BGer 1P.239/2001 |
BGer 1P.239/2001 vom 30.05.2001 |
[AZA 0/2]
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1P.239/2001
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I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
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30 maggio 2001
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Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente
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della Corte e vicepresidente del Tribunale federale, Nay e Catenazzi.
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Cancelliere: Gadoni.
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Visto il ricorso di diritto pubblico del 29 marzo 2001 presentato da A.________, Bellinzona, patrocinato dall'avv.
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Paolo Tamagni, Bellinzona, contro la decisione emessa il 1° marzo 2001 dal Presidente della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone il ricorrente al Ministero pubblico del Cantone Ticino, in materia di arresto (stralcio dai ruoli di un ricorso privo di oggetto);
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Ritenuto in fatto :
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A.- Contro A.________, arrestato a Giubiasco il 14 febbraio 2001, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha promosso il giorno seguente l'accusa per i titoli di promovimento della prostituzione, tratta di esseri umani, corruzione di pubblici ufficiali stranieri e infrazione alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri.
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Il 15 febbraio 2001 il Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino (GIAR) ha deciso di mantenere l'arresto, considerati i gravi e concreti indizi di colpevolezza a carico dell'accusato, i bisogni istruttori e il pericolo di collusione. L'accusato ha impugnato questa decisione dinanzi alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP). Il 1° marzo 2001 il Presidente della CRP, preso atto che il Procuratore pubblico aveva posto il 21 febbraio 2001 l'accusato in libertà provvisoria, ha stralciato dai ruoli il ricorso, siccome divenuto privo di oggetto.
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B.- A.________ impugna la decisione di stralcio con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla; postula pure di annullare la decisione del 15 febbraio 2001 del GIAR. Fa valere una violazione degli art. 9, 10, 29, 31 e 32 Cost. nonché degli art. 5 e 8 CEDU. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
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C.- Il Presidente della CRP chiede la conferma della decisione impugnata, mentre il GIAR si rimette al giudizio del Tribunale federale. Il Procuratore pubblico chiede invece di dichiarare irricevibile il ricorso, subordinatamente di respingerlo nella misura della sua ammissibilità.
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Considerando in diritto :
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1.- a) Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 126 I 207 consid. 1, 257 consid. 1a, 126 III 485 consid. 1).
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b) Presentato contro una decisione cantonale di ultima istanza in materia di privazione della libertà personale, il ricorso di diritto pubblico è ricevibile dal profilo degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 (cfr. art. 100 cpv. 2 e 284 cpv. 1 lett. a CPP/TI) e 87 OG. Questo rimedio ha, tranne eccezioni che non si verificano in concreto essendo l'accusato in libertà, natura meramente cassatoria (DTF 126 III 534 consid. 1c e rinvio, 124 I 327 consid. 4a e 4b/aa). Ove il ricorrente chiede più dell'annullamento del giudizio impugnato, segnatamente l'annullamento della decisione del GIAR sul mantenimento dell'arresto, il gravame è quindi inammissibile (DTF 127 II 1 consid. 2c, 125 I 104 consid. 1b e rinvii).
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La replica richiesta dal ricorrente, visto l'esito del ricorso, non è necessaria (art. 93 OG).
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c) Secondo l'art. 88 OG il diritto di ricorrere spetta ai privati o agli enti collettivi che si trovano lesi nei loro diritti da decreti o decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale.
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Secondo la giurisprudenza relativa all'art. 88 OG il Tribunale federale esamina le censure sollevate unicamente se il ricorrente ha un interesse pratico e attuale alla loro disamina, rispettivamente all'annullamento del giudizio impugnato (DTF 125 I 394 consid. 4a, 116 Ia 149 consid. 2a). Quest'esigenza assicura che il Tribunale federale statuisca, nell'interesse dell'economia processuale, su questioni concrete e non solamente teoriche (DTF 125 I 394 consid. 4a, 110 Ia 140 consid. 2a). Nell'ambito della carcerazione preventiva, secondo la costante giurisprudenza, il requisito dell'interesse pratico e attuale non è di massima adempiuto quando, come è qui il caso, l'accusato sia stato nel frattempo posto in libertà provvisoria (DTF 125 I 394 consid. 4a, 118 Ia 488 consid. 1).
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Il Tribunale federale può tuttavia rinunciare eccezionalmente al requisito di un interesse pratico e attuale ed esaminare comunque un ricorso allorché i quesiti sollevati si potrebbero ripetere in qualsiasi momento nelle stesse o in analoghe circostanze e un tempestivo esame da parte del giudice costituzionale sarebbe pressoché impossibile; occorre inoltre che esista un interesse pubblico sufficientemente importante per risolverli (DTF 125 I 394 consid. 4b, 116 Ia 149 consid. 2b).
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2.- Il Presidente della CRP, accertato che l'accusato era stato nel frattempo posto in libertà provvisoria, ha ritenuto il ricorso contro la decisione del GIAR sul mantenimento dell'arresto divenuto privo di oggetto e l'ha quindi stralciato dai ruoli. Il ricorrente sembra contestare tale modo di procedere, accennando al fatto che la Corte cantonale avrebbe comunque dovuto esaminare nel merito il suo gravame: tale quesito potrebbe ripetersi anche in futuro, quando un accusato viene scarcerato durante la procedura dinanzi alla CRP. Ritenuto che, in tali circostanze, essendo l'interessato in libertà, non sarebbe mai adempiuto il requisito di un interesse pratico e attuale, ci si può chiedere se, in concreto, il Tribunale federale non debba rinunciarvi, procedendo quindi all'esame del gravame.
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La questione può tuttavia rimanere indecisa poiché il ricorrente non si esprime sul citato quesito con una motivazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e alle esigenze poste dalla giurisprudenza (cfr. DTF 125 I 71 consid. 1c, 492 consid. 1b, 122 I 70 consid. 1c, 119 Ia 197 consid. 1d). Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale esamina unicamente le censure sollevate in modo chiaro e dettagliato (DTF 125 I 492 consid. 1b e rinvii). Con particolare riguardo alla fattispecie, quando l'ultima autorità cantonale dichiara una censura irricevibile e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre, conformemente all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, perché l'autorità, in modo arbitrario, non sarebbe entrata nel merito delle critiche (cfr. DTF 123 V 335 consid. 1b, 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2). Riproposte dinanzi al Tribunale federale, le censure relative al merito della vertenza sono inammissibili, ritenuto che la loro omessa trattazione in sede cantonale comporta la mancanza di esaurimento delle istanze cantonali (art. 86 e 87 OG; cfr. DTF 109 Ia 248 consid. 1).
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Certo, il ricorrente accenna al fatto che la CRP avrebbe dovuto esaminare la legalità dell'arresto, segnatamente per quanto riguardava l'esistenza dei gravi e concreti indizi di colpevolezza, da lui contestati. Tuttavia, in questa sede egli si confronta, in sostanza, con la decisione 15 febbraio 2001 del GIAR, insistendo con critiche relative ai motivi dell'arresto, segnatamente contestando l' esistenza dei citati indizi di colpevolezza e una sufficiente sua informazione su questi indizi da parte del GIAR.
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Il ricorrente non spiega invece, secondo le esigenze dettate dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, per quali ragioni il Presidente della CRP sarebbe incorso nell'arbitrio stralciando il gravame e non esaminandolo nel merito. Non fa in particolare valere la violazione di una specifica norma procedurale cantonale che imponeva, anche in un caso come il presente, la trattazione del gravame; né egli sostiene che l'eventuale prassi dell'autorità cantonale di ultima istanza di ritenere, dopo la scarcerazione dell'accusato, privo di oggetto il ricorso, analogamente alla giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'art. 88 OG, sarebbe arbitraria (cfr. sentenza inedita del 2 settembre 1994 nella causa B.H., consid. 2). D'altra parte, dinanzi alla CRP, il ricorrente non aveva di massima sollevato questioni di principio tali che avrebbero potuto ripetersi in qualsiasi momento nelle stesse o in simili circostanze e che non avrebbero più potuto essere esaminate tempestivamente.
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Anche in quella sede egli aveva infatti essenzialmente lamentato l'assenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza a suo carico; tali censure vertono essenzialmente sull'esistenza di sufficienti motivi per procedere all'arresto e devono quindi, di massima, essere esaminate in ogni singolo caso (DTF 125 I 394 consid. 4b pag. 397 in fine).
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3.- Ne consegue che, in tali circostanze, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi
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il Tribunale federale
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pronuncia :
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1. Il ricorso è inammissibile.
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2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico, al Giudice dell'istruzione e dell' arresto e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d' appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 30 maggio 2001 VIZ
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
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Il Presidente,
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Il Cancelliere,
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