BGer I 645/2000 |
BGer I 645/2000 vom 29.03.2001 |
[AZA 7]
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I 645/00 Ws
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IVa Camera
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composta dei giudici federali Borella, Rüedi, Soldini,
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supplente; Schäuble, cancelliere
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Sentenza del 29 marzo 2001
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nella causa
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P.________, Italia, ricorrente, rappresentata dall'avv.
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L.________, Italia,
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contro
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Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente,
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e
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Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
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Fatti :
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A.- La cittadina italiana P.________, nata nel 1949, ha lavorato in Svizzera dal 1967 al 1975, versando i contributi di legge. Rientrata al proprio Paese, ha continuato a lavorare quale bracciante agricola fino alla fine del 1997, acquisendo periodi di assicurazione dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1996. Dal 1° agosto 1996 è titolare di una pensione italiana d'invalidità.
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Il 26 febbraio 1998 P.________ presentava una domanda volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, lamentando insufficienza mitro-aortica moderata, ipertensione, artrosi del rachide con impegno funzionale lombare e discreto eccesso ponderale.
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Esperiti gli accertamenti medici del caso, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, con decisione del 6 agosto 1999, presa dopo aver dato all'interessata la facoltà di esprimersi sul progetto di decisione del 19 maggio 1999, respingeva la domanda per carenza d'invalidità rilevante giusta il diritto svizzero.
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B.- P.________, assistita dal Patronato X.________, presentava ricorso alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, chiedendo il riconoscimento di una rendita svizzera di invalidità.
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Con giudizio del 26 settembre 2000 la Commissione di ricorso respingeva il gravame.
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C.- P.________, ora patrocinata dall'avv. L.________, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, riproponendo la richiesta di versamento di una rendita svizzera di invalidità e producendo ulteriore documentazione medica.
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L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, sentito il parere del proprio servizio medico, postula di respingere il ricorso. Da parte sua l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.
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Il 20 dicembre 2000 l'avv. L.________ produceva per conto della ricorrente ulteriore documentazione sanitaria, in parte anteriore, in parte posteriore alla data del gravame.
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Diritto :
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1.- a) Nel querelato giudizio, al quale si rinvia, la Commissione di ricorso ha già esposto i presupposti del diritto alla rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera.
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È comunque opportuno ribadire per chiarezza che, secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI, l'invalidità è l'incapacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. L'art. 28 cpv. 1 LAI consente di erogare non solo la rendita intera se l'assicurato è invalido almeno al 66 2/3% e la mezza rendita se è invalido almeno al 50%, ma anche il quarto di rendita se è invalido almeno al 40%. Tuttavia, secondo l'art. 28 cpv. 1ter LAI, le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera.
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Ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
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b) In una recente sentenza pubblicata in DTF 126 V 75 segg. il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali.
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La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente.
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La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro.
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Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
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c) Infine è opportuno ricordare che, per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione amministrativa deferitagli sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa venne emanata, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
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2.- a) Dopo aver esaminato la documentazione medica trasmessa dall'Italia, il 27 gennaio 2000 la dott. ssa E.________ del servizio medico dell'Ufficio AI poneva la diagnosi seguente: ipertonia, esiti di miocardite (1996), lieve insufficienza mitralica e aortica, utero fibromatoso con metrorragie negli anni 1996-98, isterectomia (1998), dolori lombari, insufficienza venosa alle estremità inferiori e sovrappeso (32 kg). La dott. ssa concludeva che la ricorrente era inabile al 70% nella precedente professione di bracciante agricola - analoga valutazione venne peraltro fatta dal dott. T.________ dell'INPS - e che in attività adeguate, compatibili con lo stato di salute, era abile al lavoro all'80% a far tempo dal 29 dicembre 1997.
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b) Da parte sua l'esperto del mercato del lavoro, al quale venne sottoposta la fattispecie, concludeva che in un'attività adeguata, esercitata all'80%, la ricorrente poteva ancora conseguire, nell'ipotesi a lei meno favorevole, un reddito pari al 57% circa rispetto a quello precedente.
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Nel proporre questa graduazione delle ripercussioni sul piano economico dell'incapacità lavorativa della ricorrente, lo specialista del mercato prese in considerazione, da un lato, il salario inferiore conseguibile in un'attività adeguata e operò, dall'altro, un'ulteriore riduzione del 15% per tener conto degli eventuali impedimenti che l'assicurata, che per lunghi anni aveva svolto l'attività di bracciante agricola, proverebbe in una diversa occupazione, per la quale non possedeva formazione specifica.
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c) I giudici di primo grado hanno aderito a questa valutazione, osservando che eventuali difficoltà, che l'assicurata provasse nel reperire un'occupazione adeguata, sarebbero da imputare a fattori estrinseci, irrilevanti nella determinazione del grado d'invalidità. Essi hanno inoltre considerato molto prudente la riduzione del 15% sul salario minimo conseguibile in un'occupazione adeguata.
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d) La ricorrente, ormai cinquantenne all'epoca in cui è stata presa la decisione impugnata, ha sempre svolto attività quale bracciante agricola, vale a dire un mestiere che deve essere considerato pesante e che non richiede né particolari conoscenze, né particolare abilità manuale. Ciò costituisce indubbiamente un punto di partenza estremamente sfavorevole, che si ripercuote in misura massiccia sulle possibilità dell'interessata di mettere a frutto la sua non completa capacità lavorativa residua in attività leggere, quali per esempio quella di operaia non qualificata in una tipografia o in altra industria simile o ancora nell'industria delle macchine, tanto più che essa rimane comunque portatrice di una polipatologia che può certo incidere sulla continuità nello svolgimento del lavoro.
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Certo, come si è visto, il giudice non può e non deve distanziarsi senza seri e fondati motivi dalla riduzione per impedimenti proposta dall'amministrazione. In questo caso, tuttavia, appaiono dati seri e fondati motivi per ritenere che a una persona nelle condizioni della ricorrente debba essere concessa la deduzione massima consentita dal Tribunale federale delle assicurazioni, vale a dire una deduzione del 25% sul salario conseguibile da invalido.
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Orbene, prendendo i medesimi parametri dell'esperto del mercato del lavoro ed elevando la riduzione del 15% al 25% si giunge ad un tasso d'invalidità arrotondato del 50% (ITL 1'988'326 - 1'001'437 x100 : 1'988'326 = 49,63%).
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Si giustifica pertanto di concedere alla ricorrente una mezza rendita svizzera di invalidità, in applicazione dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, dal 1° dicembre 1998, cioè dopo un anno senza notevoli interruzioni di incapacità al lavoro.
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e) Con il presente ricorso, l'interessata ha prodotto ulteriore documentazione, in parte già nota. Non mette tuttavia conto pronunciarsi sulla rilevanza della stessa, poiché essa si riferisce manifestamente ad un'epoca successiva a quella in cui è stata presa la decisione contestata ed è semmai unicamente suscettibile di sostanziare un eventuale peggioramento dopo l'agosto del 1999.
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In caso di peggioramento sostanziale delle proprie condizioni di salute, la ricorrente potrà presentare una nuova domanda, intesa a rivedere il grado d'invalidità stabilito nel quadro del presente giudizio con riferimento alla situazione nell'agosto del 1999.
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
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pronuncia :
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I.In accoglimento del ricorso di diritto amministrativo
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il giudizio querelato 26 settembre 2000 e la decisione
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impugnata 6 agosto 1999 sono annullati, alla ricorrente
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essendo riconosciuto il diritto a una mezza rendita
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dell'assicurazione per l'invalidità svizzera a decorrere
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dal 1° dicembre 1998.
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II.Non si percepiscono spese giudiziarie.
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III. L'amministrazione opponente verserà alla ricorrente la somma di fr. 2500.- a titolo di indennità di parte per la procedura federale.
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IV.La Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero statuirà sulla questione delle spese ripetibili di prima istanza, tenuto
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conto dell'esito del processo in sede federale.
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V.La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla
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predetta Commissione federale di ricorso e all'Ufficio
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federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 29 marzo 2001
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In nome del
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IVa Camera :
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Il Cancelliere :
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