BGer U 271/1998 |
BGer U 271/1998 vom 19.06.2001 |
[AZA 7]
|
U 271/98 Ge
|
IVa Camera
|
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
|
Schäuble, cancelliere
|
Sentenza del 19 giugno 2001
|
nella causa
|
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
|
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente,
|
contro
|
P._______, opponente, rappresentato dal Servizio di
|
consulenza giuridica per persone andicappate, Via Berta 28,
|
6512 Giubiasco,
|
e
|
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano
|
F a t t i :
|
A.- Per le conseguenze di un infortunio occorsogli il
|
20 giugno 1988, mentre lavorava come aiuto perforatore per
|
la ditta S.________ SA e che determinò, in particolare,
|
fratture del bacino, dell'omero destro e del femore destro,
|
a P.________, nato nel 1957, venne assegnata dall'Istituto
|
nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
|
(INSAI) a decorrere dal 1° novembre 1990 una rendita
|
d'incapacità lucrativa del 15%.
|
Un successivo incidente del lavoro ebbe luogo il 25
|
gennaio 1994, quando P.________ fu colpito all'occhio destro
|
da uno spruzzo di cemento che comportò una diminuzione
|
della acuità visiva.
|
L'INSAI assunse pure questo caso, versando le prestazioni
|
di legge.
|
Il 6 novembre 1997 l'assicurato venne licenziato dalla
|
ditta S.________ SA con effetto al 28 febbraio 1998.
|
Riuniti i diritti derivanti dai due infortuni, mediante
|
decisione 19 gennaio 1998, l'INSAI dispose l'ulteriore
|
erogazione di una rendita d'invalidità del 15% dal 1° luglio
|
1995, riconoscendo inoltre all'assicurato un'indennità
|
per menomazione all'integrità del 14% per il danno oculare.
|
Sollecitato da P.________, l'INSAI rese il 2 marzo
|
1998 una decisione su opposizione confermante quanto in
|
precedenza stabilito.
|
B.- Assistito dal Servizio di consulenza giuridica per
|
persone andicappate, P.________ insorse con ricorso al
|
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo
|
in sostanza il riconoscimento di una rendita del 36% e di
|
un'indennità per menomazione all'integrità del 19%.
|
Per giudizio 25 agosto 1998 l'autorità giudiziaria
|
cantonale respinse il gravame nella misura in cui riferito
|
all'indennità per menomazione dell'integrità, mentre per il
|
resto lo accolse, obbligando l'INSAI a versare all'assicurato
|
una rendita calcolata su un'invalidità del 35%.
|
C.- L'INSAI interpone a questa Corte un ricorso di diritto
|
amministrativo con cui chiede di annullare il giudizio
|
querelato e di stabilire il tasso d'invalidità al 15%,
|
conformemente alla decisione su opposizione litigiosa.
|
L'assicurato, sempre tramite il Servizio di consulenza
|
giuridica per persone andicappate, postula implicitamente
|
la reiezione del gravame. Da parte sua l'Ufficio federale
|
delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.
|
D i r i t t o :
|
1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale
|
delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente
|
ricordato le norme di diritto concernenti il tema
|
oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione
|
della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente.
|
Il primo giudice ha in particolare esposto come,
|
giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità
|
venga determinato paragonando il reddito del lavoro che
|
l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità
|
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
|
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da
|
lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con
|
quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
|
invalido. L'istanza cantonale ha poi rilevato, pure a ragione,
|
che al fine di poter graduare l'invalidità all'amministrazione
|
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario
|
disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico
|
o eventualmente da altri specialisti, precisando, da
|
un lato, come il compito del medico consista nel porre un
|
giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura
|
e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro,
|
dall'altro, come la documentazione medica costituisca
|
un importante elemento di giudizio per determinare quali
|
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato.
|
A questa esposizione non può che essere fatto riferimento
|
e prestata adesione.
|
2.- a) Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente
|
sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati
|
nei rapporti allestiti rispettivamente il 6 settembre 1996
|
e il 20 ottobre 1997 dalla dott.ssa B.________ e dal dott.
|
C.________ del servizio medico dell'INSAI, la Corte
|
cantonale ha considerato che l'assicurato, in particolare a
|
dipendenza della lesione oculare, non era più in grado di
|
svolgere, con rendimento lavorativo normale, l'attività di
|
perforatore esercitata prima dell'infortunio del gennaio
|
1994. Come l'istituto assicuratore, l'autorità giudiziaria
|
di primo grado ha però ritenuto l'interessato totalmente
|
capace di eseguire lavori leggeri compatibili con lo stato
|
di salute. Su questi punti, del resto incontestati in sede
|
di ultima istanza, il Tribunale federale delle assicurazioni
|
non ha alcun motivo per scostarsi dal giudizio impugnato
|
(cfr. sull'attendibilità dei rapporti medici interni all'amministrazione
|
e sulla facoltà per il giudice di basare
|
la sua pronunzia su tali rapporti, DTF 122 V 161 in fine;
|
v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341 segg.).
|
b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche
|
dell'impossibilità, per l'assicurato, di continuare l'attività
|
professionale cessata alla fine di febbraio 1998, le
|
istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi,
|
come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato.
|
Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico
|
d'invalido, il primo giudice, in modifica di quanto stabilito
|
nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi
|
della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione
|
del salario di riferimento per il calcolo della
|
capacità di guadagno residua, ha ritenuto l'importo di
|
fr. 35'000.-, che corrispondeva negli anni dal 1994 al 1998
|
alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del
|
lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con
|
problemi di salute in attività leggere adeguate. Orbene, la
|
questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui
|
pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce,
|
è stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale
|
delle assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg.
|
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
|
stabilito che ai fini della determinazione del reddito
|
da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale
|
e salariale concreta dell'interessato, a condizione
|
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e
|
ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
|
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato
|
e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni
|
economiche effettive, possono, conformemente alla
|
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche
|
salariali. La questione di sapere se e in quale misura
|
al caso i salari fondati su dati statistici debbano
|
essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali
|
e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile
|
al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità
|
e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
|
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
|
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come
|
una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
|
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili
|
di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale
|
federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella
|
medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
|
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
|
deve succintamente motivare, il giudice non può
|
senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
|
degli organi dell'assicurazione.
|
d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo
|
cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su
|
un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o
|
non qualificato in attività confacenti allo stato di salute
|
è valutato senza particolare riferimento alle circostanze
|
specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi,
|
non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova
|
giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19
|
aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I
|
10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio
|
querelato non può quindi essere tutelato.
|
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,
|
l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti
|
presso ben sedici aziende del Cantone Ticino appurando
|
come in attività leggere, che anche l'interessato
|
sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario e avuto
|
riguardo alle sue capacità professionali, i dipendenti
|
di tali ditte percepissero, nel 1997, un reddito annuo medio
|
pari a fr. 45'255.90. Orbene, il Tribunale federale
|
delle assicurazioni può aderire alla valutazione del guadagno
|
ipotetico di invalido operata dall'INSAI. L'importo
|
stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici
|
sulla struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale
|
- dati secondo i quali la retribuzione annua media
|
dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazioni semplici
|
e ripetitive nel settore privato ammontava, nel medesimo
|
anno, a fr. 54'245.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12 x
|
100,5%) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza
|
in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche
|
circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare
|
una riduzione del salario statistico fino, realizzate
|
tutte le premesse, al limite massimo del 25%.
|
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico
|
conseguibile senza invalidità (fr. 54'105.70 annui)
|
non è mai stato contestato dalle parti in causa, la decisione
|
amministrativa in lite che riconosce all'opponente il
|
diritto a una rendita sulla base di un'invalidità del 15%
|
merita di essere ristabilita.
|
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
|
p r o n u n c i a :
|
I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il
|
giudizio querelato 25 agosto 1998 essendo annullato.
|
II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
|
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale
|
cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio
|
federale delle assicurazioni sociali.
|
Lucerna, 19 giugno 2001
|
In nome del
|
Tribunale federale delle assicurazioni
|
Il Presidente della IVa Camera :
|
Il Cancelliere :
|