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1P.543/2000
I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
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6 ottobre 2000
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger,
presidente della Corte, Catenazzi e Favre.
Cancelliere: Gadoni.
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Visto il ricorso di diritto pubblico del 6 settembre 2000 presentato da A.________, attualmente detenuta presso il penitenziario cantonale "La Stampa", patrocinata dall'avv.
dott. Tuto Rossi, Bellinzona, contro la decisione emessa il 23 agosto 2000 dal Presidente della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone la ricorrente alla Presidente della Corte delle Assise criminali di Lugano e al Ministero pubblico del Cantone Ticino, in materia di proroga del carcere preventivo;
Ritenuto in fatto :
A.- A.________ è stata arrestata a Mendrisio il 26 maggio 1999 nell'ambito di un'inchiesta che ha coinvolto numerose altre persone; da allora è detenuta in carcere preventivo. Nei suoi confronti, il 13 aprile 2000, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha emanato un atto di accusa per infrazione aggravata e contravvenzione alla legge sugli stupefacenti, riciclaggio di denaro e circolazione malgrado la revoca. Con decisione del 23 giugno 2000 il Presidente della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha accolto un'istanza dell'allora Presidente delle Assise criminali, Giudice B.________, e ha prorogato il carcere preventivo fino all' aggiornamento del pubblico dibattimento, previsto dal 18 al 29 settembre 2000.
B.- Il 31 luglio 2000 la Presidente della Corte delle Assise criminali ha presentato alla CRP un'ulteriore istanza di proroga del carcere preventivo. Il pubblico dibattimento poteva infatti svolgersi solo a partire dal 6 novembre 2000 a causa del procedimento penale contro il Giudice B.________ e degli impegni gravosi della Presidente della Corte, cui incombe la conduzione del dibattimento.
A.________ si è opposta alla richiesta e, nel contempo, ha presentato un'istanza di libertà provvisoria al Giudice dell'istruzione e dell'arresto (GIAR), che l'ha respinta con decisione dell'8 agosto 2000.
Con sentenza del 23 agosto 2000 il Presidente della CRP ha accolto l'istanza della Presidente della Corte delle Assise criminali e ha prorogato il carcere preventivo cui era astretta A.________ fino al 6/17 novembre 2000. Ha ritenuto che la situazione di oggettivo sovraccarico del Tribunale penale cantonale, anche a seguito del procedimento contro il Giudice B.________, giustificava l'accoglimento dell'istanza. Per il resto, secondo il Presidente della CRP, l'accusata non avrebbe impugnato la decisione con cui il GIAR ha respinto l'istanza di libertà provvisoria, per cui non occorreva esaminare i presupposti per il mantenimento della detenzione preventiva.
C.- A.________ impugna il giudizio del Presidente della CRP con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullarlo, di ordinare la sua immediata scarcerazione e, in via subordinata, di rinviare gli atti all'Autorità cantonale per una nuova decisione. Chiede pure d'essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Fa valere una violazione degli art. 9, 10, 29 cpv. 2 e 31 Cost. , nonché dell'art. 5 CEDU. In particolare la ricorrente rimprovera alla CRP di avere accertato in modo arbitrario che essa non avrebbe impugnato la sentenza del GIAR, come sarebbe invece avvenuto, con un ricorso del 28 agosto 2000. Degli altri motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
D.- La CRP si riconferma nella sua decisione, rilevando come un ricorso della ricorrente contro la citata sentenza del GIAR sia attualmente al suo esame. La Presidente della Corte delle Assise criminali si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre il Procuratore pubblico chiede di respingere il ricorso.
Considerando in diritto :
1.- a) Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 126 I 81 consid. 1, 125 I 14 consid. 2a, 253 consid. 1a).
b) Il ricorso di diritto pubblico è ricevibile dal profilo degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 (cfr. art. 103 cpv. 1 lett. b e 284 cpv. 1 lett. a CPP/TI) e 87 OG.
Pure ammissibile, nonostante la natura cassatoria del rimedio, è la conclusione tendente a far ordinare misure positive di scarcerazione (DTF 124 I 327 consid. 4a e 4b/aa, 119 Ia 28 consid. 1, 116 Ia 143 consid. 5c). Anche la richiesta subordinata di rinvio degli atti all'Autorità cantonale per un nuovo giudizio, pur risultando superflua, è di per sé proponibile (DTF 118 Ia 184 consid. 1d). La legittimazione della ricorrente, privata della libertà, è data (art. 88 OG).
c) Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale non applica d'ufficio il diritto, ma statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate (DTF 125 I 71 consid. 1c, 492 consid. 1b). La decisione impugnata, che accoglie un' istanza di proroga del carcere preventivo contestata dall' accusata, è stata pronunciata dal solo Presidente della CRP, che si compone di tre giudici della Sezione di diritto pubblico del Tribunale d'appello (v. art. 61 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910).
Essa non dovrebbe essere inficiata di nullità assoluta, che deve essere rilevata d'ufficio (DTF 122 I 97 consid. 3a); in effetti l'Autorità giudicante non appare in concreto manifestamente incompetente, essendo dubbia unicamente la sua composizione. D'altra parte un'eventuale nullità del giudizio impugnato potrebbe pregiudicare seriamente la sicurezza del diritto (cfr. DTF 122 I 97 consid. 3a, 118 Ia 336 consid. 1a, 116 Ia 215 consid. 2c, 104 Ia 172 consid. 2c). Ci si potrebbe tuttavia chiedere se essa non violi le garanzie procedurali relative alla composizione dei tribunali (v. art. 30 cpv. 1 Cost.). Ritenuto che la ricorrente non solleva questa censura, il quesito può rimanere indeciso.
2.- Secondo la ricorrente non sarebbero adempiuti i presupposti per la continuazione della detenzione preventiva.
Essa rimprovera alla Corte cantonale un accertamento arbitrario dei fatti e una violazione del diritto di essere sentito per non avere esaminato tali presupposti, fondandosi erroneamente sul fatto che la sentenza del GIAR sull' istanza di libertà provvisoria non sarebbe stata impugnata.
a) Il carcere preventivo e la sua protrazione sono compatibili con la libertà personale, garantita dall'art. 10 cpv. 2 Cost. , solo se si fondano su una base legale (art. 31 cpv. 1 e art. 36 cpv. 1 Cost. ; DTF 125 I 361 consid. 4a); questa è data in concreto dagli art. 95 segg. e dall'art. 103 CPP/TI. Il Tribunale federale considera inoltre le garanzie minime contenute nell'art. 5 CEDU ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione del diritto alla libertà personale, nella misura in cui esse contribuiscono a concretizzarlo (DTF 115 Ia 293 consid. 4, 114 Ia 283 consid. 3). La privazione della libertà dev'essere inoltre giustificata da un interesse pubblico e deve rispettare il principio della proporzionalità ( art. 36 cpv. 2 e 3 Cost. ; DTF 123 I 268 consid. 2c).
b) La legittimità della detenzione preventiva va giudicata in base alle disposizioni del diritto cantonale (DTF 114 Ia 283 consid. 3). Giusta l'art. 31 cpv. 1 Cost. , il Tribunale federale rivede con libero potere l'interpretazione e l'applicazione del diritto cantonale di livello legislativo e regolamentare (DTF 126 I 26 consid. 4b); invece, le constatazioni di fatto dell'Autorità cantonale sono rivedute soltanto dal profilo dell'arbitrio e l'esercizio del potere di apprezzamento, che le compete, è pure sindacato nel ristretto ambito dell'abuso o dell'eccesso di apprezzamento (DTF 123 I 31 consid. 3a, 268 consid. 2d, 117 Ia 74 consid. 1).
c) L'arresto e la carcerazione preventiva di un imputato sono retti nel Cantone Ticino dagli art. 95 e segg. CPP/TI. Secondo l'art. 102 cpv. 3 CPP/TI, conclusa l'istruzione formale, il carcere preventivo continua entro i termini massimi stabiliti dalla legge per formulare l'atto o il decreto d'accusa e per aggiornare il dibattimento.
In casi eccezionali esso può essere prorogato oltre tali termini dalla CRP, su istanza del Presidente del Tribunale competente, quando ciò sia necessario per l'aggiornamento del dibattimento (art. 103 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CPP/TI).
Il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare che queste norme devono essere interpretate e applicate conformemente alla Costituzione; in effetti, anche in presenza di indizi di colpevolezza gravi a carico dell'imputato, esigenza desumibile pure dall'art. 5 n. 1 lett. c CEDU, la detenzione preventiva può essere ordinata e mantenuta soltanto se è compatibile con la libertà personale e se è quindi sorretta, in particolare, da preminenti motivi di interesse pubblico (DTF 109 Ia 320 consid. 3c; sentenze inedite del 16 novembre 1987 nella causa F., apparsa in RDAT 1988 n. 24 consid. 3 e del 23 marzo 2000 nella causa B. consid. 2c). Ora, fra questi motivi possono essere menzionati i bisogni dell'istruttoria, i rischi di collusione e di inquinamento delle prove, il pericolo di recidiva o di reiterazione del reato e, infine, quello di fuga, quando vi sia ragione di dubitare che, malgrado la prestazione di garanzie, e l'adozione di misure di controllo, il prevenuto si sottragga verosimilmente al processo o all'esecuzione della sentenza (DTF 115 Ia 293 consid. 5 e rinvii).
3.- La ricorrente ha fatto valere dinanzi alla CRP, pur se in modo succinto, la mancanza dei presupposti per il mantenimento della detenzione preventiva. In particolare ha contestato l'esistenza di un pericolo di fuga e sostenuto che, comunque, misure sostitutive avrebbero potuto impedirla. Il Presidente della CRP, ritenendo a torto che l'accusata non avesse impugnato il giudizio del GIAR, che aveva riconosciuto, l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, di un rischio di collusione e di un pericolo di fuga, non ha esaminato se questi requisiti, contestati dalla ricorrente, fossero adempiuti nella fattispecie. Egli è pertanto incorso in un accertamento arbitrario dei fatti posti a fondamento del suo giudizio.
Davanti alla CRP l'accusata ha, come detto, contestato l'esistenza di motivi giustificanti il mantenimento della detenzione. Ora, la Corte cantonale, limitandosi a esaminare i motivi addotti per rinviare il dibattimento e la proporzionalità della proroga (cfr. a questo proposito anche la decisione della CRP del 16 ottobre 1998, pubblicata in Rep 1998, n. 104, pag. 339 segg.), ha violato il diritto di essere sentito della ricorrente, che impone all'Autorità di prendere in considerazione ed esaminare le censure sollevate (cfr. DTF 126 I 26 consid. 3, 123 I 31 consid. 2c, 114 Ia 281 consid. 4b-c; Rusca/Salmina/Verda, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 3 e 13 all'art. 103 CPP; v. pure Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurigo 2000, pag. 509, n. 2393). Anche nell'ambito della proroga del carcere preventivo la CRP beneficia peraltro di libero esame dei fatti e del diritto (v. art. 286 cpv. 4 CPP/TI), né le censure sollevate dalla ricorrente apparivano d'acchito temerarie o manifestamente infondate.
Certo, l'incarto è voluminoso e complesso, visto anche l'elevato numero di persone coinvolte. Da questo profilo, tenuto conto della situazione in cui si è venuta a trovare la Corte di merito e del tempo necessario alla sua attuale Presidente per studiare gli atti e organizzare il dibattimento, l'ulteriore proroga di due mesi concessa dalla CRP non appare ingiustificata e sproporzionata (cfr.
Rusca/Salmina/Verda, op. cit. , n. 2 all'art. 103 CPP/TI).
Cionondimeno, visto quanto esposto, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti sono ritornati alla CRP, che si pronuncerà sulle censure della ricorrente riguardanti l'esistenza - da lei contestata - dei presupposti per il mantenimento della detenzione preventiva, segnatamente per quanto concerne il pericolo di fuga.
La richiesta di scarcerazione va invece respinta, ritenuto che la Corte cantonale dovrà statuire nuovamente sulla fondatezza del provvedimento litigioso.
4.- La ricorrente chiede di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Invero, essa dimostra che il reddito conseguito con il marito è minimo; non si esprime tuttavia, come sarebbe invece stato suo obbligo (art. 152 cpv. 1 OG; DTF 125 IV 161 consid. 4), sulla sua disponibilità quanto a sostanza, in base alla quale il GIAR le aveva del resto negato il gratuito patrocinio nella sede cantonale. Al riguardo, la ricorrente si limita ad affermare che tutti i suoi beni sarebbero sotto sequestro; dall' incarto risulta invece che il 19 maggio 2000 il Procuratore pubblico le ha dissequestrato gioielli per un valore assicurativo complessivo superiore a fr. 39'000.--. Si giustifica pertanto di respingere la domanda di assistenza giudiziaria.
La ricorrente è inoltre tenuta a versare una tassa di giustizia ridotta, proporzionata alla sua parziale soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
Per questi motivi
il Tribunale federale
pronuncia :
1. Il ricorso è accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'Autorità cantonale per nuovo giudizio.
2. La richiesta di scarcerazione è respinta.
3. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
4. La tassa di giustizia ridotta di fr. 500.-- è posta a carico della ricorrente.
5. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico, alla Presidente della Corte delle Assise criminali e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 6 ottobre 2000 MDE
In nome della I Corte di diritto pubblico
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente, Il Cancelliere