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Original
 
[AZA 0/2]
4P.224/2000
I CORTE CIVILE
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22 maggio 2001
Composizione della Corte: giudici federali Walter, presidente,
Klett e Ramelli, supplente.
Cancelliera: Gianinazzi.
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Visto il ricorso di diritto pubblico presentato il 27 settembre 2000 dalla X.________, Glarona, patrocinata dall' avv. dott. Christian Schmid, studio legale Bratschi, Emch & Partner, Zurigo, contro la sentenza emanata il 25 agosto 2000 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Canton Ticino nella causa che la oppone a B.________, Nicosia (CY), patrocinato dall'avv. dott. Gian Carlo Crespi, Bellinzona, in materia di responsabilità degli amministratori e revisori di una società anonima (arbitrio nell'apprezzamento delle prove e nell'applicazione del diritto processuale);
Ritenuto in fatto :
A.- Il 14 aprile 1995 è stato dichiarato il fallimento della società immobiliare Y.________, con sede a Pregassona.
Al termine della procedura sono stati emessi attestati di carenza beni per complessivi fr. 216'811. 80.
Agente quale cessionario dei crediti della massa ex art. 260 LEF, il 19 dicembre 1996 B.________ ha chiesto al Pretore di Lugano, sezione 3, di condannare solidalmente C.________, D.________ e A.________, già membri del consiglio d'amministrazione della fallita, nonché Z.________ e X.________, già revisori della stessa, al pagamento di fr.
216'811. 80 oltre interessi. La petizione è stata integralmente accolta il 23 dicembre 1999.
B.- Con sentenza del 25 agosto 2000 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello presentato dalla X.________ mentre ha accolto parzialmente quello di A.________.
Il dispositivo della pronunzia di primo grado è stato pertanto modificato nel senso che C.________, D.________, Z.________ e X.________ sono stati condannati, in solido, a consegnare a B.________ fr. 216'811. 80 oltre interessi; l'obbligo di versamento a carico di A.________ è stato invece limitato a fr. 69'119. 40 oltre interessi.
C.- Contro questa decisione la X.________ è insorta dinanzi al Tribunale federale, il 27 settembre 2000, sia con ricorso di diritto pubblico che con ricorso per riforma.
Prevalendosi dell'applicazione manifestamente insostenibile di varie norme del diritto processuale ticinese nonché di un apprezzamento delle prove arbitrario, con il primo rimedio la società postula l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti all'autorità cantonale per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
Nelle osservazioni del 24 novembre 2000 B.________ propone di dichiarare il ricorso irricevibile, subordinatamente di respingerlo; l'autorità ticinese non si è pronunziata.
D.- La citata sentenza cantonale è stata impugnata anche da A.________, il cui ricorso per riforma viene trattato separatamente (4C. 294/2000).
Considerando in diritto :
1.- Giusta l'art. 57 cpv. 5 OG un ricorso di diritto pubblico viene trattato, in linea di principio, prima del parallelo ricorso per riforma (DTF 122 I 81 consid. 1; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 148 nota 12). Nel caso in esame non vi è motivo di derogare alla regola.
2.- A prescindere da eccezioni che non si avverano in concreto il ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 9 Cost. ha natura meramente cassatoria; ciò significa che il ricorrente può chiedere solamente l'annullamento della sentenza impugnata. Il gravame si avvera pertanto d'acchito inammissibile nella misura in cui propone conclusioni diverse dal semplice annullamento della pronunzia cantonale (DTF 124 I 231 consid. 1d).
3.- Dopo aver respinto l'eccezione concernente il mancato ossequio, da parte dell'attore, dell'onere di allegazione e quella relativa alla carente motivazione del giudizio di primo grado, la Corte cantonale si è chinata sulla responsabilità della ricorrente, già organo di revisione della Y.________.
Entrata in funzione il 23 novembre 1993, la ricorrente ha dovuto in sostanza verificare solo i risultati dell'esercizio di quello stesso anno, essendo il fallimento intervenuto il 14 aprile 1995. Negli atti di causa non vi è però traccia del relativo rapporto di revisione. Dal verbale dell'assemblea generale svoltasi il 4 giugno 1994 si può comunque evincere che, nonostante il bilancio dell'esercizio segnalasse una perdita di fr. 566'131. 80, l'organo di revisione si è limitato ad informare la società del verificarsi dei requisiti per l'applicazione dell'art. 725 cpv. 1 CO, senza riconoscere la manifesta gravità della situazione contabile, né dare seguito all'obbligo di notifica al giudice.
In queste circostanze i giudici ticinesi hanno ammesso la violazione degli artt. 725 cpv. 2 e 729b cpv. 2 CO e ravveduto nel comportamento della ricorrente una negligenza grave.
Ai fini della decisione sul danno essi hanno considerato l'aumento delle perdite consecutivo al ritardato deposito del bilancio, pari alla differenza tra il bilancio 1994 e quello del 1993, di fr. 409'410. 50. Pur ammettendo che la ricorrente non può essere resa responsabile per le perdite verificatesi prima dell'assemblea del 4 giugno 1994, essi hanno comunque confermato la sua condanna al versamento dell'intera somma vantata in causa; sulla base di un criterio "proporzionale", giudicato l'unico possibile in mancanza di altri elementi, hanno infatti stabilito che la perdita intervenuta tra il 4 giugno ed il 31 dicembre 1994 superava sicuramente la pretesa di fr. 216'811. 80.
4.- A mente della ricorrente questa sentenza è il risultato di un'applicazione manifestamente insostenibile di numerose regole del diritto processuale cantonale nonché di un arbitrario apprezzamento delle prove.
a) Il resistente rimprovera alla controparte di abusare del termine "arbitrario", dato che per il resto essa non invoca alcun articolo costituzionale, e ritiene il gravame inammissibile già per questo motivo. A torto. È vero che l'art. 9 Cost. , che protegge il cittadino dall'arbitrio, non è citato come tale. La ricorrente espone tuttavia ripetutamente e nel dettaglio quali sono le disposizioni ed i principi del diritto cantonale che, secondo lei, l'autorità cantonale avrebbe arbitrariamente applicato e quali sarebbero i fatti arbitrariamente accertati.
b) Le rigorose esigenze di motivazione poste dall'art. 90 cpv. 1 OG risultano semmai disattese per altri versi.
Giusta questa norma, il ricorso di diritto pubblico deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione. Ciò significa che l'allegato ricorsuale deve sempre contenere un'esauriente motivazione giuridica dalla quale si possa dedurre che, ed in quale misura, la decisione impugnata colpisce il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (DTF 122 I 70 consid. 1c con rinvii).
Il ricorso in rassegna si avvera dunque d'acchito inammissibile nella misura in cui, preliminarmente, contesta genericamente tutte le allegazioni di fatto della sentenza impugnata e richiama gli scritti presentati dinanzi alle autorità cantonali (cfr. anche DTF 115 Ia 27 consid. 4a pag. 30).
c) Un gravame fondato sull'art. 9 Cost. (art. 4 vCost.), com'è quello in esame, non può inoltre essere sorretto da argomentazioni con cui il ricorrente si limita a contrapporre il suo parere a quello dell'autorità cantonale, come se il Tribunale federale fosse una superiore giurisdizione di appello a cui compete di rivedere liberamente il fatto e il diritto e di ricercare la corretta applicazione delle norme invocate. L'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata.
Per richiamarsi con successo all'arbitrio, la parte che ricorre deve dimostrare - con un'argomentazione precisa - che l'autorità cantonale ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità, e ciò sia nella motivazione che nell'esito (DTF 125 I 166 consid. 2a con rinvii).
5.- Dinanzi al Tribunale federale la ricorrente ripropone, in sostanza, le censure di natura procedurale già formulate - e respinte - in sede cantonale. Essa rimprovera in particolare al Tribunale d'appello di avere applicato in modo arbitrario gli artt. 78, 84, 85, 90, 165 e 184 CPC/TI, che - a suo dire - regolano il processo ticinese secondo il principio attitatorio e dispositivo e definiscono l'obbligo di motivare le sentenze. L'autorità avrebbe posto alla base della sua pronunzia fatti e circostanze che l'attore non ha allegato né sostanziato e che pertanto sono - inammissibilmente - sfuggiti al contraddittorio. Tale è il caso, secondo la ricorrente, laddove la Corte ha accertato l'obbligo dell'ufficio di revisione di avvisare il giudice in forza dell'art. 729b cpv. 2 CO una volta appreso che la Y.________ si trovava in uno stato di manifesta eccedenza di debiti: il resistente non ha infatti affermato né il verificarsi di un'eccedenza di debiti "manifesta" né l'esistenza di un simile obbligo legale. Essa formula argomentazioni analoghe anche a proposito del danno, che il resistente non avrebbe allegato né circostanziato.
6.- Questa prima serie di censure a carattere processuale appare infondata, senza che sia necessario esaminare nel dettaglio la portata delle singole disposizioni del diritto ticinese menzionate nel ricorso.
a) Va innanzitutto scartata la tesi per cui la Corte cantonale non avrebbe debitamente motivato la sua pronunzia. Il diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere sentito, impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti.
Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione (DTF 126 I 97 consid. 2b, 125 II 369 consid. 2c, 124 II 146 consid. 2a).
Nel caso di specie non si può ragionevolmente sostenere che la motivazione del giudizio cantonale sarebbe così carente da pregiudicare la possibilità di ricorso della ricorrente, prova ne siano il tenore e il contenuto dell'allegato presentato dinanzi al Tribunale federale.
b) Giusta i combinati disposti 78 e 165 CPC/TI la parte attrice è obbligata a motivare in fatto e in diritto le proprie pretese. Come rettamente rilevato nella decisione impugnata queste disposizioni mirano a permettere alle parti e al giudice la chiara determinazione dell'oggetto litigioso, in modo da evitare l'esame di circostanze diverse da quelle evidenziate in petizione e, soprattutto, poter concentrare la fase istruttoria sulle questioni rilevanti ai fini del giudizio.
Orbene, in concreto i giudici cantonali hanno ritenuto che il resistente ha validamente esposto i motivi di fatto per i quali considera i convenuti responsabili del pregiudizio patito dalla fallita, anche se in modo talora sommario. Tale conclusione non può essere definita manifestamente insostenibile.
aa) Nella petizione v'è un intero capitolo dedicato all'insolvenza della società, nel quale il resistente, asseverata l'insolvenza della Y.________ a partire dal 1987, ha esposto l'ammontare delle perdite anno per anno (da fr. 81'863. 65 nel 1988 a fr. 975'542. 30 nel 1994), precisato le percentuali rispetto al capitale sociale di fr.
100'000.-- (dal 40% nel 1987 fino al 975% nel 1994) ed esplicitamente affermato che si trattava di una "situazione di chiara insolvenza della società". Sostenere, in simili circostanze, che il resistente non ha allegato né sostanziato la manifesta insolvenza della Y.________ rasenta la temerarietà.
bb) È vero ch'egli non ha espressamente menzionato l'obbligo dell'ufficio di revisione di avvisare il giudice.
Nella petizione si legge tuttavia che i convenuti, tra cui vi è anche la ricorrente, hanno danneggiato la Y.________ ed i creditori "con il loro comportamento, in chiaro contrasto con gli obblighi che gli incombevano come organi della Y.________" (pag. 7 in fine) e che "gli uffici di revisione hanno pure commesso altre gravi infrazioni ai loro obblighi di legge. Basti pensare [..] al mancato controllo, da parte loro, del vero stato patrimoniale della società, delle valutazioni insite nel bilancio" (pag. 21 in fine).
Nella parte in diritto il resistente ha inoltre precisato che la X.________ avrebbe dovuto rispondere a norma dell' art. 755 CO, in relazione con gli artt. 727 segg. CO (n. 24 a pag. 23). Se ne deve concludere che l'autorità cantonale, considerando adempiuto anche sotto questo profilo l'onere di allegazione a carico dell'attrice, non è incorsa nell' arbitrio: non è infatti insostenibile ritenere che da una lettura globale dell'atto di petizione fosse chiaro che il resistente intendeva rendere responsabile l'ufficio di revisione per non aver ossequiato l'obbligo principale che gli incombeva vista l'insolvenza della società, ovverosia per aver mancato di avvisare il giudice in conformità con l'art. 729b cpv. 2 CO.
cc) Tenuto conto delle difficoltà che incontra inizialmente la parte lesa nell'allegare e sostanziare il danno indiretto subito (cfr. Forstmoser, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, Zurigo, 1987, no. 158), la sentenza cantonale resiste alla censura di arbitrio anche a questo riguardo. Al punto no. 13 della petizione sono state infatti presentate in modo chiaro le cifre poi considerate dall' autorità ticinese per il calcolo del danno, vale a dire l' entità delle perdite per gli esercizi 1993 e 1994, nonché il totale delle pretese notificate e rimaste scoperte nel fallimento; questo tema è stato parzialmente ripreso al punto no. 22. Sempre al punto no. 13 il resistente ha espresso il suo stupore per l'esiguità dei crediti rimasti insoddisfatti in sede di fallimento (fr. 216'811. 80) rispetto alle perdite contabili registrate. A mente dei giudici cantonali questa divergenza si spiega con il fatto che non tutti i creditori hanno ritenuto necessario insinuare le proprie pretese nella procedura fallimentare. Quest'argomentazione non è, effettivamente, stata addotta negli allegati di causa; ciò non influisce tuttavia sulla sua rilevanza, trattandosi del risultato dell'apprezzamento delle prove, che l'autorità giudiziaria esegue secondo il suo libero convincimento, sulla scorta delle risultanze processuali (art. 90 CPC/TI), prescindendo quindi dalle proposte d'interpretazione formulate dalle parti. La medesima considerazione s'impone per il contestato "criterio proporzionale" adottato dalla Corte ticinese per determinare la porzione del danno imputabile alla ricorrente.
7.- Nel gravame sono censurati, siccome arbitrari, anche vari accertamenti relativi all'ammontare del danno.
a) A questo riguardo appare utile rammentare che, per giurisprudenza invalsa, in materia di valutazione delle prove il giudice cantonale del merito fruisce di un ampio margine di apprezzamento(DTF 118 Ia 144 consid. 1a); il Tribunale federale annulla la sentenza cantonale, per violazione dell'art. 9 Cost. , solo se il giudice cantonale abusa di tale potere e pronuncia una sentenza che appare - e ciò non solo nella sua motivazione ma bensì anche nell' esito - manifestamente insostenibile (DTF 125 I 166 consid. 2a con rinvii).
L'apprezzamento delle prove può ad esempio essere qualificato d'arbitrario se l'autorità cantonale non ha tenuto conto, senza alcuna seria ragione, di un elemento di prova atto a modificare il suo giudizio; se si è sbagliata manifestamente sul senso e la portata di un determinato mezzo di prova; oppure se ha ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 120 Ia 31 consid. 4b, 118 Ia 28 consid. 1b, 104 Ia 399 consid. 9).
b) La ricorrente definisce innanzitutto insostenibile, assurda e priva di riscontri processuali la conclusione dell'autorità cantonale secondo la quale la differenza tra le perdite contabili accertate al 31 dicembre 1993 (fr. 566'131. 80) e i debiti rimasti scoperti al termine della procedura fallimentare (fr. 216'811. 80) sarebbe dovuta al fatto che non tutti i creditori, ad esempio buona parte di quelli che hanno ottenuto in precedenza degli attestati di carenza di pegno, avrebbero notificato i loro crediti nel fallimento. Si tratta di una critica infondata.
Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, l'accertamento in discussione non è il frutto di semplici ipotesi: i giudici cantonali si sono basati su precisi elementi di prova, peraltro indicati nella sentenza impugnata, quali, ad esempio, gli atti della procedura d'asta pubblica e la deposizione di C.________, già amministratore della Y.________, il quale ha valutato in circa fr. 600'000.-- i crediti scoperti.
Pur criticando la conclusione della Corte ticinese la ricorrente nemmeno menziona questi elementi di prova, né tantomeno dimostra che le stesse sarebbero state valutate in modo arbitrario.
c) Essa merita per contro di essere ascoltata laddove rimprovera ai giudici cantonali di essere caduti nell'arbitrio calcolando il danno sulla sola base del confronto fra le perdite contabili riportate al 31 dicembre 1993 e quelle al 31 dicembre 1994, senza tenere conto delle riserve occulte derivanti dalla sottovalutazione degli immobili a bilancio. Così facendo, secondo la ricorrente, i giudici non hanno accertato se fra il 4 giugno 1994 - quando essa avrebbe dovuto notificare al giudice la situazione in cui versava la società - e il 14 aprile 1995 - data di apertura del fallimento - vi è stato un reale aumento dei debiti.
Nei considerandi concernenti l'appello introdotto da A.________, la Corte ticinese ha effettivamente ammesso l'esistenza di riserve occulte nel bilancio della Y.________, che ha valutato in circa fr. 320'000.--. Questo importo risulta dalla differenza fra il valore degli immobili iscritti a bilancio dal 1989 al 1993 (fr.
3'828'999. 50) e quanto ricavato in occasione della vendita all'asta svoltasi nel 1994 (fr. 4'150'000.--). Successivamente, però, quando si è trattato di calcolare il danno cagionato dall'organo di revisione, i giudici ticinesi non hanno più considerato le cennate riserve tacite, limitandosi, come già esposto, a determinare la differenza fra le perdite registrate nei bilanci 1993 e 1994. L'importo così ottenuto, di fr. 409'410. 50, è dunque il risultato di un raffronto errato: si è tenuto conto, da un lato, della perdita di fr. 566'131. 80 risultante dal bilancio dell'esercizio 1993 nel quale, secondo la sentenza impugnata, la posizione di fr. 3'858'999. 50 concernente gli immobili era sottovalutata per fr. 320'000.-- e, dall'altro, della perdita di fr. 975'542. 30 iscritta nel bilancio dell'esercizio 1994, nel quale gli immobili non figuravano più, essendo stati nel frattempo venduti per fr. 4'150'000.--.
In altre parole, dimenticando che solo nel primo termine di paragone vi era una riserva occulta, l'autorità ticinese ha eseguito un calcolo insostenibile, in contrasto con gli atti nonché in contraddizione con quanto da essa già accertato. La questione di sapere se una simile svista comporta una violazione del diritto federale non può venire esaminata nel quadro del presente rimedio; spetta all'autorità cantonale il compito di correggere il calcolo e determinare i suoi effetti sull'esito della vertenza.
8.- Per questi motivi il ricorso di diritto pubblico va accolto, nella misura in cui è ricevibile. La sentenza impugnata dev'essere annullata limitatamente a quanto riguarda la ricorrente.
Gli oneri processuali e le spese ripetibili sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG).
Per questi motivi
il Tribunale federale
pronuncia :
1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso di diritto pubblico è accolto: i dispositivi I e II della sentenza impugnata sono annullati; il dispositivo III è annullato solo in quanto concerne la X.________.
2. La tassa di giustizia di fr. 6000.-- è posta a carico del resistente, il quale rifonderà fr. 7000.-- alla ricorrente per ripetibili della sede federale.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Canton Ticino.
Losanna, 22 maggio 2001 VIZ
In nome della I Corte civile
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente, La Cancelliera,