BGer 5P.351/2000
 
BGer 5P.351/2000 vom 17.10.2000
[AZA 0/2]
5P.351/2000
II CORTE CIVILE
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17 ottobre 2000
Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente,
Bianchi e Nordmann.
Cancelliere: Piatti.
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Visto il ricorso di diritto pubblico del 13 settembre 2000 presentato dall'ing. A.A.________, Biasca, patrocinato dall'avv. Sara Gianoni Pedroni, Bellinzona, contro la sentenza emanata il 2 agosto 2000 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone il ricorrente a B.A.________, Biasca, patrocinata dall'avv. Corinne Koller Baiardi, Locarno, in materia di divorzio (misure cautelari);
Ritenuto in fatto :
A.- A.A.________, nato nel 1950, e B.A.________, nata nel 1960, si sono sposati il 14 dicembre 1979. L'anno seguente è nato un figlio. Il 28 dicembre 1992 il Pretore di Biasca ha pronunciato la separazione dei coniugi per tempo indeterminato. Nel gennaio 1998 A.A.________ ha chiesto la pronuncia del divorzio e in via provvisionale, tra l'altro, la soppressione del contributo alimentare a favore della moglie, stabilito nella sentenza di separazione, di fr. 3'500.-- mensili indicizzati. Alla richiesta si è opposta quest'ultima, che a sua volta ha chiesto una provisio ad litem di fr. 5'000.--. Con decisione 2 febbraio 1999 il Pretore ha accolto la domanda cautelare del marito e ha soppresso il contributo a favore della coniuge.
B.- Con sentenza 2 agosto 2000 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, adita da B.A.________, ha per contro riformato il giudizio di prime cure nel senso che l'istanza di sopprimere il contributo alimentare nelle vie provvisionali è respinta. I giudici cantonali hanno negato che dopo la sentenza di separazione si siano modificate circostanze di rilievo che giustificano la soppressione del contributo già in via cautelare. Il marito è ingegnere indipendente, socio di una società in nome collettivo, e suoi redditi sono soggetti a fluttuazioni:
appare pertanto opportuno dipartire, ai fini della valutazione della sua potenzialità economica, da un reddito medio fondato su più anni. Così facendo, il reddito medio negli anni 1995-97 risulta essere di fr. 8'583, 20, al quale vanno aggiunti altri introiti per fr. 3'145.--, ciò che dà un reddito mensile di fr. 11'728, 20, manifestamente sufficiente a garantire il pagamento degli alimenti alla moglie senza intaccare il fabbisogno del marito. In queste condizioni, quindi, si può imporre a quest'ultimo l'obbligo di continuare a versare il contributo stabilito con la separazione anche in pendenza della causa di divorzio.
C.- Contro il giudizio cantonale A.A.________ ha presentato il 13 settembre 2000 un ricorso di diritto pubblico, chiedendo al Tribunale federale di annullarlo. Lamenta arbitrio da parte dei giudici cantonali, i quali hanno a torto calcolato il suo reddito su più anni, dimenticando che in concreto non si tratta di fluttuazioni dovute all'attività come tali, ma a condizioni congiunturali permanenti che dureranno anche in futuro: basti pensare che il reddito fiscalmente imponibile è sceso da fr. 157'389.-- nel biennio 1995/96 a fr. 28'111.-- nel biennio 1997/98.
Per altro verso dalle testimonianze del contabile e del socio emerge che lo studio di ingegneria ha patito e continua a subire una drastica diminuzione di lavoro. Nel 1997 si è pure dovuto sciogliere una riserva di lavori in corso in parte eseguiti e non ancora fatturati. Ma i giudici cantonali sono pure incorsi in una svista manifesta, perché gli hanno computato un reddito di attività indipendente pari a fr. 92'905, 38 per il 1997, mentre invece questo importo gli spetta solo in ragione della metà, trattandosi dell'utile complessivo cha va diviso tra i due soci. Utile che, peraltro, è frutto dello scioglimento di riserve. Il calcolo del suo reddito fondato solo sul 1997 e senza eseguire medie ponderate con altri periodi, dimostra financo in modo solare che egli non è in grado di versare alcunché alla moglie. Quest'ultima dispone inoltre di una sostanza liquida di oltre fr. 200'000.-- (e non oltre fr. 100'000.-- come esposto nella sentenza impugnata in seguito a una svista manifesta), mentre il marito può far capo a una liquidità di circa fr. 25'000.--.
Considerando in diritto :
1.- Il ricorso, tempestivo, proposto contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale per violazione dell'art. 9 Cost. è ammissibile dal profilo degli art. 86, 87 e 89 OG (DTF 100 Ia 12 consid. 1; 126 III 261 consid. 1).
2.- Un giudizio di separazione esplica i suoi effetti per tutto il periodo di separazione e fintanto che il matrimonio non è sciolto per divorzio con sentenza cresciuta in giudicato. In altri termini, la sentenza di separazione continua a produrre effetto anche dopo la litispendenza che si crea con l'introduzione della causa di divorzio (Bühler/Spühler, Commento bernese, n. 38 ad art. 145 vCC). Cionondimeno il giudice competente per l'emanazione di misure provvisionali nell'ambito del divorzio può intervenire e modificare l'assetto previsto dalla sentenza di separazione; egli deve però tenere conto della forza di cosa giudicata di cui gode quest'ultima sentenza (Lüchinger/Geiser, Commento basilese, n. 3 ad art. 145 vCC; Bühler/Spühler, op. cit. , n. 39 ad art. 145 vCC e supplemento n. 39 ad art. 145 vCC; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, pag. 533). Alla stessa stregua della sentenza di separazione, che può essere modificata qualora intervengano nuove circostanze durevoli e rilevanti (DTF 95 II 68 consid. 2b; Bühler/Spühler, op. cit. , n. 43 alle osservazioni preliminari agli art. 149/157 vCC), anche il giudizio provvisionale nell'ambito del divorzio può cambiare l'assetto esistente disciplinato dalla separazione qualora le circostanze si siano modificate durevolmente e in modo rilevante e ciò anche con riferimento agli alimenti tra coniugi (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, pag. 520, n. 09.99).
3.- a) I giudici cantonali hanno ritenuto che il reddito del ricorrente, attivo come ingegnere indipendente, doveva essere valutato su un arco di tempo di tre anni e non solo sul periodo annuale antecedente la domanda, dato che, per una serie di fattori, le entrate di un indipendente possono subire fluttuazioni anche rilevanti. Nella fattispecie, secondo la sentenza impugnata, il reddito professionale conseguito dal ricorrente era di fr. 127'556, 30 nel 1995, di fr. 88'533, 90 nel 1996 e di fr. 92'905. 38 nel 1997, importi che corrispondono a un reddito mensile medio di fr. 8'583, 20. Nel medesimo periodo egli ha pure beneficiato di un'entrata mensile d'altra fonte di fr. 3'145.--, che sommata ai predetti proventi dall'attività professionale, dà un reddito mensile complessivo totale di fr.
11'728, 20.
b) Il ricorrente ritiene che in concreto i giudici cantonali hanno arbitrariamente applicato i principi sviluppati dalla dottrina e giurisprudenza nel caso di forti fluttuazione di reddito, poiché nella fattispecie ci si trova in presenza di circostanze che impongono il calcolo del reddito conseguibile al momento in cui è emanato il giudizio cautelare. La diminuzione del suo reddito, dovuta alla congiuntura, durerà a lungo e non costituisce un fattore solo temporaneo, di guisa che non si può considerare i redditi anteriori, stabilendo poi una media ai fini della fissazione del reddito determinante per il calcolo degli alimenti. Inoltre, i giudici cantonali sono incorsi in una svista manifesta per quanto riguarda il reddito conseguito nel 1997.
c) La tesi dei giudici cantonali è di principio del tutto corretta, specie se, come in concreto, il reddito subisce sbalzi rilevanti (Bühler/Spühler, op. cit. , n. 149 all'art. 145 vCC; Hausheer/Spycher, op. cit. , pag. 42, n. 01.34). A prescindere dal fatto che la crisi congiunturale nell'edilizia ticinese durava già da qualche anno al momento dell'introduzione della domanda, e quindi gli anni presi in considerazione dai giudici cantonali si riferiscono già a quel periodo congiunturale non particolarmente favorevole, giova notare che nel 1999 e nel 2000 si è verificata, secondo quanto riferito dalle associazioni padronali stesse, una certa ripresa. In queste condizioni non appare pertanto arbitrario procedere, come hanno fatto i giudici cantonali, mediante una valutazione media ponderata dei redditi degli ultimi tre anni. È ben vero che essi sono incorsi in una svista manifesta in relazione al reddito professionale del 1997, che hanno considerato nella sua globalità per entrambi gli ingegneri titolari della società, mentre invece doveva essere considerato solo per la parte di un mezzo spettante al ricorrente. Ma questa svista, anche se corretta, non rende insostenibile e arbitraria la sentenza impugnata: anziché fr. 11'728, 20 di reddito medio mensile si avrebbe un importo di fr. 10'437, 85, ossia una cifra ancora più che sufficiente per far fronte al contributo alimentare a favore della moglie (fr. 4'062, 50) senza intaccare il proprio fabbisogno minimo (fr. 6'176, 25 fino al 31.8.1998 e fr. 5'091.-- successivamente). Irrilevante ai fini del giudizio appare poi il fatto che per il 1997 si sia proceduto alla liberazione di una riserva contabile riferentisi a lavori eseguiti e non ancora fatturati; quel reddito avrebbe dovuto figurare nel periodo contabile in cui venne conseguito e l'assenza di una posta di sospesi nei conti dimostra semmai la scarsa trasparenza degli stessi. D'altra parte, va tenuto conto che il contributo a favore della moglie è stato stabilito con una sentenza di separazione cresciuta in giudicato e che il contributo ivi fissato decadrà con la crescita in giudicato della sentenza di divorzio, ossia entro breve termine, atteso che il diritto a ottenere il divorzio è scontato (art. 114 CC) e che il regime dei beni è già stato liquidato in sede di separazione.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni ben si deve concludere che il giudizio impugnato, rifiutando nell'ambito della provvisionale del successivo divorzio una modifica del contributo a favore della moglie stabilito nella sentenza di separazione, specie nel suo risultato non appare ancora arbitraria, ossia manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione con il senso di giustizia ed equità (DTF 125 II 10 consid. 3a e rinvii).
4.- Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e va respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, che non è stata invitata a presentare una risposta.
Per questi motivi
visto l'art. 36a OG
il Tribunale federale
pronuncia :
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 17 ottobre 2000 VIZ
In nome della II Corte civile
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,
Il Cancelliere,