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Original
 
[AZA 7]
U 349/98 Ge
IVa Camera
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
Schäuble, cancelliere
Sentenza del 21 giugno 2001
nella causa
R.________, rappresentato dall'avv. Raffaele Guffi, Via
Trevano 49, 6900 Lugano,
contro
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente,
e
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano
F a t t i :
A.- Il 23 maggio 1991, R.________, nato nel 1958, allora
manovale alle dipendenze di un'impresa di costruzioni
di Lugano, rimase vittima di un infortunio provocato da un
colpo d'arma da fuoco, nel quale riportò fratture alle due
gambe, che resero necessari diversi interventi chirurgici.
L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro
gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni
di legge.
Dopo aver riconosciuto, con precedente provvedimento,
il diritto dell'assicurato al conseguimento di un'indennità
per menomazione all'integrità del 40%, mediante decisione
26 aprile 1996, l'INSAI dispose l'erogazione di una rendita
d'invalidità di pari grado dal 1° marzo 1996, confermando
quanto stabilito anche dopo opposizione, il 6 settembre
1996.
B.- Assistito dall'avv. Raffaele Guffi, R.________
insorse con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino chiedendo, previa erezione di una perizia
medica giudiziaria, l'assegnazione di una rendita del 100%,
subordinatamente del 51%, a far tempo dalla data fissata
dall'INSAI. Postulò inoltre il beneficio dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Con decisione 10 settembre 1997 il presidente del Tribunale
cantonale accordò l'assistenza giudiziaria richiesta.
In seguito, il 29 ottobre 1998, l'autorità giudiziaria
di primo grado respinse il gravame proposto dall'assicurato
avverso il provvedimento dell'INSAI.
C.- R.________, sempre tramite l'avv. Guffi, interpone
a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo con cui
chiede, in via principale, che all'INSAI sia fatto obbligo
di versare una rendita del 100% a decorrere dal 1° marzo
1996 e, in via subordinata, il rinvio degli atti all'autorità
cantonale per nuovi accertamenti. Domanda, inoltre,
di essere posto a beneficio dell'assistenza giudiziaria
anche nella presente procedura.
In risposta l'INSAI propone la reiezione integrale del
gravame.
Da parte sua l'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali rinuncia a determinarsi.
D i r i t t o :
1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente
ricordato le norme di diritto concernenti il tema
oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione
della commisurazione dell'invalidità lamentata dal
ricorrente. Il Tribunale cantonale ha in particolare esposto
come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità
venga determinato paragonando il reddito del lavoro
che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile
da lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro,
con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido. L'autorità giudiziaria di primo grado ha
poi rilevato, pure a ragione, che al fine di poter graduare
l'invalidità all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere
rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti,
precisando, da un lato, come il compito del medico
consista nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare
in quale misura e in quali attività l'assicurato
sia incapace al lavoro, dall'altro, come la documentazione
medica costituisca un importante elemento di giudizio per
determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato. A questa esposizione non può che
essere fatto riferimento e prestata adesione.
2.- a) Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente
sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati
nel rapporto 23 maggio 1995 del dott. C.________, medico di
circondario dell'INSAI, l'autorità giudiziaria di primo
grado ha considerato che il ricorrente, a dipendenza dei
postumi dell'infortunio occorsogli nel 1991, non era più in
grado di continuare l'attività di manovale edile esercitata
prima dell'evento stesso. Come l'istituto assicuratore, essa
ha però ritenuto l'interessato totalmente capace di eseguire
lavori leggeri compatibili con lo stato di salute. Da
queste conclusioni il Tribunale federale delle assicurazioni
non ha motivo di dissentire. Le censure formulate in
proposito dal ricorrente, in gran parte analoghe a quelle
da lui presentate in sede di gravame all'autorità cantonale,
non permettono a questa Corte di pervenire a diverso
risultato. Per completezza si rilevi che in data 30 giugno
1999 il dott. C.________ ha confermato la sua precedente
valutazione anche dopo una ricaduta notificata dall'assicurato
nel mese di luglio 1998 (cfr. sull'attendibilità dei
rapporti medici interni all'amministrazione e sulla facoltà
per il giudice di basare la sua pronunzia su tali rapporti,
DTF 122 V 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341
segg.).
b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche
dell'impossibilità, per il ricorrente, di continuare la
precedente attività lucrativa, le istanze inferiori hanno
fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo prescrive
l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda,
in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, che
l'INSAI ha fissato in fr. 33'785.-, l'autorità cantonale,
premesso che questa valutazione era più favorevole all'assicurato
rispetto alla propria consolidata prassi giudiziaria,
per la quale la retribuzione annua media conseguibile
sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati
non qualificati con problemi di salute in attività leggere
adeguate corrispondeva negli anni dal 1994 al 1998 a
fr. 35'000.-, tenuto conto inoltre dell'esiguità della differenza
fra i due importi e degli impedimenti funzionali
lamentati dall'assicurato, in particolare del fatto di
poter lavorare soltanto in posizione prevalentemente seduta,
ha ritenuto di potersi esimere dal correggere verso
l'alto la valutazione effettuata dall'istituto assicuratore.
Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati
statistici, cui pure la predetta giurisprudenza cantonale
si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in
DTF 126 V 75 segg.
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
stabilito che ai fini della determinazione del reddito
da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale
e salariale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e
ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato
e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni
economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche
salariali. La questione di sapere se e in quale misura
al caso i salari fondati su dati statistici debbano
essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali
e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile
al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità
e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come
una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili
di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale
federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella
medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può
senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
d) Ora, la prassi giudiziaria ticinese, secondo cui il
presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del
lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato
in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza
particolare riferimento alle circostanze specifiche del
caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa
manifestamente le esigenze poste dalla sentenza precitata
(nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I
226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30 giugno 2000
in re B., I 411/98). La giurisprudenza sviluppata dall'istanza
precedente in tema di determinazione del salario
di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno
residua non può quindi essere mantenuta.
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dal ricorrente,
l'istituto assicuratore ha compiuto degli accertamenti
presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando
come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe
in grado di esercitare dal profilo sanitario e avuto riguardo
alle sue capacità professionali, i dipendenti di tali
ditte percepissero - dopo deduzione del 10% dal salario
di base, come a prassi per principianti - un reddito annuo
medio pari a fr. 33'785.-. Orbene, il Tribunale federale
delle assicurazioni non ha motivo di non aderire alla valutazione
del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI,
sebbene la stessa possa se del caso apparire favorevole
all'assicurato alla luce dei dati statistici sulla
struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale
- dati secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori
di sesso maschile attivi in occupazioni semplici e
ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1996, a fr.
53'976.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12) - quando si consideri
come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75
sopra indicata, le specifiche circostanze del caso concreto
siano suscettibili di comportare una riduzione del salario
statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite
massimo del 25%.
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità (fr. 56'387.- annui) non
è mai stato contestato dalle parti in causa, il querelato
giudizio e la decisione amministrativa del 6 settembre
1996, che riconoscono al ricorrente il diritto a una rendita
sulla base di un'invalidità del 40%, meritano conferma.
4.- a) Il ricorrente ha domandato di essere posto al
beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Ora, i requisiti posti dall'art. 152 cpv. 2 OG in relazione
con l'art. 135 OG appaiono adempiuti. Dalla documentazione
all'inserto risulta in effetti comprovata la situazione
d'indigenza e, visti i non evidenti quesiti posti
dalla fattispecie, non si poteva pretendere che il richiedente
difendesse i suoi interessi senza l'ausilio di un legale
(Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, n. 5 e 7 all'art. 152 OG). Il gratuito
patrocinio va quindi concesso. Il ricorrente, che già
aveva ottenuto tale beneficio in sede cantonale, viene comunque
esplicitamente avvertito che qualora sia più tardi
in grado di pagare, sarà tenuto alla rifusione verso la
Cassa del Tribunale ai sensi dell'art. 152 cpv. 3 OG.
b) Nella misura in cui la richiesta concerne invece la
dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie, essa è priva
di oggetto, la procedura di ricorso in materia d'assegnazione
o di rifiuto di prestazioni assicurative essendo
di regola gratuita (art. 134 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
p r o n u n c i a :
I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
III. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è
accolta. La Cassa del Tribunale rifonderà al patrocinatore
dell'interessato fr. 2'500.- (comprensivi dell'imposta
sul valore aggiunto) a titolo di patrocinio
per la procedura federale.
IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale
cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 21 giugno 2001
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera:
Il Cancelliere: