[AZA 0/2]
1A.362/1999
I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
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14 novembre 2000
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente
della Corte, Catenazzi e Favre.
Cancelliere: Crameri.
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Visto il ricorso di diritto amministrativo del 28 dicembre 1999 presentato da A.________, patrocinato dall'avv. Carlo Rezzonico, studio legale Sganzini Bernasconi Peter & Gaggini, Lugano, contro la decisione emessa il 26 novembre 1999 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria avviata su domanda della Repubblica italiana;
Ritenuto in fatto :
A.- La Procura della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia ha presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una richiesta di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento aperto, tra l'altro, nei confronti di A.________ per reati fallimentari. L'Autorità estera ha chiesto in particolare di perquisire l'abitazione di A.________ e di sequestrare la documentazione bancaria e quella relativa alle sue disponibilità finanziarie.
Con decisione del 31 marzo 1996 il Procuratore pubblico ticinese ha decretato l'ammissibilità della domanda: l'11 aprile seguente è stata effettuata la perquisizione richiesta ed è stata sequestrata varia documentazione. I coniugi A.________ hanno impugnato questo provvedimento dinanzi alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) che, mediante decisione del 22 settembre 1997, ha revocato l'effetto sospensivo precedentemente concesso al gravame affinché il Procuratore pubblico potesse esaminare la documentazione sequestrata ed emanare la decisione finale. Il 3 novembre 1997 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un gravame interposto dagli insorgenti contro la decisione della CRP.
B.- Il 26 aprile 1999 il Procuratore pubblico, dopo aver esaminato la documentazione sequestrata, ha ordinato la trasmissione all'Autorità richiedente di otto relazioni bancarie; ha ritenuto invece gli altri atti e documenti irrilevanti per il procedimento penale estero.
A.________ ha impugnato la decisione di trasmissione dinanzi alla CRP, che con giudizio del 26 novembre 1999 ha respinto l'impugnativa.
C.- Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede, in via preliminare, di concedere l'effetto sospensivo al gravame, e in via principale di annullare la decisione impugnata e di rifiutare la richiesta di assistenza; in via subordinata, postula di non trasmettere i documenti bancari indicati nel dispositivo n. 2 della decisione di chiusura del 26 aprile 1999; in via ancor più subordinata, chiede di trasmettere solo i documenti del 1991.
La CRP si è riconfermata nel giudizio impugnato, il Procuratore pubblico e l'Ufficio federale di polizia chiedono di respingere il ricorso.
Considerando in diritto :
1.-a) Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351. 1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351. 1) e la sua ordinanza di applicazione (OAIMP; RS 351. 11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
b) Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura essa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'Autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d). Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento della decisione impugnata sono, di massima, ammissibili (art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii).
c) Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di documenti, acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza resa dall'Autorità cantonale di ultima istanza, il ricorso di diritto amministrativo, che contro la decisione finale ha effetto sospensivo per legge (art. 80l cpv. 1 AIMP), è ricevibile sotto il profilo dell' art. 80f cpv. 1 AIMP.
d) I documenti di cui è ordinata la trasmissione, relativi a conti bancari intestati al ricorrente, sottoposto a indagini nel procedimento penale estero, sono stati sequestrati nel quadro di una perquisizione del suo appartamento. Egli è quindi toccato personalmente e direttamente dalla contestata misura di assistenza: la sua legittimazione a ricorrere è pacifica (art. 21 cpv. 3 e art. 80h lett. b AIMP in relazione con l'art. 9a lett. b OAIMP; DTF 126 II 258 consid. 2d/aa, 123 II 161 consid. 1d/aa).
2.- Il ricorrente fa valere che la decisione impugnata, carente di motivazione, violerebbe gli art. 80d AIMP, 4 vCost. e 6 n. 1 CEDU.
a) La critica, che attiene in realtà alla contestata utilità dei documenti litigiosi per il procedimento estero, è priva di fondamento. In effetti, nella decisione impugnata la CRP ha chiaramente spiegato perché le obiezioni del ricorrente dovevano essere respinte. L'obbligo di motivazione, desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost. ) per quanto riguarda il diritto di essere sentito (al riguardo v. DTF 126 I 7 consid. 2b, 15 consid. 2a/aa, 124 II 132 consid. 2a) e, nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, dal nuovo art. 80d AIMP, ha essenzialmente lo scopo di permettere da un lato agli interessati di afferrare le ragioni alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa, e dall'altro all'Autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 124 II 146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c). L'art. 80d AIMP non conferisce un diritto più esteso (DTF 124 II 184 consid. 3 inedito, apparso in Rep 1998, pag. 152 segg. ). Da questo profilo la decisione impugnata è sufficientemente motivata. L'art. 6 CEDU non è, di massima, applicabile nell'ambito della procedura amministrativa dell'assistenza giudiziaria internazionale (DTF 123 II 175 consid. 6e pag. 185 e riferimenti).
b) Il ricorrente fa valere che l'esposto dei fatti contenuto nella richiesta italiana sarebbe lacunoso. Sostiene inoltre che nei suoi confronti l'Autorità estera procede per accuse minori sicché unico scopo della rogatoria sarebbe di assumere prove contro terzi, coinvolti nel procedimento penale maggiore.
La censura è infondata, visto che la domanda adempie le esigenze poste dagli art. 14 cpv. 1 CEAG e 28 AIMP. Come ha rilevato la Corte cantonale, nella rogatoria sono esposti i fatti che sostanziano la sospettata bancarotta fraudolenta realizzata in danno dei creditori mediante dissipazione di beni aziendali e occultamento di perdite. I Giudici cantonali hanno aggiunto che tali ipotesi di reato trovano d'altronde riscontro in provvedimenti restrittivi della libertà personale dei figli del ricorrente e, successivamente, nell'ordinanza di rinvio a giudizio del 24 ottobre 1998 di vari imputati, tra cui figura il ricorrente stesso.
Il ricorrente disattende inoltre che l'Autorità estera non deve provare la commissione del prospettato reato né, come da lui a torto sostenuto, ch'egli avrebbe fatto confluire su conti svizzeri il provento delle sospettate attività illecite, ma soltanto esporre in modo sufficiente le circostanze e gli indizi sui quali fonda i propri sospetti. Spetterà al giudice straniero del merito esaminare se l'accusa potrà esibire o no le prove dell'asserito reato (DTF 122 II 367 consid. 2c). Né essa deve produrre i mezzi di prova sui quali fonda la richiesta (v. art. 14 CEAG e 28 AIMP), essendo sufficiente che ne renda verosimile, come in concreto, l'esistenza (sentenza inedita del 13 ottobre 1995 nella causa I., consid. 2d; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 165 pag. 123 e n. 412 in fine, pag. 319; cfr. anche DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 122). Non spetta infine al giudice dell'assistenza pronunciarsi sulla valutazione delle prove - contestata dal ricorrente secondo cui nel decreto di rinvio a giudizio egli sarebbe stato essenzialmente coinvolto per una operazione di cosiddetto "levereged by out", a suo dire di per sé lecita - posta a fondamento della richiesta (DTF 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 347 consid. 4): tale quesito dovrà essere verificato dal Giudice italiano del merito, atteso che non emergono elementi atti a far ritenere che la rogatoria sia addirittura abusiva (cfr. DTF 122 II 134 consid. 7b).
Delresto, contestandolasussistenzael'importanzadelprospettatoreato, ilricorrentemisconoscechel' assistenza dev'essere prestata anche per acclarare se il reato fondatamente sospettato sia effettivamente stato commesso e non soltanto per scoprirne l'autore o raccogliere prove a suo carico (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552). Inoltre, ai fini dell'assistenza giudiziaria non sono determinanti solo le imputazioni rivolte alla persona nei cui confronti è diretta la domanda, ma pure gli atti punibili all'estero e, quindi, in concreto, anche la fattispecie concernente gli altri indagati.
c) Secondo il ricorrente, il Procuratore pubblico, limitandosi a rilevare che la documentazione di cui ha ordinato la trasmissione è sicuramente utile all'Autorità richiedente e non risulta manifestamente estranea alla rogatoria, non avrebbe indicato alcuna connessione tra le prove richieste dall'Italia e i prospettati reati.
La critica è infondata. Come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, la connessione tra le informazioni finanziarie riguardanti il ricorrente e i reati descritti nella domanda estera è manifesta. In effetti, da una parte il ricorrente è accusato d'aver spogliato il patrimonio della società A.________ per vari miliardi di lire italiane, dall'altra anche i suoi figli sono imputati di analoghi reati. La ricerca di tracce dei sospettati reati, rispettivamente della destinazione dell'illecito provento degli stessi presso uno dei coimputati domiciliato in Svizzera, è chiaramente connessa all'inchiesta italiana. Ne segue altresì che anche l'utilità e la rilevanza potenziale della documentazione litigiosa per il procedimento estero sono manifeste (DTF 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a e b; Zimmermann, op. cit. , n. 478, in particolare pag. 370). In tale ambito è sufficiente che sussista una relazione diretta e oggettiva tra la persona o la società e il reato per il quale si indaga, eventualità che si verifica manifestamente per il ricorrente, indagato in Italia (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b, 118 Ib 547 consid. 3a in fine; Zimmermann, op. cit. , n. 227).
d) Limitandosi ad addurre la palese inutilità della documentazione in esame per il procedimento estero il ricorrente misconosce che la questione di sapere se tali informazioni siano necessarie o utili deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle Autorità richiedenti. Né la richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata poiché l'invocato principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui può esser applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603, 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165, 121 II 241 consid. 3c), non è manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c) né la domanda appare abusiva, visto che le informazioni richieste sono idonee, tenuto conto della natura dei prospettati reati, a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a).
D'altra parte, l'esame dell'idoneità dei mezzi di prova è circoscritto a un giudizio "prima facie" e d'apparenza: per il resto la valutazione definitiva del materiale probatorio è riservata al giudice estero del merito (DTF 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552).
e) Privo di fondamento è anche l'assunto ricorsuale secondo cui, qualora il Tribunale federale non annullasse la decisione impugnata, gli spetterebbe pronunciarsi sull'utilità dei documenti per il procedimento estero.
Il ricorrente non può limitarsi semplicemente, nel presente ricorso, a sostenere l'irrilevanza della documentazione bancaria per il procedimento estero. Così formulata, la critica è inammissibile. In effetti, come si evince dall'incarto, il ricorrente si è limitato a contestare genericamente il sequestro della documentazione bancaria senza tuttavia indicare con precisione quali documenti, e perché, non avrebbero dovuto essere trasmessi allo Stato richiedente, e chiedendo in via subordinata di trasmettere solo i documenti del 1991. Ora, spetta alle persone o società interessate dimostrare, in modo chiaro e preciso, perché i documenti e le informazioni da trasmettere non presenterebbero alcun interesse per il procedimento estero (DTF 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg. ): esse sono quindi tenute, pena la decadenza del loro diritto, a indicare all'Autorità di esecuzione quali documenti, e per quali motivi, non dovrebbero, secondo loro, essere trasmessi. Dal profilo della buona fede non sarebbe ammissibile che il detentore di documenti sequestrati lasci che l'Autorità di esecuzione proceda da sola alla cernita degli atti, senza parteciparvi, per rimproverarle in seguito, nell'ambito di un ricorso, d'aver violato il principio della proporzionalità (DTF 126 II 258 consid. 9b e c). Per di più, nemmeno nel presente gravame il ricorrente indica quali singoli documenti non dovrebbero essere trasmessi.
In tale ambito egli si limita ad addurre, in maniera del tutto generale, che la trasmissione dei documenti del periodo 1992 - 1996 sarebbe superflua, visto che i fatti oggetto d'indagini sono avvenuti nel 1991. Ora, quando le Autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti per reati patrimoniali, esse necessitano di regola di tutti i documenti. Ciò perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a quali persone o entità giuridiche sia pervenuto l'eventuale provento del reato (DTF 124 II 180 consid. 3c inedito, 121 II 241 consid. 3b e c).
f) A sostegno dell'inutilità dei documenti bancari per il procedimento estero il ricorrente invoca infine il decreto di rinvio a giudizio del 24 ottobre 1998 emanato, nei suoi confronti e nei confronti di altri imputati, dal Giudice del Tribunale di La Spezia. Ora, trattandosi di materiale probatorio, la giurisprudenza considera che la domanda estera diventa senza oggetto solo se il processo all' estero si è nel frattempo concluso con un giudizio definitivo; l'Autorità di esecuzione non deve esaminare se il procedimento penale estero segua effettivamente il suo corso (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 166; Zimmermann, op. cit. , Berna 1999, n. 168). Del resto, secondo l'art. 430 comma 1 CPP italiano, indagini nel quadro dell'assistenza giudiziaria sono ammissibili anche successivamente all' emissione del decreto che dispone il giudizio (DTF 123 II 153 consid. 5). Inoltre, la questione di sapere se le prove raccolte possono essere utilizzate nel procedimento aperto in Italia dovrà essere decisa dal Giudice estero del merito. Né il ricorrente fa valere d'aver tentato di ottenere, intervenendo presso l'Autorità estera prima del termine della procedura di assistenza, il ritiro della richiesta.
3.- Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
Per questi motivi,
il Tribunale federale
pronuncia :
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 5000. -- è posta a carico del ricorrente.
3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello, al Ministero pubblico del Cantone Ticino e all'Ufficio federale di giustizia.
Losanna, 14 novembre 2000
MDE
In nome della I Corte di diritto pubblico
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,
Il Cancelliere,