[AZA 0/2]
4C.266/2001
I CORTE CIVILE
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8 novembre 2001
Composizione della Corte: giudici federali Walter, presidente,
Leu e Corboz.
Cancelliera: Gianinazzi.
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Visto il ricorso per riforma del 24 agosto 2001 presentato dal F.C. X.________, convenuto, patrocinato dall'avv. Massimiliano Schiavi, Lugano, contro la sentenza emanata il 21 giugno 2001 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che lo oppone ad A.________, Marzio (I), attore, patrocinato dall'avv. Stefano Ferrari, studio legale Galfetti-Fontana-Ferrari-Ferrari, Chiasso, in materia di contratto di lavoro;
Ritenuto in fatto :
A.- Nel settembre 1994 A.________ ha sottoscritto un contratto con il quale si è impegnato a giocare per il Football Club X.________, allora in 1. lega, sino al 1998.
Stando a tale accordo, fino al luglio 1995 egli avrebbe percepito uno stipendio di fr. 2'500.-- mensili; a partire dalla stagione 1995/1996, qualora la squadra fosse stata promossa in serie B, il suo stipendio annuo sarebbe aumentato a fr. 70'000.-- il primo anno, fr. 100'000.-- il secondo e fr. 110'000.-- il terzo.
Il 15 giugno 1995, dopo che il campionato si era concluso con la promozione del F.C. X.________ in serie B, il giocatore si è visto offrire dai dirigenti della società, per la nuova stagione, un salario mensile variante tra i fr. 1'500.-- e i fr. 1'700.--, cui sarebbero andati ad aggiungersi i premi partita di fr. 60.-- in caso di pareggio e di fr. 120.-- in caso di vittoria. Egli ha rifiutato la proposta e cessato immediatamente ogni rapporto con la società.
B.- Ritenendosi di fatto vittima di un licenziamento in tronco ingiustificato, il 16 dicembre 1996 A.________ si è rivolto al Pretore della Giurisdizione di Y.________ onde ottenere il pagamento del salario previsto dal contratto per i primi tre mesi della stagione 1995/ 1996, pari a fr. 17'500.--. Egli ha inoltre domandato, per il medesimo importo, il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo. Entrambe le richieste sono state contestate. Il F.C. X.________ ha infatti sostenuto che il contratto invocato quale titolo di credito dev' essere considerato nullo - e quindi non vincolante - siccome sottoscritto dal vicepresidente B.________, il quale non beneficiava di un valido diritto di firma né era legittimato a rappresentare la società. A sostegno della nullità dell'accordo il convenuto ha pure rilevato che il regolamento dell'ASF vieta la stipulazione di contratti di lavoro fra club militanti in prima lega e giocatori.
L'azione è stata integralmente respinta con sentenza del 5 settembre 2000. Data l'assenza, nel documento firmato dal calciatore nel 1994, di un qualsivoglia salario e del necessario rapporto di subordinazione fra le parti, il giudice ha negato l'esistenza di un contratto di lavoro ai sensi dell'art. 319 CO e, di conseguenza, ogni diritto derivante dall'asserito licenziamento ingiustificato. Sia come sia, ha precisato il Pretore, l'accordo non potrebbe comunque essere opposto al F.C. X.________, vista l'impossibilità di stabilire se B.________ avesse veramente avuto la facoltà di impegnare la società.
C.- Adita dal soccombente, il 21 giugno 2001 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha riformato la pronunzia di primo grado accogliendo integralmente le pretese attoree.
A differenza del Pretore, il Tribunale d'appello ha infatti ammesso l'esistenza di un contratto di lavoro ai sensi dell'art. 319 CO, validamente sottoscritto, per la società convenuta, dal suo vicepresidente B.________. I giudici ticinesi hanno inoltre stabilito che il comportamento dell'attore configura un abbandono del posto di lavoro giustificato da motivi gravi (art. 337 CO), donde l'accoglimento delle pretese vantate in causa, in applicazione dell'art. 337b CO.
D.- Contro questa decisione il F.C. X.________ ha interposto, il 24 agosto 2001, un ricorso per riforma al Tribunale federale.
Prevalendosi della violazione degli art. i 20, 32 segg. e 319 segg. CO nonché degli art. i 60 segg. CC, il convenuto postula la modifica della sentenza impugnata nel senso di respingere l'appello e, di conseguenza, confermare le conclusioni pretorili.
Con risposta del 21 settembre 2001 A.________ ha proposto la reiezione del gravame in quanto ammissibile.
Considerando in diritto :
1.- Il convenuto contesta la qualificazione giuridica del documento firmato dal giocatore nel 1994, che il Tribunale d'appello ha ritenuto essere un contratto di lavoro ai sensi dell'art. 319 CO. A suo modo di vedere, nel caso in rassegna, che vede coinvolti un giocatore dilettante e una squadra in 1. lega, mancano infatti due dei presupposti essenziali per poter ammettere l'esistenza di un tale negozio giuridico, vale a dire il rapporto di subordinazione del lavoratore e l'onerosità della sua prestazione.
a) Orbene, come rettamente osservato dai giudici cantonali, l'esistenza di un rapporto di subordinazione tra un giocatore di calcio e la società presso cui milita non può essere negata. Ogni giocatore è tenuto ad adeguarsi alle istruzioni impartitegli dal club che l'ha ingaggiato, sia tale obbligo fondato su di un contratto di lavoro - com'è il caso per i calciatori professionisti - oppure sullo scopo sociale del club - com'è il caso per i giocatori dilettanti (cfr. Bondallaz, Toute la jurisprudence sportive en Suisse, Berna 2000, n. 69 a pag. 98 seg.).
b) Il criterio determinante ai fini del giudizio sull'esistenza di un contratto di lavoro ai sensi dell'art. 319 CO è semmai quello della remunerazione (in questo senso anche Bondallaz, op. cit. , n. 69, Remarque a pag. 99).
aa) In concreto il convenuto afferma che l'importo concesso al giocatore nella stagione 1994/1995, di fr.
2'500.-- mensili, configurava una semplice indennità per le spese sopportate e non un salario. Invano.
Il tenore del contratto non lascia dubbi a questo riguardo: l'art. 4 distingue infatti chiaramente fra "stipendio" e "rimborso spese" e la somma di fr. 2'500.-- è stata inserita nella prima categoria. Lo stesso vale per l'aggiunta al contratto, nella quale viene esposta l'evoluzione dello "stipendio" del giocatore: fr. 2'500.-- mensili durante l'anno di transizione fino a luglio 1995 e successivamente, qualora il F.C. X.________ entrasse in serie B, fr. 70'000.-- per il primo anno, fr. 100'000.-- per il secondo e fr. 110'000.-- per il terzo. A ciò si aggiunga infine il fatto - rettamente rilevato anche dai giudici ticinesi - che l'importo in questione eccedeva manifestamente le spese reali connesse con l'attività sportiva, sicché includeva un salario.
bb) La stipulazione di uno stipendio andrebbe inoltre negata, secondo il convenuto, perché esclusa dalle regole di gioco emanate dall'Associazione Svizzera di Football (ASF), giusta le quali il giocatore dilettante, per la sua partecipazione alle competizioni dell'ASF o per un'attività qualsiasi in relazione con queste, non percepisce nessuna indennità superiore al montante delle spese effettive che si manifestano durante l'esercizio di questa attività (art. 44 cpv. 1 Regolamento ASF).
Anche in questo caso non è possibile aderire all'argomentazione ricorsuale. È vero che in Svizzera l'attività sportiva a livello professionale si differenzia tradizionalmente da quella amatoriale per il fatto che lo sportivo dilettante non conclude nessun contratto e non viene retribuito, mentre quello professionista stipula un contratto in cui viene fissata una retribuzione regolare. Si tratta tuttavia di un criterio di principio non sempre ossequiato nel mondo dello sport: sono molti, infatti, gli sportivi attivi in un settore riservato ufficialmente ai dilettanti ad essere, ciononostante, vincolati da contratto e regolarmente remunerati; fra questi, in particolare, i calciatori di 1. lega (cfr. Zufferey, Les contrats du sport professionnel face aux bonnes moeurs, in: SJZ 1990 pag. 113).
c) Alla luce di quanto esposto, la decisione di qualificare il documento sottoscritto dall'attore nel 1994 quale contratto di lavoro a norma dell'art. 319 CO merita di essere condivisa.
2.- Nella denegata ipotesi in cui si volesse ammettere la pattuizione di un simile accordo, esso non potrebbe comunque avere alcun effetto in quanto nullo ex art. 20 CO. La sua stipulazione risulta infatti in contrasto con il già citato art. 44 del Regolamento ASF, regola di diritto la cui violazione implica appunto, secondo il convenuto, la nullità del contratto.
Già si è detto che, nonostante il tenore dell'art. 44 Regolamento ASF, la conclusione di contratti di lavoro nell'ambito del calcio amatoriale è frequente. Questa pratica, anche se forse criticabile per le ragioni descritte nel gravame, non può venire sanzionata dall'autorità giudiziaria statale con la nullità.
a) Secondo la giurisprudenza, un contratto è nullo per illiceità ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 CO quando il suo oggetto, la sua stipulazione o il suo scopo indiretto violano una norma imperativa del diritto svizzero - privato o pubblico - sia essa federale o cantonale. La nullità può comunque essere pronunciata solo se la legge lo prevede espressamente oppure se essa risulta dal senso e dallo scopo della norma in questione (DTF 119 II 222 consid. 2 con rinvii; Kramer in: Berner Kommentar, n. 132 ad art. 19-20 CO ).
b) Il Regolamento dell'Associazione Svizzera di Football non appartiene al diritto svizzero. La sua violazione non rende quindi un contratto nullo giusta l'art. 20 CO (Kramer, op. cit. , n. 133 ad art. 19-20 CO ; cfr. anche Zufferey, op. cit. pag. 116). Va inoltre osservato che, stando al suo tenore, esso vincola solo le associazioni sportive e non i singoli giocatori.
In queste circostanze non v'è motivo di discostarsi dalla prassi criticata dal convenuto, per la quale non risulta illecito ai sensi dell'art. 20 CO un contratto di lavoro in contrasto con il regolamento ASF, nel quale, come nel caso concreto, vengono concesse ad un giocatore di 1.
lega delle prestazioni che eccedono quelle previste dal regolamento ASF (cfr. Bondallaz, op. cit. , n. 68bis a pag. 98). Nessuna norma del diritto svizzero vieta infatti ad una società di pagare un salario al giocatore di 1. lega né a quest'ultimo di giocare contro remunerazione (Zufferey, op. cit. , pag. 116 seg.).
Nulla muta il fatto che un simile accordo violi il regolamento dell'associazione, trattandosi di un terzo estraneo al contratto (Zufferey, op. cit. , pag. 117; Kramer, op. cit. , n. 143 ad art. 19-20 CO ).
La violazione dell'art. 44 Regolamento ASF comporta semmai le sanzioni contemplate dagli statuti dell'ASF (cfr. art. 44 n. 3 Regolamento ASF), fra le quali, comunque, non vi è - giova rilevarlo - l'inefficacia del contratto, come peraltro ammesso anche nell'allegato ricorsuale.
3.- Sia come sia, il convenuto è dell'avviso che il contratto non può essergli opposto in quanto sottoscritto a titolo personale dal vicepresidente, circostanza che la Corte cantonale ha omesso di considerare a causa di un'errata valutazione delle deposizioni rese in corso d' istruttoria.
La censura risulta d'acchito inammissibile siccome interamente rivolta contro l'apprezzamento delle prove. Il convenuto dimentica che, a prescindere da eccezioni che in concreto non vengono nemmeno allegate, chiamato a statuire quale istanza di riforma il Tribunale federale fonda il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima istanza cantonale (cfr. DTF 127 III 248 consid. 2c pag. 252). Le censure contro la valutazione delle prove operata dall'autorità cantonale andrebbero semmai proposte nel quadro di un ricorso di diritto pubblico fondato sul divieto dell'arbitrio; nel quadro di un ricorso per riforma esse sono irricevibili (DTF 126 III 59 consid. 2a pag. 65, 125 III 368 consid. 3, 122 III 26 consid. 4a/aa pag. 32).
4.- Il ricorso si avvera infine inammissibile anche nella misura in cui contesta le conclusioni della Corte cantonale circa il potere di rappresentanza del vicepresidente.
Come rettamente rilevato dall'attore nella sua risposta, il convenuto non spende neanche una parola per sostanziare quest'affermazione.
Giusta l'art. 55 cpv. 1 lett. c OG, l'allegato ricorsuale deve indicare quali sono le norme violate dalla Corte cantonale e in che misura esse non sono state rispettate. La giurisprudenza ha invero stabilito che non è necessario ch'esse vengano esplicitamente menzionate; ciò non toglie ch'esse devono comunque poter venire determinate chiaramente sulla scorta del contenuto del ricorso per riforma (DTF 121 III 397 consid. 2a).
Su questo punto il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per carente motivazione.
5.- Posta l'esistenza di un contratto di lavoro che dava diritto al giocatore di pretendere fr. 70'000.-- annuali, il Tribunale d'appello ha esaminato i fatti svoltisi il 15 giugno 1995, quando il giocatore ha cessato con effetto immediato ogni rapporto con la società. I giudici ticinesi hanno stabilito che il comportamento dell'attore configura un abbandono del posto di lavoro giustificato da motivi gravi (art. 337 CO), donde l'accoglimento delle pretese vantate in causa, in applicazione dell'art. 337b CO.
Il convenuto non contesta tale giudizio, sicché la decisione va confermata.
6.- Per i motivi che precedono, nella misura in cui è ammissibile il ricorso per riforma si rivela infondato.
Non si preleva tassa di giustizia ( art. 343 cpv. 2 e 3 CO ; cfr. DTF 115 II 30 consid. 5a a pag. 40). Il convenuto dovrà tuttavia versare all'attore un'indennità per spese ripetibili (art. 159 cpv. 1 OG; DTF citato consid. 5c).
Per questi motivi
il Tribunale federale
pronuncia :
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma è respinto e la sentenza impugnata viene confermata.
2. Non si preleva tassa di giustizia. Il convenuto rifonderà all'attore fr. 3000.-- per ripetibili della sede federale.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 8 novembre 2001 VIZ
In nome della I Corte civile
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,
La Cancelliera,