BGer 4P.208/2000 |
BGer 4P.208/2000 vom 28.02.2001 |
[AZA 1/2]
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4P.208/2000
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I CORTE CIVILE
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28 febbraio 2001
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Composizione della Corte: giudici federali Walter, presidente,
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Leu e Ramelli, supplente.
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Cancelliere: Ponti.
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Visto il ricorso di diritto pubblico del 13 settembre 2000 presentato dalla Elf O i l (Switzerland) S.A., Ginevra, patrocinata dagli avv. Fulvio Biancardi e Maurizio Collenberg, Lugano, contro la sentenza emanata il 10 agosto 2000 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Canton Ticino nella causa che la oppone aLodovico S a c c h e t- t i, Stabio, patrocinato dall'avv. Sandro Stadler, Chiasso, eaVasco Sacchetti, Clivio (I), Meinrado D e l- la Chiesa, Carabbia, eVasa S.a.g.l, Stabio, tutti e tre patrocinati dall'avv. Luca Taddei, Lugano, in materia di contratto di litraggio;
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Ritenuto in fatto :
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A.- Con un "contratto di litraggio" sottoscritto il 26 marzo 1991 Lodovico Sacchetti, proprietario di una stazione di distribuzione di benzina a Stabio, si è impegnato a rifornirsi di carburante esclusivamente presso la Elf Oil (Suisse) S.A., Ginevra, fino al raggiungimento di 35'000 mc. Sacchetti si impegnava, tra l'altro, a trasferire gli obblighi contrattuali al suo successore in caso di cambiamento della ragione sociale, oppure di vendita, cessione o affitto del suo commercio (art. 13). Dal canto suo la Elf Oil partecipava all'investimento effettuato da Lodovico Sacchetti con un versamento unico di fr. 400'000.--, somma che il beneficiario avrebbe dovuto rimborsare in ragione di fr. 11.43 per mc di carburante fornito (art. 16).
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Le parti hanno scelto il foro di Ginevra per giudicare ogni loro divergenza (art. 17). Nel giugno 1996 Lodovico Sacchetti, senza informare la fornitrice, ha venduto al fratello Vasco per un prezzo di fr. 340'000.-- il fondo sul quale sorge la stazione di benzina. L'acquirente ha ripreso la gestione del distributore per il tramite della Vasa Sagl, da lui costituita assieme a Meinrado Della Chiesa, senza subingredire nel contratto con la Elf Oil.
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B.- Il 29 novembre 1996 la fornitrice ha convenuto in giudizio Lodovico Sacchetti, Vasco Sacchetti, Meinrado Della Chiesa e la Vasa Sagl, direttamente davanti al Tribunale d'appello del Canton Ticino, chiedendo che essi fossero condannati in solido a pagarle fr. 323'602.-- a titolo di rimborso del mutuo e fr. 877'796.-- per risarcimento della perdita di guadagno consecutiva alla rottura anticipata del contratto; quest'ultima domanda è stata ridotta a fr. 536'796.-- in sede di conclusioni. L'attrice fondava le sue pretese sugli art. 41 e 62 CO, nonché sulla legge federale sulla protezione dei marchi del 28 agosto 1992 (LPM, RS 232. 11) e sulla Legge federale contro la concorrenza sleale del 19 dicembre 1986 (LCSl, RS 241). Con sentenza del 10 agosto 2000 l'autorità cantonale ha respinto in ordine, per incompetenza territoriale, l'azione proposta contro Lodovico Sacchetti; ha rigettato nel merito anche quelle rivolte contro Vasco Sacchetti e Meinrado Della Chiesa.
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Solo la petizione contro la Vasa Sagl è stata accolta parzialmente:
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la società è stata condannata a pagare all'attrice fr. 2'712. 50. I giudici cantonali hanno stabilito che questa convenuta ha continuato ad usare i marchi della Elf Oil durante 1 mese e 5 giorni, benché vendesse altri carburanti, violando così gli art. 13 cpv. 2 lett. b LPM e 3 lett. d LCSl.
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C.- La Elf Oil insorge davanti al Tribunale federale con ricorso per riforma dell'11 settembre 2000 e ricorso di diritto pubblico del 13 settembre 2000. Con quest' ultimo rimedio chiede l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al Tribunale d'appello per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
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Nelle rispettive risposte, i resistenti propongono tutti la reiezione del gravame, mentre l'autorità cantonale ha rinunciato a formulare delle osservazioni. Lodovico Sacchetti ha chiesto inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
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Considerando in diritto :
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1.- Giusta l'art. 57 cpv. 5 OG un ricorso di diritto pubblico viene trattato, in linea di principio, prima del parallelo ricorso per riforma (DTF 122 I 81 consid. 1; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 148 nota 12). Nel caso in esame non vi è motivo di derogare alla regola.
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2.- a) A prescindere da eccezioni che non si avverano in concreto il ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 9 Cost. ha natura meramente cassatoria, per cui la domanda di rinvio degli atti all'autorità cantonale per nuovo giudizio nel senso dei considerandi è inammissibile (DTF 124 I 231 consid. 1d).
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b) Giusta l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, il ricorso di diritto pubblico deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione. Ciò significa che l'allegato ricorsuale deve sempre contenere un'esauriente motivazione giuridica dalla quale si possa dedurre che, ed in quale misura, la decisione impugnata colpisce il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (DTF 122 I 70 consid. 1c con rinvii). Spetta al ricorrente dimostrare, con un'argomentazione chiara e precisa (art. 90 cpv. 1 lett. b OG), che tali condizioni sono realizzate nel caso concreto (DTF 122 I 70 consid. 1c), tenendo ben presente che l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata.
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c) Per quanto concerne l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove, occorre rammentare l'ampio margine di apprezzamento di cui dispone il giudice cantonale del merito in questo ambito. Il Tribunale federale annulla pertanto la sentenza emanata da quest'ultimo solo qualora egli abbia abusato di tale potere, pronunciando una decisione che appare - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 124 I 208 consid. 4a, 122 I 168 consid. 2b).
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d) Per richiamarsi con successo all'arbitrio, il ricorrente non può dunque accontentarsi di contrapporre il suo parere a quello dell'autorità cantonale, come se il Tribunale federale fosse una superiore giurisdizione di appello a cui compete di rivedere liberamente il fatto e il diritto: egli deve esporre chiaramente le ragioni che portano a ritenere manifestamente insostenibile la conclusione raggiunta nella decisione impugnata (DTF 125 I 166 consid. 2a, 124 I 247 consid. 5). Nella fattispecie, l'atto di ricorso, come si vedrà, non soddisfa sotto più punti di vista questi requisiti. Per il momento basti osservare che non sono ricevibili le critiche di carattere prettamente appellatorio che la ricorrente inserisce qua e là nel riassunto dei fatti.
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3.- Oggetto di contestazione è tra l'altro la portata della clausola n. 17 del contratto stipulato tra la ricorrente e il resistente Lodovico Sacchetti, che recita:
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"Per tutte le divergenze che potrebbero sorgere, le
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parti riconoscono Ginevra quale foro giuridico e si dichiarano d'accordo di sottomettersi al tribunale
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competente e di accettare le leggi vigenti presso
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il foro sopra indicato.. "
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a) Il Tribunale cantonale ha osservato che la pattuizione esprime la volontà di derogare in modo esclusivo al foro legale, che tale volontà è presunta anche in caso di litisconsorzio e si estende a tutti i titoli per i quali Lodovico Sacchetti è stato chiamato in causa. L'insorgente non contesta di per sé la validità della pattuizione. Impugna in primo luogo il carattere esclusivo attribuito alla proroga del foro: non essendo possibile trovare indicazioni nel testo della clausola, ritiene che si debba ricorrere alla teoria dell'affidamento; sotto questo profilo occorrerebbe considerare che la proroga del foro era destinata a proteggere lei medesima, per cui l'eccezione di incompetenza sollevata dal resistente Lodovico Sacchetti contro l' azione promossa al suo domicilio sarebbe abusiva. In secondo luogo la ricorrente ritiene che siano stati violati gli art. 12 LCSl e 59 vCost. , rispettivamente 30 cpv. 2 Cost. , in relazione con l'art. 41 CO, nella misura in cui le pretese derivano anche da concorrenza sleale e atto illecito.
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b) La violazione delle disposizioni del diritto federale sul foro va censurata con ricorso per riforma; solo la validità e l'estensione delle clausole di proroga del foro possono essere esaminate nell'ambito del ricorso di diritto pubblico (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, art. 43 n. 1.3.2.1 e 1.4.2.6 nonché art. 49 n. 3.1.). Non sono pertanto ricevibili in questa sede gli argomenti che la ricorrente deduce da disposizioni federali sul foro. La legge sul foro del 24 marzo 2000 non entra in considerazione, dal momento che la sentenza impugnata è stata emanata prima della sua entrata in vigore (cfr. art. 38: RU 2000 pag. 2355 e segg.).
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c) L'art. 30 cpv. 2 Cost. garantisce il foro del domicilio a chi è convenuto in una causa civile, se la legge non ne prevede altri. Esso ha ripreso, in parte, l'art. 59 vCost. Quest'ultima norma regolava i conflitti nei rapporti intercantonali (DTF 120 Ia 240 consid. 2, 105 II 11 pag. 15). Titolare dei diritti che essa proteggeva era tuttavia solo il convenuto. L'altra parte non poteva prevalersi dell'art. 59 vCost. se veniva negata al convenuto la giurisdizione del suo domicilio; in quest'ipotesi era aperta soltanto la via del ricorso di diritto pubblico per arbitrio.
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L'attore poteva tutt'al più esigere l'esame del giudizio, per lui negativo, con il quale il giudice aveva posto il convenuto a beneficio della garanzia costituzionale (DTF 118 Ia 294 consid. 1, 103 II 199 consid. 1 e rif. , in part. Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, n. 846). Sotto questo profilo il nuovo art. 30 cpv. 2 Cost.
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non ha apportato mutamenti. Il Tribunale d'appello ha deciso che Lodovico Sacchetti non può essere convenuto al suo domicilio in forza della clausola di proroga. Per i motivi appena esposti il ricorso di diritto pubblico, nella misura in cui è fondato sugli art. 59 vCost. e 30 cpv. 2 Cost. , è pertanto irricevibile.
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d) La ricorrente non invoca l'applicazione arbitraria di disposizioni del diritto cantonale sulla proroga del foro (si veda l'art. 22 CPC/TI, la cui portata è stata precisata dal Tribunale federale nella sentenza 4 febbraio 1981 in re S. S.A., pubblicata parzialmente in Rep 1983 pag. 15). Rimane quindi da esaminare soltanto se l'autorità cantonale abbia commesso arbitrio nel decidere che la proroga del foro pattuita ha carattere esclusivo. Per giungere a tale conclusione i giudici cantonali hanno ricordato che il testo del patto è chiaro e non lascia sussistere dubbi tali da richiedere un'interpretazione della volontà delle parti: la dichiarazione univoca di "sottomettersi" ai tribunali di Ginevra è indice di una scelta incondizionata per entrambe le parti, che prescinde dall'interesse originario dell'una o dell'altra. Le obiezioni che la ricorrente esprime a questo proposito - peraltro al limite della ricevibilità ai sensi dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG - non fanno apparire insostenibile tale conclusione. Certo il Tribunale federale, nella DTF 89 I 65 richiamata dalla ricorrente, ha precisato che il carattere esclusivo della proroga del foro non si presume, per cui nel dubbio la causa può essere proposta anche al foro ordinario del domicilio del debitore (consid. 2). In questo caso il patto era però assai stringato e induceva effettivamente a dubitare della volontà delle parti ("Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Frankfurt A.M."). La clausola qui in discussione, come ha giustamente rilevato il Tribunale d'appello, è invece estremamente chiara e completa: l'attrice, che l'ha redatta, non poteva ragionevolmente ignorarla.
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Le critiche ricorsuali volte a contestare la portata dell'art. 17 del contratto, in quanto ricevibili, sono di conseguenza infondate.
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4.- La ricorrente si duole del fatto che l'autorità cantonale ha rifiutato di sentire il teste Nicola Delprogresso, a suo dire rilevante per il giudizio, e che sarebbero così stati violati gli art. 29 Cost. e 8 CC. La censura si palesa irricevibile. Il Tribunale d'appello ha infatti respinto la richiesta di prova con ordinanza incidentale del 15 ottobre 1999, giudicandola irrilevante secondo l'art. 184 cpv. 1 e 2 CPC/TI, tra l'altro perché le deposizioni già avvenute nel procedimento cautelare e un testimone ancora da sentire avrebbero permesso di chiarire i fatti. Il ricorrente non menziona neppure tale decisione, né critica di conseguenza in modo conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG la motivazione dell'ordinanza. La violazione del diritto alla prova dedotto dall'art. 8 CC andrebbe comunque sottoposta al Tribunale federale con ricorso per riforma.
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5.- In seguito la ricorrente lamenta numerosi arbitri che il tribunale cantonale avrebbe commesso nella valutazione delle prove, rispettivamente nel fondarsi su fatti non provati. Anche queste censure, presentate invero in modo piuttosto confuso, sono perlopiù inammissibili. A parte qualche enunciazione di principio, esse si limitano a discutere gli accertamenti di fatto della sentenza impugnata, come se si trattasse di una procedura d'appello, adducendo motivi di "buon senso", il "normale andamento delle cose" oppure la "valutazione dell'insieme degli atti", senza indicare in modo puntuale quali elementi di prova renderebbero manifestamente insostenibile l'apprezzamento compiuto dall'autorità cantonale. Anche nel capitolo intitolato "Valutazione dei fatti e applicazione del diritto" la ricorrente non oppone che la sua versione dei fatti a quella ritenuta dalla sentenza cantonale, della quale non dimostra l'arbitrio. Le allegazioni di questo capitolo sono inoltre inammissibili nella misura in cui riguardano l'applicazione del diritto federale (art. 41 CO, 27 CC, 55 LPM, 2 e 3 LCSl, clausula rebus sic stantibus) che il Tribunale federale rivede nell'ambito del ricorso per riforma (art. 43 cpv. 1 e 84 cpv. 2 OG).
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In definitiva, solo due argomenti sembrano formulati con più precisione, ma la loro portata è circoscritta a questioni marginali, che non influiscono sull'esito del giudizio impugnato.
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a) La ricorrente sostiene che è stata valutata in modo arbitrario la deposizione del teste avv. Meier; questa sarebbe infatti stata determinante per stabilire che Vasco Sacchetti era a conoscenza del contratto che legava il fratello Lodovico alla Elf Oil. La deposizione costituisce tuttavia solo uno degli elementi che l'autorità cantonale ha valutato per concludere che la prova del fatto in questione è fallita; sono state considerate anche altre deposizioni (testi Fenini, Beltrami, Ventura), l'interrogatorio formale di Vasco e Lodovico Sacchetti e persino le ammissioni della ricorrente, tutte prove delle quali la stessa non critica l'accertamento.
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b) L'insorgente afferma che la sentenza impugnata è arbitraria perché non ha accertato la manifesta sproporzione tra il prezzo di vendita e il valore commerciale del fondo sul quale sorge la stazione di benzina; tale sproporzione dovrebbe giustificare le sue pretese per arricchimento indebito. Anche in questo caso la ricorrente perde però di vista che il Tribunale d'appello non ha dato peso a questi valori: ha giudicato infondata la pretesa soprattutto per il motivo che il danno - semmai ve ne fosse stato uno - l'avrebbe subito il venditore e resistente Lodovico Sacchetti, e non la ricorrente.
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6.- Per concludere la ricorrente si diffonde sull' arbitrarietà del giudizio cantonale riguardante spese e indennità per ripetibili. Accenna preliminarmente all'assenza di motivazione a questo proposito, senza tuttavia dedurne una violazione dei suoi diritti costituzionali.
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a) Pur definendo "sostenibile" l'ammontare complessivo di tassa e spese giudiziarie (fr. 20'450.--), la ricorrente ne critica la mancata ripartizione da parte del Tribunale d'appello, che avrebbe applicato in modo arbitrario l'art. 148 CPC/TI. Questo disposto stabilisce che la parte soccombente deve rimborsare all'altra le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1) e, in caso di soccombenza reciproca o se concorrono altri giusti motivi, dà la facoltà al giudice di ripartire parzialmente o per intero queste posizioni (cpv. 2). A sostegno della sua tesi la ricorrente adduce la soccombenza di alcuni convenuti nelle questioni d'ordine concernenti il litisconsorzio facoltativo e la competenza per territorio, la dimissione dalla lite di Lodovico Sacchetti, nonché la parziale soccombenza di merito della Vasa Sagl, la quale avrebbe perso almeno in parte la causa poiché la violazione del marchio è stata ammessa nel suo principio e la società condannata a pagare fr. 2'712. 50.
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Questi argomenti sono manifestamente infondati.
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L'art. 148 cpv. 1 e 2 CPC/TI esprime il principio secondo il quale nel processo civile le spese giudiziarie debbono essere pagate dalle parti in proporzione alla loro soccombenza (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, pag. 406; Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 6a ed. Berna 1999, pag. 297 n. 24; Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, Ginevra 1981, pag. 296). Per stabilire quale parte sia soccombente occorre riferirsi alle domande di causa (DTF 119 Ia 1 consid. 6b). Nelle azioni di carattere pecuniario, in assenza di disposizioni procedurali cantonali contrarie (che comunque la ricorrente non menziona) non è pertanto arbitrario stabilire la misura della soccombenza raffrontando domande e dispositivi di condanna, senza tenere conto dei motivi d'ordine e di merito che sorreggono questi ultimi.
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Con petizione del 29 novembre 1996 l'attrice aveva chiesto che i quattro convenuti fossero condannati a pagarle, in solido, fr. 1'201'398.--; la domanda era stata ridotta a fr. 860'398.-- con le conclusioni. I convenuti avevano chiesto di respingere le domande. L'azione è stata respinta interamente nei confronti di tre di loro; solo la Vasa Sagl è stata condannata a pagare alla ricorrente fr.
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2'712. 50. Ora, questa somma rappresenta lo 0,32% della domanda conclusiva e lo 0,22% della domanda iniziale; non è sicuramente insostenibile trascurare simile percentuale di riuscita nei confronti di un solo convenuto su tre e definire "pressoché integrale soccombenza" quella subita dalla ricorrente, come ha fatto l'autorità cantonale.
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b) Secondo la ricorrente la Corte cantonale avrebbe applicato in modo arbitrario anche l'art. 150 CPC/TI.
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Questa norma dice che le "ripetibili" sono le spese indispensabili causate dal processo, con un'adeguata indennità per gli onorari di patrocinio; precisa che quest'ultima va fissata entro il limite dalla tariffa dell'Ordine degli avvocati, tenendo conto della natura e del valore della lite e delle prestazioni indispensabili del patrocinatore. La ricorrente riconosce che, per giurisprudenza invalsa, il giudice fruisce di un ampio potere di apprezzamento e che se i limiti tariffali sono rispettati, l'indennità assegnata è censurabile solo per abuso o eccesso di tale facoltà.
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Esegue poi diversi calcoli per tentare di dimostrare che le percentuali applicate sarebbero eccessive, se riferite alla domanda formulata con le conclusioni, e che l'impegno effettivo dei patrocinatori dei convenuti sarebbe stato esiguo; specialmente quello di Lodovico Sacchetti, che a suo dire sarebbe stato estromesso dalla lite.
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Anche queste critiche non reggono. L'art. 9 della tariffa dell'ordine degli avvocati ticinesi del 7 dicembre 1984 fissa le percentuali entro le quali va stabilito l' onorario normale per le cause di valore determinato o determinabile e rinvia alle regole della procedura civile per il calcolo di questo valore. Per l'art. 5 cpv. 1 CPC/TI - che la ricorrente omette di considerare - se l'oggetto della lite è valutabile in denaro, il valore della causa è determinato dalla domanda. La prassi ticinese vuole che la domanda iniziale sia sempre determinante per la fissazione di spese e ripetibili, a prescindere dalle modifiche che possono intervenire nel corso della procedura (Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, art. 5 note 1,3 e 5). Per valori compresi fra fr. 500'000.-- e 1'500'000.-- l'art. 9 della tariffa prevede onorari dal 4 al 7%. L'indennità di fr. 48'000.-- assegnata a Lodovico Sacchetti costituisce il 3,99% di fr. 1'201'398.--. Questo convenuto non è affatto stato "dimesso dalla lite" come preteso dall'insorgente: egli ha partecipato invece come gli altri a tutte le fasi del processo e solo la sentenza finale ha respinto in ordine l'azione rivolta contro di lui. L'indennità di fr. 53'000.-- attribuita complessivamente agli altri 3 convenuti, patrocinati dal medesimo avvocato, rappresenta il 4,41% del valore di causa iniziale.
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Sostenere, in simili circostanze, che i giudici cantonali hanno fatto uso in modo arbitrario del loro potere di apprezzamento rasenta la temerarietà.
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7.- Da queste considerazioni discende che il ricorso di diritto pubblico, nella misura in cui è ammissibile, dev'essere respinto siccome infondato. Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG e 159 cpv. 1 OG). Dato l'esito del gravame la domanda di assistenza giudiziaria di Lodovico Sacchetti diverrebbe attuale solo qualora non fosse possibile riscuotere le ripetibili dalla Elf Oil; in tal evenienza sarà la cassa del Tribunale federale a sopportarne la spese, versando al suo patrocinatore fr. 10'000.--.
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Per questi motivi
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il Tribunale federale
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pronuncia :
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1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico è respinto.
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2. La tassa di giustizia di fr. 9'000.-- è posta a carico della ricorrente, la quale rifonderà per ripetibili della sede federale fr. 10'000.-- a Lodovico Sacchetti e fr. 10'000.-- complessivi a Vasco Sacchetti, Meinrado Della Chiesa e Vasa S.a.g.l. Qualora fosse impossibile riscuotere le ripetibili, la Cassa del Tribunale federale verserà all' avv. Sandro Stadler un onorario di fr. 10'000.--.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 28 febbraio 2001 VIZ
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In nome della I Corte civile
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del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
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Il Presidente,
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Il Cancelliere,
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