BGer U 347/1998 |
BGer U 347/1998 vom 10.10.2001 |
[AZA 7]
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U 347/98 Ws
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Ia Camera
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composta dei giudici federali Lustenberger, Presidente,
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Schön, Borella, Rüedi e Leuzinger; Scartazzini, cancelliere
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Sentenza del 10 ottobre 2001
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nella causa
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F._________, Italia, ricorrente, rappresentato da
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N._________,
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contro
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Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
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infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente,
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e
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
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F a t t i :
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A.- F._________, nato nel 1951, minatore stagionale
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alle dipendenze della Ditta G._________ SA di S._________ e
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come tale assicurato presso l'Istituto nazionale svizzero
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di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), dopo aver
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esercitato la sua professione nell'anno 1994 durante tre
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mesi e aver previsto di lavorare altrettanto a lungo
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nell'anno 1995, è in data 16 ottobre 1995 rimasto sepolto
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sotto una frana di sassi e terriccio, riportando fratture
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in diverse parti del corpo. Il caso è stato assunto
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dall'INSAI, il quale ha versato le prestazioni assicurative
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prendendo a suo carico segnatamente le spese di cura e di
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degenza ospedaliera, protrattasi in particolare dal 13 al
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27 novembre 1996 presso la Clinica X._________.
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Alla chiusura del caso, l'Istituto assicuratore ha assegnato
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all'interessato, con decisione 25 luglio 1997, una
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rendita d'invalidità del 15 % a contare dal 1° maggio 1997,
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calcolata su un guadagno assicurato di fr. 17 677.-, nonché
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un'indennità per menomazione dell'integrità fisica, pure
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del 15 %. Il provvedimento è stato confermato con decisione
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su opposizione del 4 febbraio 1998.
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B.- F._________, rappresentato da N._________, è
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insorto contro questa decisione con ricorso al Tribunale
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delle assicurazioni del Cantone Ticino. In ordine,
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l'insorgente ha in primo luogo censurato il rifiuto di
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traduzione di una sentenza richiamata nel provvedimento
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impugnato, lamentando un'insufficiente motivazione dello
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stesso. Nel merito, ha postulato che la rendita d'invalidità,
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ritenuti il proprio statuto di stagionale e l'usuale
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durata di attività aziendale praticata dalla ditta che lo
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aveva impiegato, venisse calcolata fondandosi su un guadagno
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assicurato di fr. 53 031.-, pari a nove mesi di lavoro,
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anziché su quello di fr. 17 677.-, dedotto da un periodo
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lavorativo di tre mesi. Ha inoltre contestato il grado
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d'invalidità stabilito al 15 %, chiedendo che il medesimo
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fosse "oggetto di revisione".
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Con giudizio 29 ottobre 1998, statuente nella composizione
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di un giudice unico, l'autorità di ricorso cantonale
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ha respinto il gravame. Il Tribunale ha innanzitutto concluso
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che la censura d'ordine formale si appalesava come
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manifestamente infondata. Nel merito, ha considerato che
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l'Istituto assicuratore aveva correttamente ritenuto, prescindendo
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dall'infortunio, essere stata la durata normale
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dell'attività svolta dal ricorrente al massimo di tre mesi.
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L'impugnativa doveva essere disattesa anche per quel che
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atteneva al grado dell'invalidità, osservato che l'INSAI,
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fondandosi su accertamenti specialistici circostanziati ed
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approfonditi, senza che si fosse rivelato necessario dar
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seguito alla richiesta di ulteriori provvedimenti probatori,
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aveva chiaramente stabilito essere la capacità lucrativa
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esigibile dall'interessato valutabile all'85 %, nonostante
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i postumi infortunistici.
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C.- Tramite il suo rappresentante, F._________ interpone
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al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso
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di diritto amministrativo avverso il giudizio cantonale.
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Protestate spese, chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza
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di un avvocato. In ordine, censura che in sede
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cantonale la causa sia stata trattata da un giudice unico e
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che ci si sia riferiti a giurisprudenza in lingua tedesca.
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Contesta, nel merito, il guadagno assicurato ritenuto dalle
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precedenti istanze nonché il tasso d'invalidità da esse applicato.
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Conclude pertanto postulando che il giudizio impugnato
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sia dichiarato nullo e ritornato al Tribunale cantonale
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per nuova pronunzia collegiale, che il guadagno assicurato
|
sia stabilito prendendo a fondamento un importo di
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fr. 53 031.-, pari ad un impiego di nove mesi, e che la
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questione del grado d'invalidità, criticata la valutazione
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operata dall'INSAI, venga nuovamente sottoposta a quest'ultimo
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affinché provveda a rivederla.
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L'Istituto assicuratore domanda che il gravame, in
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quanto ricevibile, sia integralmente respinto. L'UFAS ha
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rinunciato a determinarsi.
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D.- Il Tribunale federale delle assicurazioni ha
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indetto un'udienza pubblica, che si è tenuta il 10 ottobre
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2001.
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D i r i t t o :
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1.- a) In ordine, l'insorgente contesta in primo luogo
|
la composizione del Tribunale cantonale delle assicurazioni,
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adducendo che tale Corte avrebbe dovuto statuire collegialmente.
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Il ricorso di diritto amministrativo può essere esperito
|
per violazione del diritto federale, nozione che comprende
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anche il diritto costituzionale federale ed i principi
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generali di diritto quali quelli della parità di trattamento
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e della proporzionalità. Ne deriva che questo ricorso
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assume il ruolo del ricorso di diritto pubblico per
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quel che concerne la violazione dei diritti costituzionali
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commessa da un'autorità cantonale nelle materie sottoposte
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al controllo del Tribunale federale delle assicurazioni
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quale giudice amministrativo (DTF 121 V 288 consid. 3 e
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sentenze ivi citate). Ritenuta la sussidiarità assoluta del
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ricorso di diritto pubblico, il ricorso di diritto amministrativo
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si sostituisce pertanto a quest'ultimo nella sua
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funzione di protezione dei diritti costituzionali dei cittadini
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(DTF 118 Ib 62 consid. 1b, 132 consid. 1a, 112 Ia
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358 consid. 4a, 110 Ib 257, 110 V 363 consid. 1c, 108 Ib 73
|
consid. 1a, 104 Ib 120-121; Auer, La juridiction constitutionnelle
|
en Suisse, pag. 122 no. 212; Grisel, Traité de
|
droit administratif, tomo II, pag. 908-909; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
|
2a ed., pag. 92 segg. e 235).
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b) Il diritto delle parti ad una composizione regolare
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del tribunale discende direttamente dall'art. 30 cpv. 1
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Cost. (e in precedenza dall'art. 58 cpv. 1 vCost.), tale
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principio imponendo esigenze di base alla procedura cantonale
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(DTF 124 I 261 consid. 4a, 118 Ia 285 consid. 3d, 117
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Ia 325 consid. 2, 115 V 260 consid. 2a con riferimenti).
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Secondo la giurisprudenza, dev'essere annullato d'ufficio
|
un giudizio reso a torto da un giudice unico in una
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vertenza in cui giusta l'ordinamento cantonale è competente
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il tribunale (sentenza inedita 6 luglio 1994 in re F., I
|
56/94).
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c) L'art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
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cause davanti al Tribunale cantonale ticinese delle assicurazioni
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dispone, concretizzando quanto stabilito dall'art.
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26 lett. c cpv. 2 LOG, che i membri del Tribunale possono
|
decidere nella composizione di un giudice unico le cause
|
che non pongono questioni di principio o che non sono di
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rilevante importanza.
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Con la riforma legislativa conferente all'autorità
|
giudiziaria la possibilità di statuire nella composizione
|
di un giudice unico il legislatore cantonale ticinese intendeva,
|
prendendo a base il criterio delle cause che non
|
pongono questioni di principio o che non sono di rilevante
|
importanza, accelerare la definizione delle pratiche. Avuto
|
riguardo allo scopo della riforma, esso ha lasciato ad ogni
|
singola camera del Tribunale di appello la competenza di
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definire più precisamente i criteri da rispettare. Nel Messaggio
|
del 17 febbraio 1998 concernente l'introduzione della
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possibilità, per le Camere della Sezione di diritto pubblico
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del Tribunale di appello, di decidere nella composizione
|
di un solo giudice, il Consiglio di Stato ha in particolare
|
rilevato che la proposta con la quale si persegue
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lo scopo di disporre di una delega facoltativa della competenza
|
a decidere a favore di un solo giudice permette
|
quale obiettivo principale di migliorare sensibilmente le
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condizioni in cui ha luogo il giudizio collegiale nei casi
|
che realmente meritano di essere esaminati e dibattuti dall'intera
|
Camera, sgravata a questo punto dall'obbligo di
|
giudicare nella composizione completa anche le liti ritenute
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meno importanti. Infatti, solo alcune decisioni, complesse
|
o di principio, giustificano una deliberazione in
|
Camera di consiglio, rispettivamente non tutte le decisioni
|
meritano approvazione collegiale, fosse anche solo per via
|
di circolazione. È stato inoltre rilevato che non tutte le
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Camere della Sezione di diritto pubblico faranno largo uso
|
della decisione a giudice unico, in quanto tale soluzione
|
sarà soprattutto praticata nelle Camere con entrate molto
|
elevate quali il Tribunale cantonale delle assicurazioni e
|
il Tribunale cantonale amministrativo. Il Consiglio di Stato
|
ticinese ha precisato rendersi conto che la delega facoltativa
|
della competenza a decidere a favore di un solo
|
giudice poteva apparire relativamente ampia, ma l'ha ritenuta
|
necessaria, segnatamente nei casi di routine o di
|
scarsa rilevanza.
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Il legislativo ticinese ha approvato la norma sulla
|
questione oggetto del presente esame nel tenore proposto
|
nel Rapporto della Commissione della legislazione sul messaggio
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17 aprile 1998. Riferitasi a quanto esposto dall'Esecutivo
|
cantonale, la Commissione si era sostanzialmente
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limitata, determinandosi su modifiche puntuali del disegno
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di legge, a esprimere il parere secondo cui meritava di essere
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stralciata, in quanto inutile e ridondante, la seconda
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parte della frase del cpv. 2 dell'art. 26quater LOG, in cui
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si era inizialmente riservata la facoltà per ogni giudice
|
di chiedere che la sentenza venisse emessa dalle Camere
|
nella loro composizione completa, parere ritenuto nel testo
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finale.
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Vero è che la Commissione della legislazione ha nel
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summenzionato rapporto indicato essere il sistema della
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delega facoltativa comunque riservata ad una ristretta cerchia
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di casi di scarsa rilevanza. Orbene, in questa asserzione
|
non può essere ravvisata l'intenzione di volersi scostare
|
dalle chiare linee direttrici, come formulate dal
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Consiglio di Stato. Prescindendo dal fatto che l'affermazione
|
è riferita all'insieme delle sezioni di diritto pubblico
|
del Tribunale d'appello e non specificatamente al
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, non se ne capirebbe
|
bene la portata dal momento che la Commissione ha
|
dato piena adesione al testo presentato dall'esecutivo, il
|
quale verteva a snellire la procedura presso esse sezioni e
|
segnatamente presso il Tribunale delle assicurazioni. La
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medesima, intesa nel suo senso letterale, apparirebbe tantomeno
|
spiegabile quando si ricordi che con l'unica sostanziale
|
modifica proposta, quella di sopprimere il surricordato
|
passaggio del capoverso 2 dell'art. 26quater LOG, la
|
Commissione ha, nei confronti della versione del Consiglio
|
di Stato, accresciuto il potere del giudice delegato di
|
optare per una decisione monocratica. Da un profilo più
|
generale infine, non si vede bene, quantomeno per il Tribunale
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cantonale delle assicurazioni, che principalmente
|
necessitava di misure di alleggerimento, quale sarebbe il
|
senso della riforma legislativa, avuto riguardo al fatto
|
che nel suo precedente tenore l'art. 2 cpv. 1 della legge
|
di procedura già consentiva a detta autorità di statuire
|
con giudice unico limitatamente alle cause di minor rilievo.
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Nell'ambito della presente lite il Tribunale delle assicurazioni
|
del Cantone Ticino è stato invitato da questa
|
Corte a determinarsi sull'interpretazione data all'art. 2
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cpv. 1 della legge di procedura in discussione, in particolare
|
circa i criteri applicati per decidere quando una causa
|
non ponga questioni di principio e quando essa non sia
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di rilevante importanza. Nella sua determinazione del 25
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giugno 2001 la Corte cantonale ha essenzialmente esposto di
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ritenere, nell'ottica degli intenti del legislatore, non
|
porre questioni di principio o di rilevante importanza le
|
cause nelle quali il tema giuridico è già risolto da consolidata
|
giurisprudenza federale, quelle che non presentano
|
particolari difficoltà nell'apprezzamento delle prove (ad
|
esempio allorché i fatti sono stati chiariti in modo convincente
|
dopo una perizia medica) o quelle nelle quali il
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valore di causa è estremamente ridotto.
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Emerge da quanto suesposto che i criteri indicati dal
|
Tribunale delle Assicurazioni del Cantone Ticino nella sua
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risposta del 25 giugno 2001 sono conformi all'intenzione
|
del legislatore cantonale. Ne deriva essenzialmente che
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l'importanza di una procedura va riferita all'aspetto giuridico
|
o istruttorio della medesima, mentre tale importanza
|
non può dipendere dal valore della causa né dall'interesse
|
che la causa soggettivamente rappresenta per la parte. Giova
|
rilevare di transenna, per quanto attiene ai criteri
|
adottati, che essi corrispondono in larga misura a quelli
|
predisposti dalla, non più vigente, ODCR, per la quale, all'art.
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22 cpv. 2, solo i ricorsi che sollevavano questioni
|
difficili di fatto o d'apprezzamento o questioni di diritto
|
non elucidate venivano sottoposti alla competenza di un
|
collegio di tre giudici.
|
Dalle considerazioni che precedono si deduce poi che i
|
criteri posti dalla novella legislativa si applicano indistintamente
|
a tutte le materie rientranti nell'ambito di
|
competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni, ragione
|
per cui alle sentenze con le quali il Tribunale federale
|
delle assicurazioni ha da questo profilo discriminato
|
certe materie o, meglio, certe tematiche nei confronti di
|
altre non deve essere fatto riferimento.
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d) Alla luce di quanto suesposto non può essere affermato
|
che l'autorità giudiziaria cantonale, statuendo con
|
giudizio 29 ottobre 1998 ed esprimendosi dopo essere stata
|
invitata da questa Corte a determinarsi sul tema in discussione,
|
abbia dato all'art. 2 cpv. 1 della legge di procedura
|
in parola un'interpretazione non conforme all'art. 30
|
cpv. 1 Cost. e all'art. 6 CEDU. In particolare non è sostenibile
|
che in tale disposto di procedura cantonale, il quale
|
non espone specifici criteri suscettibili di stabilire
|
quali siano le cause di non rilevante importanza, difetti
|
la base legale delegante al giudice unico la competenza per
|
determinarli. Né può essere affermato che detta norma sia
|
lesiva del principio della parità di trattamento in quanto
|
disciplinerebbe in modo discriminante la procedura praticata
|
dal Tribunale cantonale delle assicurazioni rispetto alla
|
soluzione adottata per quel che riguarda le altre sezioni
|
di diritto pubblico del Tribunale d'appello. Ne deriva
|
che dev'essere disattesa anche la censura secondo la quale
|
la norma in discussione sarebbe, nel suo tenore medesimo,
|
viziata da arbitrio.
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e) In concreto, dal momento che si trattava di calcolare
|
il guadagno assicurato e di valutare l'invalidità sulla
|
base della giurisprudenza del Tribunale federale delle
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assicurazioni, il caso poteva pertanto essere evaso da un
|
giudice unico; né la causa presentava particolari difficoltà
|
nell'apprezzamento delle prove. Non si giustificava
|
quindi un giudizio reso da una Camera di tre giudici.
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Discende da quanto precede che su questo punto il ricorso
|
dev'essere respinto, il giudizio impugnato non essendo
|
viziato da un'arbitraria interpretazione e applicazione
|
del diritto processuale cantonale.
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2.- Il ricorrente censura altresì, sempre in ordine,
|
il fatto che le precedenti autorità si siano richiamate a
|
precetti di giurisprudenza in lingua tedesca. A questo proposto,
|
il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto
|
modo di affermare come, in difetto di norme al riguardo, un
|
istante non abbia il diritto di chiedere la traduzione della
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documentazione che lo concerne (RCC 1983 pag. 392 consid.
|
1, con riferimento a Marti-Rolli, La liberté de la
|
langue en droit suisse, tesi Losanna 1978). A maggior ragione
|
ciò deve valere per quanto riguarda la giurisprudenza
|
(cfr., nello stesso senso di Marti-Rolli, Viletta, Grundlage
|
des Sprachenrechts, tesi Zurigo 1978, pag. 141 segg. e
|
Malinverni, La liberté de la langue, in Commentaire de la
|
Constitution fédérale de la Confédération suisse, IV, ad
|
art. 116 Cost.).
|
Discende da quanto precede che anche questa censura
|
dev'essere disattesa.
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3.- Nel merito, la lite verte innanzitutto sul tema di
|
sapere se sia stato correttamente stabilito il guadagno assicurato
|
in base al quale venne calcolata la rendita d'invalidità.
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a) L'art. 15 LAINF dispone che le rendite sono calcolate
|
in base al guadagno assicurato (cpv. 1) e che, per il
|
calcolo delle stesse, è considerato guadagno assicurato il
|
salario riscosso durante l'anno precedente l'infortunio
|
(cpv. 2). Ai sensi dell'art. 15 cpv. 3 LAINF, il Consiglio
|
federale emana disposizioni inerenti al guadagno assicurato
|
in circostanze particolari, segnatamente qualora l'assicurato
|
sia occupato in modo irregolare. Facendo uso di questa
|
delega di competenza normativa, l'esecutivo federale ha
|
emanato l'art. 22 cpv. 4 OAINF, il quale disciplina che se
|
il rapporto di lavoro non è durato un anno intero, il salario
|
ottenuto durante questo periodo è convertito in pieno
|
salario annuo. Nel caso di un'attività temporanea la conversione
|
è limitata alla durata prevista. Nella giurisprudenza
|
sviluppata in merito a quest'ultimo disposto, il Tribunale
|
federale delle assicurazioni ha riconosciuto la conformità
|
a legge di tale norma (DTF 118 V 301, 112 V 315;
|
Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in SBVR, n.
|
56).
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b) Nel caso di specie, l'autorità di ricorso cantonale
|
ha correttamente applicato i suesposti principi, rilevando
|
a ragione che il ricorrente aveva lavorato durante tre mesi
|
nell'anno 1994 e che datore di lavoro e dipendente avevano
|
preso le necessarie disposizioni affinché le relazioni contrattuali
|
e quelle di permesso di dimora consentissero di
|
dedicarsi ad un identico impiego anche nel 1995. Dette
|
considerazioni appaiono pertinenti sotto ogni aspetto e non
|
danno luogo a censura alcuna.
|
Nel ricorso di diritto amministrativo l'insorgente
|
nulla asserisce che possa rimettere in forse quanto stabilito
|
dalle precedenti istanze. In particolare, non è ravvisabile
|
in quale modo, come lo asserisce il ricorrente,
|
un'assicurazione complementare avesse potuto incidere sul
|
guadagno assicurato preso in considerazione, né come il lavoro
|
svolto anteriormente all'anno 1994 potesse influire su
|
detta entità di calcolo.
|
Deriva da quanto precede che anche su questo punto il
|
gravame si appalesa infondato.
|
4.- a) Il ricorrente rimprovera poi all'INSAI di aver
|
stabilito in modo errato il grado d'invalidità. A sostegno
|
delle proprie censure si limita però ad ipotizzare, senza
|
fornire il benché minimo elemento di carattere medicoscientifico
|
o economico, che i rilievi richiamati dall'Istituto
|
assicuratore sarebbero poco attendibili, oppure che
|
egli avrebbe subito un graduale e importante peggioramento
|
della sua capacità lavorativa. Conclude che tale fattispecie
|
dovrebbe dar luogo ad una revisione della rendita da
|
parte dell'INSAI.
|
b) Nell'impugnato giudizio la precedente istanza ha
|
debitamente rammentato che ai sensi dell'art. 18 cpv. 1
|
LAINF è considerato invalido chi è presumibilmente alterato
|
nella sua capacità di guadagno in modo permanente o per un
|
periodo rilevante. Essa ha pure esposto i principi di giurisprudenza
|
sviluppati in questo contesto e li ha applicati
|
in modo pertinente al caso di specie.
|
F._________, a seguito dell'infortunio occorsogli in
|
data 16 ottobre 1995, ha riportato fratture plurime. Egli è
|
stato esaminato dai medici di circondario dell'INSAI, in un
|
primo tempo dal dott. K._________ in data 19 febbraio 1996
|
ed in secondo luogo dal dott. C._________ il 4 aprile 1996.
|
L'assicurato è poi stato visitato dal dott. P._________, e,
|
durante il periodo dal 13 al 27 novembre 1996, ha
|
soggiornato presso la Clinica X._________. Una visita
|
medica di chiusura è stata eseguita dal summenzionato dott.
|
C._________ in data 4 febbraio 1997. Il 27 marzo 1997,
|
l'assicurato, unitamente al suo datore di lavoro, è stato
|
sentito dall'ispettore dell'INSAI, il quale ha valutato
|
l'incapacità lavorativa attorno al 10-15 %, ritenendo che
|
l'interessato potesse continuare ad esercitare l'attività
|
di minatore con un leggero discapito di rendimento. Questo
|
parere ha ottenuto il benestare dell'anzidetto medico di
|
circondario. Ravvisata un'apparente contraddizione fra
|
diversi atti all'inserto, anche il Tribunale cantonale si è
|
rivolto al dott. C._________, il quale ha confermato il suo
|
punto di vista in un circostanziato parere espresso in un
|
referto del 2 ottobre 1998.
|
Le surricordate indagini permettevano senz'altro di
|
determinare chiaramente la residua capacità lavorativa dell'infortunato
|
e di dedurne un'incapacità di guadagno del
|
15 %. Il ricorrente, anche con il gravame interposto in
|
questa sede, pretende di aver diritto ad una rendita d'invalidità
|
di grado maggiore senza addurre qualsiasi riscontro
|
oggettivo. Le sue censure, con le quali nulla fa valere
|
che possa inficiare il parere delle precedenti istanze, non
|
sono pertanto suscettibili di sovvertire le convincenti
|
conclusioni cui sono giunti l'INSAI ed il Tribunale cantonale.
|
Ne deriva che il grado d'invalidità dell'assicurato è
|
stato valutato in modo corretto e che anche da questo profilo
|
il giudizio impugnato merita conferma.
|
5.- In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso
|
dev'essere respinto.
|
6.- La procedura è gratuita (art. 134 OG). Il ricorrente
|
ha implicitamente domandato la concessione del gratuito
|
patrocinio.
|
A norma di legge (art. 152 OG) e secondo la giurisprudenza,
|
i presupposti per la concessione dell'assistenza
|
giudiziaria sono di massima adempiuti se il richiedente si
|
trova nel bisogno, se le sue conclusioni non sembrano dover
|
avere esito sfavorevole e se l'assistenza di un avvocato è
|
necessaria o perlomeno indicata (DTF 125 V 202 consid. 4a e
|
372 consid. 5b, ambedue con riferimenti). Ora, a prescindere
|
dal quesito di sapere se il ricorrente si trovi nel bisogno,
|
non può essere asserito che le sue conclusioni riguardanti
|
l'addebito relativo alla composizione della Corte
|
di prima istanza (consid. 1) dovessero avere senz'altro esito
|
sfavorevole. Tuttavia, trattandosi di un tema che il
|
Tribunale federale delle assicurazioni esamina d'ufficio,
|
l'intervento di un patrocinatore non si sarebbe comunque
|
giustificato nel caso di specie. Viceversa, per quel che
|
concerne le censure di merito, attinenti al guadagno assicurato
|
ed al grado d'invalidità, le conclusioni del ricorrente
|
risultavano sprovviste di ogni probabilità di esito
|
favorevole, per cui la richiesta di gratuito patrocinio
|
dev'essere respinta per tale motivo, i requisiti posti
|
dall'art. 152 cpv. 2 OG in relazione con l'art. 135 OG non
|
apparendo adempiuti in concreto (RAMI 1994 n. U 184 pag. 78
|
consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 119 Ia 253
|
consid. 3b e sentenza 14 settembre 2001 in re M., I
|
616/00). Infine, nella misura in cui la concessione del
|
gratuito patrocinio fosse stata richiesta per l'intervento
|
di N._________, la stessa dev'essere negata in quanto il
|
rappresentante dell'insorgente non poteva assumerne gli
|
interessi in qualità di avvocato. In tali circostanze la
|
richiesta di gratuito patrocinio va quindi respinta.
|
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
|
p r o n u n c i a :
|
I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
|
II. La domanda di gratuito patrocinio è respinta.
|
III. Non si percepiscono spese giudiziarie.
|
IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale
|
cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio
|
federale delle assicurazioni sociali.
|
Lucerna, 10 ottobre 2001
|
In nome del
|
Tribunale federale delle assicurazioni
|
Il Presidente della Ia Camera :
|
Il Cancelliere :
|