[AZA 0/2]
1A.327/2000
I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
*****************************************************
14 giugno 2001
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente
della Corte e vicepresidente del Tribunale federale, Catenazzi e Favre.
Cancelliere: Crameri.
________
Visto il ricorso di diritto amministrativo del 22 dicembre 2000 presentato dalla Y.________, Lugano, rappresentata dall'amministratore unico B.________ e patrocinata dall' avv. Mauro Mini, Lugano, contro la decisione emessa il 24 novembre 2000 dal Ministero pubblico della Confederazione, Berna, nell'ambito di una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale avviata su domanda della Repubblica italiana;
Ritenuto in fatto :
A.- La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Direzione Distrettuale Antimafia, ha inoltrato, il 23 aprile 1997, una richiesta di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale per i reati di associazione di stampo mafioso e riciclaggio di denaro proveniente dal traffico internazionale di armi e di sostanze stupefacenti nonché da estorsioni, a carico di A.________ e altri, con particolare riferimento a X.________ e a B.________, amministratore della Y.________ SA di Lugano.
B.- Mediante complementi del 5 novembre 1999 e dell'11 maggio 2000 la stessa Procura ha chiesto, tra l' altro, al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) e al Ministero pubblico del Cantone Ticino di perquisire gli uffici della Y.________ SA di Lugano, società riconducibile all'indagato X.________, e di sequestrare la documentazione, sia cartacea che su supporti informatici, relativa, in particolare, ai rapporti con determinati inquisiti, tra i quali X.________.
Con ordinanza di entrata in materia e di sequestro del 15 maggio 2000 il MPC, cui l'allora Ufficio federale di polizia, ora Ufficio federale di giustizia (UFG), aveva delegato l'esecuzione della rogatoria, ha ordinato la perquisizione e il sequestro chiesti dall'Italia.
Il legale di Q.________ (figlio di X.________), rappresentante della Y.________ SA, ha partecipato all' apertura dei sigilli, da lui fatti apporre alla documentazione sequestrata, di cui si è opposto alla trasmissione.
Contrariamente a quanto convenuto verbalmente, Q.________ non ha in seguito precisato i motivi della contestazione.
Il 24 novembre 2000 il MPC ha ordinato la trasmissione degli atti all'Autorità italiana, ad eccezione degli apparecchi e della documentazione informatica, oggetto di una decisione ulteriore.
C.- La Y.________ SA impugna questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
Chiede, concesso al gravame effetto sospensivo, in via principale, di annullarla e di rifiutare l'assistenza e, in via subordinata, di annullarla e di rinviare l'incarto al MPC perché sani la carenza di motivazione e la violazione del diritto di essere sentito e d'accesso agli atti; in via ancor più subordinata postula di rinviare l'incarto al MPC perché proceda alla cernita dei documenti da trasmettere, formulando una riserva di specialità che ne escluda l'utilizzazione per il perseguimento di reati fiscali o di natura prevalentemente fiscale, escludendone tutti quelli relativi al commercio di sigarette e quelli connessi con i prospettati reati di traffico di armi e stupefacenti e quelli di estorsione.
Il MPC propone di respingere, in quanto ammissibile, il ricorso. L'UFG, associandosi alle osservazioni del MPC, postula la reiezione del gravame.
Considerando in diritto :
1.- a) Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351. 1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351. 1) e la sua ordinanza di applicazione (OAIMP; RS 351. 11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
b) Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura essa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'Autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d). Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento della decisione impugnata sono, di massima, ammissibili (art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii).
c) Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di documenti, acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza resa dall'Autorità federale di esecuzione, il ricorso di diritto amministrativo, che contro la decisione di trasmissione ha effetto sospensivo per legge (art. 21 cpv. 4 lett. b e 80l cpv. 1 AIMP), è ricevibile sotto il profilo dell'art. 80g cpv. 1 AIMP.
d) La legittimazione della ricorrente, sottoposta direttamente a una misura coercitiva (perquisizione e sequestro) è pacifica (art. 80h lett. b in relazione con l' art. 9a lett. b OAIMP; DTF 126 II 258 consid. 2d, 124 II 180 consid. 1b, 122 II 130). Il ricorso è invece inammissibile in quanto tenda a tutelare interessi di terzi, segnatamente dell'indagato X.________ (DTF 125 II 356 consid. 3b/aa pag. 362).
2.- a) La ricorrente fa valere in primo luogo una violazione del diritto di essere sentita e dell'accesso agli atti perché nell'ambito del dissuggellamento, avvenuto il 7 luglio 2000 a Berna, avrebbe potuto esaminare solo i documenti cartacei, ma non avrebbe potuto prendere conoscenza del materiale informatico e ascoltare due cassette di registrazione per mancanza di adeguati supporti tecnici.
Nelle osservazioni al ricorso il MPC afferma che in quell' occasione il legale della ricorrente si sarebbe dichiarato disposto a fornire il necessario supporto, ma che in seguito avrebbe dimostrato disinteresse all'ascolto delle cassette.
La ricorrente sostiene invece che il 2 agosto avrebbe sollecitato dal MPC l'esame del materiale informatico e l'ascolto delle cassette.
La questione non dev'essere esaminata oltre. Infatti, nella decisione impugnata il MPC ha stabilito ch'esso deciderà ulteriormente sulla trasmissione degli apparecchi e della documentazione informatica, per cui tale quesito esula dall'oggetto della presente procedura.
Del resto, contrariamente all'assunto ricorsuale, un'eventuale violazione del diritto di essere sentito e dell'accesso agli atti poteva essere sanata nell'ambito della presente procedura di ricorso (DTF 124 II 132 consid. 2a, b e d, 117 Ib 64 consid. 4 pag. 87; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 265, 268, 273).
b) Nelle conclusioni subordinate la ricorrente chiede di rinviare l'incarto al MPC perché sani il difetto di mancata e carente motivazione; nell'atto di ricorso essa non spiega tuttavia perché si sarebbe in presenza di una siffatta lesione del diritto di essere sentito, per cui la censura è inammissibile. Inoltre, il Tribunale federale ha precisato la portata dell'art. 29 cpv. 2 Cost. (e del previgente art. 4 vCost.) e dell'art. 80d AIMP, norma non richiamata dalla ricorrente. Esso ha ritenuto che, nel caso di una decisione avente per oggetto unicamente la trasmissione delle informazioni richieste, l'indicazione degli atti da trasmettere, con la considerazione ch'essi non parrebbero, "prima facie", inutili per il procedimento penale estero (esame limitato alla rilevanza potenziale, DTF 122 II 367 consid. 2c, 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604), adempie l'obbligo di motivazione poiché permette agli interessati di opporsi con conoscenza di causa alla trasmissione (DTF 124 II 184 consid. 3 inedito, apparso in Rep 1998, pag. 152 segg.). D'altra parte, la ricorrente neppure sostiene d'ignorare il contenuto di dette informazioni, sequestrate presso la sua sede.
3.- Nel merito la ricorrente, che richiama oltre alla rogatoria l'ordine di arresto e la richiesta di estradizione presentata dalla Procura di Bari nei confronti di X.________, contesta, in maniera del tutto generica, l' adempimento del requisito della doppia punibilità. Sostiene che X.________ non sarebbe accusato né di traffico di armi e stupefacenti, né di estorsioni, né di riciclaggio; l'imputazione mossagli sarebbe quella d'associazione di tipo mafioso secondo l'art. 416bis CP italiano, e di contrabbando, ma, partecipando all'associazione, egli non sarebbe coinvolto in fatti di armi, droga e estorsioni. Secondo la ricorrente il MPC non avrebbe quindi potuto ritenere adempiuto il requisito della doppia punibilità richiamando la legge federale sul materiale bellico (RS 514. 51), i reati di riciclaggio (art. 305bis CP), di organizzazione criminale (art. 260ter CP), e la legge sugli stupefacenti (art. 19 LStup).
Su questo punto il ricorso è identico a quello inoltrato da X.________ (causa 1A.326/2000), patrocinato dal medesimo legale. Ricordato che la ricorrente non è legittimata a far valere diritti di terzi, segnatamente quelli dell'indagato X.________, essa si limita, in sostanza, a sostenere che X.________ non avrebbe commesso personalmente i prospettati reati. La censura non è decisiva, come ha già stabilito il Tribunale federale nella sentenza del 20 aprile 2001 - nota al patrocinatore della ricorrente, cui, per brevità, si rinvia - con la quale è stato respinto un ricorso di diritto amministrativo presentato da X.________ contro la richiesta di estradizione (causa 1A.328/2000). In quella sentenza è stato ritenuto che il requisito della doppia punibilità è adempiuto riguardo all'art. 260ter CP.
Ora, l'assistenza dev'essere concessa quando sia richiesta per la repressione di più reati e uno di essi sia punibile secondo il diritto svizzero (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc, 110 Ib 173 consid. 5b in fine).
4.- a) La ricorrente sostiene che il MPC, violando il principio della proporzionalità, non avrebbe proceduto a una cernita dei documenti da trasmettere. Ora, il MPC, sulla base di un giudizio "prima facie" e d'apparenza, ha ritenuto a ragione che tutti gli atti elencati nel rapporto di esecuzione di perquisizione e sequestro del 23 maggio 2000 (eccetto gli apparecchi e la documentazione informatica), allegato alla decisione impugnata, parevano utili per il procedimento estero. La connessione tra questi documenti e l'inchiesta italiana è manifesta, visto che nella rogatoria e nei suoi complementi è indicato in maniera sufficiente il ruolo dirigenziale svolto da X.________ all'interno dell'organizzazione di stampo mafioso e il suo collegamento con la ricorrente. L'utilità e la rilevanza potenziale degli atti per la procedura italiana sono pertanto palesi (DTF 122 II 367 consid. 2c. 121 II 241 consid. 3a e b; Zimmermann, op. cit. , n. 478), vista l'esistenza di una relazione diretta e oggettiva tra la società e i reati per i quali si indaga (DTF 120 Ib 251 consid. 5e e b, 118 Ib 547 consid. 3a in fine). Le informazioni richieste sono chiaramente idonee a far progredire le indagini estere (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a).
La ricorrente non può inoltre limitarsi semplicemente, nel presente ricorso, a sostenere l'irrilevanza dei documenti per il procedimento estero. Così formulata, la critica è inammissibile poiché tardiva. In effetti, come si evince dall'incarto, nel verbale d'interrogatorio del 23 maggio 2000 il rappresentante della ricorrente, Q.________, rilevato che si opponeva alla trasmissione degli atti, ha precisato espressamente che "più in generale presenterò le contestazioni al competente ufficio del MPC e all'UFP". È quindi a torto che la ricorrente afferma che il MPC non le avrebbe fissato un termine per prendere posizione: ciò a maggior ragione visto ch'essa non sostiene di non aver aver potuto pronunciarsi compiutamente al riguardo durante il dissuggellamento degli atti, avvenuto il 7 luglio 2000, ove in presenza del suo legale è stata esaminata, "prima facie", l'utilità della documentazione sequestrata. Né essa ha poi precisato in maniera più dettagliata, e per iscritto, come rilevato dal MPC nelle osservazioni al gravame, la propria opposizione, ritenuto che la decisione impugnata è stata emanata il 24 novembre 2000. La ricorrente si è quindi limitata a opporsi in maniera generale alla trasmissione dei documenti.
Ora, secondo la costante giurisprudenza, spetta alle persone o società interessate dimostrare, in modo chiaro e preciso, perché i documenti e le informazioni da trasmettere non presenterebbero alcun interesse per il procedimento estero (DTF 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.): esse sono quindi tenute, pena la decadenza del loro diritto, a indicare all'Autorità di esecuzione quali documenti, e per quali motivi, non dovrebbero, secondo loro, essere consegnati.
Dal profilo della buona fede non sarebbe ammissibile che il detentore di documenti sequestrati lasci che l'Autorità di esecuzione proceda da sola alla cernita degli atti, senza parteciparvi, per rimproverarle in seguito, nell'ambito di un ricorso, d'aver violato il principio della proporzionalità (DTF 126 II 258 consid. 9b e c). Per di più, nemmeno nel presente gravame la ricorrente indica quali singoli documenti non dovrebbero essere trasmessi.
b) La richiesta della ricorrente di escludere dalla trasmissione i documenti precedenti il 1996 non può essere accolta. In effetti, anche se i fatti rimproverati a X.________ risalgono in particolare al 1996, la rogatoria concerne numerosi altri indagati, per cui l'inutilità degli atti relativi agli anni 1993-1995 non è affatto manifesta.
Limitandosi del resto ad addurre l'inutilità di tutta la documentazione in esame per il procedimento estero la ricorrente misconosce che la questione di sapere se tali informazioni siano necessarie o utili deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle Autorità richiedenti.
Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell'Autorità estera che conduce le indagini. La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui può esser applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165, 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603), sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a). Ciò non si verifica in concreto, per cui la valutazione definitiva del materiale probatorio spetterà al giudice estero del merito (DTF 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 576 consid. 14a pag. 605).
c) La ricorrente chiede, in via subordinata, d'invitare il MPC a formulare una riserva di specialità che escluda l'utilizzazione dei documenti per i reati di natura fiscale. Non vi è alcun motivo per dar seguito a questa conclusione. È infatti palese che l'UFG, al momento della consegna dei documenti, richiamerà il principio della specialità (al riguardo v. DTF 126 II 316 consid. 2a e b, 125 II 258 consid. 7a/aa-bb, 122 II 134 consid. 7a - c; cfr.
per i procedimenti fiscali DTF 115 Ib 373 consid. 8 e, sul rispetto di tale principio da parte dell'Italia, DTF 124 II 184 consid. 5 e 6).
5.- Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
Per questi motivi
il Tribunale federale
pronuncia :
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 5000.-- è posta a carico della ricorrente.
3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia (B 96383-BOG).
Losanna, 14 giugno 2001 MDE
In nome della I Corte di diritto pubblico
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,
Il Cancelliere,