BGer 7B.250/2001 |
BGer 7B.250/2001 vom 06.11.2001 |
[AZA 0/2]
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7B.250/2001
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CAMERA DELLE ESECUZIONI E DEI FALLIMENTI
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6 novembre 2001
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Composizione della Camera: giudici federali Nordmann, presidente,
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Escher e Meyer.
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Cancelliere: Piatti.
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Visto il ricorso del 29 ottobre 2001 presentato dal dott.
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R.________, Lugano, contro la sentenza emanata il 15 ottobre 2001 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, nella causa che oppone il ricorrente a M.________, Como (I), patrocinato dall'avv. Filippo Ferrari, studio legale Galfetti-Fontana-Ferrari-Ferrari, Chiasso, a P.________, Ruvigliana, e all'Ufficio di esecuzione di Lugano in materia di incanto;
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
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1.- Nell'ambito dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno promossa da M.________ nei confronti di R.________, il 26 settembre 2001 ha avuto luogo l'incanto previsto per le ore 15:00 della particella n. XXX RFD di Lugano, di proprietà dell'escusso. La stessa è stata aggiudicata a P.________ per fr. 970'000.--. Il medesimo giorno, poco prima dell'asta, il debitore aveva invano chiesto all' Ufficio un differimento della realizzazione annunciando il versamento entro le 15:00 di fr. 300'000.--. Tale importo è giunto sul conto del legale dell'escusso il 2 ottobre 2001.
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2.- Il 15 ottobre 2001 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso inoltrato dall'escusso e tendente all'annullamento dell'incanto per violazione dell'art. 123 LEF.
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3.- Con ricorso 29 ottobre 2001 R.________ domanda al Tribunale federale, previa concessione dell'effetto sospensivo, di annullare sia la decisione dell'autorità di vigilanza che il predetto incanto e di rinviare l'incarto all'Ufficio, affinché questo proceda a un differimento della realizzazione conformemente all'art. 123 LEF. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata viola la predetta norma, poiché essa richiede al debitore di unicamente rendere verosimile e non di provare un'intervenuta capacità di pagamento.
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Egli, preludendo il versamento il medesimo giorno dell'incanto di un rilevante importo, ha reso verosimile la sua ritrovata capacità finanziaria, motivo per cui la richiesta di differire la realizzazione doveva essere accolta.
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Ritenuto inoltre che l'immobile aggiudicato costituisce l'abitazione coniugale del debitore, la ponderazione degli interessi in gioco sarebbe dovuta avvenire in suo favore.
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Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti.
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4.- Giusta l'art. 123 cpv. 1 LEF - a cui rinviano gli art. 143a e 156 LEF - se il debitore rende verosimile di essere in grado di estinguere con pagamenti rateali il suo debito e si impegna a versare congrui e regolari acconti all'Ufficio di esecuzione, l'Ufficiale, dopo il pagamento della prima rata, può differire la realizzazione di dodici mesi al massimo. L'art. 32 cpv. 1 RFF (applicabile per analogia alla procedura di esecuzione in via di realizzazione del pegno in virtù dell'art. 102 RFF) precisa che, dopo la pubblicazione del bando, la vendita potrà unicamente essere differita se il debitore versa immediatamente all'Ufficio, oltre all'acconto stabilito, le spese occasionate dalle misure preparatorie e dal rinvio dell'incanto.
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In concreto il ricorrente misconosce che, il giorno stesso della realizzazione, un differimento può unicamente avvenire dopo il pagamento della prima rata nonché delle spese causate dagli atti preparatori e dal rimando dell' asta. Ora, né dai vincolanti accertamenti dell'autorità di vigilanza (combinati art. 81 e 63 cpv. 2 OG) né dal gravame emerge che il debitore abbia effettuato un qualsiasi pagamento all'Ufficio prima della realizzazione. Anzi, dalla sentenza impugnata risulta che il preannunciato importo di fr. 300'000.-- è stato accreditato su un conto dell'allora patrocinatore dell'escusso - e non dell'Ufficio - quasi una settimana dopo l'aggiudicazione. In queste circostanze non essendosi avverato uno dei presupposti essenziali previsti dalla legge per poter ordinare un differimento della realizzazione (DTF 121 III 197 consid. 3), il ricorso si rivela manifestamente infondato e come tale dev'essere respinto.
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5.- Con l'evasione del gravame la domanda di effetto sospensivo, in quanto non già priva di oggetto in virtù dell'art. 66 cpv. 1 RFF, è divenuta caduca. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF).
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Per questi motivi
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la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
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pronuncia :
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1. Il ricorso è respinto.
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2. Comunicazione alle parti, risp. al patrocinatore del creditore, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Losanna, 6 novembre 2001 VIZ
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In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
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del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
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La Presidente,
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Il Cancelliere,
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