BGer 1A.11/2001 |
BGer 1A.11/2001 vom 30.05.2001 |
[AZA 0/2]
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1A.11/2001
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I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
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30 maggio 2001
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Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente
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della Corte e vicepresidente del Tribunale federale, Féraud e Catenazzi.
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Cancelliere: Gadoni.
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Visto il ricorso di diritto amministrativo del 17 gennaio 2001 presentato da A.________, Campione d'Italia, patrocinato dall'avv. Gianluca Boscaro, Lugano, contro la decisione emanata il 13 dicembre 2000 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino in relazione all'ordine di trasmissione del 14 novembre 1999 emesso dal Ministero pubblico del Cantone Ticino nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria avviata su domanda della Germania;
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Ritenuto in fatto :
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A.- L'11 agosto 1999 la Procura di Monaco, in Germania, ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria connessa a un procedimento penale aperto in Germania contro B.________ per amministrazione infedele. L'Autorità estera lo sospetta di avere, come socio gerente della X.________ GmbH, acquistato negli anni dal 1994 al 1999 immobili a prezzi gonfiati, facendosi poi ristornare dai venditori o mediatori parte del prezzo pagato, danneggiando in tal modo la società.
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L'Ufficio federale di polizia (UFP) ha delegato l' esecuzione della rogatoria al Ministero pubblico del Cantone Ticino che, accertata l'ammissibilità della domanda, ha ordinato la perquisizione dei vani a disposizione di B.________ in via Cantonale e presso Villa Sassa a Lugano, il sequestro di tutta la sua documentazione e di quella delle società a lui facenti capo, nonché il sequestro della documentazione relativa a C.________, secondo le Autorità germaniche pure coinvolto nelle operazioni illecite.
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B.- Nell'ambito del procedimento, la Procura di Monaco ha pure presentato, il 6 ottobre 1999, una domanda di assistenza giudiziaria complementare, tendente ad acquisire la documentazione bancaria dei conti di spettanza, tra l'altro, di A.________ presso la banca Y.________ AG di Zurigo.
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Secondo l'Autorità richiedente su quei conti sarebbero transitati ristorni sospetti a favore di B.________ in relazione all'acquisto di Villa Sassa a Lugano e del Medical Center a Sindelfingen, in Germania. Il Ministero pubblico del Cantone Ticino, che l'UFP aveva frattanto designato Cantone direttore, ha ammesso la domanda complementare e ordinato alla banca l'identificazione di ogni relazione di cui A.________ era titolare, contitolare, avente diritto economico o procuratore, il sequestro dei valori presenti sulle citate relazioni e la consegna della documentazione richiesta. Il 14 novembre 1999, il Ministero pubblico ha poi ordinato la trasmissione alla Germania della documentazione ricevuta dalla banca.
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Contro la decisione di chiusura sono insorti dinanzi alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) A.________ e la D.________ Ltd. , di cui A.________ è avente diritto economico. Sostenevano essenzialmente che la domanda complementare riguarderebbe il pagamento e la successiva utilizzazione di una provvigione di fr. 2'500'000.-- relativa all'acquisto di Villa Sassa. La D.________ Ltd. riconosceva che sul proprio conto erano stati versati fr. 2'250'000.-- il 23 dicembre 1997, ma contestava la trasmissione all'Autorità richiedente di atti anteriori a quella data. A.________ rilevava che sulla sua relazione bancaria non era stato eseguito un pagamento di fr. 2'500'000.-- e che la documentazione richiesta non aveva alcun rapporto con il procedimento penale estero:
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chiedeva quindi, per quanto concerneva i conti a lui intestati, l'annullamento dell'ordine di trasmissione. La CRP ha respinto i ricorsi con sentenza del 13 dicembre 2000.
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C.- A.________ impugna questo giudizio con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
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Chiede di annullare l'autorizzazione concessa all'Autorità estera di acquisire la documentazione bancaria a lui intestata e di dissequestrare la relazione; in via subordinata postula il rinvio degli atti alla Corte cantonale per miglior accertamento dei fatti e modifica della decisione, nel senso di respingere la domanda di assistenza. Il ricorrente fa essenzialmente valere una violazione del principio della proporzionalità. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
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La Corte cantonale si riconferma nel giudizio impugnato.
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L'Ufficio federale di giustizia (UFG) e il Ministero pubblico postulano la reiezione del ricorso.
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Considerando in diritto :
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1.- a) Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 126 I 207 consid. 1, 257 consid. 1a, 126 III 485 consid. 1).
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b) Ai rapporti nell'ambito dell'assistenza giudiziaria tra Svizzera e Germania si applicano in primo luogo la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351. 1) e l'Accordo che la completa, concluso dai due Stati il 13 novembre 1969 (RS 0.351. 913.61). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351. 1) e la sua ordinanza di applicazione (OAIMP; RS 351. 11) sono applicabili alle questioni che la Convenzione e l'Accordo non regolano espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 123 II 134 consid. 1a, 122 II 140 consid. 2), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
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c) In virtù della norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura essa debba essere prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d, 119 Ib 56 consid. 1d). Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento della decisione impugnata sono ammissibili (art. 25 cpv. 6 AIMP e 114 OG; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii).
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d) Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di documenti, acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, resa da un'Autorità cantonale di ultima istanza, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile dal profilo dell'art. 80f cpv. 1 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP.
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e) Il gravame è stato presentato dal titolare dei conti oggetto della contestata misura di assistenza. La sua legittimazione a ricorrere è quindi pacifica (art. 80h lett. b AIMP in relazione con l'art. 9a lett. a OAIMP; DTF 126 II 258 consid. 2d/aa, 125 II 356 consid. 3b/aa-bb).
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2.- Il ricorrente sostiene in sostanza che la domanda di assistenza giudiziaria complementare, qui litigiosa, si riferirebbe essenzialmente ai versamenti legati all' acquisto di Villa Sassa, a Lugano, e del Medical Center, a Sindelfingen; ora, entrambe le operazioni immobiliari sarebbero avvenute alla fine del 1997, per cui la trasmissione di documentazione bancaria anteriore sarebbe ingiustificata e sproporzionata.
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a) Secondo la giurisprudenza, l'adozione di provvedimenti coercitivi secondo gli art. 3 CEAG e 64 AIMP deve rispettare il principio della proporzionalità (cfr. art. 63 cpv. 1 AIMP). Esso impone di concedere l'assistenza solo nella misura necessaria alla ricerca della verità nel procedimento estero. Il quesito di sapere se le informazioni richieste siano necessarie o utili alla procedura in corso nello Stato richiedente deve essere in linea di principio lasciato all'apprezzamento delle Autorità di quest'ultimo.
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Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può quindi sostituire il proprio potere d'apprezzamento a quello dell'Autorità estera che conduce le indagini. La cooperazione internazionale può essere rifiutata unicamente se gli atti richiesti non siano in relazione con l'infrazione perseguita e risultino manifestamente non idonei a far progredire l'inchiesta estera, sicché la domanda si configurerebbe come pretesto per una ricerca indiscriminata di mezzi probatori (DTF 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a, 120 Ib 251 consid. 5c).
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Il principio della proporzionalità impedisce pure all'Autorità richiesta di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente (DTF 121 II 241 consid. 3a, 118 Ib 111 consid. 5d, 117 Ib 64 consid. 5c e rinvii).
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Se del caso, la domanda deve essere interpretata secondo il senso che le si può ragionevolmente attribuire. Da questo profilo, nulla si oppone ad un'interpretazione ampia della rogatoria, qualora siano adempiute tutte le condizioni per la concessione dell'assistenza; tale modo di procedere può altresì evitare la presentazione di domande complementari (DTF 121 II 241 consid. 3a). In tali circostanze possono quindi essere trasmessi anche documenti e informazioni non esplicitamente menzionati nella domanda (DTF 125 II 356 consid. 9 inedito). Spetta alla persona toccata dimostrare, in modo chiaro e preciso, per quali ragioni i documenti e le informazioni da trasmettere eccederebbero l'oggetto della domanda o non sarebbero di alcun interesse per l'inchiesta estera (DTF 122 II 367 consid. 2c).
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b) La domanda complementare del 6 ottobre 1999, su cui verte in sostanza il ricorso, fa invero riferimento essenzialmente a presunti versamenti illeciti legati alle operazioni immobiliari di Villa Sassa e del Medical Center, avvenute nel 1997. Tuttavia, come ha rilevato la Corte cantonale, risulta dalla domanda iniziale dell'11 agosto 1999 che il procedimento aperto in Germania contro B.________ e altre persone comporta un'ampia inchiesta, volta a chiarire presunte irregolarità nell'ambito di diverse transazioni immobiliari commesse dagli accusati nel periodo dal 1994 al 1999. In tali circostanze, anche la trasmissione della documentazione bancaria anteriore al 1997 (riguardante in concreto gli anni dal 1995 al 1999 e comprendente i documenti di apertura), può essere potenzialmente rilevante per accertare se i conti in questione siano stati eventualmente utilizzati per altre operazioni sospette (cfr. DTF 122 II 367 consid. 2c). Anche se incombe esclusivamente all'Autorità estera stabilire con certezza se tali documenti siano utili o meno, essi non appaiono d'acchito sprovvisti di qualsiasi interesse per il magistrato inquirente, potendo essere idonei a far progredire il procedimento penale estero.
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Né la trasmissione della documentazione litigiosa, limitata al periodo considerato nell'inchiesta estera, esorbita dai limiti della domanda di assistenza, rettamente interpretata dalla Corte cantonale.
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3.- Ne segue che il ricorso deve essere respinto.
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Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi
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il Tribunale federale
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pronuncia :
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1. Il ricorso è respinto.
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2. La tassa di giustizia di fr. 5000.-- è posta a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico, alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Ufficio federale di giustizia.
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Losanna, 30 maggio 2001 MDE
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
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Il Presidente,
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Il Cancelliere,
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