Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
[AZA 1/2]
1P.697/2000
I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
*****************************************************
21 dicembre 2000
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente
della Corte, Catenazzi, Pont Veuthey, supplente.
Cancelliere: Gadoni.
_______
Visto il ricorso di diritto pubblico del 7 novembre 2000 presentato da Felipe Turover, Madrid, presso l'avv.
Niccolò Salvioni, Locarno, per denegata e ritardata giustizia nella procedura avviata dal ricorrente dinanzi al Consiglio della magistratura del Cantone Ticino il 9 ottobre 2000, in materia di denuncia contro l'operato di magistrati;
Ritenuto in fatto :
che il 9 ottobre 2000 Felipe Turover ha segnalato al Consiglio della magistratura del Cantone Ticino (CM) e al Procuratore generale della Confederazione un'asserita inattività del Ministero pubblico ticinese riguardo a una sua denuncia penale del 1° dicembre 1998;
che nella segnalazione Felipe Turover ha in particolare chiesto di volergli confermare che, con la lamentata inattività, la giustizia ticinese non avrebbe sostenuto attività criminali ai sensi dell'art. 260ter CP;
che il denunciante ha sollecitato al CM l'evasione della richiesta con lettera del 30 ottobre 2000;
che il 7 novembre 2000 egli presenta al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico per denegata e ritardata giustizia, ove fa valere una violazione degli art. 8, 9, 29 cpv. 1 Cost. , 10 cpv. 3 Cost. /TI, 6 n. 3 lett. a CEDU, 14 cpv. 1 del Patto ONU II e chiede di invitare il CM a esaminare la sua segnalazione, avviando un'inchiesta disciplinare e nominando un procuratore straordinario che si occupi anche del suo caso;
che il ricorrente ha pure chiesto di essere dispensato dal pagamento di spese o di anticipi di giustizia;
che il CM ha risposto a Felipe Turover con lettera del 14 novembre 2000, comunicandogli di avere sottoposto il reclamo ai magistrati interessati e di avere chiesto loro una presa di posizione;
che con le osservazioni dell'11 dicembre 2000 al Tribunale federale il CM chiede di respingere, in quanto ricevibile, il ricorso;
e considerando in diritto :
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 126 I 81 consid. 1, 125 I 14 consid. 2a, 253 consid. 1a);
che, di massima, il ricorso di diritto pubblico ha natura meramente cassatoria (DTF 125 I 104 consid. 1b, 124 I 327 consid. 4a e rinvii);
che un'eccezione a tale principio è data quando l'annullamento della decisione impugnata non basta a stabilire una situazione conforme alla Costituzione; in particolare, nel caso in cui un ricorso per denegata giustizia si rivelasse fondato, il Tribunale federale può invitare l'autorità a statuire senza indugio (DTF 117 Ib 336 consid. 1b; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 402);
che le conclusioni del ricorrente, ove eccedano tale domanda, in particolare in quanto postulino l'avvio di un'inchiesta disciplinare e la nomina di un procuratore straordinario, sono quindi inammissibili;
che, secondo l'art. 88 OG, il diritto di presentare un ricorso di diritto pubblico spetta ai privati che si trovano lesi nei loro diritti da decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale, essendo irrilevante la circostanza ch'essi avessero qualità di parte nella sede cantonale (DTF 123 I 279 consid. 3b, 121 I 267 consid. 2);
che, indipendentemente dalla carenza di legittimazione nel merito, il ricorrente può far valere la violazione delle garanzie procedurali che il diritto cantonale o gli art. 29 seg. Cost. gli conferiscono quale parte, sempreché tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale (DTF 122 I 267 consid. 1b, 120 Ia 220 consid. 2a);
che il divieto del diniego di giustizia di cui all'art. 29 cpv. 1 Cost. vale per i procedimenti dinanzi alle autorità giudiziarie e amministrative, per cui non occorre esaminare se, in un caso come il presente, tale garanzia sia conferita anche dagli art. 6 CEDU e 14 Patto ONU II (Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 504);
che il Consiglio della magistratura del Cantone Ticino esercita il potere disciplinare e di sorveglianza sui magistrati e sulle persone che svolgono funzioni giudiziarie (cfr. art. 77 cpv. 1 della legge organica giudiziaria civile e penale, del 24 novembre 1910, LOG);
che, secondo l'art. 83 LOG, il procedimento disciplinare è avviato dal Consiglio della magistratura d'ufficio o su segnalazione motivata di un'autorità o di un terzo (cpv. 1), il denunciante non avendo qualità di parte nel procedimento (cpv. 2);
che in effetti, secondo la giurisprudenza, una procedura disciplinare è volta essenzialmente alla tutela dell'interesse pubblico, garantendo l'ordine e la vigilanza sull' amministrazione; la denuncia di circostanze che giustificherebbero un intervento non basta a conferire qualità di parte e non permette quindi di esigere una decisione (DTF 109 Ia 252 e rinvii; sentenza del 22 dicembre 1995 nella causa P. consid. 2b, pubblicata in RDAT I-1996, n. 6, pag. 29);
che il ricorrente, quale denunciante, non è leso nei suoi interessi giuridici e non è quindi legittimato a censurare con un ricorso di diritto pubblico un asserito diniego di giustizia formale da parte del Consiglio della magistratura, né ad impugnare, fatta eccezione per l'eventuale dispositivo sulle spese - caso non realizzato in concreto -, la decisione relativa alla sua segnalazione (DTF 109 Ia 90 seg. , 106 Ia 237 consid. 2; sentenza del 22 dicembre 1995, citata);
che il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 88 OG e che la domanda di assistenza giudiziaria per questa sede ricorsuale non può essere accolta, ritenuto che il gravame era sprovvisto di probabilità di esito favorevole sin dall'inizio (art. 152 cpv. 1 OG).
Per questi motivi
il Tribunale federale
pronuncia :
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
3. La tassa di giustizia di fr. 1000.-- è posta a carico del ricorrente.
4. Comunicazione al ricorrente e al Consiglio della magistratura del Cantone Ticino.
Losanna, 21 dicembre 2000 VIZ
In nome della I Corte di diritto pubblico
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,
Il Cancelliere,