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Original
 
[AZA 7]
U 154/99 + U 163/99 Ws
IVa Camera
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
Schäuble, cancelliere
Sentenza del 18 luglio 2001
nelle cause
G.________, ricorrente,
contro
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente,
e
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente,
contro
G.________ , S._________, opponente,
e
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano
F a t t i :
A.- Il 18 febbraio 1990, G.________, nato nel 1961,
allora autista di autocarri alle dipendenze della ditta
S.________ SA di G.________, fu vittima di un incidente
della circolazione in cui riportò la frattura di una
vertebra lombare.
L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro
gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni
di legge.
Dopo aver in precedenza riconosciuto all'assicurato il
diritto a indennità per menomazione all'integrità del
22,5%, l'INSAI, mediante decisione 25 agosto 1998, dispose
l'erogazione di una rendita d'invalidità del 20% dal 1°
maggio 1996, confermando il provvedimento anche dopo opposizione,
il 21 ottobre 1998.
B.- G.________ insorse con ricorso al Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo l'assegnazione
di una rendita per un'invalidità pari almeno al 60/70%.
Per giudizio 15 marzo 1999 l'autorità giudiziaria cantonale
accolse parzialmente il gravame, obbligando l'INSAI
a versare all'insorgente una rendita calcolata su un'invalidità
del 27%.
C.- L'INSAI, rappresentato dall'avv. Mattia A. Ferrari,
interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo
con cui chiede di annullare il giudizio querelato
e di stabilire il tasso d'invalidità al 20%, conformemente
alla decisione su opposizione litigiosa. Protesta, inoltre,
spese e ripetibili.
Pur avendo introdotto delle osservazioni, l'assicurato
si astiene dal formulare conclusioni. Da parte sua l'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.
D.- Avverso la pronunzia cantonale è pure insorto
G.________ con un gravame al Tribunale federale delle assicurazioni.
Postula - con succintissima motivazione -
l'erogazione di una rendita del 70/80%.
D i r i t t o :
1.- I due ricorsi concernono fatti di uguale natura e
propongono gli stessi temi di diritto per cui si giustifica
la congiunzione delle cause e la resa di una sola sentenza
(cfr. DTF 123 V 215 consid. 1, 120 V 466 consid. 1).
2.- Nei considerandi del querelato giudizio, il Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente
ricordato le norme di diritto concernenti il tema
oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione
della commisurazione dell'invalidità lamentata da
G.________. L'autorità giudiziaria cantonale ha in particolare
esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado
di invalidità venga determinato paragonando il reddito del
lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali
provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del
lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse
diventato invalido. Il giudice di prime cure ha poi rilevato,
pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso)
è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati
dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando,
da un lato, come il compito del medico consista
nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare
in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace
al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica
costituisca un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato. A questa esposizione può essere fatto riferimento
e prestata adesione.
3.- a) Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente
sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati
nei rapporti allestiti rispettivamente il 19 luglio 1993,
il 20 luglio 1994 e il 2 novembre 1995 dal dott. S.________
e dal dott. C.________, medici di circondario dell'INSAI,
nonché il 30 aprile 1998 dal dott. S.________, specialista
in chirurgia della divisione medica dell'Istituto, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni ha considerato che
l'assicurato, a seguito dei postumi dell'infortunio subito
nel 1990, non poteva proseguire l'attività di autista di
autocarri esercitata prima dell'incidente stesso. Come
l'assicuratore, l'autorità cantonale ha però ritenuto
l'interessato, malgrado il danno fisico patito, totalmente
capace di eseguire lavori leggeri confacenti. Su tali punti,
il Tribunale federale delle assicurazioni non ha alcun
motivo per scostarsi dal giudizio impugnato, nel quale il
primo giudice ha rettamente disatteso le censure formulate
in proposito dall'assicurato (cfr. sull'attendibilità dei
rapporti medici interni all'amministrazione e sulla facoltà
per il giudice di basare la sua pronunzia su tali rapporti,
DTF 122 V 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341
segg.).
b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche
dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente
attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un
paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2
LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare,
il reddito ipotetico d'invalido, il primo giudice, in modifica
di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo
impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata
in tema di determinazione del salario di riferimento
per il calcolo della capacità di guadagno residua, ha
ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli
anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile
sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati
non qualificati con problemi di salute in attività
leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati
su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria
ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata
in DTF 126 V 75 segg.
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
stabilito che ai fini della determinazione del reddito
da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale
e salariale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e
ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato
e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni
economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche
salariali. La questione di sapere se e in quale misura
al caso i salari fondati su dati statistici debbano
essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali
e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile
al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità
e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come
una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili
di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale
federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella
medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può
senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto
reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro
equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività
confacenti allo stato di salute è valutato senza
particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso
concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente
le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza
precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in
re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30
giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio querelato non
può quindi essere tutelato.
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,
l'INSAI ha compiuto degli accertamenti presso
alcune aziende ticinesi appurando come in attività leggere,
che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal
profilo sanitario e avuto riguardo alle sue capacità professionali,
i dipendenti di tali ditte percepissero, nel
1996, un reddito annuo medio pari a fr. 39'331.55. Orbene,
il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo di
non aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido
operata dall'Istituto, sebbene la stessa possa se
del caso apparire favorevole all'assicurato alla luce dei
dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente
Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione
annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi
in occupazioni semplici e ripetitive nel settore privato
ammontava, nel medesimo anno, a fr. 53'976.- (fr. 4'294.- :
40 x 41,9 x 12) - quando si consideri come, ai sensi della
giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche
circostanze del caso concreto siano suscettibili di
comportare una riduzione del salario statistico fino, realizzate
tutte le premesse, al limite massimo del 25%. Le
critiche sollevate a questo riguardo dall'assicurato non
permettono di pervenire a diverso risultato.
4.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità (fr. 48'000.- annui) non
è oggetto di litigio, la decisione amministrativa impugnata
che riconosce a G.________ il diritto a una rendita
calcolata sulla base di un grado di invalidità - arrotondato
a favore dell'assicurato - del 20% merita di essere ristabilita.
Ne discende che il gravame dell'INSAI deve essere
accolto, mentre va respinto quello dell'assicurato, infondato,
che, del resto, rispetta a malapena le esigenze di
motivazione poste dall'art. 108 cpv. 2 OG.
5.- a) La decisione impugnata concerne l'erogazione o
il rifiuto di prestazioni assicurative. La procedura è dunque
gratuita (art. 134 OG).
b) Giusta l'art. 159 cpv. 2 OG nessuna indennità di
regola è assegnata alle autorità vincenti o agli organismi
con compiti di diritto pubblico. Questo principio vale pure
per l'INSAI (cfr. DTF 118 V 169 consid. 7, 112 V 49 consid.
3), per cui la richiesta di ripetibili presentata dall'Istituto
deve essere disattesa.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
p r o n u n c i a :
I. Il ricorso di diritto amministrativo dell'INSAI è accolto,
il giudizio querelato 15 marzo 1999 essendo annullato.
II. Il ricorso di diritto amministrativo di G.________ è
respinto.
III. Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano
indennità di parte.
IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale
cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 18 luglio 2001
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera :
Il Cancelliere :