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Original
 
[AZA 0/2]
5P.162/2001
II CORTE CIVILE
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30 luglio 2001
Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente,
Raselli e Meyer.
Cancelliere: Piatti.
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Visto il ricorso di diritto pubblico del 15 maggio 2001 presentato dallo Stato del Cantone Ticino, rappresentato dal Consiglio di Stato, Bellinzona, contro la sentenza emanata il 9 aprile 2001 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone il ricorrente a A.________, Rheinfelden, patrocinato dall'avv.
Antonio Galli, Lugano, in materia di accertamento della proprietà;
Ritenuto in fatto :
A.- Il 16 gennaio 1979 A.________ ha acquistato la particella n. XXX RFD di Brusino Arsizio (n. YYY della vecchia mappa). Il fondo si estende a nord-est verso il riale di Bonera e a nord-ovest verso il lago Ceresio. Nell'ambito della nuova misurazione catastale, dopo aver accolto un reclamo presentato dallo Stato del Cantone Ticino, il perito unico ha stabilito il confine tra il menzionato mappale e il demanio pubblico lungo una linea retta segnata in verde sulla planimetria allegata alla sua decisione del 1° dicembre 1984.
B.- In accoglimento della petizione inoltrata da A.________, il Pretore di Lugano ha accertato il confine fra il fondo dell'attore e il demanio pubblico lungo la linea, che segue il muro di pietra semicircolare eretto sulla particella n. XXX, segnata in blu sulla planimetria allegata alla sua sentenza. Il 9 aprile 2001 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, adita dalla parte soccombente, ha confermato il giudizio pretorile.
C.- Con ricorso di diritto pubblico del 15 maggio 2001 lo Stato del Canton Ticino chiede al Tribunale federale di annullare la decisione cantonale. Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti.
Considerando in diritto :
1.- Giusta l'art. 88 OG, il diritto a ricorrere spetta ai cittadini e agli enti collettivi lesi nei loro diritti da decreti o decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale. La giurisprudenza riconosce in particolare alle corporazioni di diritto pubblico la legittimazione a ricorrere quando esse non intervengono quali titolari del pubblico potere, ma agiscono in virtù del diritto privato, segnatamente quando sono colpite da un atto d'imperio cantonale alla stessa stregua di un privato cittadino, quali proprietarie di beni appartenenti al patrimonio finanziario o al patrimonio amministrativo o sono lese nella loro sfera privata in modo analogo o identico a un privato (DTF 125 I 173 consid. 1b e rinvii). La legittimazione ricorsuale è pertanto in primo luogo determinata dalla natura dei rapporti che sono oggetto del contenzioso e non dallo statuto delle parti (DTF 123 III 454 consid. 2 e rinvii).
La causa in esame non si fonda su un rapporto di pubblico potere. La controversia verte infatti sulla questione di sapere se la nota riva dev'essere considerata proprietà privata oppure cosa di dominio pubblico (appartenente al demanio pubblico) che soggiace alla sovranità dell'ente pubblico e cioè nella fattispecie del Cantone Ticino. Anche nella seconda ipotesi non si è in presenza di un rapporto integralmente retto dal diritto pubblico: per dominio pubblico non si intende una proprietà, retta esclusivamente dal diritto pubblico, che costituisce una speciale categoria di proprietà completamente diversa dalla proprietà privata. Si tratta piuttosto della proprietà in quanto tale, il cui contenuto è definito dal diritto pubblico nella misura in cui ciò è necessario per l'adempimento di compiti pubblici, ma che per il resto può essere oggetto di negozi giuridici previsti dal diritto privato (DTF 123 III 454 consid. 2 e rinvii). Per questi motivi la decisione con cui la Corte cantonale ha assegnato la proprietà di una parte della riva litigiosa alla controparte, negando che si tratti di una cosa appartenente al demanio pubblico, colpisce il Cantone alla stregua di un proprietario privato.
Il ricorrente è pertanto legittimato a proporre il presente rimedio.
2.- Il ricorrente lamenta una violazione dell'art. 9 Cost. , in seguito ad un'applicazione arbitraria del diritto cantonale e segnatamente degli art. 1 lett. a e 4 cpv. 1 e 2 della legge ticinese sul demanio pubblico (LDP), nonché una lesione dell'art. 26 Cost. , perché la Corte cantonale gli ha tolto la sua proprietà. Quest'ultima censura, che si esaurisce in una semplice affermazione, non ha in concreto alcuna portata propria rispetto a quella concernente il divieto d'arbitrio e si rivela irricevibile.
Per costante prassi una sentenza è arbitraria quando essa si rivela insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione con il senso di giustizia ed equità. Una decisione non è in particolare arbitraria già per il fatto che un' altra soluzione, rispetto a quella scelta, sia altrettanto sostenibile o addirittura migliore. Il Tribunale federale annulla inoltre una decisione solo se essa si rivela arbitraria anche nel risultato e non solo qualora la sua motivazione appare insostenibile (DTF 125 I 166 consid. 2a; 124 V 137 consid. 2b). Giusta l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, il ricorso di diritto pubblico deve contenere un'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consista tale violazione. In un ricorso fondato sul divieto dell'arbitrio non pertanto è sufficiente, ai fini dell'ammissibilità, invocare l'art. 9 Cost. , criticando la decisione impugnata come se il Tribunale federale fosse una corte di appello a cui compete di rivedere liberamente le questioni di fatto e di diritto e di ricercare esso stesso la corretta applicazione di norme cantonali (DTF 120 Ia 369 consid. 3a, 117 Ia 10 consid. 4b).
3.- Giusta l'art. 4 LDP le acque pubbliche comprendono l'alveo e le rive dei laghi e dei corsi d'acqua (cpv. 1), le rive si estendono fino al massimo spostamento delle acque alle piene ordinarie e comprendono in particolare la fascia di terreno priva di vegetazione permanente o soltanto con vegetazione acquatica (cpv. 2). L'art. 2 del regolamento ticinese sul demanio pubblico (RDP) fissa il limite delle rive pubbliche del lago Ceresio alla quota di m 271, 2 sul livello del mare (cpv. 1); il limite può estendersi oltre tale quota quando la maggior estensione sia comprovata da elementi di confine inequivocabili (cpv. 2).
a) La sentenza impugnata indica che l'area contesa comprende un giardino alberato, ove si trova una pergola, delimitato da un muro di pietra semicircolare. Tra quest' ultimo e il lago si estende una riva coperta di pietre e terriccio di una larghezza di circa 4 m non toccata dalle acque. La superficie litigiosa si trova, come risulta dalla decisione del perito unico, ad una quota superiore al massimo spostamento delle acque alle piene ordinarie. I giudici cantonali hanno poi rilevato, con riferimento alla mappa catastale del 1858 prodotta dal ricorrente, che la stessa non basta da sola per dimostrare l'esattezza del suo contenuto.
In concreto essa si rivela imprecisa soprattutto per quanto riguarda la riva del fondo litigioso, tracciando i confini presso il riale di Bonera in linea retta senza tenere conto della configurazione effettiva dei terreni. Anche il fatto che una sporgenza come quella litigiosa non è riscontrabile in nessun altro punto della riva, non è sufficiente per dimostrare che essa sia stata creata artificialmente mediante la costruzione di un primo muro con le fondamenta nel lago, che ha impedito alle acque di fluire e dando così luogo a quel fazzoletto di terra asciutta su cui è poi stato costruito l'attuale muro che delimita l'area litigiosa. La nota sporgenza potrebbe anche essere stata causata da un evento naturale quale il deposito di materiale proveniente dal torrente oppure semplicemente risultare da una diversa configurazione geologica del suolo. Sempre secondo i giudici cantonali, dall'istruttoria non risulta alcun elemento da cui si può dedurre che in passato la riva del lago fosse situata in posizione più arretrata rispetto alla situazione attuale. Inoltre l'onere di provare l'esistenza di un bene di dominio pubblico su di un'area suscettibile a prima vista di proprietà privata - come quella contesa - spetta allo Stato, che si prevale di una diversa configurazione dei luoghi in origine rispetto alla situazione odierna. Anche l'asserzione secondo cui il fondo della controparte si ritrova - dopo la misurazione catastale - con 98 m2 in più rispetto alla situazione del 1979 non giova all'ente pubblico, non contenendo gli atti segnatamente indicazioni affidabili sulla misurazione del fondo e potendo la citata differenza essere dovuta alla diversità degli strumenti utilizzati. Infine giusta la sentenza impugnata pure il ricorrente riconosce che la pergola costruita sulla superficie litigiosa è di proprietà privata, senza affermare che vi sia una servitù o che trattasi di una costruzione mobiliare, motivo per cui non è ravvisabile come possano sussistere due proprietà, una sovrapposta all'altra.
b) Il ricorrente rileva dapprima che, contrariamente a quanto indicato nella sentenza impugnata, il perito unico nella propria decisione del 1° dicembre 1984 non è dipartito dal massimo spostamento delle acque alle piene ordinarie, ma dal livello medio dello specchio d'acqua sul terreno, che si situava per il Ceresio a m 270, 62 sul livello del mare. Il concetto del massimo spostamento delle acque alle piene ordinarie, in base al quale dev'essere giudicata la concreta fattispecie, è infatti stato introdotto con la LDP del 18 marzo 1986. Esso è stato stabilito per il Ceresio dall'art. 2 cpv. 1 RDP alla quota di m 271, 20. I giudici cantonali sono pertanto caduti nell'arbitrio non rilevando, ai fini della delimitazione fra demanio pubblico e proprietà privata, tale quota sul terreno naturale, non modificato artificialmente con ripiene e costruzioni.
Dove lo stato naturale non può più essere ricostruito, bisogna riferirsi ai fondi adiacenti, non modificati.
Ciò significa che in concreto due punti fissati sul terreno naturale alla quota determinante e posti ai lati del mappale in discussione sono da congiungere con un linea ideale, che costituisce il confine fra il demanio pubblico e la proprietà privata. La Corte cantonale si è invece basata sugli schizzi di terminazione in cui il geometra ha acriticamente seguito l'attuale livello dell'area litigiosa, risultante da una sistemazione e da un rialzamento artificiale della stessa, senza tener conto dei terreni circostanti.
Il ricorrente ribadisce inoltre che la contesa sporgenza semicircolare non risulta dalla mappa del 1858 e che anche da un esame visivo l'esecuzione di un terrapieno sotto il limite del massimo spostamento delle piene ordinarie risulta palese. Inoltre la differenza tra la superficie acquistata dalla controparte e quella assegnatale non può essere spiegata né con un'espropriazione né con criteri di misurazione diversi. Infine, anche l'affermazione concernente la proprietà della pergola, se interpretata alla luce del contesto in cui è stata fatta, non permette di dedurre che il ricorrente abbia riconosciuto la titolarità della controparte sulla superficie sottostante.
c) aa) A giusta ragione il ricorrente sostiene che, quando il perito unico ha emanato la sua decisione, la legislazione cantonale utilizzava, per la delimitazione del demanio pubblico, il concetto di livello medio dello specchio d'acqua (abrogato art. 2 della legge ticinese sulla delimitazione delle acque pubbliche e la protezione delle rive dei laghi, LRL), che per il Ceresio era stato fissato in m 270, 62 sul livello del mare (art. 7 cpv. 2 del regolamento della legge ticinese sulla delimitazione delle acque pubbliche e la protezione delle rive dei laghi, RLRL). La sentenza impugnata si rivela pertanto imprecisa laddove indica che dalla decisione peritale risulta che l'area contestata è situata al di sopra del massimo spostamento delle acque alle piene ordinarie. Tale circostanza si rivela tuttavia ininfluente per la vertenza in esame, poiché nemmeno il ricorrente afferma che il contestato terreno sia, nell' attuale configurazione, situato sotto il livello del massimo spostamento delle acque alle piene ordinarie. Egli si limita infatti a sostenere che i Giudici cantonali sono caduti nell'arbitrio non rilevando la quota di m 271, 60 sul terreno naturale non modificato da interventi umani.
bb) Ai fini del presente giudizio si pone pertanto innanzi tutto il quesito di sapere se il conteso aggetto della particella n. XXX costituisce un rilievo naturale o artificiale. I giudici cantonali hanno reputato che la diversa configurazione del predetto fondo, anche confrontata con i terreni limitrofi, non è necessariamente dovuta ad interventi umani, ma potrebbe anche essere stata causata da eventi naturali, quali ad esempio il deposito - prima della costruzione di qualsiasi manufatto - di materiale proveniente dal riale di Bonera o una diversa situazione geologica del suolo. Sempre secondo i giudici cantonali l'ipotesi di una modifica artificiale della riva avanzata dal qui ricorrente, non è sorretta da riscontri probatori.
Ora, il ricorrente non spende una parola per contestare - conformemente all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG - la summenzionata motivazione dell'autorità cantonale e dimostrarne l'insostenibilità. Ne discende che anche seguendo l'argomentazione ricorsuale, secondo cui la quota di m 271, 2 sul livello del mare dev'essere determinata su un terreno non modificato artificialmente, non è possibile affermare che la decisione impugnata si avvera nella fattispecie arbitraria per quanto concerne la contesa sporgenza nel lago. Sennonché, pure dalla decisione cantonale risultano tracce di un anziano muro edificato ai limiti esterni della prominenza, che ha verosimilmente modificato - in modo non meglio specificato - la costa. Tale circostanza giustifica, con riferimento alla problematica sollevata nel ricorso, di chinarsi ulteriormente sull'interpretazione della normativa cantonale.
4.- La legislazione cantonale, come già osservato, si limita ad indicare che il demanio pubblico si estende fino al massimo spostamento delle acque alle piene ordinarie risp. a concretizzare tale limite per il Ceresio alla quota di m 271, 2 sul livello del mare. Essa non si esprime sulla questione di sapere se tale confine dev'essere determinato tenendo conto della costa allo stato naturale risp.
originario o se esso dev'essere stabilito in base all'effettiva configurazione della riva, indipendentemente da un'eventuale modifica artificiale.
a) La soluzione proposta con il ricorso ha il vantaggio di impedire ai privati di cambiare la linea di confine e di modificare a piacimento l'estensione del demanio pubblico. Essa presenta però l'inconveniente di non tenere conto del fatto che in taluni casi - come ad esempio quello in esame - può risultare difficile se non impossibile distinguere tra lo stato naturale originario della costa e quello artificiale risultante da un intervento umano. Segnatamente in presenza di manufatti vetusti può risultare difficile ricostruire (intellettualmente) l'originaria configurazione della riva, cosicché sarebbe necessario operare con una linea di confine ipotetica, determinata in maniera più o meno affidabile. Se poi trattasi di manufatti eretti in un passato remoto, un siffatto modo di procedere avrebbe qualcosa di artificioso per non dire urtante. Se simili costruzioni vengono a situarsi sul suolo pubblico il loro mantenimento dipende, giusta l'art. 28 LDP, dal fatto che esse siano state edificate in buona fede e conformemente al diritto anteriore. In caso contrario esse rientrano nel demanio pubblico senza che sia dovuta alcuna indennità. Tale questione esula però dalla presente procedura.
b) Il Tribunale di appello è nella concreta fattispecie dipartito dalla situazione di fatto esistente, che comprende anche i resti dell'anziano muro situato verso il lago, senza neppure tentare di ricostruire la presunta configurazione originaria del terreno. Ciò ha per conseguenza che la linea di confine, che corrisponde a una determinata quota, segue perlomeno nelle sue immediate vicinanze il vecchio muro; in pratica si verifica una situazione analoga a quella risultante da una costa delimitata verso l'acqua da una parete rocciosa, con la differenza che in quest'ultima ipotesi la riva è senza dubbio naturale. La soluzione della sentenza impugnata ha il pregio di non doversi basare su speculazioni riguardanti la configurazione originaria del terreno. Urtante potrebbe unicamente rivelarsi la possibilità di manipolare il confine fra demanio pubblico e proprietà privata, estendendo quest'ultima a detrimento del lago con numerosi piccoli interventi successivi, che potrebbero passare inosservati. Le costruzioni che al momento della loro edificazione non contravvenivano alla delimitazione del confine risp. le modifiche del profilo originario del terreno risultanti da tali manufatti possono influenzare future circoscrizioni di confini. Tali interventi potrebbero, ad esempio, vanificare gli effetti di un'innalzamento della quota stabilita nel RDP, che altrimenti avrebbe per conseguenza un'estensione del demanio pubblico e un diverso tracciato della linea di confine. Se però tali costruzioni non rispettavano il confine stabilito dalla legislazione allora in vigore, le stesse si rivelano in ogni caso illecite. Nel risultato la sentenza impugnata si avvera quindi assai simile alla tesi sostenuta nel ricorso, differenziandosi però nel fatto che il costruttore in buona fede che ha agito conformemente alla legge non può solo mantenere il manufatto, ma rimane pure proprietario del terreno.
c) Ne segue che sebbene l'interpretazione della legge suggerita dal ricorrente non sia completamente destituita di pertinenza, essa non fa apparire arbitraria quella dei giudici cantonali. Da quanto precede discende infatti che, anche stabilendo il confine sulla base della reale configurazione della riva, il pericolo che i privati possano modificare a loro piacimento l'andamento dei confini con degli interventi illegali appare assai ridotto e se la superficie che invade il lago e delimitata dall'anziano muro non è frutto di un'operazione illecita (ipotesi nemmeno sostenuta nel ricorso), la decisione impugnata appare ancora meno discutibile nel suo risultato. Invero il ricorrente afferma apoditticamente che il terrapieno è stato eseguito sotto il limite del massimo spostamento delle acque alle piene ordinarie, senza però nemmeno indicare dove questo si situerebbe con riferimento al muro. Egli pare poi dimenticare che il criterio del massimo spostamento delle acque alle piene ordinarie è stato introdotto con la legge del 1984 ed è stato concretizzato nel regolamento emanato ancora più tardi e che in quel periodo l'inviso manufatto era già - per sua stessa ammissione - da lungo tempo stato edificato.
5.- In conclusione da quanto precede discende che il ricorso, in quanto ammissibile, si avvera infondato e dev'essere respinto. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, che non è stata invitata a presentare una risposta.
Per questi motivi
il Tribunale federale
pronuncia :
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico del ricorrente.
3. Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore della controparte e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 30 luglio 2001 VIZ
In nome della II Corte civile
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,
Il Cancelliere,