BGer H 426/2000 |
BGer H 426/2000 vom 30.04.2001 |
[AZA 0]
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H 426/00 Ws
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IVa Camera
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composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
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Schäuble, cancelliere
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Decreto del 30 aprile 2001
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nella causa
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F.________, Italia, ricorrente,
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contro
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Cassa svizzera di compensazione, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra , opponente,
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e
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Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, 1007 Losanna
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Visto in fatto e considerando in diritto che:
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con giudizio del 26 ottobre 2000 la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, dopo aver constatato che non ricorrevano gli estremi per la restituzione del termine, non è entrata nel merito del gravame, poiché tardivo, interpostole in data 31 marzo 2000 dalla cittadina italiana F.________, nata nel 1937, avverso una decisione emessa il 3 dicembre 1999 dalla Cassa svizzera di compensazione accordantele un'indennità forfettaria per vedova di fr. 33 177.-,
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l'interessata ha deferito il giudizio commissionale con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, chiedendo, implicitamente, che le fosse concessa la restituzione del termine inosservato in sede di prima istanza, adducendo, come già dinanzi all'autorità inferiore, che il ritardo nell'agire era imputabile ad uno stato confusionale in cui era venuta a trovarsi dopo il decesso del marito, nel gennaio 1999,
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con ordinanza del 18 dicembre 2000 il Presidente di questa Corte ha assegnato alla ricorrente un termine di 14 giorni dalla notificazione del provvedimento per prestare un anticipo di fr. 500.- quale garanzia delle spese presunte, con l'avvertenza che, in caso di omissione, il ricorso di diritto amministrativo sarebbe dichiarato inammissibile,
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entro il termine assegnatole, la ricorrente ha presentato in data 29 dicembre 2000 un'implicita domanda di assistenza giudiziaria gratuita, intesa alla dispensa dal pagamento dell'anticipo spese richiesto,
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la sola questione che si pone in questa sede è quella di sapere se a ragione l'autorità inferiore abbia dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, il gravame inoltrato il 31 marzo 2000 da F.________,
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trattandosi di questione puramente processuale e non già relativa all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni assicurative ai sensi dell'art. 134 OG, la procedura è onerosa,
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giusta i combinati disposti di cui agli art. 135 e 152 cpv. 1 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e i disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili,
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per costante giurisprudenza una causa è sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b, 124 I 306 consid. 2c e sentenza ivi citata),
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nel caso concreto, è lecito dedurre, dopo un primo esame dell'incarto, che gli scarni argomenti ricorsuali invocati in procedura federale non sono suscettibili di porre in dubbio le conclusioni negative cui è giunta la precedente istanza per quanto riguarda la sussistenza di motivi di restituzione dei termini ai sensi dell'art. 35 OG,
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infatti, il consulente medico dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, interpellato dall'autorità inferiore, ha esposto in modo convincente, nella sua nota del 29 settembre 2000, come le patologie di cui aveva sofferto l'insorgente nel periodo rilevante nella specie non fossero di gravità tale da impedirle di inoltrare un ricorso o di incaricare una terza persona di farlo in sua vece,
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il gravame dell'interessata d'acchito si dimostra pertanto sprovvisto di possibilità di successo nel senso suesposto,
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in queste condizioni si può prescindere dall'esaminare se fosse adempiuto il requisito dell'indigenza della richiedente,
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il Tribunale federale delle assicurazioni
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decreta :
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I.La domanda di assistenza giudiziaria gratuita è respinta.
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II.Non si percepiscono spese giudiziarie per la procedura incidentale.
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III. Alla ricorrente è assegnato un termine di 14 giorni
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decorrente dall'intimazione del presente decreto per
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provvedere al pagamento dell'anticipo spese di
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fr. 500.-, come stabilito nell'ordinanza del 18 dicembre
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2000, con la comminatoria che se le garanzie
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non saranno prestate nel termine fissato il ricorso di
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diritto amministrativo sarà dichiarato irricevibile.
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IV.Il presente decreto sarà intimato alle parti.
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Lucerna, 30 aprile 2001
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In nome del
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IVa Camera :
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Il Cancelliere :
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