[AZA 0/2]
5C.224/2000
II CORTE CIVILE
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9 novembre 2000
Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente,
Bianchi e Raselli.
Cancelliere: Piatti.
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Visto il ricorso per riforma dell'11 ottobre 2000 presentato da A.________, Vico Morcote, patrocinata dall'avv. Francesco Jelmini, Lugano, contro la sentenza emanata il 6 settembre 2000 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino in materia di adozione;
Ritenuto in fatto :
A.- B.________ è nato nel 1982 dal matrimonio tra C.________ e D.________, cittadini germanici. I genitori si sono separati nel 1990 e la madre è morta il 1° luglio 1999. Nel settembre 1999 il padre si è risposato con A.________, con la quale viveva fin dal 1994. Il 6 giugno 2000 quest'ultima ha chiesto di adottare B.________, figlio del coniuge. Domanda respinta dalla competente autorità, la cui decisione è stata confermata il 6 settembre 2000 in via di ricorso dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Secondo i giudici cantonali, in concreto, non sono dati i requisiti per pronunciare l'adozione, i coniugi non essendo sposati da 5 anni, come richiede l'art. 264a CC. Il fatto che i coniugi convivano da sei anni non basta, sia perché la legge chiaramente prevede la condizione di 5 anni di matrimonio, sia perché non risulta che l'adottando sia vissuto in comunione domestica con il padre e la convivente.
B.- Avverso il giudizio d'appello, A.________ ha presentato l'11 ottobre 2000 un ricorso per riforma, chiedendo al Tribunale federale di annullarlo e di riformarlo nel senso che è pronunciata la chiesta adozione. Narrati i fatti, ribadisce che l'adottando non ha mai avuto contatti (che rifiutava) con la madre naturale e ha sempre considerato la ricorrente quale genitrice. Anche se ha passato i suoi anni in istituti scolastici tedeschi, egli ha sempre dichiarato di considerare la ricorrente quale sua persona di fiducia che ha preso il posto di sua mamma. In queste condizioni, il rifiuto dell'adozione costituisce arbitraria applicazione del diritto federale: la convivenza di sei anni era di fatto una convivenza familiare a ogni effetto ed era dovuta solo al fatto che la madre naturale non aveva concesso il divorzio prima della sua morte. D'altra parte, i 5 anni di matrimonio sono stati voluti per impedire una modifica troppo rapida della situazione giuridica del genitore naturale, nonché per garantire stabilità e sicurezza all'adottando, atteso altresì che esiste pur sempre un rischio di divorzio superiore nei secondi matrimoni. Tutte queste preoccupazioni, che il legislatore ha tutelato mediante la condizione del matrimonio quinquennale sono in concreto superate, perché i coniugi vivono da sei anni in perfetta comunione, identica a quella di una famiglia, che hanno poi costituito anche formalmente appena ciò è stato possibile. Non è stata chiesta una risposta.
Considerando in diritto :
1.- Interposto in tempo utile contro una decisione finale dell'autorità superiore cantonale in una contestazione civile, il ricorso per riforma è per principio ricevibile (art. 44 cpv. 1 lett. c OG).
2.- La decisione impugnata è completa e sufficientemente diffusa e offre una risposta puntuale e corredata da pertinenti citazioni della dottrina e giurisprudenza applicabili al caso concreto. Nulla di nuovo adduce la ricorrente che necessiti ulteriori e più complete argomentazioni rispetto a quelle contenute nell'impugnato giudizio. Ragione per la quale il Tribunale federale rinuncia a ribadire quelle motivazioni, rinviando direttamente e semplicemente alle stesse (36a cpv. 3 OG).
Anche se la ricorrente non lo dice, potrebbe però darsi che essa ritenga di adire il Tribunale federale, ond'esso applichi il chiaro testo dell'art. 264a cpv. 3 CC in senso diverso e contrario a quello letterale. Ciò può avvenire, come correttamente rilevato dai giudici cantonali, solo se il testo - chiaro e non equivoco - della norma porti a risultati estranei alla volontà del legislatore (DTF 125 III 57 e consid. 2b e rinvio). Ora, in concreto, la legge prevede che un coniuge può adottare il figlio dell'altro se i coniugi sono sposati da cinque anni: il testo è chiarissimo e corrisponde esattamente alla volontà del legislatore, il quale con questa condizione voleva - tra altro - istituire un criterio per valutare la solidità dell'unione coniugale, che in larga misura si sfalda entro questo lasso di tempo (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero (stato civile, matrimonio, divorzio, filiazione, assistenza tra parenti, asili di famiglia, tutela e mediazione matrimoniale) del 15 novembre 1995, FF 1996 I 1, pag. 172 e il rinvio a pag. 21 seg.) e non di una qualsivoglia unione di fatto. Anche il diverso atteggiamento verso l'unione di coppie non sposate che si verifica negli ultimi anni non permette ancora di scostarsi dal testo di legge in narrativa, specie se si considera che esso è appena stato introdotto ed è entrato in vigore solo il 1° gennaio di quest'anno. Ne segue, in definitiva, che il gravame, manifestamente infondato, va respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
Per questi motivi
visto l'art. 36a OG
il Tribunale federale
pronuncia :
1. Il ricorso è respinto e la sentenza impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico della ricorrente.
3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 9 novembre 2000 VIZ
In nome della II Corte civile
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,
Il Cancelliere,