[AZA 0]
1A.70/2000
I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
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21 settembre 2000
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente
della Corte, Féraud e Catenazzi.
Cancelliere: Crameri.
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Visto il ricorso di diritto amministrativo del 24 febbraio 2000 presentato dai Contitolari del conto X.________ presso la banca Y.________, patrocinati dall'avv. Luigi Mattei, Bellinzona, contro l'ordinanza di trasmissione emanata il 21 ottobre 1999 dal Ministero pubblico della Confederazione nell'ambito di una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale avviata su richiesta della Repubblica italiana;
Ritenuto in fatto :
A.- In data 15 giugno 1999 l'Ufficio federale di polizia ha delegato al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) l'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale presentata il 3 giugno 1999 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.
L'Autorità estera procede a indagini contro A.________, B.________, C.________ e altre persone per concorso in reato di corruzione legato ad atti contrari ai doveri d'ufficio e di perito giudiziario.
B.- Il 2 luglio 1999 il MPC ha accolto la commissione rogatoria e ordinato alla banca Y.________ di identificare e sequestrare la documentazione relativa ai conti di cui risultano essere titolari, aventi diritto o delega a operare numerose persone indicate nella rogatoria.
L'istituto di credito ha trasmesso la documentazione bancaria relativa al conto X.________, intestato a B.________ e D.________.
Il 21 ottobre 1999 il MPC, rilevato tra l'altro che i titolari del conto non avevano presentato osservazioni, ha ordinato la trasmissione integrale all'Autorità estera della documentazione sequestrata.
C.- Avverso questa decisione i contitolari del conto X.________ hanno inoltrato al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo. Chiedono, concesso al gravame effetto sospensivo, di annullare la decisione impugnata e di non trasmettere all'Autorità richiedente la documentazione bancaria. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
Il MPC postula di respingere il ricorso, l'UFP di respingerlo in quanto ammissibile.
D.- Il 23 marzo 2000 i ricorrenti hanno inoltrato al Tribunale federale un'istanza di restituzione in intero del termine volta ad acquisire agli atti una dichiarazione del Tribunale civile e penale di Perugia del 14 marzo 2000 con la quale si certifica che contro l'invocata decisione del GIP "a tutt'oggi non risulta proposta alcuna impugnazione".
Mediante istanza del 19 aprile 2000 i ricorrenti chiedono di acquisire agli atti una comunicazione del 12 aprile 2000 della Procura di Perugia secondo cui nei confronti di B.________ non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione.
Considerando in diritto :
1.- a) Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351. 1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351. 1) e la sua ordinanza di applicazione (OAIMP; RS 351. 11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
b) Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d).
Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento della decisione impugnata sono, di massima, ammissibili (art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii).
c) Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di documenti, acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza resa dall'autorità federale di esecuzione, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile sotto il profilo dell'art. 80g cpv. 1 AIMP.
Il gravame è stato presentato dai titolari del conto oggetto della contestata misura di assistenza. Dalla decisione impugnata risulta che si tratta dell'inquisito B.________ e di sua moglie D.________: la loro legittimazione a ricorrere è quindi pacifica (art. 80h lett. b AIMP in relazione con l'art. 9a lett. a AIMP; DTF 126 II 258 consid. 2d, 125 II 356 consid. 3b/aa-bb). I loro nomi possono essere indicati nella sentenza poiché, trattandosi di decisione di trasmissione, non v'è più alcun motivo per mantenere l'anonimato.
d) Il MPC considera il ricorso tempestivo poiché inoltrato entro trenta giorni dalla notifica della decisione impugnata al legale dei ricorrenti. Essa era stata intimata per una svista alla banca, sebbene il patrocinatore dei ricorrenti avesse comunicato il 23 luglio 1999 l'elezione di domicilio di questi ultimi presso il suo studio legale. Dall'incarto risulta che la banca non ha potuto informare i ricorrenti non più reperibili all'indirizzo a lei noto. In tali circostanze, la citata svista del MPC non può causare pregiudizi ai ricorrenti, il cui gravame dev'essere ritenuto tempestivo (art. 80m cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 80k AIMP; FF 1995 III 33 seg. ; cfr. DTF 125 II 65 consid. 2a).
2.- L'atto di ricorso è stato interposto, con un unico allegato, oltre che dai ricorrenti, anche dai titolari dei conti Z.________, Q.________, W.________, tutti presso la K.________ SA di Lugano, i quali sono insorti avverso un atto del 28 gennaio 2000 con cui il MPC ha respinto una domanda di riesame delle ordinanze di trasmissione del 17 e del 26 novembre 1999; questi tre ricorsi sono stati respinti, in quanto ammissibili, con sentenze del 13 settembre 2000 (cause 1A.67-69/2000).
a) Riguardo al conto X.________ i ricorrenti si limitano ad addurre che non sarebbe sufficiente sostenere l'utilità della documentazione del conto affermando, come ha fatto il MPC, ch'esso è cointestato a un indagato nel procedimento estero. Poiché il conto litigioso è servito per versarvi solo fr. 1800.--, senza effettuarvi nessun'altra operazione, la relativa documentazione sarebbe inutile per l'inchiesta estera: ciò a maggior ragione poiché il versamento, effettuato nel 1990, non avrebbe alcun valore indiziante per il prospettato reato di corruzione avvenuto nel 1986.
L'asserita carenza di motivazione della decisione impugnata riguardo alla rilevanza della documentazione da trasmettere non ne comporta l'annullamento, già per il fatto che un'eventuale violazione del diritto di essere sentito dei ricorrenti sarebbe stata sanata nell'ambito della presente procedura di ricorso (DTF 124 II 132 consid. 2d, 117 Ib 64 consid. 4 pag. 87; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 273).
Di primo acchito la critica ricorsuale sull'inutilità della documentazione, visto l'importo versato sul conto, importo non parrebbe priva di ogni consistenza. Al riguardo giova rilevare nondimeno che dalla decisione impugnata si evince che i ricorrenti hanno lasciato scadere infruttuosamente il termine fissatogli dal MPC per presentare le loro osservazioni. Ora, spetta alle persone o società interessate dimostrare, in modo chiaro e preciso, perché i documenti e le informazioni da trasmettere non presenterebbero alcun interesse per il procedimento estero:
esse sono quindi tenute, pena la decadenza del loro diritto, di indicare all'Autorità di esecuzione quali documenti, e per quali motivi, non dovrebbero, secondo loro, essere trasmessi. Dal profilo della buona fede non sarebbe infatti ammissibile che il detentore di documenti sequestrati lasci che l'autorità di esecuzione proceda da sola alla cernita degli atti, senza parteciparvi, per rimproverarle in seguito, nell'ambito di un ricorso, d'aver violato il principio della proporzionalità (DTF 126 II 258 consid. 9b e c). Non adducendo tempestivamente l'asserita inutilità della documentazione litigiosa i ricorrenti hanno pertanto trascurato il loro dovere di cooperazione con l'Autorità di esecuzione e la critica odierna è quindi inammissibile: essa dovrebbe comunque essere disattesa.
b) I ricorrenti disattendono infatti che non si tratta di trasmettere unicamente documenti bancari di un conto cointestato a un inquisito, sul quale è stato effettuato, quattro anni dopo il compimento del prospettato reato, solo un versamento di fr. 1800.--. Nell'esecuzione della rogatoria sono stati individuati infatti tre altri conti, di cui due intestati ai ricorrenti e uno a D.________ e E.________, per cui la trasmissione degli atti della documentazione di tutti i conti è giustificata (Zimmermann, op. cit. , n. 478 pag. 370). Con sentenze dell' 11 settembre 2000 il Tribunale federale ha infatti confermato l'utilità della documentazione di questi tre conti per il procedimento penale estero (cause 1A.353-355/1999). Per di più, il 21 gennaio 2000 l'Autorità richiedente ha ribadito, riferendosi proprio al conto X.________, l'interesse all'esecuzione della rogatoria. In effetti, poiché il MPC aveva ritenuto che contro la decisione di trasmissione - notificata solo alla Banca - non era stato interposto ricorso, la documentazione di questo conto era stata trasmessa all'Autorità richiedente, come comunicato dal MPC ai ricorrenti l'8 febbraio 2000; l'11 febbraio 2000 la Procura di Perugia, su istanza del MPC, gli ha rinviato la documentazione del conto X.________, assicurando che le informazioni emerse dall'analisi della stessa non sarebbero state utilizzate a fini procedurali. Anche in quello scritto la Procura ha ribadito la necessità di poter acquisire la documentazione del conto in discussione. Ne segue che, nonostante l'esiguità dell'importo versatovi, la documentazione del conto appare comunque, viste la particolarità della fattispecie, potenzialmente utile a far progredire il procedimento estero, ritenuto che sussiste una connessione sufficiente tra la relazione bancaria e il prospettato reato (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3; sull'opportunità di assumere determinate prove e sull'idoneità delle stesse si richiama la sentenza dell'11 settembre 2000 concernente i ricorrenti quali contitolari del conto 8908 Antiquario, consid. 4).
L'assunto ricorsuale secondo cui nella documentazione in discussione non vi sarebbero né firme né riferimenti ai coimputati F.________ e C.________ non è decisivo (v. al riguardo la sentenza appena citata, consid. 3).
L'Autorità italiana, contrariamente all'Autorità svizzera, dispone infatti di tutte le risultanze processuali e può quindi valutare compiutamente la posizione dei ricorrenti accertando, se del caso, l'estraneità del conto al prospettato reato.
3.- Sulle istanze di restituzione in intero del 23 marzo e del 19 aprile 2000, e sulla portata delle dichiarazioni che i ricorrenti chiedono di acquisire agli atti il Tribunale federale si è già espresso con sentenze del 13 settembre 2000 nei loro confronti (cause 1A.67 e 68/2000), alle quali, per brevità si rinvia, visto che tali scritti non ostano alla concessione dell'assistenza.
4.- Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
Per questi motivi,
il Tribunale federale
pronuncia :
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 5000.-- è posta a carico dei ricorrenti.
3. Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia.
Losanna, 21 settembre 2000 VIZ
In nome della I Corte di diritto pubblico
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,
Il Cancelliere,