[AZA 0/2]
5P.360/2000
II CORTE CIVILE
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18 gennaio 2001
Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente,
Raselli e Meyer.
Cancelliere: Piatti.
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Visto il ricorso di diritto pubblico del 14 settembre 2000 presentato dall'avv. dott. A.________, Londra, patrocinato dagli avv. Sandro Patuzzo e Brenno Brunoni, Lugano, contro la sentenza emanata il 25 luglio 2000 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone il ricorrente ad B.________, Lugano, patrocinata dall'avv. dott. Orazio Dotta, Lugano, in materia di servitù;
Ritenuto in fatto :
A.- A.________ è proprietario della particella n.
XXX RFD di Lugano la quale a monte confina con il mappale n. YYY, che attualmente appartiene ad B.________. A favore di quest'ultimo fondo e a carico del primo sono state iscritte servitù riguardanti un divieto di soprelevazione dei fabbricati e delle sporgenze e divieto di costruzione oltre a quanto risulterà dalla prima licenza di costruzione, un divieto di tenere animali e un divieto di sosta e parcheggio degli automezzi se non nelle autorimesse.
B.- Il 28 febbraio 1991 le sorelle B.________ e C.________, allora comproprietarie della particella n. YYY, hanno convenuto in giudizio innanzi al Pretore di Lugano A.________ per violazione delle predette servitù. Esse hanno chiesto al Pretore di ordinare al convenuto di demolire i manufatti posti sulla particella n. XXX ad un'altezza superiore alla quota di 361, 5 m e di far rispettare la servitù di divieto di tenere animali e quella di divieto di parcheggio e sosta di veicoli. Esse hanno altresì postulato un risarcimento danni di giornalieri fr. 150.-- dalla petizione fino a conclusione della lite. Il convenuto ha domandato la reiezione della petizione. Con sentenza 29 aprile 1996 il Pretore ha respinto l'azione.
C.- Il 25 luglio 2000 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, in parziale accoglimento di un rimedio inoltrato da B.________, ha riformato il giudizio di primo grado nel senso che la petizione è parzialmente accolta e a A.________ è fatto ordine di osservare relativamente alla particella n. XXX RFD di Lugano sia il divieto di tenere animali domestici e di altra specie che il divieto di sosta e parcheggio degli automezzi, se non nelle autorimesse. Le spese processuali di entrambe le istanze sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili. Per il resto i giudici cantonali hanno confermato la decisione di primo grado.
D.- Il 14 settembre 2000 A.________, oltre a presentare un ricorso per riforma, ha impugnato con un ricorso di diritto pubblico la decisione cantonale nella misura in cui statuisce sulle spese e le ripetibili di prima e seconda istanza, postulandone l'annullamento e il rinvio della causa all'autorità cantonale per nuovo giudizio. Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti.
Considerando in diritto :
1.- Giusta l'art. 57 cpv. 5 OG il Tribunale federale soprassiede di regola alle sentenze sul ricorso per riforma fino a decisione del parallelo ricorso di diritto pubblico. Nella fattispecie non vi è motivo di derogare a tale principio.
2.- Il ricorso di diritto pubblico, diretto contro una decisione finale di ultima istanza cantonale e fondato sull'applicazione arbitraria del diritto processuale cantonale, è ammissibile. La conclusione supplementare con cui il ricorrente chiede il rinvio della causa all'autorità cantonale si rivela ricevibile e non contrasta con la natura essenzialmente cassatoria del rimedio esperito. Essa è tuttavia superflua, poiché in caso di accoglimento del ricorso il giudizio cantonale verrebbe annullato e la causa sarebbe ripristinata innanzi al Tribunale di appello, che dovrebbe statuire nuovamente tenendo conto dei considerandi del Tribunale federale (DTF 112 Ia 353 consid. 3c/bb; sentenza del 12 marzo 1987 in re L. pubblicata in: Rep 1988 pag. 323 con riferimenti).
3.- a) La Corte cantonale ha posto a carico delle parti in ragione di metà ciascuna sia la tassa di giustizia di fr. 5000.-- del processo di prima istanza che gli oneri processuali di seconda istanza di fr. 2550.--. In entrambe le sedi ha compensato le ripetibili. I giudici cantonali hanno motivato la propria decisione con il fatto che l'attrice ha vinto la causa sul divieto di tenere animali e sul divieto di sosta e di parcheggio (limitatamente alla particella n. XXX, avendo essa rinunciato alla domanda per quanto concerne la particella n. ZZZ), ma ha perso sulle altre richieste e segnatamente anche su quella inerente a un risarcimento danni, ritirata dopo aver presentato l'appello.
Riferendosi a quest'ultima domanda, il ricorrente aveva chiesto, visto il suo elevato valore, ripetibili per almeno fr. 24'500.--. A tal proposito la sentenza impugnata rileva che la questione inerente al risarcimento danni non gli ha richiesto particolare impegno sia innanzi al Pretore (due pagine nell'allegato conclusionale) che in sede di appello (tre righe). Per tale motivo non si giustifica una valutazione delle ripetibili sulla base dell'ingente valore di tale domanda.
b) Secondo il ricorrente la sentenza cantonale è arbitraria e contraria agli art. 77, 148 e 151 CPC ticinese.
L'art. 148 CPC ticinese permette di derogare al principio della rifusione delle spese e delle ripetibili in base al grado della soccombenza (cpv. 1) unicamente in situazioni eccezionali in cui ricorrono giusti motivi (cpv. 2), ciò che non si avvera nella fattispecie. Già solamente con riguardo al numero di domande inoltrate, la controparte risulta maggiormente soccombente, avendo essa pure inizialmente chiesto il rispetto del divieto di parcheggio sulla particella n. ZZZ. Con riguardo al valore di lite la situazione si presenta in modo ancora più sfavorevole per la controparte che lo aveva indicato nella petizione tra fr.
1'600'000.-- e 1'800'000.--. Il ricorrente, dal canto suo, era invece propenso a considerarlo indeterminato, ma almeno pari all'indennità quotidiana richiesta. Nella procedura di appello la controparte ha rinunciato a tale risarcimento, che nel frattempo aveva raggiunto fr. 489'300.--, cagionando in questo modo l'importo di fr. 24'500.-- per ripetibili.
Inoltre l'accoglimento della domanda attorea riguardante la servitù concernente il divieto di costruzione e soprelevazione avrebbe avuto conseguenze economiche gravose per il ricorrente, mentre le altre due servitù appaiono oggettivamente meno importanti e non incidono sul suo patrimonio.
Infine, sempre secondo il ricorrente, si deve ritenere che la domanda concernente il divieto di soprelevazione abbia un valore almeno pari alle altre due servitù litigiose, motivo per cui la controparte sarebbe integralmente soccombente per almeno fr. 489'300.--, importo risultante dalla domanda di risarcimento. Il fatto che egli abbia saputo essere conciso non è un giusto motivo ai sensi dell' art. 148 cpv. 2 CPC ticinese per derogare al principio della reciproca soccombenza. Tale fatto avrebbe tutt'al più potuto costituire un motivo per ridurre, ma non per negare le ripetibili.
c) Giusta l'art. 9 della Tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (TOA) - non citato dal ricorrente ma applicabile quale parametro indicativo per la determinazione delle ripetibili (art. 150 CPC ticinese; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, n. 18 all'art. 150 CPC) - l'onorario si aggira per le cause con un valore di lite tra fr. 200'000.-- e fr. 500'000.-- tra il 5-8% di tale valore. Tuttavia l'art. 11 TOA prevede, fra l'altro, che nei casi di valore elevato, ma che hanno richiesto un impegno limitato, l'onorario è fissato tenuto conto anche del dispendio orario (art. 10 TOA). La sentenza impugnata ha palesemente alluso a tale regolamentazione, quando ha rilevato che la domanda di risarcimento non ha richiesto al ricorrente particolare impegno.
Ora, in concreto il ricorrente omette di formulare a tale riguardo una censura conforme ai requisiti di motivazione dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e idonea a dimostrare l'arbitrio della decisione cantonale. Egli si limita infatti a lapidariamente rilevare che concisione e capacità di sintesi non sono giusti motivi ai sensi dell'art. 148 cpv. 2 CPC ticinese, che permettono di derogare, nell'ambito dell'assegnazione di ripetibili, al principio della soccombenza.
Occorre per il resto rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non è per niente evidente che le domande inerenti al divieto di parcheggio e al divieto di tenere animali abbiano al massimo un valore pari a quello del divieto di soprelevazione. Con un'argomentazione in larga misura appellatoria, il ricorrente tenta di sminuire il valore delle servitù in cui è risultato soccombente, descrivendole quali oggettivamente di esiguo valore, dimenticando che nel proprio ricorso per riforma egli indica che il divieto di parcheggio lo obbliga a dover demolire una parte della villa e a costruire un'ulteriore autorimessa.
Non è pertanto palese che il valore di lite - che non è mai stato accertato e di cui il ricorrente non pretende averne chiesto l'accertamento - concernente la servitù di divieto di costruzione e soprelevazione raggiunga almeno quello inerente alle altre due servitù. In queste circostanze non è possibile affermare che la Corte cantonale sia addirittura caduta nell'arbitrio, ossia ha emanato una decisione insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione con il senso di giustizia ed equità (DTF 125 I 166 consid. 2a; 124 V 137 consid. 2b, 120 Ia 369 consid. 3a, 119 Ia 28 consid. 3 e rinvii), quando, facendo uso dell'ampio potere di apprezzamento conferitole dall'art. 148 CPC ticinese, ha compensato le ripetibili dell'intera lite, tenendo pure conto del fatto che le spese ripetibili relative alla domanda di risarcimento avrebbero dovuto essere fortemente ridotte. Giova aggiungere che il ricorrente non dimostra in che modo il suddividere le spese processuali risp. compensare le ripetibili sia nel risultato insostenibile e in contraddizione con il senso di giustizia ed equità, se si tiene conto del fatto che la decisione impugnata si è occupata di un implacabile litigio protrattosi per anni fra vicini, risultati vicendevolmente soccombenti. Infine, la semplice citazione degli art. 77 e 151 CPC ticinese non basta per sostanziare ai sensi dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG una critica di arbitrio alla Corte cantonale.
3.- Da quanto precede discende che il ricorso di diritto pubblico dev'essere respinto in quanto ammissibile.
La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte che non è stata invitata a presentare una risposta.
Per questi motivi
il Tribunale federale
pronuncia :
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico èrespinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico del ricorrente.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 18 gennaio 2001 VIZ
In nome della II Corte civile
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,
Il Cancelliere,