguardo alla fattispecie indicata dalla lettera c) della rogatoria, egli è stato rinviato a giudizio. L'Autorità estera ha altresì espressamente ribadito la necessità di acquisire la documentazione richiesta con la domanda d'assistenza; ora, lo Stato richiesto non può sostituire il proprio potere d'apprezzamento a quello dell'Autorità estera che conduce le indagini (DTF 121 II 241 consid. 3a e rinvii) e d'altra parte le informazioni richieste sono idonee a far progredire il procedimento italiano, che concerne, oltre ai periti giudiziali A.________ e B.________, altri inquisiti. Non vi sono quindi motivi per rifiutare l'assistenza richiesta, ritenuto altresì che questo modo di procedere può inoltre evitare un'eventuale domanda complementare (DTF 122 II 241 consid. 3a). Le ricorrenti non sostengono inoltre che sarebbe intervenuta la prescrizione assoluta dei prospettati reati, questione che, di massima, non dev'essere esaminata nel quadro dell'assistenza retta dalla CEAG (DTF 117 Ib 53 consid. 3, 118 Ib 266; Zimmermann, op. cit. , n. 435/436).
d) Neppure il fatto che la Procura di Perugia, in data 14 marzo 2000, ha certificato ad A.________ e a B.________ che fino ad allora contro la sentenza del GIP non risultava essere proposta alcuna impugnazione, muta l' esito del gravame. Nella comunicazione del 21 gennaio 2000 la medesima Procura ha infatti sottolineato che, conformemente all'art. 434 CPP italiano, se dopo la pronuncia di un non luogo a procedere sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio, il GIP, su richiesta del Pubblico Ministero, dispone la revoca della sentenza. Del resto, le ricorrenti nemmeno sostengono che l'invocata decisione del GIP sarebbe passata in giudicato e non sarebbe più impugnabile.
Con istanza di restituzione in intero del termine del 19 aprile 2000 le ricorrenti hanno prodotto una comunicazione del 12 aprile 2000 delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato con cui la Procura di Perugia attesta che nei confronti di B.________ non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione. Anche questa circostanza non è decisiva, ritenuto che l'inquisito A.________ è stato comunque rinviato a giudizio e che il procedimento penale su cui si fonda la rogatoria concerne anche altre persone, tra cui l'avvocato C.________. Ora, la concessione dell'assistenza non presuppone affatto che l'interessato, nei cui confronti la domanda è rivolta, coincida con l'inquisito nel procedimento penale estero: l'assistenza dev'essere in effetti prestata anche per acclarare se il reato fondatamente sospettato sia stato effettivamente commesso, e non soltanto per scoprirne l'autore o raccogliere prove a suo carico (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552); il quesito della colpevolezza degli inquisiti, sul quale è incentrato il ricorso, è riservato al giudice straniero del merito, non a quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a, 112 Ib 576 consid. 3). Non v'è inoltre ragione di ritenere che l'Autorità richiedente mantenga una richiesta di assistenza qualora la stessa fosse divenuta priva di oggetto.
Né le ricorrenti fanno valere d' aver tentato di ottenere, intervenendo presso l'Autorità estera prima del termine della procedura di assistenza, il ritiro della richiesta.
3.- Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
Per questi motivi,
il Tribunale federale
pronuncia :
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 5000.-- è posta a carico delle ricorrenti.
3. Comunicazione al patrocinatore delle ricorrenti, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia.
Losanna, 13 settembre 2000 MDE
In nome della I Corte di diritto pubblico
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,
Il Cancelliere,