BGer 4C.294/2000
 
BGer 4C.294/2000 vom 22.05.2001
[AZA 0/2]
4C.294/2000
I CORTE CIVILE
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22 maggio 2001
Composizione della Corte: giudici federali Walter, presidente,
Klett e Ramelli, supplente.
Cancelliera: Gianinazzi.
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Visto il ricorso per riforma presentato il 28 settembre 2000 da A.________, Wädenswil, convenuto, patrocinato dall' avv. Giovanni Antonini, Lugano, contro la sentenza emanata il 25 agosto 2000 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Canton Ticino nella causa che lo oppone a B.________, Nicosia (CY), attore, patrocinato dall'avv.
dott. Gian Carlo Crespi, Bellinzona, in materia di responsabilità degli amministratori e revisori di una società anonima;
Ritenuto in fatto :
A.- Il 14 aprile 1995 è stato dichiarato il fallimento della società immobiliare Y.________, con sede a Pregassona.
Al termine della procedura sono stati emessi attestati di carenza beni per complessivi fr. 216'811. 80.
Agente quale cessionario dei crediti della massa ex art. 260 LEF, il 19 dicembre 1996 B.________ ha chiesto al Pretore di Lugano, sezione 3, di condannare solidalmente C.________, D.________ e A.________, già membri del consiglio d'amministrazione della fallita, nonché Z.________ e X.________, già revisori della stessa, al pagamento di fr.
216'811. 80 oltre interessi. La petizione è stata integralmente accolta il 23 dicembre 1999.
B.- Con sentenza del 25 agosto 2000 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello presentato dalla X.________ mentre ha accolto parzialmente quello di A.________.
Il dispositivo della pronunzia di primo grado è stato pertanto modificato nel senso che C.________, D.________, Z.________ e X.________ sono stati condannati, in solido, a consegnare a B.________ fr. 216'811. 80 oltre interessi; l'obbligo di versamento a carico di A.________ è stato invece limitato a fr. 69'119. 40 oltre interessi.
C.- Contro questa decisione A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale, il 28 settembre 2000, con un ricorso per riforma.
Prevalendosi della violazione dell'art. 8 CC nonché degli artt. 42, 725 e 754 CO egli postula la modifica del giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente l'appello e, di conseguenza, respingere la petizione in quanto rivolta contro di lui.
Con risposta del 24 novembre 2000 B.________ ha proposto di dichiarare il ricorso irricevibile, subordinatamente di respingerlo.
D.- La citata sentenza è stata impugnata anche dalla X.________, i cui rimedi vengono trattati separatamente (4P. 224/2000 e 4C.294/2000).
Considerando in diritto :
1.- Dopo aver respinto le censure d'ordine procedurale sollevate nell'appello, la Corte cantonale si è chinata sulla responsabilità del convenuto, già membro del consiglio di amministrazione della Y.________.
Stante la situazione d'insolvenza in cui versava la società alla fine del 1992, la Corte cantonale ha stabilito che gli amministratori, omettendo di avvisare il giudice conformemente a quanto previsto dall'art. 725 cpv. 2 CO, hanno violato il loro dovere di diligenza: essi sono pertanto tenuti a rispondere del danno subito dalla società.
Questo corrisponde, per quanto concerne il convenuto, all'aumento delle perdite intervenuto tra il 31 dicembre 1992 - quando si è verificata l'insolvenza - e il 23 novembre 1993 - quando egli è uscito dal consiglio d'amministrazione, ovverosia a fr. 69'119. 40. Donde la modifica in questo senso del giudizio di prima istanza.
2.- Ribadendo l'assenza di un danno all'epoca del suo mandato così come di una sua responsabilità, il convenuto insorge contro questa decisione, che ritiene lesiva dell'art. 8 CC nonché degli artt. 42, 725 e 754 CO.
Dato il tenore dell'allegato ricorsuale, appare utile esporre alcune considerazioni introduttive di natura formale prima di procedere all'esame delle singole censure.
a) Giusta l'art. 55 cpv. 1 lett. c OG, l'allegato ricorsuale deve indicare quali sono le norme violate dalla Corte cantonale e in che misura esse non sono state rispettate.
La parte che ricorre è dunque tenuta a prendere posizione chiaramente sulle motivazioni della decisione impugnata, così da far emergere le ragioni che la inducono a ritenere che la stessa contravviene a regole del diritto federale (DTF 116 II 745 consid. 3 con rinvii).
Risulta pertanto improponibile il rinvio - formulato dal convenuto in ingresso al gravame - alle allegazioni di fatto espresse dinanzi alla prima e alla seconda istanza giudiziaria cantonale.
b) Chiamato a statuire quale istanza di riforma, il Tribunale federale fonda il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima istanza cantonale a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di prove, che debbano essere rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG; DTF 125 III 368 consid. 3 in fine, 123 III 110 consid. 2 con rinvii) o che si renda necessario un complemento degli stessi a norma dell'art. 64 OG (DTF 126 III 59 consid. 2a). Tutte queste critiche devono comunque essere debitamente specificate e indicare gli atti cui si riferiscono (art. 55 cpv. 1 lett. b e d OG).
Fatte salve queste eccezioni, censure contro l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono inammissibili (DTF 126 III 59 consid. 2a pag. 65).
Ritenuto che in concreto nessuna di queste eccezioni è stata menzionata, il gravame si avvera irricevibile nella misura in cui critica gli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza impugnata rispettivamente si fonda su circostanze diverse da quelle ivi esposte.
L'esame delle censure ricorsuali avviene pertanto sulla base della fattispecie accertata nella sentenza impugnata.
3.- Come anticipato, il convenuto si duole a più riprese della violazione dell'art. 8 CC, che regola la ripartizione dell'onere probatorio. Egli rimprovera all'autorità cantonale di aver accolto la petizione nonostante l' attore non avesse sostanziato né tantomeno dimostrato l' esistenza di un nesso di causalità fra l'agire dell'amministratore e l'asserito danno, nonché l'ammontare dello stesso.
a) La censura si avvera d'acchito inammissibile in quanto rivolta contro l'applicazione del diritto cantonale (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF 126 III 161 consid. 2b).
Spetta infatti al diritto processuale cantonale, nell'ambito della massima dispositiva, stabilire se il giudice può eseguire d'ufficio un accertamento rilevante oppure se è necessaria l'allegazione specifica di una parte e quali sono le esigenze poste a tale allegazione (DTF 97 II 221 consid. 3e in fine, 339 consid. 1b).
Si può nondimeno rammentare che il Tribunale d'appello ha stabilito che l'attore ha fatto fronte al proprio obbligo di allegazione in modo conforme al diritto processuale ticinese.
b) La critica ricorsuale va dichiarata irricevibile anche perché - nonostante il richiamo all'art. 8 CC - è chiaramente intesa a contestare l'apprezzamento probatorio.
La decisione di ammettere l'esistenza del nesso di causalità e la quantificazione del danno poggiano infatti sulle risultanze istruttorie. Diversamente da quanto pare ritenere il convenuto, tale giudizio non ha nulla a che vedere con la questione della ripartizione dell'onere della prova. L'art. 8 CC sarebbe, semmai, violato qualora il giudice imponesse ad una parte di provare un fatto la cui prova deve essere fornita dalla parte avversaria, oppure quando egli dispensasse una parte dal fornire la prova che invece dovrebbe portare. Tale norma non trova per contro applicazione quando, come nel caso in rassegna, l'apprezzamento delle prove convince il giudice dell'esposizione dei fatti e gli permette di accertare un fatto (DTF 122 III 219 consid. 3c pag. 223, 119 II 114 consid. 4c con rinvii; cfr.
Corboz, le recours en réforme au Tribunal fédéral in: SJ 2000 II pag. 41).
4.- A mente del convenuto la tesi secondo la quale la società nel 1992 sarebbe divenuta insolvente ai sensi dell'art. 725 cpv. 2 CO è errata. La Corte cantonale avrebbe infatti omesso di considerare due fattori rilevanti ai fini della valutazione della situazione dell'azienda: l' esistenza di riserve occulte di un valore imprecisato così come l'ammontare degli attestati di carenza beni emessi in esito alla procedura di fallimento, nettamente inferiore all'importo registrato nel bilancio 1993 quale perdita.
a) La quantificazione delle riserve occulte ad opera del Tribunale d'appello, che le ha calcolate facendo la differenza fra il valore degli immobili indicato a bilancio (fr. 3'828'999. 50) e il prezzo raggiunto ai pubblici incanti (fr. 4'150'000.--), non può essere rivista, trattandosi di una questione di fatto, frutto dell'apprezzamento delle prove che vincola il Tribunale federale, chiamato a statuire nella giurisdizione per riforma.
b) Lo stesso vale con riferimento alle considerazioni esposte in merito all'esiguità dei crediti rimasti scoperti alla fine della procedura di fallimento, che, a mente dei giudici cantonali, si spiega con il fatto che buona parte dei creditori che aveva ottenuto degli attestati d'insufficienza di pegno a seguito della vendita degli immobili, ha rinunciato a notificare le proprie pretese nel fallimento.
c) Per il resto si deve osservare che la Corte ticinese ha applicato il diritto federale in maniera corretta.
Giusta l'art. 725 cpv. 2 CO, se esiste fondato timore che la società abbia un'eccedenza di debiti, dev'essere allestito un bilancio intermedio soggetto alla verifica dell'ufficio di revisione. Ove risulti da tale bilancio che i debiti sociali non sono coperti né stimando i beni secondo il valore d'esercizio né stimandoli secondo il valore d'alienazione, il consiglio d'amministrazione ne avvisa il giudice, a meno che taluni creditori della società accettino, per questa insufficienza d'attivo, di essere relegati a un grado inferiore a quello di tutti gli altri creditori della società.
aa) In concreto, dal verbale dell'assemblea generale svoltasi il 19 giugno 1993 è emerso che nel rapporto di revisione allestito nel 1992 l'ufficio di revisione aveva attirato l'attenzione dell'amministrazione e dell'assemblea generale sul fatto che la metà del capitale sociale non era più coperta ai sensi dell'art. 725 cpv. 1 CO. Preso atto della segnalazione dell'ufficio di revisione e tenuto conto del fatto che dal 1987 in poi ogni esercizio annuale si era concluso con un passivo, gli amministratori avrebbero dunque in sostanza dovuto, secondo i giudici cantonali, procedere all'allestimento di un bilancio intermedio conformemente a quanto previsto dall'art. 725 cpv. 2 CO.
bb) Nel documento citato si legge invero anche la decisione dell'assemblea di prescindere dall'avviso al giudice a causa delle trattative pendenti circa la vendita del pacchetto azionario a terzi. La rilevanza di quest'ultima eventualità, addotta anche dal convenuto per giustificare il mancato avviso al giudice, è stata però scartata dalla Corte cantonale, la quale ha considerato non dimostrata la concreta esistenza rispettivamente l'effettiva serietà di tali trattative. Nella misura in cui rimprovera ai giudici di avere applicato a suo scapito "due pesi e due misure" laddove hanno reputato non provate le trattative in vista del risanamento della società mentre hanno ammesso l'insolvenza asserita dall'attore, il convenuto si richiama nuovamente in maniera impropria all'art. 8 CC. Anche in questo caso, infatti, egli non censura la ripartizione dell'onere probatorio bensì l'apprezzamento delle prove e gli accertamenti di fatto eseguiti in sede cantonale. Risultano di conseguenza inammissibili anche gli ulteriori argomenti che il convenuto adduce dando per scontata l'adozione di misure di risanamento.
cc) L'allestimento del bilancio intermedio avrebbe consentito di appurare che le perdite accumulate non risultavano più coperte dalle riserve tacite create mediante la sottovalutazione degli immobili e che ci si trovava in una situazione di chiara insolvenza. Gli atti di causa hanno infatti permesso alla Corte ticinese di accertare che a fronte di un capitale sociale di fr. 100'000.--, riserve legali di fr. 1200.-- e riserve occulte per fr. 320'000.-- il bilancio presentava una perdita di fr. 488'880. 60.
dd) Contrariamente a quanto asseverato nel gravame, i giudici cantonali hanno dunque applicato in modo corretto l'art. 725 cpv. 2 CO, che impone la duplice stima dei beni societari, secondo il valore d'esercizio e quello d' alienazione (cfr. Senn, Die Haftung des Verwaltungsrates bei der Sanierung der AG, Zurigo 2001, pag. 72 segg. "Fortführungs- und Liquidationsbilanz").
5.- Nella denegata ipotesi in cui si dovesse ammettere l'insolvenza della società, il convenuto nega comunque di poter essere tenuto responsabile ai sensi dell' art. 754 CO, giusta il quale gli amministratori sono responsabili del danno cagionato mediante la violazione, intenzionale o dovuta a negligenza, dei loro doveri.
a) Nella sentenza impugnata la Corte cantonale ha innanzitutto stabilito che, omettendo le necessarie notifiche di cui all'art. 725 cpv. 2 CO, gli amministratori, fra cui il convenuto, hanno agito con negligenza (sul comportamento del consiglio d'amministrazione in caso di crisi cfr.
anche Senn, op. cit. , pag. 41, 66, 70 e segg.). Atteso che dal 1987 in poi ogni esercizio annuale si era concluso con un passivo - dovuto alla scarsa redditività dei due immobili appartenenti alla società - che andava ad incrementare le perdite accumulate in precedenza, gli amministratori dovevano infatti essere consapevoli del fatto che la situazione segnalata dall'ufficio di revisione nel 1992 non aveva carattere eccezionale e potevano ben immaginare che la continuazione dell'attività della società avrebbe potuto provocare importanti danni ai creditori.
b) La contestazione del convenuto verte piuttosto sul nesso di causalità adeguato - che lui nega - tra l' omissione ai sensi dell'art. 725 cpv. 2 CO e il danno patito dalla società. Egli afferma che il Tribunale d'appello non ha esaminato questo aspetto; se lo avesse fatto, avrebbe costatato l'inesistenza di tale rapporto già perché l' anticipazione del deposito del bilancio al 1992 non avrebbe permesso di ottenere dalla vendita degli immobili un ricavo maggiore di quello conseguito con la vendita ai pubblici incanti nel 1994. Egli rammenta inoltre che non poteva conoscere lo stato del bilancio 1993, avendo lasciato la carica di amministratore nel novembre dello stesso anno.
aa) Il nesso causale adeguato è una nozione del diritto federale che il Tribunale federale può rivedere nel procedimento di riforma (DTF 116 II 519 consid. 4a in fine).
Anche nell'ambito della responsabilità degli organi di una società anonima vi è causalità adeguata quando, secondo l'ordinario andamento delle cose e la generale esperienza della vita, un fatto è atto a produrre un risultato come quello che si è verificato, così ch'esso appaia favorito da tale fatto (DTF 113 II 52 consid. 3a pag. 57 e 123 III 110 consid. 3a).
Contrariamente a quanto sostiene il convenuto, la sentenza impugnata ha esaminato la questione al consid. 2.
2.2.3, rilevando che il danno provocato dal convenuto "in modo adeguatamente causale" corrisponde all'aumento delle perdite consecutive al mancato avviso del giudice. Questa conclusione è conforme al diritto federale: il mancato tempestivo avviso al giudice previsto dall'art. 725 cpv. 2 CO ha posticipato l'apertura del fallimento, ha permesso la continuazione dell'attività deficitaria della società e, secondo l'ordinario andamento delle cose, ha quindi favorito l'aumento delle perdite (cfr. DTF 116 II 533 consid. 5a in fine, 93 II 22 consid. 6 pag. 29 seg.).
Come osserva giustamente l'attore, l'autorità cantonale ha tenuto conto delle esigenze di causalità adeguata anche imputando al convenuto solo l'aumento delle perdite verificatosi tra il 31 dicembre 1992 - quando si è verificata l'insolvenza - e il 23 novembre 1993 - quando egli è uscito dal consiglio d'amministrazione. Indagini su ipotetici prezzi di vendita degli immobili in altri momenti non erano necessarie, siccome durante questo periodo i beni sono rimasti di proprietà della società e sottovalutati a bilancio allo stesso modo: la vendita, secondo gli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata, è infatti intervenuta solo nel 1994.
bb) Ai fini del giudizio sul nesso di causalità adeguato risulta invece senza rilievo il fatto che il convenuto abbia cessato la sua attività quale amministratore prima della chiusura dell'esercizio 1993, dal momento ch' egli avrebbe dovuto intervenire già una volta preso atto dei risultati dell'esercizio 1992.
c) Si avvera infine infondata, in quanto ammissibile, vista la sua motivazione sommaria (art. 55 cpv. 1 lett. c OG), anche la critica rivolta al giudizio sul danno.
La nozione di danno ritenuta nella sentenza impugnata corrisponde infatti al diritto federale e la sua quantificazione non può essere ridiscussa nel quadro del presente rimedio, trattandosi di una questione di fatto (DTF 122 III 219 consid. 3b con rif.).
6.- In conclusione, il ricorso per riforma dev'essere respinto in quanto ammissibile e la sentenza impugnata confermata.
Gli oneri processuali e le spese ripetibili sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG).
Per questi motivi
il Tribunale federale
pronuncia :
1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso per riforma è respinto e, di conseguenza, la sentenza impugnata confermata, limitatamente a quanto concerne A.________.
2. La tassa di giustizia di fr. 3000.-- è posta a carico del convenuto, il quale rifonderà fr. 4000.-- all' attore per ripetibili della sede federale.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Canton Ticino.
Losanna, 22 maggio 2001 VIZ
In nome della I Corte civile
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,
La Cancelliera,