«AZA 7»
H 338/00 Ws
IVa Camera
composta dei giudici federali Borella, Rüedi, Gianella, supplente; Schäuble, cancelliere
Sentenza del 13 febbraio 2001
nella causa
S.________, ricorrente,
contro
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Canonico Ghiringhelli 15a, Bellinzona, opponente,
e
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
F a t t i :
A.- S.________ è stato amministratore unico, con firma individuale, della F.________ SA dal 26 marzo 1996. Con decreto pretorile 6 ottobre 1998 è stato pronunciato il fallimento della società. L'11 novembre seguente è stata ordinata la sospensione della liquidazione fallimentare per mancanza di attivi.
Mediante decisione 18 gennaio 1999 la Cassa di compensazione del Cantone Ticino, constatato di aver subito un danno di fr. 7'606.05 in conseguenza del mancato pagamento dei contributi paritetici da parte della fallita, per il 1996 e fino al mese di maggio 1997, ne ha postulato il risarcimento da S.________.
A seguito del mancato ritiro della raccomandata, il 1° marzo 1999 la Cassa ha inviato, sempre per raccomandata, una seconda decisione che l'interessato non ha ritirato. Con atto 21 aprile 1999 la Cassa ha infine chiesto alla cancelleria comunale di B.________ di intimare la decisione a mezzo usciere comunale. Anche questo ulteriore tentativo non ha comunque permesso la notifica del provvedimento a S.________.
B.- Il 2 agosto 1999 la Cassa ha promosso nei confronti di quest'ultimo una petizione al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo la condanna al pagamento dei contributi sociali rimasti scoperti, ritenuto che la decisione 18 gennaio 1999 era cresciuta in giudicato in quanto validamente notificata alla scadenza del termine di giacenza postale.
Nelle sue osservazioni 18 agosto 1999, l'interessato
ha asserito di non aver mai partecipato alla gestione della società, di essere diventato amministratore unico per fare un favore a tale R.________, precisando inoltre di non aver percepito remunerazione alcuna.
Con giudizio 1° settembre 2000 il giudice cantonale ha dichiarato la petizione irricevibile ed ha stabilito che la decisione 18 gennaio 1999 era cresciuta in giudicato, considerato ch'essa era stata validamente notificata.
C.- S.________ ha interposto ricorso di diritto amministrativo a questa Corte, chiedendo in modo implicito l'annullamento della pronunzia cantonale, in quanto egli non avrebbe mai ricevuto le due decisioni di risarcimento perché assente all'estero.
La Cassa e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali hanno rinunciato a determinarsi.
D i r i t t o :
1.- Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG ).
2.- Nel proprio gravame il ricorrente non entra nel merito della responsabilità ex art. 52 LAVS, ma assevera di non aver mai ricevuto le decisioni 18 gennaio rispettivamente 1° marzo 1999. Egli ritiene che il giudizio reso dal Tribunale cantonale debba essere annullato in quanto, non essendogli stata notificata alcuna decisione amministrativa, è escluso che possa darsi qualsivoglia crescita in giudicato.
a) Il giudizio cantonale impugnato è una decisione di irricevibilità della petizione della Cassa per pregressa crescita in giudicato del pronunciato amministrativo, rimasto inimpugnato dopo essere stato - a detta della prima istanza - validamente notificato.
Oggetto del contendere è pertanto la sola questione a sapere se nel caso di specie si è avuta corretta notifica della decisione 18 gennaio 1999 della Cassa.
b) Secondo la giurisprudenza, l'onere della prova della notifica di un atto nonché della data in cui essa è avvenuta incombe, in linea di principio, all'autorità che intende prevalersene (DTF 122 I 100 consid. 3b, 114 III 53 consid. 3c e 4). Quest'ultima sopporta pertanto le conseguenze della mancanza di prove, nel senso che se la notifica o la sua data sono contestate e se esiste effettivamente un dubbio in merito, ci si deve fondare sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 124 V 402 consid. 2a, 103 V 66 consid. 2a; SJ 2000 I pag. 119 consid. 3b; RAMI 1997 n. U 288 pag. 444 consid. 2b).
Inoltre, quando un avviso di ritiro di un invio postale per raccomandata è messo nella bucalettere o nella casella postale del destinatario e questi non procede al ritiro dell'invio prospettato, la notifica è ritenuta aver avuto luogo l'ultimo giorno di giacenza (DTF 123 III 492 consid. 1, 115 Ia 15 consid. 3a), atteso che il termine di giacenza è di sette giorni dall'arrivo dell'invio raccomandato all'ufficio postale del destinatario. Questa finzione di notifica vale nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, che un'intimazione sarebbe potuta realizzarsi. In tale evenienza, l'interessato deve fare in modo che gli atti procedurali connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa, 117 V 132 consid. 4a, 116 Ia 92 consid. 2a).
c) Dagli atti risulta che la Cassa ha correttamente tentato più volte di notificare al ricorrente la decisione 18 gennaio 1999 senza tuttavia riuscirvi, come essa stessa ammette quando evidenzia che "la decisione non ha potuto essere notificata malgrado due regolari invii raccomandati ed il tentativo manu militari". Il 2 agosto 1999 la Cassa - ritenendo il provvedimento, nonostante le premesse di segno contrario, validamente notificato e rimasto senza opposizione da parte dell'interessato - ha inoltrato una petizione al Tribunale cantonale chiedendo che la nota decisione sia dichiarata cresciuta in giudicato.
d) L'istanza cantonale ha pronunciato l'irricevibilità della petizione in quanto la decisione della Cassa, essendo stata reputata validamente notificata al ricorrente e rimasta inimpugnata, era a suo parere già cresciuta in giudicato. A torto.
Infatti, la decisione 18 gennaio 1999 è stata intimata lo stesso giorno per invio raccomandato, ritornato il 28 gennaio 1999 con l'indicazione "non ritirato". Il 1° marzo seguente la Cassa ha rinnovato la notifica con l'invio a mezzo raccomandata di un atto denominato "decisione risarcimento danni ex art. 52 LAVS", in cui veniva evidenziato che si provvedeva ad un'ulteriore notifica del provvedimento e precisato che nel termine di trenta giorni dalla ricezione dello stesso, poteva essere presentata formale opposizione alla Cassa; l'opposizione doveva indicare chiaramente i motivi per i quali la prima notifica non era stata debitamente ritirata; in assenza di validi motivi, la decisione 18 gennaio 1999 doveva essere considerata cresciuta in giudicato. Anche questo secondo invio raccomandato non è stato ritirato. Il pronunciato amministrativo, spedito lo stesso giorno, è ritornato il 10 marzo 1999 con l'indicazione "non ritirato". In data 21 aprile 1999 la Cassa ha poi chiesto l'intervento della polizia comunale di B.________ per la consegna dell'atto amministrativo per mezzo dell'usciere comunale. Per scritto pervenuto alla Cassa il 27 aprile 1999, la cancelleria comunale di B.________ rese noto che malgrado diversi tentativi dell'usciere, S.________ non era mai stato trovato presso il suo domicilio.
e) Vi è quindi certezza, peraltro ammessa dalla Cassa e dal Tribunale cantonale, che la decisione amministrativa non è giunta nella sfera di influenza di S.________.
Di fronte a questa chiara situazione, il giudice cantonale non si è avveduto delle peculiarità del caso di specie, nel senso che il ricorrente non doveva ragionevolmente attendersi qualsivoglia decisione in connessione con la sua qualità di organo della F.________ SA. Infatti, né gli attestati di carenza di beni rilasciati nel gennaio rispettivamente nel giugno 1998 nelle esecuzioni in via di pignoramento a carico della ditta per il mancato pagamento dei contributi sociali, né il decreto di fallimento 6 ottobre 1998 e neppure quello di sospensione della liquidazione fallimentare dell'11 novembre 1998 per mancanza di attivi erano idonei, secondo la giurisprudenza (DTF 119 V 94 consid. 4b/bb, 117 V 133 consid. 4b), ad obbligarlo ad organizzarsi in modo tale che l'autorità amministrativa potesse notificargli le comunicazioni, in quanto - a questo stadio di procedura - non esisteva ancora un rapporto processuale tra la Cassa e l'interessato. Va ricordato che il credito per contributi alle assicurazioni sociali e quello di risarcimento danni ex art. 52 LAVS sono dal profilo giuridico pretese di natura sostanzialmente diversa (DTF 119 V 95 consid. 4b/bb con riferimento). Di conseguenza, ipotesi di mancato pagamento dei contributi non sono ancora tali da imporre ad un organo della società anonima di predisporsi a ricevere notifiche di risarcimento danni.
Come questa Corte ha più volte ribadito, la declaratoria di apertura del fallimento non è assimilabile alla
procedura di riparazione dei danni prevista dall'art. 81 OAVS (DTF 117 V 133 consid. 4b).
Ne consegue che, in concreto, non si realizzano i presupposti perché si dia finzione di notifica. La decisione
ex art. 52 LAVS non poteva a questo stadio di procedura essere già prevedibile per l'amministratore unico della F.________ SA. Esso poteva pertanto assentarsi dal suo domicilio senza lasciare disposizioni in ordine all'eventuale ritiro di raccomandate. Questo fatto è ammesso oltre che dalla Cassa anche dall'istanza cantonale, senza che tuttavia se ne tragga la sola conclusione possibile nel senso che la decisione amministrativa non è stata validamente notificata al ricorrente.
Stante quanto precede, il gravame deve dunque essere accolto.
3.- a) Il ricorrente ha saputo della decisione amministrativa 18 gennaio 1999 della Cassa solo al momento della ricezione della petizione 2 agosto 1999 - pervenuta al Tribunale cantonale il 3 agosto e a lui intimata il 5 agosto -, giunta nella sua sfera d'influenza tra il 6 e il 18 agosto 1999, quando ha formulato un atto il cui tenore è manifestamente quello di una dichiarazione di opposizione alla decisione della Cassa.
b) Annullato il giudizio 1° settembre 2000, gli atti vengono retrocessi all'istanza cantonale affinché valuti se la petizione 2 agosto 1999, ancorché formulata prima che il ricorrente abbia ricevuto nelle debite forme la decisione ex art. 52 LAVS, possa essere considerata quale valida azione contro l'opposizione formulata da S.________ con atto 18 agosto 1999. In caso affermativo, dovrà essere nuovamente fissato all'interessato il termine per presentare la risposta di causa nelle forme di rito.
4.- Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG e contrario). Le spese processuali seguono la soccombenza e devono, dato l'esito del gravame, essere messe a carico della Cassa opponente (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
p r o n u n c i a :
I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel
senso che, annullato il giudizio querelato 1° settem-
bre 2000, la causa è rinviata al Tribunale delle assi-
curazioni del Cantone Ticino perché si determini con-
formemente al consid. 3b.
II. Le spese giudiziarie, fissate a fr. 500.-, sono poste
a carico della Cassa opponente.
III. L'anticipo spese di fr. 500.- prestato dal ricorrente
viene retrocesso.
IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tri-
bunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e al-
l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 13 febbraio 2001
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera :
Il Cancelliere :