BGer U 181/1998
 
BGer U 181/1998 vom 22.05.2001
[AZA 7]
U 181/98 Ws
IVa Camera
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
Schäuble, cancelliere
Sentenza del 22 maggio 2001
nella causa
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente,
contro
L._______, opponente, rappresentato dall'avv. Francesca
Gemnetti, Via Nizzola 4, 6501 Bellinzona,
e
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano
F a t t i :
A.- L._______, nato nel 1949, di professione boscaiolo,
lavorava come aiuto volo presso la ditta H._______ SA
di B._______ quando, il 6 giugno 1990, fu vittima di un
infortunio professionale. Egli ne riportò un trauma distorsivo/contusivo
del ginocchio destro, curato con meniscectomia
parziale mediale, ricostruzione del legamento collaterale
mediale e osteotomia valgizzante derotativa.
L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro
gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni
di legge.
Mediante decisione 2 settembre 1997, l'INSAI dispose
l'erogazione di una rendita d'invalidità del 17% dal 1°
maggio 1997 e di un'indennità per menomazione all'integrità
del 5%, confermando il provvedimento anche dopo opposizione,
il 20 ottobre 1997.
B.- Assistito dall'avv. Francesca Gemnetti, L._______
insorse con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino chiedendo l'assegnazione di una rendita
d'invalidità del 35% e la concessione del beneficio dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio con rifusione
di spese e ripetibili.
Con decisione 2 febbraio 1998 la vicepresidente del
Tribunale cantonale accordò l'assistenza giudiziaria richiesta.
Per giudizio del successivo 28 aprile, l'autorità giudiziaria
di primo grado accolse poi parzialmente il gravame,
obbligando l'INSAI a versare all'insorgente una rendita
calcolata su un'invalidità del 30%. L'Istituto venne inoltre
condannato al pagamento di ripetibili nella misura di
fr. 1'000.-.
C.- L'INSAI interpone a questa Corte un ricorso di diritto
amministrativo con cui chiede di stabilire il tasso
d'invalidità al 17%, conformemente alla decisione su opposizione
litigiosa.
L'assicurato, sempre tramite l'avv. Francesca Gemnetti,
postula la reiezione del gravame, il riconoscimento di
un tasso d'invalidità del 35% e il beneficio dell'assistenza
giudiziaria gratuita. Da parte sua l'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.
D i r i t t o :
1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente
ricordato le norme di diritto concernenti il tema
oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione
della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente.
I primi giudici hanno in particolare esposto
come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità
venga determinato paragonando il reddito del lavoro che
l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da
lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con
quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido. Essi hanno poi rilevato, pure a ragione, che al
fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o
al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti
che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente
da altri specialisti, precisando, da un lato, come il
compito del medico consista nel porre un giudizio sullo
stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato sia incapace al lavoro, dall'altro,
come la documentazione medica costituisca un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato. A questa
esposizione non può che essere fatto riferimento e prestata
adesione.
2.- a) Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente
sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati
nei rapporti allestiti rispettivamente il 3 marzo 1994 e il
18 marzo 1997 dal dott. K._______ e dal dott. C._______,
entrambi medici di circondario dell'INSAI, i primi giudici
hanno considerato che l'assicurato, a dipendenza dei postumi
infortunistici al ginocchio destro, non era più in grado
di svolgere l'attività esercitata prima dell'incidente subito
nel 1990. Come l'istituto assicuratore, essi hanno però
ritenuto l'interessato abile al lavoro in misura completa
in attività sostitutive leggere compatibili con lo stato
di salute. Su tale punto, il Tribunale federale delle assicurazioni
non ha alcun motivo per scostarsi dal giudizio
impugnato. Le censure formulate in proposito dall'opponente,
analoghe a quelle da lui presentate in sede di gravame
all'autorità cantonale, non permettono a questa Corte di
pervenire ad una diversa conclusione (cfr. sull'attendibilità
delle valutazioni dei medici di circondario dell'INSAI,
DTF 122 V 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138
pag. 1341 segg.).
b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche
dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente
attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un
paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2
LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare,
il reddito ipotetico d'invalido, i primi giudici, in modifica
di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo
impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata
in tema di determinazione del salario di riferimento
per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno
ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli
anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile
sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati
non qualificati con problemi di salute in attività
leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati
su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria
ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata
in DTF 126 V 75 segg.
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
stabilito che ai fini della determinazione del reddito
da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale
e salariale concreta dell'interessato. Qualora
difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente
alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti
dalle statistiche salariali. La questione di sapere se
e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici
debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle
circostanze personali e professionali del caso concreto
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni
di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è
tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro.
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora
rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da
una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare,
il giudice non può senza valido motivo sostituire il
suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo
cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su
un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o
non qualificato in attività confacenti allo stato di salute
è valutato senza particolare riferimento alle circostanze
specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi,
non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova
giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19
aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I
10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio
querelato non può quindi essere tutelato.
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,
l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti
presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando
come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe
in grado di esercitare dal profilo sanitario, i dipendenti
di tali ditte percepissero un reddito annuo medio
pari a fr. 42'030.-. Orbene, il Tribunale federale delle
assicurazioni può aderire alla valutazione del guadagno
ipotetico di invalido operata dall'INSAI. L'importo stabilito
appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla
struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale
- dati secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori
di sesso maschile attivi in occupazioni semplici e
ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1997, a fr.
54'245.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando
si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126
V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso
concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del
salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al
limite massimo del 25%.
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità (fr. 50'568.- annui) non
è mai stato contestato dalle parti in causa, la decisione
amministrativa in lite che riconosce all'opponente il diritto
a una rendita calcolata su un'invalidità del solo 17%
merita di essere ristabilita.
4.- a) L'opponente ha domandato di essere posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Ora, i requisiti posti dall'art. 152 cpv. 2 OG in relazione
con l'art. 135 OG appaiono adempiuti. Dalla documentazione
all'inserto risulta in effetti comprovata la situazione
d'indigenza e, visti i non evidenti quesiti giuridici
posti dalla fattispecie, non si poteva pretendere che
il richiedente difendesse i suoi interessi senza l'ausilio
di un legale (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, n. 5 e 7 all'art. 152 OG).
Il gratuito patrocinio va quindi concesso. L'assicurato,
che già aveva ottenuto tale beneficio in sede cantonale,
con decisione esplicante tuttora effetto, viene comunque
esplicitamente avvertito che qualora sia più tardi in grado
di pagare, sarà tenuto alla rifusione verso la Cassa del
Tribunale ai sensi dell'art. 152 cpv. 3 OG.
b) Nella misura in cui la richiesta concerne invece la
dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie, essa è priva
di oggetto, la procedura di ricorso in materia d'assegnazione
o di rifiuto di prestazioni assicurative essendo
di regola gratuita (art. 134 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
p r o n u n c i a :
I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il
giudizio querelato 28 aprile 1998 essendo annullato.
II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
III. La domanda di assistenza giudiziaria dell'opponente è
accolta. La Cassa del Tribunale rifonderà alla patrocinatrice
dell'interessato fr. 2'500.- (comprensivi
dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di patrocinio
per la procedura federale.
IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale
cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 22 maggio 2001
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera :
Il Cancelliere :