[AZA 7]
I 589/00 Ws
IVa Camera
composta dei giudici federali Borella, Rüedi, Soldini,
supplente; Schäuble, cancelliere
Sentenza del 28 marzo 2001
nella causa
S.________, Italia, ricorrente,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente,
e
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
Fatti :
A.- Il cittadino italiano S.________, nato nel 1946, ha lavorato in Svizzera quale fabbro saldatore dal 1965 al 1975, versando i contributi di legge. Rientrato al proprio Paese, ha continuato a lavorare sempre quale fabbro saldatore asseritamente dal 1975 al 1983, acquisendo periodi di assicurazione nel corso degli anni 1976, 1980, 1981 e 1983 ed effettuando versamenti volontari nelle patrie assicurazioni dal 1° al 31 maggio 1992 e dal 1° novembre 1992 al 22 maggio 1995. Dal 1° giugno seguente è al beneficio di una pensione d'invalidità italiana.
Il 20 giugno 1992 S.________ presentava una domanda volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, lamentando esiti da infarto miocardico acuto inferiore verificatosi nel 1990, angina residua, ipertensione arteriosa, lesioni ischemiche lacunari senza segni neurologici, dislipidemia e ulcera duodenale.
La richiesta pervenne all'amministrazione svizzera l'8 dicembre 1997.
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, con decisione del 24 agosto 1999, presa dopo aver dato all'interessato la facoltà di esprimersi sul progetto di decisione del 1° luglio 1999, respingeva la domanda per carenza d'invalidità rilevante giusta il diritto svizzero.
B.- S.________ presentava gravame alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, chiedendo sostanzialmente il riconoscimento di una rendita d'invalidità svizzera.
Con pronunzia del 18 agosto 2000 la Commissione respingeva il ricorso.
C.- S.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, riproponendo la richiesta di versamento di una rendita d'invalidità svizzera e producendo ulteriore documentazione medica.
L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, dopo aver sentito il proprio consulente sanitario, postula di respingere il ricorso. Da parte sua l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.
Diritto :
1.- a) Nel querelato giudizio, al quale si rinvia, la Commissione di ricorso ha già esposto i presupposti del diritto alla rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera.
È comunque opportuno ribadire per chiarezza che, secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI, l'invalidità è l'incapacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. L'art. 28 cpv. 1 LAI consente di erogare non solo la rendita intera se l'assicurato è invalido almeno al 66 2/3% e la mezza rendita se è invalido almeno al 50%, ma anche il quarto di rendita se è invalido almeno al 40%. Tuttavia, secondo l'art. 28 cpv. 1ter LAI, le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera.
Ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
b) In una recente sentenza pubblicata in DTF 126 V 75 segg. il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali.
La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente.
La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro.
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
2.- a) I medici italiani che hanno visitato il ricorrente e la consulente medica dell'Ufficio AI, dott. ssa E.________, concordano sostanzialmente sulla diagnosi di una patologia coronarica postinfartuale e di angina pectoris, come pure di ipertonia e di lesioni ischemiche lacunari. Vi è poi sostanziale concordanza anche sul grado d'incapacità lavorativa nell'attività di fabbro saldatore svolta dal ricorrente. Il dott. D.________ dell'INPS valuta infatti "l'invalidità in rapporto all'attività svolta nell'ultimo periodo" nella misura del 67%; la consulente medica dell'Ufficio AI ritiene, dal canto suo, dopo aver chiesto un complemento d'indagini medico-sanitarie, che S.________ non è più in grado di svolgere lavori pesanti e che quindi è da considerare inabile al lavoro come fabbro saldatore. Reputa tuttavia che si potrebbe ancora esigere da lui lo svolgimento di lavori leggeri.
In attività sostitutive compatibili con lo stato di salute, il ricorrente, secondo l'esperto del mercato del lavoro, potrebbe ancora conseguire un reddito ampiamente superiore alla metà e, meglio, almeno pari al 70% di quello che avrebbe potuto realizzare nella precedente professione.
Tale valutazione tien conto, conformemente alla giurisprudenza citata (consid. 1b), di una riduzione per impedimenti del 10%, che appare del tutto equa e adeguata alla fattispecie, non appena si consideri che l'assicurato risulta essere inattivo da ben prima del manifestarsi dell'affezione cardiologia nel 1990.
I primi giudici hanno sostanzialmente aderito a questa valutazione, ponderandola ulteriormente e ammettendo un'invalidità del 42% circa, tasso comunque sempre insufficiente per far nascere il diritto a una rendita svizzera. La stessa consulente medica dell'Ufficio AI, nella presa di posizione sul ricorso presentato in prima istanza, aveva infatti prudentemente attestato un'incapacità lavorativa del 20% anche in lavori leggeri.
Il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo di distanziarsi da queste conclusioni, alle quali i primi giudici sono giunti fondandosi sugli atti di causa, tenendo segnatamente conto anche del lieve peggioramento dello stato di salute dell'assicurato, a decorrere dal settembre del 1999, documentato dagli atti prodotti con il ricorso di primo grado.
b) Nemmeno il nuovo certificato medico 3 ottobre 2000 della dott. ssa B.________, prodotto in questa sede, è in grado di incidere sulla valutazione effettuata dai primi giudici, che appare corretta e prudente. La consulente medica dell'Ufficio AI, cui sono state sottoposte le obiezioni sollevate dalla dott. ssa B.________, concorda che l'ultimo esame ergometrico è quello del 14 settembre 1999 e non quello del 10 dicembre 1998, ma espone convincenti ragioni per cui tale esame, da lei già valutato nella precedente presa di posizione formulata in occasione del ricorso di primo grado, consente tuttora di esprimere un giudizio positivo sulla capacità lavorativa in attività leggere, soprattutto dopo correzione medicamentosa dell'ipertonia.
c) Dato quanto precede il giudizio commissionale querelato merita tutela.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
pronuncia :
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
II.Non si percepiscono spese giudiziarie.
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 28 marzo 2001
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera :
Il Cancelliere :