BGer 1P.447/2001 |
BGer 1P.447/2001 vom 03.10.2001 |
[AZA 0/2]
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1P.447/2001
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I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
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3 ottobre 2001
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Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente
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della Corte e vicepresidente del Tribunale federale, Nay e Catenazzi.
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Cancelliere: Gadoni.
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Visto il ricorso di diritto pubblico del 2 luglio 2001 presentato da R.________, patrocinato dall'avv. Stefano Peduzzi, Bellinzona, contro la decisione emanata il 23 maggio 2001 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nella causa che oppone il ricorrente alla Presidente della Corte delle assise criminali di Bellinzona, in materia penale (diniego di giustizia);
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Ritenuto in fatto :
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A.- Con sentenza del 31 maggio 1994 la Corte delle assise criminali di Bellinzona, procedendo nelle forme contumaciali, ha prorogato, giusta l'art. 258 cpv. 2 del Codice di procedura penale ticinese, del 10 luglio 1941 (vCPP/TI), la procedura contro R.________ per il reato di truffa e negato il dissequestro di valori patrimoniali depositati presso la Banca cantonale vodese, intestati a una fondazione di pertinenza di R.________.
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Quest'ultimo, il 25 ottobre 1999, ha presentato un'istanza di revoca del sequestro alla Presidente della Corte delle assise criminali la quale, con atto del 18 novembre 1999, gli ha comunicato che la procedura prorogata rimaneva sospesa secondo l'art. 263 vCPP/TI fino a un'eventuale richiesta di riapertura da parte del Procuratore pubblico (PP) o fintanto che l'accusato non si fosse presentato, chiedendo il pubblico dibattimento. Secondo la Presidente la decisione sul sequestro poteva essere presa solo nell'ambito del dibattimento, che le parti non avevano però chiesto; in tali circostanze, non erano quindi realizzate le condizioni per sbloccare la situazione.
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Il 27 gennaio 2000 R.________ ha chiesto alla Presidente della Corte di emanare una decisione formale sull'istanza di sequestro. Con atto del 10 marzo 2000 la Presidente ha ribadito la propria incompetenza.
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B.- R.________ si è rivolto alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) con un ricorso del 28 settembre 2000 lamentando un asserito diniego di giustizia da parte della Presidente della Corte delle assise criminali nell'evadere l'istanza di revoca del sequestro.
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La CRP ha respinto il ricorso con sentenza del 23 maggio 2001. Ha sostanzialmente rilevato che la Presidente aveva risposto all'istanza il 18 novembre 1999 e il 10 marzo 2000 e che essa non era incorsa in un ritardo di giustizia. Ha precisato che queste risposte costituivano decisioni e che esse erano sufficientemente motivate.
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C.- R.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale questo giudizio, chiedendone l'annullamento. Fa essenzialmente valere una violazione dell'art. 6 CEDU e del diritto a un tribunale indipendente e imparziale. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
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La CRP e la Presidente della Corte delle assise criminali dichiarano di rimettersi al giudizio del Tribunale federale; la CRP contesta inoltre le affermazioni di parzialità mosse nei suoi confronti.
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Considerando in diritto :
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1.- a) Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 127 III 41 consid. 2a, 126 I 257 consid. 1a, 126 III 485 consid. 1).
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b) La CRP ha statuito quale ultima istanza cantonale su una pretesa omissione della Presidente della Corte del merito (cfr. art. 284 cpv. 1 lett. c CPP/TI), per cui la decisione impugnata può, di massima, essere oggetto di un ricorso di diritto pubblico (art. 86 cpv. 1 OG).
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2.- a) Chiamato a statuire su un ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale non applica d'ufficio il diritto, ma esamina solo le censure sollevate in modo chiaro e preciso. Secondo l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG il ricorso di diritto pubblico deve contenere, pena la sua inammissibilità, l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, e precisare altresì in che consista tale violazione. Ciò significa che il gravame deve sempre contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, ed eventualmente in quale misura, la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (cfr. DTF 127 I 38 consid. 3c, 126 I 235 consid. 2a, 126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b, 125 I 492 consid. 1b e rinvii).
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Il ricorso in esame non adempie le citate esigenze di motivazione e deve quindi essere dichiarato inammissibile.
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Il ricorrente si dilunga nell'esporre una serie di fatti riguardanti il merito dei vari procedimenti penali, ma irrilevanti ai fini della presente controversia. Certo, egli critica in modo generico anche l'operato della CRP e della Presidente della Corte delle assise criminali. Non si confronta tuttavia, con chiarezza e precisione, con le considerazioni contenute nella sentenza impugnata, né in particolare spiega, secondo le esigenze dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e della giurisprudenza, per quali motivi esse sarebbero contrarie al diritto. Il gravame presentato dinanzi alla Corte cantonale, e quindi il giudizio sullo stesso, concernevano un asserito diniego di giustizia eventualmente commesso dalla Presidente della Corte del merito nello statuire sull'istanza di revoca del sequestro. Ora, in questa sede, il ricorrente non insiste particolarmente su tale punto, né illustra, con una motivazione conforme ai citati requisiti, le ragioni per cui la CRP avrebbe a torto negato una violazione del principio della celerità, commettendo un diniego di giustizia.
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Comunque, abbondanzialmente, a prescindere dall'accennata inammissibilità delle critiche ricorsuali, la CRP non ha violato la costituzione negando un ritardo inammissibile a statuire della Presidente, che aveva evaso con atti del 18 novembre 1999 e del 10 marzo 2000 l'istanza sottopostale. Non v'è infatti, di massima, ritardo o diniego di giustizia quando l'autorità ha preso una decisione, fosse pure illegale o irregolare, suscettibile d'impugnativa (cfr. DTF 105 III 107 consid. 5a e rinvii). A questo proposito, quantomeno l'atto del 10 marzo 2000 costituiva infatti una decisione con cui la Presidente aveva sufficientemente motivato la propria incompetenza a statuire sull'oggetto litigioso (cfr. , sulle esigenze di motivazione, DTF 126 I 97 consid. 2b e rinvii).
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b) Il ricorrente sostiene che la CRP, nella decisione impugnata e in altre precedenti, avrebbe sistematicamente interpretato qualsiasi atto o norma a suo sfavore.
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Egli ritiene quindi che vi sarebbero sufficienti motivi per dubitare dell'imparzialità della Corte cantonale.
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aa) Ove il ricorrente fa valere asseriti motivi di ricusazione connessi alle sentenze emanate dalla CRP il 21 gennaio 1992, il 25 maggio 1994, il 7 giugno 1994 e il 22 ottobre 1998, le critiche ricorsuali, a prescindere dalla loro ammissibilità dal profilo dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (cfr. consid. 2a), sono proposte, unicamente e per la prima volta, in questa sede. In tali circostanze esse sono quindi inammissibili per il mancato esaurimento delle istanze cantonali (cfr. art. 86 cpv. 1 OG; cfr. , sulla procedura della ricusa in sede cantonale, art. 43 segg. CPP/TI). Non risulta che il ricorrente abbia proposto tempestivamente una domanda di ricusazione fondandosi su pretesi dubbi di parzialità dei membri della CRP in relazione a giudizi emessi su gravami da lui presentati già negli anni scorsi. Il suo diritto di invocare ora motivi di ricusazione, invero generici, eventualmente connessi alle decisioni della Corte cantonale, è quindi perento (cfr.
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art. 46 CPP/TI; DTF 126 III 249 consid. 3c pag. 254 e rinvii).
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bb) Ove le critiche di asserita parzialità di membri della CRP sono diretti contro il giudizio impugnato, esse non adempiono le esigenze di motivazione dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e della giurisprudenza e sono quindi inammissibili (cfr. consid. 2a). Il ricorrente non adduce infatti errori particolarmente grossolani o ripetuti dei Giudici, tali da giustificare un sospetto oggettivo di una loro prevenzione (cfr. , per esempio, DTF 116 Ia 135 consid. 3a). Comunque, abbondanzialmente, la circostanza che la CRP ha deciso a sfavore del ricorrente in procedimenti anteriori non costituisce un motivo di ricusa (DTF 114 Ia 278 consid. 1). Né è motivo di ricusa il fatto che la Corte cantonale ha eventualmente commesso errori di procedura o di apprezzamento, invero non sufficientemente sostanziati nel presente gravame: essi possono e devono, se del caso, essere contestati seguendo il normale corso d'impugnazione (DTF 116 Ia 14 consid. 5b pag. 20, 113 Ia 407 consid. 2).
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3.- Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi,
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il Tribunale federale
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pronuncia :
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1. Il ricorso è inammissibile.
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2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Presidente della Corte delle assise criminali e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 3 ottobre 2001 GAD/col
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
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Il Presidente,
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Il Cancelliere,
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