BGer 6P.18/2000 |
BGer 6P.18/2000 vom 28.09.2000 |
[AZA 0/2]
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6P.18/2000
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6P.19/2000
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6S.76/2000
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6S.80/2000
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CORTE DI CASSAZIONE PENALE
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Seduta del 28 settembre 2000
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Composizione della Corte: giudici federali Schubarth, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, Wiprächtiger, Kolly, Escher e Ramelli, supplente.
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Cancelliera: Bino.
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Visti i ricorsi di diritto pubblico (6P. 18/2000 e 6P.19/ 2000) del 20 gennaio 2000 e i ricorsi per cassazione (6S. 76/2000 e 6S.80/2000) del 3/10 gennaio 2000 proposti da A.________, patrocinato dall'avv. Fabrizio Pessina, Chiasso, B.________, patrocinato dall'avv. C.________, e da C.________, in proprio nome, contro la sentenza del 21/22 giugno 1999 e il decreto del 16 dicembre 1999 della Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni in materia di confisca di valori patrimoniali giusta l'art. 59 CP;
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Ritenuto in fatto :
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A.- Il 12 febbraio 1999, la Procura pubblica dei Grigioni metteva sotto accusa D.________ per truffa per mestiere e reiterata falsità in documenti. Nella sua qualità di presidente della società Y.________ SA, società attiva in operazioni commerciali e finanziarie e dichiarata fallita il 5 agosto 1996, egli era accusato, in particolare, di aver tratto in inganno i suoi clienti ventilando loro facili e immediati guadagni sul mercato delle materie prime; egli taceva la reale situazione della società e la sua intenzione di non onorare gli accordi, inducendo in tale modo le sue vittime a investire ingenti somme di denaro che, in disaccordo con quanto convenuto contrattualmente, non venivano utilizzate per l'acquisto di opzioni, bensì per i fabbisogni suoi e della sua società. D.________ era altresì accusato di aver falsificato gli estratti conto dei suoi clienti attestando, al fine di occultare la reale situazione, uno stato patrimoniale inesistente.
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B.- Con sentenza del 21/22 giugno 1999, la Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni (CPTC) riconosceva D.________ colpevole dei reati perseguiti e lo condannava a 3 anni di reclusione, dedotto il carcere preventivo subito. Essa statuiva sulle azioni adesive riconosciute dal condannato e rinviava le rimanenti pretese civili al giudice ordinario. Confiscava inoltre i beni, precedentemente sequestrati, a nome della Y.________ SA depositati presso la Banca del Gottardo (conto n° XXX) a Bellinzona per un ammontare di fr. (recte: USD) 56'732.-- per coprire i costi procedurali di fr. 155'107. 30.--.
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C.- Cresciuta in giudicato la sentenza del 21/22 giugno 1999, il Presidente della CPTC ordinava, con decreto del 16 dicembre 1999, la chiusura del conto testé citato e il trasferimento del saldo all'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni.
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D.- Con ricorsi di diritto pubblico e per cassazione A.________, B.________ e C.________ sono insorti contro la decisione di confisca chiedendone, in sostanza, l'annullamento, con protesta di spese e ripetibili. Nella loro qualità di creditori della Y.________ SA in fallimento e cessionari dei diritti della massa fallimentare (qui di seguito: massa), essi fanno valere pretese nei confronti del conto n° XXX presso la Banca del Gottardo di Bellinzona, rispettivamente, di Lit. 22'000'000 (fr. 16'100.-- circa), di fr. 35'000.-- e di fr. 24'108. 70.--. I ricorrenti chiedono al contempo che sia accordato l'effetto sospensivo ai loro gravami.
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E.- La Procura pubblica ha rinunciato a presentare le sue osservazioni. Il Tribunale cantonale dei Grigioni ha postulato l'inammissibilità dei ricorsi e non si è pronunciato sul merito delle censure sollevate.
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Considerando in diritto :
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1.- Vista l'uguale natura delle cause litigiose che sono dirette contro le stesse decisioni, si fondano su di una problematica materiale e giuridica dello stesso genere, formano l'oggetto di una sola lite e propongono censure per lo più analoghe, si giustifica di procedere alla loro riunione e di pronunciarsi con un unico giudizio (art. 24 cpv. 2 lett. b PC e 40 OG; DTF 116 Ib 367 consid. 3). La riunione delle cause è opportuna visto che i ricorrenti agiscono in forza di una cessione secondo l'art. 260 della Legge sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281. 1) e formano di conseguenza un litisconsorzio (DTF 121 III 291 consid. 3a).
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2.- Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame l'ammissibilità del rimedio esperito, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 125 I 253 consid. 1a e rinvii, 458 consid. 1).
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I. RICORSI DI DIRITTO PUBBLICO
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3.- a) I ricorrenti contestano il dispositivo n° 5 della sentenza del 21/22 giugno 1999 nonché il decreto del 16 dicembre 1999 della CPTC nella misura in cui vengono confiscati i beni a nome della ditta Y.________ SA in fallimento per un ammontare di USD 56'732.-- depositati sul conto n° XXX presso la Banca del Gottardo di Bellinzona e vengono ordinati la chiusura di tale conto nonché il trasferimento del saldo all'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni a copertura dei costi di procedura.
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Nella loro qualità di cessionari della massa, essi si prevalgono della violazione del diritto di essere sentito di quest'ultima.
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b) Ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 OG, il termine per interporre ricorso di diritto pubblico è di trenta giorni dalla pubblicazione o comunicazione della decisione o del decreto impugnati. I ricorrenti agiscono in qualità di creditori/cessionari dei diritti della massa. Essi sostengono di aver preso conoscenza della decisione, già cresciuta in giudicato, di confiscare i beni di Y.________ SA solamente il 22 dicembre 1999, ossia il giorno in cui l'Ufficio esecuzione e fallimenti di Roveredo (qui di seguito: UEF) aveva comunicato loro nello stesso tempo la sentenza di merito e il decreto di esecuzione, nonché la cessione dei diritti della massa. Il Tribunale cantonale dei Grigioni non ha saputo precisare a quale data fossero state effettivamente comunicate le decisioni impugnate. È tuttavia accertato e non contestato che la sentenza del 21/22 giugno 1999 non è stata notificata nelle forme ufficiali all'UEF. Tale Ufficio appare sulla lista dei destinatari del decreto del 16 dicembre 1999. Né dagli atti né dalle osservazioni del Tribunale cantonale risultano ulteriori ragguagli al proposito.
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Sono quindi verosimili le affermazioni dei ricorrenti secondo le quali la sentenza del 21/22 giugno 1999 è stata allegata al decreto del 16 dicembre 1999. La data determinante in questa sede per la ricezione delle decisioni impugnate è però il 21 dicembre 1999, ossia il giorno stesso in cui l'Ufficio è venuto a conoscenza delle decisioni litigiose e non il giorno in cui i ricorrenti le hanno ricevute poiché quest'ultimi agiscono come cessionari dei diritti della massa. Ne discende che i gravami di diritto pubblico sono tempestivi.
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c) I ricorrenti agiscono in qualità di cessionari dei diritti della massa. Si pone quindi la questione della loro legittimazione, ossia se con la cessione la massa ha trasferito ai suoi creditori anche la facoltà di ricorrere per la pretesa violazione del suo diritto di essere sentito.
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È accertato che la ditta Y.________ SA era titolare del conto litigioso, alla quale dopo il fallimento è subentrata la massa fallimentare (art. 197 LEF). Con scritti del 21 dicembre 1999 e del 20 gennaio 2000, l'UEF, richiamando l'art. 260 LEF, ha ceduto ai creditori A.________, B.________ e C.________ le pretese concernenti tale conto.
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La validità di tale cessione non è contestata.
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La cessione ai sensi dell'art. 260 LEF è un'istituzione sui generis che si apparenta alla cessione (art. 164 e segg. CO) e al contratto di mandato (art. 394 e segg. CO). In altre parole, si tratta di un mandato procedurale, grazie al quale i creditori cessionari acquisiscono il diritto di fare valere le pretese della massa contro terzi a loro nome e a loro rischio e pericolo (Prozessführungsrecht; mandat procédural) (DTF 113 III 135 consid. 3a, 111 II 83, 109 III 27 consid. 1a; Carl Jaeger, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs: erläutert für den praktischen Gebrauch, 4a ed., in collaborazione con Hans Ulrich Walder, Thomas M. Kull e Martin Kottmann, Zurigo, 1997/99, ad art. 260 LEF, n° 9, pagg. 494-496; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3a ed., 1993, pag. 347). La peculiarità di tale cessione consiste nel fatto che i creditori cessionari corrono in prima linea il rischio di far valere tale pretese e quindi, in caso di esito positivo, soddisfano integralmente il loro credito; solo un eventuale eccedente dovrà essere riversato all'amministrazione fallimentare (DTF 113 III 20 consid. 3).
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Nella fattispecie, i ricorrenti si sostituiscono alla massa, ne riprendono gli obblighi e i diritti al giorno della cessione, e, nella misura in cui fanno valere la pretesa violazione del diritto di essere sentita della massa, sono legittimati a ricorrere in questa sede. Contestando a titolo precauzionale la decisione di confisca prima della cessione, la massa ha dimostrato inoltre di non aver rinunciato a dolersi della violazione del suo diritto costituzionale.
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Il Tribunale cantonale ha messo in dubbio la legittimazione di C.________, poiché quest'ultimo non figurerebbe tra i creditori della ditta Y.________ SA. Risulta dall'incarto che C.________, autore di una notifica tardiva prevista all'art. 251 LEF, è stato autorizzato dall'UEF a valersi provvisoriamente delle pretese della massa. La validità di siffatta autorizzazione era nondimeno subordinata all'accettazione della nuova graduatoria, il cui termine per il deposito era stato fissato al 1° febbraio 2000.
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Non è dato di sapere cosa sia accaduto in seguito. Tuttavia, in questa sede, l'autorizzazione provvisoria è sufficiente per ammettere la legittimazione ricorsuale dell'interessato quale creditore cessionario.
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d) Resta ancora da determinare se i ricorrenti siano lesi nei loro interessi giuridicamente protetti (art. 88 OG; DTF 126 I 81 consid. 3b, 123 I 41 consid. 5b, 122 I 44 consid. 2b e rinvii; per i ricorsi di terzi, DTF 114 Ia 93 consid. 1b, 107 Ia 175 consid. II/6b/aa). Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere di esame se tali condizioni sono adempiute (DTF 126 I 81 consid. 1, 125 III 461 consid. 2 e rinvii).
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In due decisioni rimaste isolate, il Tribunale federale ha negato la legittimazione ricorsuale al terzo rivendicante nell'ambito di una misura di confisca ai sensi dell'art. 59 CP. In linea di principio, egli non sarebbe leso nei propri interessi giuridici ai sensi dell'art. 88 OG. L'eccezione della cosa giudicata riferita a una sentenza penale non pronunciata nei suoi confronti non è opponibile al terzo rivendicante, il quale conserva la possibilità di fare valere i propri diritti di natura privata nell' ambito di un procedimento separato conformemente all'art. 59 n° 1 cpv. 4 CP; gli mancherebbe, quindi, un interesse giuridico sufficiente per interporre un gravame di diritto pubblico contro una decisione penale di confisca (sentenza inedita della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 7 luglio 1993 in re Usmann contro Cantone Ticino consid. 3a [6P. 45/1993] e del 22 dicembre 1998 in re X.
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contro Cantone Ticino, pubblicata in RDTA 1999 I 57 202 consid. 3f).
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Siffatta interpretazione deve essere precisata alla luce delle particolarità del caso in esame. Lo scopo dell' art. 59 n° 1 cpv. 4 CP è di fornire solo ai terzi rivendicanti, la cui identità o il cui domicilio sono sconosciuti al giudice competente per ordinare la confisca, un mezzo per fare valere le loro eventuali pretese civili una volta pronunciata quest'ultima (Schmid, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Kommentar, Band I, ad art. 59 n° 163; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 1997, 2a ed., ad art. 59 n° 18; FF III 1993, pag. 302). La procedura separata di pubblicazione e contestazione prevista dalla disposizione testé citata non priva quindi di legittimazione il terzo rivendicante che agisce contro la sentenza di merito quando, come nella fattispecie, la sua identità e le sue pretese sono conosciute e si prevale di una violazione del suo diritto di essere sentito.
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Una soluzione diversa sarebbe contraria, non solo alla ratio legis dell'art. 59 n° 1 cpv. 4 CP, ma anche al principio dell'economia della procedura, soprattutto quando, come nella fattispecie, il giudice competente per la confisca debba pronunciarsi anche su altre pretese civili. Ora, nel caso in esame è accertato che l'identità della massa era nota al Tribunale cantonale o, perlomeno, avrebbe dovuto esserlo. Risulta quindi che i ricorrenti, sempre nella loro qualità di creditori cessionari, possiedono un interesse giuridico sufficiente ai sensi dell'art. 88 OG. I gravami sono pertanto ammissibili.
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4.- a) Secondo costante giurisprudenza, il diritto di essere sentito comprende, tra l'altro, il diritto dell' interessato di esprimersi prima che una decisione sia presa a suo scapito, quello di poter fornire prove concernenti circostanze atte ad influenzare la decisione, quello di avere accesso agli atti, di partecipare all'assunzione delle prove e di determinarsi sulle stesse (sentenza del Tribunale federale del 22 dicembre 1998, nella causa X.
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contro Cantone Ticino, pubblicata in RDTA 1999 I 57 202 consid. 4; DTF 124 I 49 consid. 3a, 124 II 132 consid. 2b, 123 I 63 consid. 2a e la giurisprudenza citata). Tale diritto spetta ai terzi non solo nell'ambito di una procedura di sequestro (DTF 120 IV 164 consid. 1, 119 Ib 17 consid. 4, 118 Ia 19 consid. 1c, 117 Ia 268 consid. 4b) ma anche nell'ambito di una procedura di confisca; esso è destinato a consentire loro, conformemente alle prerogative procedurali garantite dalla Costituzione, di tutelare i propri diritti, sempreché gli interessati siano direttamente colpiti dall'esecuzione di tali provvedimenti e che la loro identità sia nota (DTF 121 IV 365 consid. 7c e rinvii; Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurigo 2000, pag. 178, n° 770; Michele Albertini, Der Verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates: eine Untersuchung über Sinn und Gehalt der Garantie unter besonderer Berücksichtigung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Tesi, Berna, 1999, pagg. 156, 210-211; Schmid, op. cit. , ad art. 58, n° 87; Trechsel, op. cit. , ad art. 59, n° 24).
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b) Nella fattispecie, la massa, terza colpita da sequestro e confisca, non è mai stata sentita. Risulta dagli atti che l'UEF, suo rappresentante, è stato solo informato dal Giudice istruttore di Coira dell'avvenuto sequestro del conto litigioso. Ciò non era sufficiente per garantire in modo adeguato il diritto di essere sentito nella susseguente procedura di confisca. Nel suo scritto del 6 settembre 1996, il Giudice istruttore di Coira precisava difatti chiaramente che solo il Tribunale competente avrebbe deciso in modo definitivo la destinazione - confisca o attribuzione alla massa - degli averi sequestrati. L'Ufficio poteva quindi in perfetta buona fede aspettarsi di essere avvisato del momento in cui il giudice di merito si sarebbe pronunciato sulla sorte dei beni sequestrati.
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Incombeva al Tribunale cantonale, che in tali condizioni non poteva ignorare ne l'identità ne le pretese dell'UEF quale rappresentante della massa, di avvertirlo che gli averi litigiosi sarebbero stati confiscati prossimamente, di permettergli di presentare le sue osservazioni al riguardo e di partecipare così alla procedura penale per fare valere, a spese minori, le sue pretese civili.
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Già per questo motivo, i gravami di diritto pubblico devono essere accolti e le decisioni impugnate annullate nella misura in cui viene ordinata ed eseguita la confisca dei beni a nome della ditta Y.________ SA in fallimento per un ammontare di USD 56'732.-- depositati sul conto n° XXX presso la Banca del Gottardo di Bellinzona.
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5.- Visto l'esito dei gravami di diritto pubblico non si riscuotono spese. I ricorrenti hanno diritto a un' indennità per ripetibili di questa sede. A tale titolo, si giustifica un'indennità complessiva di fr. 4'000.-- a carico del Cantone dei Grigioni, ossia fr. 2'000.-- a favore di A.________ e fr. 2'000.-- globalmente per B.________ e per C.________. Le domande di effetto sospensivo divengono senza oggetto.
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II. RICORSI PER CASSAZIONE
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6.- Visto l'esito dei ricorsi di diritto pubblico, i ricorsi per cassazione sono divenuti senza oggetto. Non si riscuotono spese né si accordano ripetibili, date anche la pressoché identità dei motivi sollevati nei gravami e l'indennità già accordata per i ricorsi di diritto pubblico.
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Le domande di effetto sospensivo sono prive di oggetto.
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Per questi motivi
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il Tribunale federale
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pronuncia :
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-I-
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1. Il ricorso di diritto pubblico (6P. 18/2000) proposto da A.________ è accolto.
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2. Il ricorso di diritto pubblico (6P. 19/2000) proposto da B.________ e da C.________ è accolto.
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3. La sentenza del 21/22 giugno 1999 e il decreto del 16 dicembre 1999 della Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni sono annullati nella misura in cui viene ordinata e eseguita la confisca dei beni a nome della Y.________ SA in fallimento per un ammontare di fr. (recte:
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USD) 56'732.-- depositati sul conto n° XXX presso la Banca del Gottardo di Bellinzona.
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4. Le domande di effetto sospensivo sono divenute prive di oggetto.
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5. Non si riscuotono spese.
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6. Lo Stato del Cantone dei Grigioni verserà ai ricorrenti a titolo di indennità per ripetibili di questa sede la somma complessiva di fr. 4'000.--, ossia fr.
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2'000.-- a A.________ e fr. 2'000.-- globalmente a B.________ e a C.________.
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- II -
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7. Il ricorso per cassazione (6S. 76/2000) proposto da A.________ è divenuto privo di oggetto.
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8. Il ricorso per cassazione (6S. 80/2000) proposto da B.________ e da C.________ è divenuto privo di oggetto.
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9. Non si riscuotono spese né si accordano indennità per ripetibili.
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10. Le domande di effetto sospensivo sono divenute prive di oggetto.
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- III -
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11. Comunicazione ai ricorrenti, rispettivamente ai loro patrocinatori, alla Procura pubblica dei Grigioni e alla Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni.
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Losanna, 28 settembre 2000 MDE
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In nome della Corte di cassazione penale
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del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
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Il Presidente, La Cancelliera
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