BGer 1A.219/2000 |
BGer 1A.219/2000 vom 05.10.2000 |
[AZA 0]
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1A.219/2000
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I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
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5 ottobre 2000
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Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente
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della Corte, Catenazzi e Favre.
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Cancelliere: Crameri.
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Visto il ricorso di diritto amministrativo del 21 luglio 2000 presentato da A.________, attualmente detenuto ai fini estradizionali presso l'Inselspital di Berna, già patrocinato dall'avv. Andreas Frei, Winterthur, e ora dall'avv.
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Heinz M. Walder, Zurigo, contro la decisione emanata l'11 luglio 2000 dall'Ufficio federale di polizia, Berna, in materia di estradizione del ricorrente all'Italia;
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Ritenuto in fatto :
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A.- Il 9 marzo 2000 A.________ è stato arrestato a Zurigo sulla base di una domanda di arresto provvisorio ai fini estradizionali dell'Interpol Roma. L'interessato, riconosciuto d'essere la persona ricercata, si è opposto alla sua consegna senza formalità all'Italia. Il 13 marzo 2000 l'Ufficio federale di polizia (UFP) ha spiccato contro di lui un ordine di arresto ai fini estradizionali.
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Con nota diplomatica del 20 marzo 2000 l'Ambasciata d'Italia a Berna ha chiesto l'estradizione di A.________.
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Si fondava sull'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 31 agosto 1999 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta (GIP), ove erano contestati, tra l'altro, i reati di concorso in omicidio e rapina. Su istanza dell'estradando, l'UFP gli ha nominato l'avv. Andreas Frei quale difensore d'ufficio.
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B.- Nell'ambito dell'audizione del 10 aprile 2000 A.________ si è opposto all'estradizione. Pronunciandosi, con allegato dell'8 maggio 2000 sulla nota diplomatica, egli ha contestato di essere la persona ricercata e ha addotto, che al momento della commissione dei fatti, lavorava in Svizzera rimanendone senza interruzioni; ha precisato altresì di essere affetto da leucemia e diabete, malattie che non potrebbero essere trattate adeguatamente in Sicilia, dove non sarebbero inoltre rispettate le garanzie minime di procedura previste dalla normativa applicabile.
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Con decisione dell'11 luglio 2000 l'UFP ha concesso l'estradizione.
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C.- A.________ impugna questa decisione dinanzi al Tribunale federale con un ricorso di diritto amministrativo.
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Chiede, concesso al gravame effetto sospensivo, di annullarla e di rifiutare l'estradizione.
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Con lettera del 19 luglio 2000 il ricorrente ha comunicato all'UFP di non voler più essere patrocinato dall' avv. Frei, ed espresso l'intenzione di voler designare un difensore di fiducia. A domanda del Tribunale federale, il 2 agosto 2000 il ricorrente ha chiesto di esaminare il ricorso inoltrato dall'avv. Frei e precisato che non intendeva completare il gravame; ha nondimeno aggiunto che l' estradizione era lesiva dell'art. 37 cpv. 3 AIMP.
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Nella risposta del 15 agosto 2000 l'UFP propone di respingere il ricorso. Questo atto è stato comunicato il 21 agosto 2000 a A.________ personalmente, con l'invito a presentare sue eventuali osservazioni entro il 4 settembre 2000: l'interessato non ha fatto uso di questa facoltà. Con lettera del 28 agosto 2000 l'avv. Frei ha ribadito di non più rappresentare il ricorrente.
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D.- In un certificato medico del 22 settembre 2000 l'Inselspital di Berna attesta che il ricorrente può essere trasportato e curato in Italia. Su questo certificato si sono potuti esprimere sia l'UFP sia il ricorrente, quest' ultimo mediante atto dell'avv. Heinz M. Walder del 3 ottobre 2000 definito come complemento al ricorso.
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Considerando in diritto :
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1.- a) L'estradizione fra l'Italia e la Svizzera è retta dall'omonima Convenzione europea del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353. 1) e dal Secondo Protocollo addizionale alla stessa, conchiuso il 17 marzo 1978 (RS 0.353. 12). La legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) e la relativa ordinanza del 24 febbraio 1982 (OAIMP) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale (cfr. art. 1 cpv. 1 AIMP) non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione di quello convenzionale (DTF 123 II 134 consid. 1a, 122 II 140 consid. 2 pag. 142, 373 consid. 1a e rinvii), riservato il rispetto dei diritti dell'uomo (DTF 123 II 595 consid. 7c pag. 616 seg.).
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b) L'atto impugnato costituisce una decisione di prima istanza ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 AIMP, contro cui il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile giusta il rinvio dell'art. 55 cpv. 3 all'art. 25 AIMP (DTF 122 II 373 consid. 1b). Il Tribunale federale fruisce in questo ambito di piena cognizione, ma deve attenersi all'esposto dei fatti contenuto nella domanda di estradizione, salvo ch'esso risulti erroneo, lacunoso o contraddittorio (DTF 124 II 132 consid. 2d, 123 II 134 consid. 1d, 279 consid. 2b). In deroga al principio generale sancito dall'art. 114 cpv. 1 OG, il Tribunale federale non è vincolato dalle conclusioni delle parti (art. 25 cpv. 6 AIMP). Nell'applicazione del principio dell'ufficialità, esso è però tenuto a rispettare i limiti della lite poiché non gli competono funzioni di vigilanza (DTF 123 II 134 consid. 1d, 112 Ib 576 pag. 586 in medio). Anche se il Tribunale federale esamina il ricorso con piena cognizione, spetta al Giudice estero del merito, e non al Giudice svizzero dell'estradizione, pronunciarsi sulla colpevolezza della persona perseguita (DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii); è riservato il caso ove occorra procedere alla verifica dell'alibi secondo l'art. 53 AIMP.
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c) La legittimazione del ricorrente, colpito dal provvedimento di estradizione, è pacifica (art. 25 cpv. 1, 55 cpv. 3 AIMP e 103 lett. a OG).
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d) Il ricorrente ha inoltrato tardivamente all'UFP la notificazione di voler interporre ricorso contro la decisione impugnata, disattendendo le esigenze dell'art. 56 cpv. 1 lett. b AIMP. L'estradizione poteva pertanto essere eseguita. L'UFP, dopo aver implicitamente respinto, il 21 luglio 2000, un'istanza di restituzione in intero del termine, non ha tuttavia estradato il ricorrente nell'attesa di chiarirne la capacità di subire la carcerazione e di essere trasportato in Italia.
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e) La richiesta di effetto sospensivo presentata dal ricorrente con l'atto del 3 ottobre 2000 è superflua, il ricorso contro una decisione che autorizza l'estradizione avendo effetto sospensivo per legge (art. 21 cpv. 4 lett. a AIMP). Nella misura in cui, con il medesimo atto, il ricorrente ha voluto completare il ricorso e non esprimersi soltanto sul certificato dell'Inselspital e sulla richiesta di immediata scarcerazione, lo scritto non può essere esaminato poiché tardivo (art. 25 cpv. 1 AIMP in relazione con l'art. 106 cpv. 1 OG).
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2.- a) Il ricorrente, che non contesta il requisito della doppia punibilità, fa valere che, al momento della commissione dei fatti rimproveratigli, avvenuti a Gela il 23 luglio 1988 e il 12 settembre 1988, avrebbe ininterrottamente soggiornato e lavorato in Svizzera. Con scritto dell'8 maggio 2000 ha proposto all'UFP di dimostrare il suo alibi mediante l'audizione di testimoni, segnatamente del fratello Angelo, presso il quale ha soggiornato per un certo tempo, del suocero, del suo datore e di alcuni colleghi di lavoro, testi che potrebbero confermare la sua presenza ininterrotta in Svizzera a quell'epoca. Secondo l'UFP il fatto che l'estradando lavorasse in Svizzera in due cantieri e pernottasse presso i familiari non escluderebbe che egli si sia potuto trovare sul luogo del reato, visto che la rapina del 23 luglio 1988 è stata commessa di sabato, dopo la chiusura del supermercato.
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Il ricorrente non fa valere che con questa motivazione l'UFP avrebbe ecceduto o abusato del suo potere di apprezzamento. Si limita a ribadire che, per dimostrare il suo alibi, egli non dispone solo di testi, bensì anche di documenti, visto che il suo datore di lavoro sarebbe stato multato dalla polizia zurighese degli stranieri poiché privo del necessario permesso di lavoro. L'assunto non è decisivo, ritenuto che il ricorrente neppure sostiene d'aver lavorato anche di sabato. Non assumendo gli invocati atti della polizia degli stranieri, l'Autorità federale non ha violato l'art. 53 cpv. 1 AIMP, secondo cui l'UFP procede ai chiarimenti necessari quando la persona perseguita afferma di poter provare che, al momento del fatto, non si trovava nel luogo di commissione.
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Secondo la giurisprudenza, la nozione di alibi di cui all'art. 53 AIMP dev'essere intesa nel senso classico, cioè di prova che, al momento del fatto, la persona perseguita non si trovava - contrariamente a quanto esplicitamente o implicitamente assumerebbe la domanda di estradizione - nel luogo di commissione del reato; una versione dei fatti diversa da quella descritta nella domanda, o semplicemente argomenti a discarico, non possono essere ritenuti in tale ambito. Inoltre, le verifiche ivi previste, e ciò vale anche riguardo alla prova (immediata) dell'innocenza, che va oltre quella dell'alibi, hanno un senso, e sono pertanto da esperire, solo se da esse ci si può ripromettere di giungere in caso positivo al rifiuto dell'estradizione e alla liberazione dell'innocente o quantomeno all' abbandono della domanda di estradizione (cfr. art. 53 cpv. 2 AIMP; DTF 123 II 279 consid. 2b, 122 II 373 consid. c, 113 Ib 276 consid. 3a, 112 Ib 215 consid. 5b; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 439).
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b) L'UFP ha rilevato che non incombe alle Autorità svizzere di far indagini sulla credibilità dei testimoni del preteso alibi (al riguardo v. DTF 123 II 279 consid. 2b pag. 282, 112 Ib 347 consid. 4): se non possono essere esclusi dubbi al riguardo, l'alibi non è infatti fornito immediatamente. Ora, premesso che in concreto non si tratta in primo luogo di valutare l'attendibilità delle dichiarazioni dei testimoni, è manifesto che il datore di lavoro e i colleghi del ricorrente potrebbero esprimersi solo sulla presenza di A.________ in Svizzera durante i giorni lavorativi, ciò che non ne escluderebbe l'assenza il giorno di sabato, quando sono avvenuti i fatti di cui egli è sospettato.
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Anche un interrogatorio dei familiari sulla sua presenza in Svizzera, riferita a un fine settimana di dodici anni fa, non può chiaramente escludere dubbi al proposito; d'altra parte, le testimonianze di membri della famiglia di una persona perseguita non possono essere, esse medesime, esenti da dubbi (Zimmermann, op. cit. , n. 439 pag. 339).
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Non procedendo all'assunzione delle prove offerte dal ricorrente l'UFP non ha pertanto violato l'art. 53 cpv. 1 AIMP. Una prova dell'alibi parziale, che concerne solo una parte della domanda di estradizione, non può essere presa in considerazione (DTF 123 II 279 consid. 2b). Non è pertanto necessario assumere gli invocati mezzi di prova né occorre invitare lo Stato richiedente a dichiarare se intende mantenere la domanda (art. 53 cpv. 2 AIMP).
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Il ricorrente disattende inoltre la natura degli addebiti mossigli: ciò che, secondo la nota diplomatica e l'ordinanza del GIP, gli viene rimproverato riguardo al reato di concorso in omicidio commesso il 12 settembre 1988, è l'accusa di aver agito quale mandante, e non quale esecutore materiale del reato, per cui la sua presenza sul luogo dei fatti non costituisce una premessa fattuale necessaria all'imputazione (DTF 112 Ib 276 consid. 3b pag. 282). L'asserito alibi non risulta quindi né evidente né univoco.
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3.- Il ricorrente precisa di essere ammalato di leucemia e fa valere che l'UFP avrebbe misconosciuto la portata e l'intensità del necessario trattamento medico, che dovrebbe essere effettuato in Svizzera. Egli sostiene infatti di non poter sopportare, per un lungo periodo, una carcerazione che non tenga conto, sotto ogni aspetto, della sua malattia.
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a) L'art. 1 CEEstr istituisce l'obbligo di estradare le persone perseguite per un reato dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente. Al riguardo la Convenzione non lascia alcuno spazio di apprezzamento allo Stato richiesto:
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eccezioni all'obbligo di estradare sono ammissibili, conformemente al principio della buona fede vigente nel diritto internazionale pubblico e al principio del rispetto dei trattati (art. 26 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati; RS 0.111), soltanto se sono previste da norme della Convenzione medesima o, eventualmente, da altre regole internazionali (DTF 122 II 485 consid. 3a e c). Tali riserve, come ad esempio l'assenza della doppia punibilità (art. 2 CEEstr), l'esistenza di reati politici, militari o fiscali (art. 3, 4 e 5 CEEstr), la non estradizione dei propri cittadini (art. 6 CEEstr), il perseguimento per gli stessi fatti nello Stato richiesto (art. 8 CEEstr), la violazione del principio del "ne bis in idem" (art. 9 CEEstr), la prescrizione dell'azione penale (art. 10 CEEstr) o la punizione del fatto con la pena capitale (art. 11 CEEstr), non sono realizzate nella fattispecie, né il ricorrente pretende che lo siano. La CEEstr non prevede la possibilità di rifiutare l'estradizione perché l'estradando non sarebbe in grado di sopportare la carcerazione:
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né l'Italia né la Svizzera hanno inoltre espresso, giusta l'art. 26 cpv. 1 CEEstr, riserve per questo motivo all'obbligo di estradare sancito dall'art. 1 CEEstr (sentenza inedita del 7 luglio 1998 in re M., consid. 1).
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b) Comunque, nel certificato medico allestito il 22 settembre 2000 dall'Inselspital di Berna, ove il ricorrente è ricoverato al momento, il dott. med. U. Ackermann, pur attestando un peggioramento del suo stato di salute negli ultimi mesi, ha affermato che la terapia attuale cui il paziente è sottoposto può essere continuata altrettanto bene in un altro istituto, per esempio anche in Italia. Del resto, il ricorrente ammette che l'Italia dispone di un sistema sanitario adeguato. Non vi è inoltre motivo di credere, né il ricorrente lo sostiene, che l'Italia non valuterà compiutamente il quesito della sua carcerabilità, adottando, all'occorrenza, le misure necessarie per il trattamento della malattia. Neppure l'accenno ricorsuale alla questione della trasportabilità in Italia muta l'esito del gravame.
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Premesso infatti che tale censura, che concerne le modalità dell'esecuzione dell'estradizione, esula di massima dal presente giudizio (art. 101 lett. c OG; Zimmermann, op.
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cit. , n. 294 pag. 226), il citato certificato medico precisa che, nella situazione attuale, il ricorrente può essere trasportato anche senza la presenza di un medico. Questo certificato è stato confermato da quello del 2 ottobre 2000, pure emesso dal dott. med. U. Ackermann dell'Inselspital di Berna, con la precisazione che il paziente è dichiarato inabile alla carcerazione. In ogni caso, nelle osservazioni al certificato medico del 22 settembre 2000 l' UFP precisa ch'esso informerà le Autorità estere sullo stato di salute dell'estradando e sulle cure di cui necessita, come pure sulla sua carcerabilità, richiedendo anche, se necessario, la presenza di un medico o di un'autoambulanza al momento della consegna.
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c) Il ricorrente adduce infine, senza alcuna motivazione, che l'estradizione violerebbe l'art. 37 cpv. 3 AIMP. Secondo tale norma, l'estradizione è negata se lo Stato richiedente non offre garanzia che la persona perseguita non sarà condannata a morte o giustiziata né sottoposta a un trattamento pregiudizievole per la sua integrità fisica. Ora, non vi è motivo di credere che il procedimento estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 sui diritti civili e politici, accordi internazionali ratificati anche dall'Italia. Per di più, il ricorrente non tenta minimamente di rendere verosimile l'esistenza di una seria e grave violazione dei diritti dell'uomo nella vicina penisola, suscettibile di toccarlo concretamente: la censura dev'essere pertanto disattesa (DTF 125 II 356 consid. 8a pag. 364, 123 II 161 consid. 6a, 153 consid. 5c).
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4.- Ne segue che il ricorso dev'essere respinto.
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L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di scarcerazione immediata formulata dal ricorrente con atto del 3 ottobre 2000.
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Di regola, le spese processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Vista la situazione del ricorrente, non si preleva la tassa di giustizia.
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Per questi motivi,
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il Tribunale federale
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pronuncia :
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1. Il ricorso è respinto.
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2. Non si preleva una tassa di giustizia.
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3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale, Sezione estradizioni (B 118206) e, per conoscenza, all'avv. Andreas Frei.
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Losanna, 5 ottobre 2000 MDE
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
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Il Presidente,
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Il Cancelliere,
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