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Original
 
[AZA 7]
U 286/98 Ws
IVa Camera
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
Schäuble, cancelliere
Sentenza del 31 maggio 2001
nella causa
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente,
contro
M._________, opponente, rappresentato dal Patronato INCA,
Vicolo Posta Vecchia 8, 6501 Bellinzona,
e
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano
F a t t i :
A.- M._________, nato nel 1939, lavorava come capo-muratore
presso l'impresa di costruzioni Z._________ SA
di R._________ quando, il 10 ottobre 1995, fu vittima di un
infortunio professionale. Egli ne riportò una contusione
alla spalla destra che rese necessari due interventi
chirurgici. L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione
contro gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le
prestazioni di legge.
Mediante decisione 27 ottobre 1997, l'INSAI dispose
l'erogazione di una rendita d'invalidità del 30% dal 1°
giugno 1997 e di un'indennità per menomazione all'integrità
del 10%, confermando il provvedimento anche dopo opposizione,
il 19 dicembre 1997.
B.- Assistito dal Patronato INCA di Bellinzona,
M._________ insorse con ricorso al Tribunale delle assicurazioni
del Cantone Ticino chiedendo l'assegnazione di una
rendita d'invalidità del 40% e la concessione di un'adeguata
indennità per ripetibili.
Per giudizio 28 agosto 1998 l'autorità giudiziaria
cantonale accolse il gravame, obbligando l'INSAI a versare
all'insorgente una rendita calcolata su un'invalidità del
43%. L'Istituto venne inoltre condannato al pagamento di
ripetibili nella misura di fr. 800.-.
C.- L'INSAI, rappresentato dall'avv. Mattia A. Ferrari
di Bellinzona, interpone a questa Corte un ricorso di diritto
amministrativo con cui chiede di annullare il giudizio
querelato e di stabilire il tasso d'invalidità al 30%,
conformemente alla decisione su opposizione litigiosa.
L'assicurato, sempre tramite il Patronato INCA, postula
la reiezione del gravame. Da parte sua l'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.
D i r i t t o :
1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente
ricordato le norme di diritto concernenti il tema
oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione
della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente.
Il primo giudice ha in particolare esposto come,
giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità
venga determinato paragonando il reddito del lavoro che
l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da
lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con
quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido. L'istanza cantonale ha poi rilevato, pure a ragione,
che al fine di poter graduare l'invalidità all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario
disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, precisando, da
un lato, come il compito del medico consista nel porre un
giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura
e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro,
dall'altro, come la documentazione medica costituisca
un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato.
A questa esposizione non può che essere fatto riferimento
e prestata adesione.
2.- a) Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente
sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati
nel rapporto 7 aprile 1997 del dott. C._________, specialista
di chirurgia ortopedica e medico di circondario dell'INSAI,
la Corte cantonale ha considerato che l'assicurato,
a dipendenza dei postumi infortunistici alla spalla destra,
non era più in grado di continuare l'attività di capo-muratore
esercitata prima dell'incidente subito nel
1995. Come l'istituto assicuratore, l'autorità giudiziaria
di primo grado ha però ritenuto l'interessato abile al lavoro
in misura completa in attività sostitutive leggere
compatibili con lo stato di salute. Su questi punti, del
resto incontestati, il Tribunale federale delle assicurazioni
non ha alcun motivo per scostarsi dal giudizio impugnato.
b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche
dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente
attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un
paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2
LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare,
il reddito ipotetico d'invalido, il primo giudice, in modifica
di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo
impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata
in tema di determinazione del salario di riferimento
per il calcolo della capacità di guadagno residua, ha
ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli
anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile
sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati
non qualificati con problemi di salute in attività
leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati
su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria
ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata
in DTF 126 V 75 segg.
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
stabilito che ai fini della determinazione del reddito
da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale
e salariale concreta dell'interessato. Qualora
difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente
alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti
dalle statistiche salariali. La questione di sapere se
e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici
debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle
circostanze personali e professionali del caso concreto
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni
di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è
tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro.
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora
rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da
una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare,
il giudice non può senza valido motivo sostituire il
suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo
cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su
un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o
non qualificato in attività confacenti allo stato di salute
è valutato senza particolare riferimento alle circostanze
specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi,
non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova
giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19
aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I
10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio
querelato non può quindi essere tutelato.
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,
l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti
presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando
come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe
in grado di esercitare dal profilo sanitario e avuto
riguardo alle sue capacità professionali, i dipendenti di
tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a fr.
43'495.55. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni
può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di
invalido operata dall'INSAI. Le censure sollevate a questo
proposito dall'assicurato davanti all'autorità cantonale
risultano infondate. L'importo stabilito dall'Istituto appare
plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura
dei salari editi dal competente Ufficio federale - dati
secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori
di sesso maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive
nel settore privato ammontava, nel 1997, a fr.
54'245.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando
si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126
V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso
concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del
salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al
limite massimo del 25%.
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità (fr. 61'128.- annui) non
è mai stato contestato dalle parti in causa, la decisione
amministrativa in lite che riconosce all'opponente il diritto
a una rendita calcolata in base a un grado di invalidità
- arrotondato a favore dell'assicurato - del 30% merita
di essere ristabilita.
4.- In conformità all'art. 159 cpv. 2 in relazione con
l'art. 135 OG, non si assegnano ripetibili all'INSAI, poiché
esso istituto, conformemente alla giurisprudenza, è
equiparato a organismo con compiti di diritto pubblico (DTF
112 V 49 consid. 3 e rinvio).
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
p r o n u n c i a :
I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il
giudizio querelato 28 agosto 1998 essendo annullato.
II. Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano
indennità di parte.
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale
cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 31 maggio 2001
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera :
Il Cancelliere :