BGer U 190/1999 |
BGer U 190/1999 vom 19.07.2001 |
[AZA 7]
|
U 190/99 Ws
|
IVa Camera
|
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
|
Schäuble, cancelliere
|
Sentenza del 19 luglio 2001
|
nella causa
|
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
|
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente,
|
contro
|
T._________, Italia, opponente, rappresentato dal Sindacato
|
Edilizia & Industria, Via Industria, 6814 Lamone,
|
e
|
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano
|
F a t t i :
|
A.- T._________, nato nel 1964, lavorava come baggerista/traxista
|
presso un'impresa di costruzioni di
|
L._________ quando, il 29 novembre 1994, fu vittima di un
|
infortunio professionale. Egli ne riportò una frattura
|
diafisaria del femore destro, fratture costali, una contusione
|
epatica nonché una contusione alla spalla e al polso
|
sinistri.
|
L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro
|
gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni
|
di legge.
|
Mediante decisione 11 settembre 1997, l'INSAI dispose
|
l'erogazione di una rendita d'invalidità del 25% dal 1°
|
maggio 1997 e di un'indennità per menomazione all'integrità
|
del 15%, confermando il provvedimento anche dopo opposizione,
|
il 1° settembre 1998.
|
B.- Assistito dal Sindacato Edilizia & Industria
|
(SEI), T._________ insorse con ricorso al Tribunale delle
|
assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo, con protesta di
|
spese e ripetibili, il riconoscimento di una rendita del
|
55%.
|
Per giudizio 27 aprile 1999 l'autorità giudiziaria
|
cantonale accolse parzialmente il gravame, obbligando
|
l'INSAI a versare all'insorgente una rendita calcolata su
|
un'invalidità del 36%. L'Istituto venne inoltre condannato
|
al pagamento di ripetibili nella misura di fr. 600.-.
|
C.- L'INSAI, rappresentato dall'avv. Enrico Broggini,
|
interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo
|
con cui chiede di annullare il giudizio querelato e di
|
stabilire il tasso d'invalidità al 25%, conformemente alla
|
decisione su opposizione litigiosa.
|
L'assicurato, sempre tramite il SEI, postula la reiezione
|
del gravame. Da parte sua l'Ufficio federale delle
|
assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.
|
D i r i t t o :
|
1.- Nei considerandi del querelato giudizio, il Tribunale
|
delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente
|
ricordato le norme di diritto concernenti il tema
|
oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione
|
della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente.
|
L'autorità giudiziaria cantonale ha in particolare
|
esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado
|
d'invalidità venga determinato paragonando il reddito
|
del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza
|
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali
|
provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
|
esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del
|
lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse
|
diventato invalido. I primi giudici hanno poi rilevato, pure
|
a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità
|
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario
|
disporre di documenti che devono essere rassegnati
|
dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando,
|
da un lato, come il compito del medico consista nel
|
porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in
|
quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace
|
al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica costituisca
|
un importante elemento di giudizio per determinare
|
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato.
|
A questa esposizione può essere fatto riferimento
|
e prestata adesione.
|
2.- a) Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente
|
sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati
|
nei rapporti allestiti rispettivamente il 6 novembre 1996 e
|
il 6 agosto 1998 dal dott. C._________, medico di circondario
|
dell'INSAI, e dal dott. S._________, specialista
|
in chirurgia della divisione medica dell'Istituto, il
|
Tribunale cantonale delle assicurazioni ha considerato che
|
l'assicurato, a seguito dei postumi dell'infortunio subito
|
nel 1994, non poteva proseguire l'attività di
|
baggerista/traxista esercitata prima dell'incidente stesso.
|
Come l'assicuratore, l'autorità cantonale ha però ritenuto
|
l'interessato, malgrado il danno fisico patito, totalmente
|
capace di eseguire lavori leggeri confacenti. Queste
|
valutazioni non sono sostanzialmente contestate, né questa
|
Corte vede validi motivi per scostarsene (cfr. sull'attendibilità
|
dei rapporti medici interni all'amministrazione
|
e sulla facoltà per il giudice di basare la sua
|
pronunzia su tali rapporti, DTF 122 V 161 in fine; v. pure
|
GAAC 2000 n. 138 pag. 1341 segg.).
|
b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche
|
dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente
|
attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un
|
paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2
|
LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare,
|
il reddito ipotetico d'invalido, i primi giudici, in modifica
|
di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo
|
impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata
|
in tema di determinazione del salario di riferimento
|
per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno
|
ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli
|
anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile
|
sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati
|
non qualificati con problemi di salute in attività
|
leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati
|
su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria
|
ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente
|
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata
|
in DTF 126 V 75 segg.
|
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
|
stabilito che ai fini della determinazione del reddito
|
da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale
|
e salariale concreta dell'interessato, a condizione
|
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e
|
ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
|
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato
|
e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni
|
economiche effettive, possono, conformemente alla
|
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche
|
salariali. La questione di sapere se e in quale misura
|
al caso i salari fondati su dati statistici debbano
|
essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali
|
e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile
|
al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità
|
e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
|
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
|
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come
|
una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
|
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili
|
di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale
|
federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella
|
medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
|
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
|
deve succintamente motivare, il giudice non può
|
senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
|
degli organi dell'assicurazione.
|
d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto
|
reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro
|
equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività
|
confacenti allo stato di salute è valutato senza
|
particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso
|
concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente
|
le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza
|
precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in
|
re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30
|
giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio querelato non
|
può quindi essere tutelato.
|
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,
|
l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti
|
presso alcune aziende ticinesi appurando come in
|
attività leggere, che anche l'interessato sarebbe in grado
|
di esercitare dal profilo sanitario e avuto riguardo alle
|
sue capacità professionali, i dipendenti di tali ditte percepissero,
|
nel 1997, un reddito annuo medio pari a fr.
|
41'995.-. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni
|
può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido
|
operata dall'INSAI. L'importo stabilito appare plausibile
|
alla luce dei dati statistici sulla struttura dei
|
salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo
|
i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso
|
maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive nel
|
settore privato ammontava, nel medesimo anno, a fr.
|
54'245.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando
|
si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126
|
V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso
|
concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del
|
salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al
|
limite massimo del 25%. Le critiche sollevate a questo riguardo
|
dall'assicurato non permettono di pervenire a diverso
|
risultato.
|
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico
|
conseguibile senza invalidità (fr. 54'567.- annui) non
|
è oggetto di litigio, la decisione amministrativa impugnata
|
che riconosce all'opponente il diritto a una rendita calcolata
|
sulla base di un grado di invalidità - arrotondato a
|
favore dell'assicurato - del 25% merita di essere ristabilita.
|
4.- In conformità all'art. 159 cpv. 2 in relazione con
|
l'art. 135 OG, non si assegnano ripetibili all'INSAI, poiché
|
esso istituto, conformemente alla giurisprudenza, è
|
equiparato a organismo con compiti di diritto pubblico (DTF
|
118 V 169 consid. 7, 112 V 49 consid. 3 e rinvii).
|
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
|
p r o n u n c i a :
|
I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il
|
giudizio querelato 27 aprile 1999 essendo annullato.
|
II. Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano
|
indennità di parte.
|
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale
|
cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio
|
federale delle assicurazioni sociali.
|
Lucerna, 19 luglio 2001
|
In nome del
|
Tribunale federale delle assicurazioni
|
Il Presidente della IVa Camera :
|
Il Cancelliere :
|