BGer U 271/1998
 
BGer U 271/1998 vom 19.06.2001
[AZA 7]
U 271/98 Ge
IVa Camera
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
Schäuble, cancelliere
Sentenza del 19 giugno 2001
nella causa
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente,
contro
P._______, opponente, rappresentato dal Servizio di
consulenza giuridica per persone andicappate, Via Berta 28,
6512 Giubiasco,
e
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano
F a t t i :
A.- Per le conseguenze di un infortunio occorsogli il
20 giugno 1988, mentre lavorava come aiuto perforatore per
la ditta S.________ SA e che determinò, in particolare,
fratture del bacino, dell'omero destro e del femore destro,
a P.________, nato nel 1957, venne assegnata dall'Istituto
nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
(INSAI) a decorrere dal 1° novembre 1990 una rendita
d'incapacità lucrativa del 15%.
Un successivo incidente del lavoro ebbe luogo il 25
gennaio 1994, quando P.________ fu colpito all'occhio destro
da uno spruzzo di cemento che comportò una diminuzione
della acuità visiva.
L'INSAI assunse pure questo caso, versando le prestazioni
di legge.
Il 6 novembre 1997 l'assicurato venne licenziato dalla
ditta S.________ SA con effetto al 28 febbraio 1998.
Riuniti i diritti derivanti dai due infortuni, mediante
decisione 19 gennaio 1998, l'INSAI dispose l'ulteriore
erogazione di una rendita d'invalidità del 15% dal 1° luglio
1995, riconoscendo inoltre all'assicurato un'indennità
per menomazione all'integrità del 14% per il danno oculare.
Sollecitato da P.________, l'INSAI rese il 2 marzo
1998 una decisione su opposizione confermante quanto in
precedenza stabilito.
B.- Assistito dal Servizio di consulenza giuridica per
persone andicappate, P.________ insorse con ricorso al
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo
in sostanza il riconoscimento di una rendita del 36% e di
un'indennità per menomazione all'integrità del 19%.
Per giudizio 25 agosto 1998 l'autorità giudiziaria
cantonale respinse il gravame nella misura in cui riferito
all'indennità per menomazione dell'integrità, mentre per il
resto lo accolse, obbligando l'INSAI a versare all'assicurato
una rendita calcolata su un'invalidità del 35%.
C.- L'INSAI interpone a questa Corte un ricorso di diritto
amministrativo con cui chiede di annullare il giudizio
querelato e di stabilire il tasso d'invalidità al 15%,
conformemente alla decisione su opposizione litigiosa.
L'assicurato, sempre tramite il Servizio di consulenza
giuridica per persone andicappate, postula implicitamente
la reiezione del gravame. Da parte sua l'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.
D i r i t t o :
1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente
ricordato le norme di diritto concernenti il tema
oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione
della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente.
Il primo giudice ha in particolare esposto come,
giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità
venga determinato paragonando il reddito del lavoro che
l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da
lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con
quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido. L'istanza cantonale ha poi rilevato, pure a ragione,
che al fine di poter graduare l'invalidità all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario
disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico
o eventualmente da altri specialisti, precisando, da
un lato, come il compito del medico consista nel porre un
giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura
e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro,
dall'altro, come la documentazione medica costituisca
un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato.
A questa esposizione non può che essere fatto riferimento
e prestata adesione.
2.- a) Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente
sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati
nei rapporti allestiti rispettivamente il 6 settembre 1996
e il 20 ottobre 1997 dalla dott.ssa B.________ e dal dott.
C.________ del servizio medico dell'INSAI, la Corte
cantonale ha considerato che l'assicurato, in particolare a
dipendenza della lesione oculare, non era più in grado di
svolgere, con rendimento lavorativo normale, l'attività di
perforatore esercitata prima dell'infortunio del gennaio
1994. Come l'istituto assicuratore, l'autorità giudiziaria
di primo grado ha però ritenuto l'interessato totalmente
capace di eseguire lavori leggeri compatibili con lo stato
di salute. Su questi punti, del resto incontestati in sede
di ultima istanza, il Tribunale federale delle assicurazioni
non ha alcun motivo per scostarsi dal giudizio impugnato
(cfr. sull'attendibilità dei rapporti medici interni all'amministrazione
e sulla facoltà per il giudice di basare
la sua pronunzia su tali rapporti, DTF 122 V 161 in fine;
v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341 segg.).
b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche
dell'impossibilità, per l'assicurato, di continuare l'attività
professionale cessata alla fine di febbraio 1998, le
istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi,
come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato.
Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico
d'invalido, il primo giudice, in modifica di quanto stabilito
nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi
della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione
del salario di riferimento per il calcolo della
capacità di guadagno residua, ha ritenuto l'importo di
fr. 35'000.-, che corrispondeva negli anni dal 1994 al 1998
alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del
lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con
problemi di salute in attività leggere adeguate. Orbene, la
questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui
pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce,
è stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale
delle assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg.
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
stabilito che ai fini della determinazione del reddito
da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale
e salariale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e
ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato
e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni
economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche
salariali. La questione di sapere se e in quale misura
al caso i salari fondati su dati statistici debbano
essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali
e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile
al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità
e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come
una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili
di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale
federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella
medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può
senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo
cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su
un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o
non qualificato in attività confacenti allo stato di salute
è valutato senza particolare riferimento alle circostanze
specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi,
non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova
giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19
aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I
10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio
querelato non può quindi essere tutelato.
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,
l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti
presso ben sedici aziende del Cantone Ticino appurando
come in attività leggere, che anche l'interessato
sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario e avuto
riguardo alle sue capacità professionali, i dipendenti
di tali ditte percepissero, nel 1997, un reddito annuo medio
pari a fr. 45'255.90. Orbene, il Tribunale federale
delle assicurazioni può aderire alla valutazione del guadagno
ipotetico di invalido operata dall'INSAI. L'importo
stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici
sulla struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale
- dati secondo i quali la retribuzione annua media
dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazioni semplici
e ripetitive nel settore privato ammontava, nel medesimo
anno, a fr. 54'245.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12 x
100,5%) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza
in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche
circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare
una riduzione del salario statistico fino, realizzate
tutte le premesse, al limite massimo del 25%.
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità (fr. 54'105.70 annui)
non è mai stato contestato dalle parti in causa, la decisione
amministrativa in lite che riconosce all'opponente il
diritto a una rendita sulla base di un'invalidità del 15%
merita di essere ristabilita.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
p r o n u n c i a :
I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il
giudizio querelato 25 agosto 1998 essendo annullato.
II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale
cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 19 giugno 2001
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera :
Il Cancelliere :