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Original
 
[AZA 7]
U 418/00 Ge
IVa Camera
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; Scartazzini, cancelliere
Sentenza del 6 aprile 2001
nella causa
Cassa malati Visana, Servizio giuridico, Weltpoststrasse 21, Berna, ricorrente,
contro
Helsana Infortuni SA, Stadelhoferstrasse 25, Zurigo, opponente, rappresentata da Helsana Assicurazioni SA, Servizio giuridico, Viale Portone 2, Bellinzona,
e
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
concernente: J.________
F a t t i :
A.- J.________, nata nel 1968, esercitante l'attività di cameriera, il 24 luglio 1997 ha subito un infortunio professionale: mentre portava una cassetta di bibite, è scivolata sulle scale di cantina ed è caduta battendo la schiena. Dopo il rientro dalle vacanze, il 3 settembre 1997 si è rivolta al dott. R.________, il quale il 17 settembre seguente ha posto la diagnosi di sospetta ernia discale traumatica ed ha certificato un'inabilità lavorativa del 100 % a partire dal 5 settembre 1997. Egli ha precisato che non esisteva nessuna relazione tra l'affezione riscontrata e conseguenze di malattie e infortuni.
Il 12 settembre 1997 l'evento è stato notificato alla Helsana Infortuni SA, assicuratrice LAINF dell'interessata. Dopo aver in un primo tempo dichiarato, in una lettera del 18 settembre 1997, di accordare le prestazioni assicurative per l'infortunio in oggetto, essa con decisione 26 ottobre 1998 ha negato tale diritto in quanto non esisteva, secondo un'indagine stilata dal dott. V.________ in data 18 agosto 1998, alcun nesso causale tra l'evento del 24 luglio 1997 e l'ernia discale diagnosticata nel settembre successivo. J.________ e la Cassa malati Visana, presso la quale l'interessata era assicurata contro le malattie, si sono opposte al provvedimento della Helsana. Quest'ultima ha confermato il suo parere con decisione su opposizione del 3 febbraio 1999.
B.- Sia l'assicurata che la Visana sono insorte contro la suddetta decisione con ricorsi al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
Dopo aver fatto esperire una perizia giudiziaria, allestita il 12 aprile 2000 dal Prof. Renella, primario di neurochirurgia all'Ospedale X.________, la Corte cantonale ha respinto i gravami con giudizio del 6 settembre 2000.
C.- La Cassa malati Visana interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo avverso la pronunzia cantonale. Chiede che in annullamento del contestato giudizio sia fatto obbligo alla Helsana di assumere il caso e di erogare le prestazioni quale assicuratrice infortuni responsabile delle conseguenze dell'evento occorso all'interessata il 24 luglio 1997.
Rispondendo al gravame, l'opponente ne postula la disattenzione, mentre J.________ ha rinunciato a determinarsi. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non ha presentato osservazioni al riguardo.
Diritto :
1.- Oggetto della presente lite è il tema di sapere se correttamente la Corte cantonale abbia considerato che fra l'evento del 24 luglio 1997 e l'ernia discale lamentata dall'assicurata non era dato alcun nesso di causalità rilevante, per cui l'incapacità lavorativa dovuta a tale affezione non poteva essere ritenuta conseguenza dell'infortunio. Impugnando il giudizio cantonale e invocando la responsabilità della Helsana, la Cassa malati ricorrente intende in effetti pure, quantomeno indirettamente, sostenere che dev'essere negato il proprio obbligo di assumere il caso in qualità di assicuratrice malattie, rispettivamente che le prestazioni da essa corrisposte a titolo di anticipo devono essere assunte dall'assicuratrice infortuni.
Nei considerandi dell'impugnato giudizio l'autorità di ricorso cantonale ha debitamente illustrato le norme legali ed i principi di giurisprudenza applicabili in concreto, facendo particolare accenno all'ordinamento disciplinante i presupposti di un nesso di causalità naturale ed adeguata. A detta esposizione basta pertanto fare riferimento e prestare adesione.
2.- a) La precedente istanza ha stabilito, fondandosi su molteplici accertamenti medici specialistici, segnatamente sulla circostanziata perizia giudiziaria del 12 aprile 2000, che tra l'evento infortunistico del 24 luglio 1997 e l'ernia discale di cui soffre l'assicurata un nesso di causalità naturale non era dato secondo il principio della probabilità preponderante (cfr. RAMI 2000 no. U 379 pag. 193 consid. 2a; sentenza inedita 17 novembre 2000 in re C., U 257/00). Alla luce dei diversi pareri medici espressi, tale conclusione risulta attendibile e convincente. Considerato in particolare che nella menzionata perizia il Prof. Renella ha accertato poter essere ritenuta la responsabilità dell'assicuratrice LAINF per l'evento traumatico subito dall'interessata per la durata di un mese al massimo e quindi non oltre il 24 agosto 1997, mentre al di là di tale data l'incapacità lavorativa doveva essere attribuita a conseguenze imputabili a malattia, a ragione la Corte cantonale ha concluso che i gravami dell'assicurata e della Visana non potevano che essere respinti.
b) A mente della ricorrente, l'esistenza del nesso di causalità naturale tra i menzionati elementi dovrebbe invece essere ammessa. Fonda le proprie censure segnatamente sul fatto che il perito giudiziario aveva ritenuto essere stato l'infortunio la causa dei disturbi per la durata di un mese (fino al 24 agosto 1997) e ravvisa una contraddizione tra questa affermazione e la circostanza che il dott. R.________ avesse attestato un'incapacità lavorativa dopo il 5 settembre 1997. Ora, i menzionati pareri non risultano affatto contraddittori e non sono censurabili, ritenuto che il dott. R.________, nel suo certificato del 17 settembre 1997, da un lato aveva asserito non trovarsi i disturbi riscontrati in relazione con un evento infortunistico, dall'altro aveva appunto ammesso un'inabilità lavorativa soltanto a contare dal 5 settembre 1997. La Visana non dimostra quindi per quale motivo, fondandosi sull'insieme degli atti medici all'inserto, si dovrebbe giungere a soluzione diversa da quella ammessa dalle precedenti istanze.
c) Dalle suesposte considerazioni emerge che la ricorrente non perviene a mettere in forse, con argomenti attendibili e convincenti, le conclusioni cui è giunta la Corte cantonale. L'esistenza di un nesso di causalità naturale tra l'infortunio e la lamentata affezione dovendo pertanto essere negata, il ricorso della Cassa malati Visana si appalesa infondato, mentre l'impugnato giudizio e la decisione da esso protetta vanno confermati.
3.- In una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative (art. 134 OG) tra una cassa malati ed un assicuratore contro gli infortuni la procedura è onerosa e le spese giudiziarie devono essere assunte dalla parte soccombente (DTF 126 V 192 consid. 6 e sentenze ivi citate). In concreto le relative spese sono quindi poste a carico della Cassa ricorrente (art. 135 e 156 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
pronuncia :
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
II.Le spese giudiziarie, di un importo di fr. 5000.-,
sono poste a carico della ricorrente e saranno compensate
con le garanzie prestate da quest'ultima.
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano,
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e a
J.________.
Lucerna, 6 aprile 2001
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera:
Il Cancelliere: