BGer U 349/1998 |
BGer U 349/1998 vom 21.06.2001 |
[AZA 7]
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U 349/98 Ge
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IVa Camera
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composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
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Schäuble, cancelliere
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Sentenza del 21 giugno 2001
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nella causa
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R.________, rappresentato dall'avv. Raffaele Guffi, Via
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Trevano 49, 6900 Lugano,
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contro
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Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
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infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente,
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e
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano
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F a t t i :
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A.- Il 23 maggio 1991, R.________, nato nel 1958, allora
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manovale alle dipendenze di un'impresa di costruzioni
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di Lugano, rimase vittima di un infortunio provocato da un
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colpo d'arma da fuoco, nel quale riportò fratture alle due
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gambe, che resero necessari diversi interventi chirurgici.
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L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro
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gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni
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di legge.
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Dopo aver riconosciuto, con precedente provvedimento,
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il diritto dell'assicurato al conseguimento di un'indennità
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per menomazione all'integrità del 40%, mediante decisione
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26 aprile 1996, l'INSAI dispose l'erogazione di una rendita
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d'invalidità di pari grado dal 1° marzo 1996, confermando
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quanto stabilito anche dopo opposizione, il 6 settembre
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1996.
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B.- Assistito dall'avv. Raffaele Guffi, R.________
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insorse con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del
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Cantone Ticino chiedendo, previa erezione di una perizia
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medica giudiziaria, l'assegnazione di una rendita del 100%,
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subordinatamente del 51%, a far tempo dalla data fissata
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dall'INSAI. Postulò inoltre il beneficio dell'assistenza
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giudiziaria e del gratuito patrocinio.
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Con decisione 10 settembre 1997 il presidente del Tribunale
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cantonale accordò l'assistenza giudiziaria richiesta.
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In seguito, il 29 ottobre 1998, l'autorità giudiziaria
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di primo grado respinse il gravame proposto dall'assicurato
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avverso il provvedimento dell'INSAI.
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C.- R.________, sempre tramite l'avv. Guffi, interpone
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a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo con cui
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chiede, in via principale, che all'INSAI sia fatto obbligo
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di versare una rendita del 100% a decorrere dal 1° marzo
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1996 e, in via subordinata, il rinvio degli atti all'autorità
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cantonale per nuovi accertamenti. Domanda, inoltre,
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di essere posto a beneficio dell'assistenza giudiziaria
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anche nella presente procedura.
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In risposta l'INSAI propone la reiezione integrale del
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gravame.
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Da parte sua l'Ufficio federale delle assicurazioni
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sociali rinuncia a determinarsi.
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D i r i t t o :
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1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale
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delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente
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ricordato le norme di diritto concernenti il tema
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oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione
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della commisurazione dell'invalidità lamentata dal
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ricorrente. Il Tribunale cantonale ha in particolare esposto
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come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità
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venga determinato paragonando il reddito del lavoro
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che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza
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dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
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d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile
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da lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro,
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con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
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invalido. L'autorità giudiziaria di primo grado ha
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poi rilevato, pure a ragione, che al fine di poter graduare
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l'invalidità all'amministrazione (o al giudice in caso di
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ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere
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rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti,
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precisando, da un lato, come il compito del medico
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consista nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare
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in quale misura e in quali attività l'assicurato
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sia incapace al lavoro, dall'altro, come la documentazione
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medica costituisca un importante elemento di giudizio per
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determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
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dall'assicurato. A questa esposizione non può che
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essere fatto riferimento e prestata adesione.
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2.- a) Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente
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sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati
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nel rapporto 23 maggio 1995 del dott. C.________, medico di
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circondario dell'INSAI, l'autorità giudiziaria di primo
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grado ha considerato che il ricorrente, a dipendenza dei
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postumi dell'infortunio occorsogli nel 1991, non era più in
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grado di continuare l'attività di manovale edile esercitata
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prima dell'evento stesso. Come l'istituto assicuratore, essa
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ha però ritenuto l'interessato totalmente capace di eseguire
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lavori leggeri compatibili con lo stato di salute. Da
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queste conclusioni il Tribunale federale delle assicurazioni
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non ha motivo di dissentire. Le censure formulate in
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proposito dal ricorrente, in gran parte analoghe a quelle
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da lui presentate in sede di gravame all'autorità cantonale,
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non permettono a questa Corte di pervenire a diverso
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risultato. Per completezza si rilevi che in data 30 giugno
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1999 il dott. C.________ ha confermato la sua precedente
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valutazione anche dopo una ricaduta notificata dall'assicurato
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nel mese di luglio 1998 (cfr. sull'attendibilità dei
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rapporti medici interni all'amministrazione e sulla facoltà
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per il giudice di basare la sua pronunzia su tali rapporti,
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DTF 122 V 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341
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segg.).
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b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche
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dell'impossibilità, per il ricorrente, di continuare la
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precedente attività lucrativa, le istanze inferiori hanno
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fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo prescrive
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l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda,
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in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, che
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l'INSAI ha fissato in fr. 33'785.-, l'autorità cantonale,
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premesso che questa valutazione era più favorevole all'assicurato
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rispetto alla propria consolidata prassi giudiziaria,
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per la quale la retribuzione annua media conseguibile
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sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati
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non qualificati con problemi di salute in attività leggere
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adeguate corrispondeva negli anni dal 1994 al 1998 a
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fr. 35'000.-, tenuto conto inoltre dell'esiguità della differenza
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fra i due importi e degli impedimenti funzionali
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lamentati dall'assicurato, in particolare del fatto di
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poter lavorare soltanto in posizione prevalentemente seduta,
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ha ritenuto di potersi esimere dal correggere verso
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l'alto la valutazione effettuata dall'istituto assicuratore.
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Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati
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statistici, cui pure la predetta giurisprudenza cantonale
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si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del
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Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in
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DTF 126 V 75 segg.
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c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
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stabilito che ai fini della determinazione del reddito
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da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale
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e salariale concreta dell'interessato, a condizione
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però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e
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ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
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derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato
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e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni
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economiche effettive, possono, conformemente alla
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giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche
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salariali. La questione di sapere se e in quale misura
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al caso i salari fondati su dati statistici debbano
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essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali
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e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile
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al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità
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e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
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criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
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globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come
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una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
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permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili
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di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale
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federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella
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medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
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globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
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deve succintamente motivare, il giudice non può
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senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
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degli organi dell'assicurazione.
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d) Ora, la prassi giudiziaria ticinese, secondo cui il
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presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del
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lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato
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in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza
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particolare riferimento alle circostanze specifiche del
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caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa
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manifestamente le esigenze poste dalla sentenza precitata
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(nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I
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226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30 giugno 2000
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in re B., I 411/98). La giurisprudenza sviluppata dall'istanza
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precedente in tema di determinazione del salario
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di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno
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residua non può quindi essere mantenuta.
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e) Per determinare il reddito ancora esigibile dal ricorrente,
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l'istituto assicuratore ha compiuto degli accertamenti
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presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando
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come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe
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in grado di esercitare dal profilo sanitario e avuto riguardo
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alle sue capacità professionali, i dipendenti di tali
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ditte percepissero - dopo deduzione del 10% dal salario
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di base, come a prassi per principianti - un reddito annuo
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medio pari a fr. 33'785.-. Orbene, il Tribunale federale
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delle assicurazioni non ha motivo di non aderire alla valutazione
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del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI,
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sebbene la stessa possa se del caso apparire favorevole
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all'assicurato alla luce dei dati statistici sulla
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struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale
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- dati secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori
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di sesso maschile attivi in occupazioni semplici e
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ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1996, a fr.
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53'976.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12) - quando si consideri
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come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75
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sopra indicata, le specifiche circostanze del caso concreto
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siano suscettibili di comportare una riduzione del salario
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statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite
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massimo del 25%.
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3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico
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conseguibile senza invalidità (fr. 56'387.- annui) non
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è mai stato contestato dalle parti in causa, il querelato
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giudizio e la decisione amministrativa del 6 settembre
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1996, che riconoscono al ricorrente il diritto a una rendita
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sulla base di un'invalidità del 40%, meritano conferma.
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4.- a) Il ricorrente ha domandato di essere posto al
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beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
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Ora, i requisiti posti dall'art. 152 cpv. 2 OG in relazione
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con l'art. 135 OG appaiono adempiuti. Dalla documentazione
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all'inserto risulta in effetti comprovata la situazione
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d'indigenza e, visti i non evidenti quesiti posti
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dalla fattispecie, non si poteva pretendere che il richiedente
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difendesse i suoi interessi senza l'ausilio di un legale
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(Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
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judiciaire, vol. V, n. 5 e 7 all'art. 152 OG). Il gratuito
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patrocinio va quindi concesso. Il ricorrente, che già
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aveva ottenuto tale beneficio in sede cantonale, viene comunque
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esplicitamente avvertito che qualora sia più tardi
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in grado di pagare, sarà tenuto alla rifusione verso la
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Cassa del Tribunale ai sensi dell'art. 152 cpv. 3 OG.
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b) Nella misura in cui la richiesta concerne invece la
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dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie, essa è priva
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di oggetto, la procedura di ricorso in materia d'assegnazione
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o di rifiuto di prestazioni assicurative essendo
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di regola gratuita (art. 134 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
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p r o n u n c i a :
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I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
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II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
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III. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è
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accolta. La Cassa del Tribunale rifonderà al patrocinatore
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dell'interessato fr. 2'500.- (comprensivi dell'imposta
|
sul valore aggiunto) a titolo di patrocinio
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per la procedura federale.
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IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale
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cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio
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federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 21 giugno 2001
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In nome del
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IVa Camera:
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Il Cancelliere:
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