BGer H 239/2000 |
BGer H 239/2000 vom 05.01.2001 |
[AZA 7]
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H 239/00 Ge
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IVa Camera
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composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
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Scartazzini, cancelliere
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Sentenza del 5 gennaio 2001
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nella causa
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D.________ SA, ricorrente, rappresentata dall'avv. Fabrizio Vacchini, Via Luini 3, Locarno,
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contro
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Cassa di compensazione Gastrosuisse, Via Gemmo 11, Lugano, opponente,
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e
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
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Fatti :
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A.- Nell'ambito di un controllo del conteggio dei salari della D.________ SA, esperito in data 13 agosto 1999 presso la Fiduciaria R.________, la Cassa di compensazione Gastrosuisse ha accertato che salari in contanti e in natura, versati a musicisti e a personale extra negli anni sottoposti a verifica (1995-1998), non erano stati notificati, per cui sugli stessi dovevano essere prelevati i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF.
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Ritenute queste retribuzioni quale rimunerazione di minima importanza, rispettivamente quale provento da attività lucrativa di breve durata, soggette al pagamento di contributi paritetici, con decisione 16 agosto 1999 la Cassa ha intimato al predetto datore di lavoro una tassazione d'ufficio concernente una ripresa salariale di complessivi fr.
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219'875.-, corrispondenti a fr. 37'609. 85 di oneri sociali, interessi moratori e spese inclusi.
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B.- Contro il provvedimento amministrativo la D.________ SA è insorta con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, postulando l'esonero dal pagamento dei contributi per i musicisti provenienti dall'estero per un'attività inferiore a tre mesi, la rinuncia all'obbligo contributivo relativamente all'attività accessoria per un importo inferiore a fr. 2000.- annui, nonché il conteggio dei contributi calcolato solo sull'80 % del salario lordo, tenuto conto di una deduzione per le spese.
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Con giudizio del 23 maggio 2000 l'autorità di ricorso cantonale ha parzialmente accolto il gravame, considerando che i contributi dovuti ammontavano a fr. 33'245. 65 anziché a fr. 37'609. 85.
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C.- La D.________ SA interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo, con il quale chiede l'annullamento della querelata pronunzia.
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Conclude proponendo che i contributi paritetici dovuti non siano calcolati su una massa salariale di fr. 219'875.-, bensì su un importo di soli fr. 89'866.-, oltre ad interessi di mora al 6 %.
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La Cassa postula la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
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Diritto :
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1.- a) La presente vertenza concerne la determinazione e la pretesa di contributi paritetici e non già l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative. Il Tribunale federale delle assicurazioni deve pertanto limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 a e b e 105 cpv. 2 OG; cfr. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pagg. 286 e 314). D'altra parte, essendo controverse contribuzioni pubbliche, questa Corte è svincolata dalle conclusioni delle parti (art. 114 cpv. 1 OG).
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b) La lite ha per oggetto anche la richiesta di contributi per assegni familiari (AF). Ora, per quel che riguarda quest'ultimi, essi attengono alla legislazione cantonale, per cui sfuggono al controllo giudiziale del Tribunale federale delle assicurazioni, il quale è legittimato a statuire unicamente circa gli oneri di diritto federale (DTF 124 V 146 consid. 1 e riferimento). Nella misura in cui riguarda simili contributi, il ricorso di diritto amministrativo è quindi irricevibile.
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2.- Nei considerandi dell'impugnato giudizio l'autorità di ricorso cantonale ha debitamente illustrato le norme legali (art. 1 cpv. 2 lett. c, art. 5 cpv. 5 LAVS) e di ordinanza (art. 2 cpv. 1 lett. b, art. 8bis OAVS), nonché i principi di giurisprudenza applicabili in concreto. A questa esposizione può pertanto essere fatto riferimento e prestata adesione.
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3.- a) Pure per quel che concerne l'applicazione del suindicato ordinamento alla fattispecie concreta, questa Corte non vede fondati motivi per scostarsi dalle conclusioni cui è giunto il giudice di prime cure. Da un lato, egli ha infatti correttamente constatato che, per quanto atteneva alla possibilità di esonero dall'obbligo contributivo di persone esercitanti un'attività lucrativa in Svizzera per tre mesi consecutivi al massimo, sarebbe spettato alla ditta ricorrente di rendere verosimile l'adempimento del presupposto di durata:
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ora, questo requisito non era però stato soddisfatto nel caso di specie, né tale esonero era previsto per le persone non retribuite da un datore di lavoro all'estero. Da un altro lato, in merito all'esonero dal pagamento di contributi per rimunerazioni inferiori a fr. 2000.- annui provenienti da attività accessoria, il Tribunale cantonale ha esattamente rilevato che le dichiarazioni di rinuncia agli atti non rispondevano alle condizioni formali disciplinate dalla legge al fine di tutelare gli interessi degli assicurati; in diversi casi, dalle dichiarazioni prodotte non poteva neanche essere dedotto se si fosse trattato di un'attività principale o accessoria.
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Infine, vagliando il tema di sapere in che misura il provento concernente i musicisti e artisti dovesse essere determinato in base all'80 % del salario lordo soltanto, la precedente istanza ha considerato a ragione dover essere la massa salariale ripresa dalla Cassa ricondotta a fr.
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194'270.-, corrispondente a contributi per fr. 33'245. 65 anziché per fr. 37'609. 85.
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b) In esito a quanto precede, osservato come la ricorrente non abbia saputo evidenziare, né in sede cantonale né nel ricorso di diritto amministrativo, circostanze suscettibili di sovvertire le suesposte conclusioni, il gravame deve essere respinto, mentre merita tutela il giudizio contestato.
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4.- Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG e contrario).
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Visto l'esito della vertenza, in cui l'insorgente soccombe, le spese processuali sono poste a suo carico (art. 135 e 156 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
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pronuncia :
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I.In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo
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è respinto.
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II.Le spese di procedura federale, per un importo complessivo di fr. 1500.-, sono poste a carico della ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da
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quest'ultima.
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III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 5 gennaio 2001
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In nome del
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IVa Camera :
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Il Cancelliere :
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