[AZA 0/2]
1A.166/2001
I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
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12 novembre 2001
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente
della Corte e vicepresidente del Tribunale federale, Nay e Catenazzi.
Cancelliere: Ponti.
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Visto il ricorso ("contestazione") del 28 settembre 2001 presentato da A.________, Cadro, contro la sentenza emessa il 31 agosto 2001 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nella causa che lo oppone a B.________, Volketswil (ZH), in materia pianificatoria (posteggi fuori zona edificabile);
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che in data 28 settembre 2001 A.________ ha inoltrato al Tribunale federale uno scritto intitolato "contestazione" e diretto contro la sentenza emessa dal Tribunale cantonale amministrativo il 31 agosto 2001;
che il 3 ottobre 2001 il Presidente della I Corte di diritto pubblico, rilevato che il ricorso non adempiva le condizioni di ammissibilità previste all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG per carenza di motivazione, ha invitato il ricorrente a ritirarlo, allo scopo di evitare inutili spese processuali;
che con il medesimo scritto il ricorrente è stato invitato, qualora intendesse mantenere il gravame, ad anticipare entro il 31 ottobre seguente fr. 1000.-- a garanzia delle spese processuali presunte nonché a produrre una copia della decisione impugnata, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile; che A.________, in data 10 ottobre 2001, ha dichiarato al Tribunale federale di voler mantenere il ricorso;
che il richiesto pagamento non essendo stato versato nel termine assegnato, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 150 cpv. 4 OG, sicché il gravame non può essere esaminato nel merito;
che tale esito non muta per il fatto che il ricorrente, nella citata lettera del 10 ottobre 2001, adduce di essere un pensionato con una rendita di fr. 1178.-- mensili e di non poter permettersi ulteriori spese processuali;
che, qualora si dovesse ravvisare in questa lettera un'implicita domanda di assistenza giudiziaria secondo l'art. 152 OG, essa dovrebbe essere respinta per il fatto che il ricorso, formulato in modo generico senza indicazione dei fatti rilevanti o delle norme giuridiche che si pretendono violate, non adempie manifestamente le condizioni richieste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG ed è inammissibile;
che d'altra parte il ricorrente non ha prodotto, nel termine utile, una copia della decisione impugnata, per cui il suo ricorso risulta inammissibile anche per questo motivo (art. 90 cpv. 2 OG);
che si può rinunciare, eccezionalmente, a riscuotere una tassa di giustizia;
Per questi motivi
visto l'art. 36a OG
il Tribunale federale
pronuncia :
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si preleva tassa di giustizia.
3. Comunicazione al ricorrente e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 12 novembre 2001 VIZ
In nome della I Corte di diritto pubblico
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,
Il Cancelliere,