Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
«AZA 7»
I 30/99 Ws
IVa Camera
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; Schäuble, cancelliere
Sentenza del 22 febbraio 2001
nella causa
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, Bellinzona, ricorrente,
contro
J._________, opponente, rappresentato dall'avv. C._________,
e
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
F a t t i :
A.- Il cittadino della B._________ J._________, nato nel 1967, soffre di malattia di Bechterew di terzo grado. Mediante decisione 1° luglio 1997 l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha respinto una richiesta di prestazioni da lui presentata il 16 giugno 1995 per carenza d'invalidità rilevante giusta il diritto svizzero. Ha inoltre informato l'istante, il quale si trovava in detenzione, che durante l'esecuzione di una pena privativa della libertà di principio non esisteva alcun diritto a rendita. Per contro potevano essere riconosciute le rendite completive eventuali per i familiari.
B.- Con giudizio 12 novembre 1998 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, adito per ricorso dell'interessato, ha annullato la decisione amministrativa ed ha posto l'insorgente al beneficio di una mezza rendita a contare dal 1° giugno 1995 (disp. 1 e 2) assegnandogli ripetibili (disp. 3). Nei motivi ha fra l'altro rilevato che, contrariamente a quanto indicato dall'Ufficio AI, l'esecuzione di una pena generava la sospensione del versamento della rendita, ma non ostacolava il riconoscimento del diritto alla stessa.
C.- L'Ufficio AI interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede l'annullamento del giudizio cantonale. Non esclude tuttavia che un diritto a prestazioni possa essere insorto successivamente alla data di emanazione della decisione litigiosa.
L'assicurato, tramite l'avv. C._________, postula la reiezione del gravame e la concessione dell'assistenza giudiziaria. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, di contro, rinuncia a determinarsi.
D i r i t t o :
1.- a) Nei considerandi del querelato giudizio l'istanza cantonale ha già correttamente ricordato le norme di diritto concernenti il tema oggetto della lite. Esatte sono pure le sue precisazioni sullo statuto del detenuto nell'ambito dell'AI. A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.
b) In questa sede basta ribadire che al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti. Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro. Inoltre, la documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). È utile ancora osservare che per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità delle decisioni impugnate in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui esse sono state rese. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo (DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).
2.- a) In concreto, è pacifico e incontestato che l'assicurato per motivi di malattia più non era in grado, all'epoca decisiva del provvedimento in lite, di esercitare l'attività di cameriere che aveva svolto prima di essere incarcerato. Controversa è invece la questione di sapere se, e in caso affermativo in quale misura, egli fosse, nel periodo determinante, incapace di lavoro in attività leggere confacenti. Mentre l'istanza cantonale, con riferimento ad un parere reso il 13 ottobre 1998 dal dott. N._________, riconosce una capacità lavorativa ridotta del 50%, l'amministrazione nega per simili occupazioni la sussistenza di un'inabilità dell'assicurato, sostenendo che l'apprezzamento medico di cui si prevale il primo giudice riguarderebbe la situazione posteriore alla decisione impugnata.
b) Orbene, la documentazione medica, e in particolare il parere del dott. N._________, non consente a questa Corte di rispondere al summenzionato quesito. Detto sanitario, interpellato in prima istanza per completare un precedente rapporto 4 luglio 1995, non si esprime infatti con la necessaria chiarezza, lasciando spazio a dubbi interpretativi. Si impongono pertanto indagini completive al fine di appurare se e in quale misura la patologia di cui è portatore l'assicurato sia stata, all'epoca della decisione amministrativa, suscettibile di condizionarlo nell'esercizio di lavori adeguati. Alla luce di queste nuove, più indicative risultanze, bisognerà accertare - ricordato come l'invalidità sia un concetto economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a) - l'obiettiva incidenza in termini economici del pregiudizio alla salute sulla sua capacità lucrativa e, quindi, il relativo tasso d'inabilità. Al riguardo è utile aggiungere che qualora, come in concreto, difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. In base alla più recente giurisprudenza di questa Corte, la questione di un'eventuale riduzione dei salari fondati su dati statistici dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. Una deduzione globale del 25% del salario statistico permette di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro (DTF 126 V 79 consid. 5b/aa-cc).
3.- a) L'assicurato postula in sede di risposta al gravame di essere messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
b) La procedura è gratuita (art. 134 OG). Per quanto
concerne la domanda intesa ad ottenere la concessione del gratuito patrocinio (art. 152 cpv. 2 in relazione con l'art. 135 OG), occorre considerare che la situazione di bisogno dell'interessato non dà adito a dubbi. L'istanza merita quindi di essere accolta. L'assicurato viene comunque esplicitamente avvertito che qualora sia più tardi in grado di pagare, sarà tenuto alla rifusione verso la Cassa del Tribunale ai sensi dell'art. 152 cpv. 3 OG.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
p r o n u n c i a :
I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel
senso che, annullati il giudizio querelato 12 novembre
1998, nella misura in cui pone l'assicurato al benefi-
cio di una mezza rendita a contare dal 1° giugno 1995
(disp. 1 e 2), e la decisione litigiosa 1° luglio
1997, gli atti sono rinviati all'amministrazione per
ulteriori accertamenti e resa di un nuovo provvedimen-
to, conformemente ai considerandi.
II. Non si percepiscono spese giudiziarie. III. La domanda di assistenza giudiziaria gratuita è accol-
ta. La Cassa del Tribunale rifonderà al patrocinatore
dell'opponente fr. 1500.- a titolo di patrocinio per
la procedura federale.
IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e al-
l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 22 febbraio 2001
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera :
Il Cancelliere :