BGer U 347/1998
 
BGer U 347/1998 vom 10.10.2001
[AZA 7]
U 347/98 Ws
Ia Camera
composta dei giudici federali Lustenberger, Presidente,
Schön, Borella, Rüedi e Leuzinger; Scartazzini, cancelliere
Sentenza del 10 ottobre 2001
nella causa
F._________, Italia, ricorrente, rappresentato da
N._________,
contro
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente,
e
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
F a t t i :
A.- F._________, nato nel 1951, minatore stagionale
alle dipendenze della Ditta G._________ SA di S._________ e
come tale assicurato presso l'Istituto nazionale svizzero
di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), dopo aver
esercitato la sua professione nell'anno 1994 durante tre
mesi e aver previsto di lavorare altrettanto a lungo
nell'anno 1995, è in data 16 ottobre 1995 rimasto sepolto
sotto una frana di sassi e terriccio, riportando fratture
in diverse parti del corpo. Il caso è stato assunto
dall'INSAI, il quale ha versato le prestazioni assicurative
prendendo a suo carico segnatamente le spese di cura e di
degenza ospedaliera, protrattasi in particolare dal 13 al
27 novembre 1996 presso la Clinica X._________.
Alla chiusura del caso, l'Istituto assicuratore ha assegnato
all'interessato, con decisione 25 luglio 1997, una
rendita d'invalidità del 15 % a contare dal 1° maggio 1997,
calcolata su un guadagno assicurato di fr. 17 677.-, nonché
un'indennità per menomazione dell'integrità fisica, pure
del 15 %. Il provvedimento è stato confermato con decisione
su opposizione del 4 febbraio 1998.
B.- F._________, rappresentato da N._________, è
insorto contro questa decisione con ricorso al Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino. In ordine,
l'insorgente ha in primo luogo censurato il rifiuto di
traduzione di una sentenza richiamata nel provvedimento
impugnato, lamentando un'insufficiente motivazione dello
stesso. Nel merito, ha postulato che la rendita d'invalidità,
ritenuti il proprio statuto di stagionale e l'usuale
durata di attività aziendale praticata dalla ditta che lo
aveva impiegato, venisse calcolata fondandosi su un guadagno
assicurato di fr. 53 031.-, pari a nove mesi di lavoro,
anziché su quello di fr. 17 677.-, dedotto da un periodo
lavorativo di tre mesi. Ha inoltre contestato il grado
d'invalidità stabilito al 15 %, chiedendo che il medesimo
fosse "oggetto di revisione".
Con giudizio 29 ottobre 1998, statuente nella composizione
di un giudice unico, l'autorità di ricorso cantonale
ha respinto il gravame. Il Tribunale ha innanzitutto concluso
che la censura d'ordine formale si appalesava come
manifestamente infondata. Nel merito, ha considerato che
l'Istituto assicuratore aveva correttamente ritenuto, prescindendo
dall'infortunio, essere stata la durata normale
dell'attività svolta dal ricorrente al massimo di tre mesi.
L'impugnativa doveva essere disattesa anche per quel che
atteneva al grado dell'invalidità, osservato che l'INSAI,
fondandosi su accertamenti specialistici circostanziati ed
approfonditi, senza che si fosse rivelato necessario dar
seguito alla richiesta di ulteriori provvedimenti probatori,
aveva chiaramente stabilito essere la capacità lucrativa
esigibile dall'interessato valutabile all'85 %, nonostante
i postumi infortunistici.
C.- Tramite il suo rappresentante, F._________ interpone
al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso
di diritto amministrativo avverso il giudizio cantonale.
Protestate spese, chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza
di un avvocato. In ordine, censura che in sede
cantonale la causa sia stata trattata da un giudice unico e
che ci si sia riferiti a giurisprudenza in lingua tedesca.
Contesta, nel merito, il guadagno assicurato ritenuto dalle
precedenti istanze nonché il tasso d'invalidità da esse applicato.
Conclude pertanto postulando che il giudizio impugnato
sia dichiarato nullo e ritornato al Tribunale cantonale
per nuova pronunzia collegiale, che il guadagno assicurato
sia stabilito prendendo a fondamento un importo di
fr. 53 031.-, pari ad un impiego di nove mesi, e che la
questione del grado d'invalidità, criticata la valutazione
operata dall'INSAI, venga nuovamente sottoposta a quest'ultimo
affinché provveda a rivederla.
L'Istituto assicuratore domanda che il gravame, in
quanto ricevibile, sia integralmente respinto. L'UFAS ha
rinunciato a determinarsi.
D.- Il Tribunale federale delle assicurazioni ha
indetto un'udienza pubblica, che si è tenuta il 10 ottobre
2001.
D i r i t t o :
1.- a) In ordine, l'insorgente contesta in primo luogo
la composizione del Tribunale cantonale delle assicurazioni,
adducendo che tale Corte avrebbe dovuto statuire collegialmente.
Il ricorso di diritto amministrativo può essere esperito
per violazione del diritto federale, nozione che comprende
anche il diritto costituzionale federale ed i principi
generali di diritto quali quelli della parità di trattamento
e della proporzionalità. Ne deriva che questo ricorso
assume il ruolo del ricorso di diritto pubblico per
quel che concerne la violazione dei diritti costituzionali
commessa da un'autorità cantonale nelle materie sottoposte
al controllo del Tribunale federale delle assicurazioni
quale giudice amministrativo (DTF 121 V 288 consid. 3 e
sentenze ivi citate). Ritenuta la sussidiarità assoluta del
ricorso di diritto pubblico, il ricorso di diritto amministrativo
si sostituisce pertanto a quest'ultimo nella sua
funzione di protezione dei diritti costituzionali dei cittadini
(DTF 118 Ib 62 consid. 1b, 132 consid. 1a, 112 Ia
358 consid. 4a, 110 Ib 257, 110 V 363 consid. 1c, 108 Ib 73
consid. 1a, 104 Ib 120-121; Auer, La juridiction constitutionnelle
en Suisse, pag. 122 no. 212; Grisel, Traité de
droit administratif, tomo II, pag. 908-909; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 92 segg. e 235).
b) Il diritto delle parti ad una composizione regolare
del tribunale discende direttamente dall'art. 30 cpv. 1
Cost. (e in precedenza dall'art. 58 cpv. 1 vCost.), tale
principio imponendo esigenze di base alla procedura cantonale
(DTF 124 I 261 consid. 4a, 118 Ia 285 consid. 3d, 117
Ia 325 consid. 2, 115 V 260 consid. 2a con riferimenti).
Secondo la giurisprudenza, dev'essere annullato d'ufficio
un giudizio reso a torto da un giudice unico in una
vertenza in cui giusta l'ordinamento cantonale è competente
il tribunale (sentenza inedita 6 luglio 1994 in re F., I
56/94).
c) L'art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale cantonale ticinese delle assicurazioni
dispone, concretizzando quanto stabilito dall'art.
26 lett. c cpv. 2 LOG, che i membri del Tribunale possono
decidere nella composizione di un giudice unico le cause
che non pongono questioni di principio o che non sono di
rilevante importanza.
Con la riforma legislativa conferente all'autorità
giudiziaria la possibilità di statuire nella composizione
di un giudice unico il legislatore cantonale ticinese intendeva,
prendendo a base il criterio delle cause che non
pongono questioni di principio o che non sono di rilevante
importanza, accelerare la definizione delle pratiche. Avuto
riguardo allo scopo della riforma, esso ha lasciato ad ogni
singola camera del Tribunale di appello la competenza di
definire più precisamente i criteri da rispettare. Nel Messaggio
del 17 febbraio 1998 concernente l'introduzione della
possibilità, per le Camere della Sezione di diritto pubblico
del Tribunale di appello, di decidere nella composizione
di un solo giudice, il Consiglio di Stato ha in particolare
rilevato che la proposta con la quale si persegue
lo scopo di disporre di una delega facoltativa della competenza
a decidere a favore di un solo giudice permette
quale obiettivo principale di migliorare sensibilmente le
condizioni in cui ha luogo il giudizio collegiale nei casi
che realmente meritano di essere esaminati e dibattuti dall'intera
Camera, sgravata a questo punto dall'obbligo di
giudicare nella composizione completa anche le liti ritenute
meno importanti. Infatti, solo alcune decisioni, complesse
o di principio, giustificano una deliberazione in
Camera di consiglio, rispettivamente non tutte le decisioni
meritano approvazione collegiale, fosse anche solo per via
di circolazione. È stato inoltre rilevato che non tutte le
Camere della Sezione di diritto pubblico faranno largo uso
della decisione a giudice unico, in quanto tale soluzione
sarà soprattutto praticata nelle Camere con entrate molto
elevate quali il Tribunale cantonale delle assicurazioni e
il Tribunale cantonale amministrativo. Il Consiglio di Stato
ticinese ha precisato rendersi conto che la delega facoltativa
della competenza a decidere a favore di un solo
giudice poteva apparire relativamente ampia, ma l'ha ritenuta
necessaria, segnatamente nei casi di routine o di
scarsa rilevanza.
Il legislativo ticinese ha approvato la norma sulla
questione oggetto del presente esame nel tenore proposto
nel Rapporto della Commissione della legislazione sul messaggio
17 aprile 1998. Riferitasi a quanto esposto dall'Esecutivo
cantonale, la Commissione si era sostanzialmente
limitata, determinandosi su modifiche puntuali del disegno
di legge, a esprimere il parere secondo cui meritava di essere
stralciata, in quanto inutile e ridondante, la seconda
parte della frase del cpv. 2 dell'art. 26quater LOG, in cui
si era inizialmente riservata la facoltà per ogni giudice
di chiedere che la sentenza venisse emessa dalle Camere
nella loro composizione completa, parere ritenuto nel testo
finale.
Vero è che la Commissione della legislazione ha nel
summenzionato rapporto indicato essere il sistema della
delega facoltativa comunque riservata ad una ristretta cerchia
di casi di scarsa rilevanza. Orbene, in questa asserzione
non può essere ravvisata l'intenzione di volersi scostare
dalle chiare linee direttrici, come formulate dal
Consiglio di Stato. Prescindendo dal fatto che l'affermazione
è riferita all'insieme delle sezioni di diritto pubblico
del Tribunale d'appello e non specificatamente al
Tribunale cantonale delle assicurazioni, non se ne capirebbe
bene la portata dal momento che la Commissione ha
dato piena adesione al testo presentato dall'esecutivo, il
quale verteva a snellire la procedura presso esse sezioni e
segnatamente presso il Tribunale delle assicurazioni. La
medesima, intesa nel suo senso letterale, apparirebbe tantomeno
spiegabile quando si ricordi che con l'unica sostanziale
modifica proposta, quella di sopprimere il surricordato
passaggio del capoverso 2 dell'art. 26quater LOG, la
Commissione ha, nei confronti della versione del Consiglio
di Stato, accresciuto il potere del giudice delegato di
optare per una decisione monocratica. Da un profilo più
generale infine, non si vede bene, quantomeno per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni, che principalmente
necessitava di misure di alleggerimento, quale sarebbe il
senso della riforma legislativa, avuto riguardo al fatto
che nel suo precedente tenore l'art. 2 cpv. 1 della legge
di procedura già consentiva a detta autorità di statuire
con giudice unico limitatamente alle cause di minor rilievo.
Nell'ambito della presente lite il Tribunale delle assicurazioni
del Cantone Ticino è stato invitato da questa
Corte a determinarsi sull'interpretazione data all'art. 2
cpv. 1 della legge di procedura in discussione, in particolare
circa i criteri applicati per decidere quando una causa
non ponga questioni di principio e quando essa non sia
di rilevante importanza. Nella sua determinazione del 25
giugno 2001 la Corte cantonale ha essenzialmente esposto di
ritenere, nell'ottica degli intenti del legislatore, non
porre questioni di principio o di rilevante importanza le
cause nelle quali il tema giuridico è già risolto da consolidata
giurisprudenza federale, quelle che non presentano
particolari difficoltà nell'apprezzamento delle prove (ad
esempio allorché i fatti sono stati chiariti in modo convincente
dopo una perizia medica) o quelle nelle quali il
valore di causa è estremamente ridotto.
Emerge da quanto suesposto che i criteri indicati dal
Tribunale delle Assicurazioni del Cantone Ticino nella sua
risposta del 25 giugno 2001 sono conformi all'intenzione
del legislatore cantonale. Ne deriva essenzialmente che
l'importanza di una procedura va riferita all'aspetto giuridico
o istruttorio della medesima, mentre tale importanza
non può dipendere dal valore della causa né dall'interesse
che la causa soggettivamente rappresenta per la parte. Giova
rilevare di transenna, per quanto attiene ai criteri
adottati, che essi corrispondono in larga misura a quelli
predisposti dalla, non più vigente, ODCR, per la quale, all'art.
22 cpv. 2, solo i ricorsi che sollevavano questioni
difficili di fatto o d'apprezzamento o questioni di diritto
non elucidate venivano sottoposti alla competenza di un
collegio di tre giudici.
Dalle considerazioni che precedono si deduce poi che i
criteri posti dalla novella legislativa si applicano indistintamente
a tutte le materie rientranti nell'ambito di
competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni, ragione
per cui alle sentenze con le quali il Tribunale federale
delle assicurazioni ha da questo profilo discriminato
certe materie o, meglio, certe tematiche nei confronti di
altre non deve essere fatto riferimento.
d) Alla luce di quanto suesposto non può essere affermato
che l'autorità giudiziaria cantonale, statuendo con
giudizio 29 ottobre 1998 ed esprimendosi dopo essere stata
invitata da questa Corte a determinarsi sul tema in discussione,
abbia dato all'art. 2 cpv. 1 della legge di procedura
in parola un'interpretazione non conforme all'art. 30
cpv. 1 Cost. e all'art. 6 CEDU. In particolare non è sostenibile
che in tale disposto di procedura cantonale, il quale
non espone specifici criteri suscettibili di stabilire
quali siano le cause di non rilevante importanza, difetti
la base legale delegante al giudice unico la competenza per
determinarli. Né può essere affermato che detta norma sia
lesiva del principio della parità di trattamento in quanto
disciplinerebbe in modo discriminante la procedura praticata
dal Tribunale cantonale delle assicurazioni rispetto alla
soluzione adottata per quel che riguarda le altre sezioni
di diritto pubblico del Tribunale d'appello. Ne deriva
che dev'essere disattesa anche la censura secondo la quale
la norma in discussione sarebbe, nel suo tenore medesimo,
viziata da arbitrio.
e) In concreto, dal momento che si trattava di calcolare
il guadagno assicurato e di valutare l'invalidità sulla
base della giurisprudenza del Tribunale federale delle
assicurazioni, il caso poteva pertanto essere evaso da un
giudice unico; né la causa presentava particolari difficoltà
nell'apprezzamento delle prove. Non si giustificava
quindi un giudizio reso da una Camera di tre giudici.
Discende da quanto precede che su questo punto il ricorso
dev'essere respinto, il giudizio impugnato non essendo
viziato da un'arbitraria interpretazione e applicazione
del diritto processuale cantonale.
2.- Il ricorrente censura altresì, sempre in ordine,
il fatto che le precedenti autorità si siano richiamate a
precetti di giurisprudenza in lingua tedesca. A questo proposto,
il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto
modo di affermare come, in difetto di norme al riguardo, un
istante non abbia il diritto di chiedere la traduzione della
documentazione che lo concerne (RCC 1983 pag. 392 consid.
1, con riferimento a Marti-Rolli, La liberté de la
langue en droit suisse, tesi Losanna 1978). A maggior ragione
ciò deve valere per quanto riguarda la giurisprudenza
(cfr., nello stesso senso di Marti-Rolli, Viletta, Grundlage
des Sprachenrechts, tesi Zurigo 1978, pag. 141 segg. e
Malinverni, La liberté de la langue, in Commentaire de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse, IV, ad
art. 116 Cost.).
Discende da quanto precede che anche questa censura
dev'essere disattesa.
3.- Nel merito, la lite verte innanzitutto sul tema di
sapere se sia stato correttamente stabilito il guadagno assicurato
in base al quale venne calcolata la rendita d'invalidità.
a) L'art. 15 LAINF dispone che le rendite sono calcolate
in base al guadagno assicurato (cpv. 1) e che, per il
calcolo delle stesse, è considerato guadagno assicurato il
salario riscosso durante l'anno precedente l'infortunio
(cpv. 2). Ai sensi dell'art. 15 cpv. 3 LAINF, il Consiglio
federale emana disposizioni inerenti al guadagno assicurato
in circostanze particolari, segnatamente qualora l'assicurato
sia occupato in modo irregolare. Facendo uso di questa
delega di competenza normativa, l'esecutivo federale ha
emanato l'art. 22 cpv. 4 OAINF, il quale disciplina che se
il rapporto di lavoro non è durato un anno intero, il salario
ottenuto durante questo periodo è convertito in pieno
salario annuo. Nel caso di un'attività temporanea la conversione
è limitata alla durata prevista. Nella giurisprudenza
sviluppata in merito a quest'ultimo disposto, il Tribunale
federale delle assicurazioni ha riconosciuto la conformità
a legge di tale norma (DTF 118 V 301, 112 V 315;
Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in SBVR, n.
56).
b) Nel caso di specie, l'autorità di ricorso cantonale
ha correttamente applicato i suesposti principi, rilevando
a ragione che il ricorrente aveva lavorato durante tre mesi
nell'anno 1994 e che datore di lavoro e dipendente avevano
preso le necessarie disposizioni affinché le relazioni contrattuali
e quelle di permesso di dimora consentissero di
dedicarsi ad un identico impiego anche nel 1995. Dette
considerazioni appaiono pertinenti sotto ogni aspetto e non
danno luogo a censura alcuna.
Nel ricorso di diritto amministrativo l'insorgente
nulla asserisce che possa rimettere in forse quanto stabilito
dalle precedenti istanze. In particolare, non è ravvisabile
in quale modo, come lo asserisce il ricorrente,
un'assicurazione complementare avesse potuto incidere sul
guadagno assicurato preso in considerazione, né come il lavoro
svolto anteriormente all'anno 1994 potesse influire su
detta entità di calcolo.
Deriva da quanto precede che anche su questo punto il
gravame si appalesa infondato.
4.- a) Il ricorrente rimprovera poi all'INSAI di aver
stabilito in modo errato il grado d'invalidità. A sostegno
delle proprie censure si limita però ad ipotizzare, senza
fornire il benché minimo elemento di carattere medicoscientifico
o economico, che i rilievi richiamati dall'Istituto
assicuratore sarebbero poco attendibili, oppure che
egli avrebbe subito un graduale e importante peggioramento
della sua capacità lavorativa. Conclude che tale fattispecie
dovrebbe dar luogo ad una revisione della rendita da
parte dell'INSAI.
b) Nell'impugnato giudizio la precedente istanza ha
debitamente rammentato che ai sensi dell'art. 18 cpv. 1
LAINF è considerato invalido chi è presumibilmente alterato
nella sua capacità di guadagno in modo permanente o per un
periodo rilevante. Essa ha pure esposto i principi di giurisprudenza
sviluppati in questo contesto e li ha applicati
in modo pertinente al caso di specie.
F._________, a seguito dell'infortunio occorsogli in
data 16 ottobre 1995, ha riportato fratture plurime. Egli è
stato esaminato dai medici di circondario dell'INSAI, in un
primo tempo dal dott. K._________ in data 19 febbraio 1996
ed in secondo luogo dal dott. C._________ il 4 aprile 1996.
L'assicurato è poi stato visitato dal dott. P._________, e,
durante il periodo dal 13 al 27 novembre 1996, ha
soggiornato presso la Clinica X._________. Una visita
medica di chiusura è stata eseguita dal summenzionato dott.
C._________ in data 4 febbraio 1997. Il 27 marzo 1997,
l'assicurato, unitamente al suo datore di lavoro, è stato
sentito dall'ispettore dell'INSAI, il quale ha valutato
l'incapacità lavorativa attorno al 10-15 %, ritenendo che
l'interessato potesse continuare ad esercitare l'attività
di minatore con un leggero discapito di rendimento. Questo
parere ha ottenuto il benestare dell'anzidetto medico di
circondario. Ravvisata un'apparente contraddizione fra
diversi atti all'inserto, anche il Tribunale cantonale si è
rivolto al dott. C._________, il quale ha confermato il suo
punto di vista in un circostanziato parere espresso in un
referto del 2 ottobre 1998.
Le surricordate indagini permettevano senz'altro di
determinare chiaramente la residua capacità lavorativa dell'infortunato
e di dedurne un'incapacità di guadagno del
15 %. Il ricorrente, anche con il gravame interposto in
questa sede, pretende di aver diritto ad una rendita d'invalidità
di grado maggiore senza addurre qualsiasi riscontro
oggettivo. Le sue censure, con le quali nulla fa valere
che possa inficiare il parere delle precedenti istanze, non
sono pertanto suscettibili di sovvertire le convincenti
conclusioni cui sono giunti l'INSAI ed il Tribunale cantonale.
Ne deriva che il grado d'invalidità dell'assicurato è
stato valutato in modo corretto e che anche da questo profilo
il giudizio impugnato merita conferma.
5.- In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso
dev'essere respinto.
6.- La procedura è gratuita (art. 134 OG). Il ricorrente
ha implicitamente domandato la concessione del gratuito
patrocinio.
A norma di legge (art. 152 OG) e secondo la giurisprudenza,
i presupposti per la concessione dell'assistenza
giudiziaria sono di massima adempiuti se il richiedente si
trova nel bisogno, se le sue conclusioni non sembrano dover
avere esito sfavorevole e se l'assistenza di un avvocato è
necessaria o perlomeno indicata (DTF 125 V 202 consid. 4a e
372 consid. 5b, ambedue con riferimenti). Ora, a prescindere
dal quesito di sapere se il ricorrente si trovi nel bisogno,
non può essere asserito che le sue conclusioni riguardanti
l'addebito relativo alla composizione della Corte
di prima istanza (consid. 1) dovessero avere senz'altro esito
sfavorevole. Tuttavia, trattandosi di un tema che il
Tribunale federale delle assicurazioni esamina d'ufficio,
l'intervento di un patrocinatore non si sarebbe comunque
giustificato nel caso di specie. Viceversa, per quel che
concerne le censure di merito, attinenti al guadagno assicurato
ed al grado d'invalidità, le conclusioni del ricorrente
risultavano sprovviste di ogni probabilità di esito
favorevole, per cui la richiesta di gratuito patrocinio
dev'essere respinta per tale motivo, i requisiti posti
dall'art. 152 cpv. 2 OG in relazione con l'art. 135 OG non
apparendo adempiuti in concreto (RAMI 1994 n. U 184 pag. 78
consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 119 Ia 253
consid. 3b e sentenza 14 settembre 2001 in re M., I
616/00). Infine, nella misura in cui la concessione del
gratuito patrocinio fosse stata richiesta per l'intervento
di N._________, la stessa dev'essere negata in quanto il
rappresentante dell'insorgente non poteva assumerne gli
interessi in qualità di avvocato. In tali circostanze la
richiesta di gratuito patrocinio va quindi respinta.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
p r o n u n c i a :
I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
II. La domanda di gratuito patrocinio è respinta.
III. Non si percepiscono spese giudiziarie.
IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale
cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 10 ottobre 2001
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della Ia Camera :
Il Cancelliere :