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Original
 
[AZA 7]
H 272/01 Ws
IVa Camera
composta dei giudici federali Borella, Presidente,
Leuzinger e Kernen; Scartazzini, cancelliere
Sentenza del 19 novembre 2001
nella causa
Z.________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Fabio Taborelli, Corso San Gottardo 25, 6830 Chiasso,
contro
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona, opponente,
e
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
Fatti :
A.- Con decisione 13 luglio 2000 la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha posto Z.________, nata nel 1938, al beneficio di una rendita semplice di vecchiaia di fr. 1057.- al mese con decorrenza dal 1° agosto 2000. La prestazione è stata calcolata sulla base di un reddito annuo medio di fr. 14'472.- ed un periodo di contribuzione completo di 41 anni corrispondente alla scala 44.
B.- Rappresentata dall'avvocato F. Taborelli, di Chiasso, l'assicurata è insorta contro tale provvedimento con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, postulando l'erogazione di una rendita di maggiore entità. Sosteneva in particolare di aver sempre collaborato con il marito nell'attività indipendente che consisteva nel gestire in comune una stazione di servizio con annesso negozio a C.________ e poi a N.________.
Con giudizio del 21 giugno 2001 l'autorità di ricorso cantonale ha respinto il gravame. Ha in sostanza rilevato che quale titolare dell'azienda era stato indicato unicamente Z.________, marito dell'assicurata, e che un trasferimento dei contributi dal marito al conto individuale della ricorrente sarebbe eventualmente stato possibile solo entro il termine di perenzione quinquennale. Tuttavia, la ripartizione tra i coniugi non costituiva un semplice errore di registrazione rettificabile secondo la procedura prevista dall'art. 141 cpv. 3 OAVS. Anche per quel che atteneva alla situazione degli ultimi cinque anni, l'insorgente non era riuscita a rendere verosimile di aver svolto un'attività lucrativa indipendente in quel periodo. Ha infine constatato che in base ai contributi registrati la rendita era stata calcolata correttamente.
C.- Tramite il suo legale, Z.________ interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo contro la pronunzia cantonale. Per i motivi di cui si dirà nei considerandi, propone in via principale che sia ordinata la rettifica dei suoi conti individuali, con il trasferimento di metà dei contributi del marito al proprio conto a partire dal 1° gennaio 1964. In via subordinata chiede che la metà dei contributi del marito sia trasferita a partire dal 1° agosto 1995. Protesta spese e ripetibili.
Rispondendo al gravame, la Cassa ne postula la reiezione.
Dal canto suo, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi al proposito.
Diritto :
1.- Nei considerandi dell'impugnato giudizio, la Corte cantonale ha debitamente rammentato le norme legali ed i principi di giurisprudenza applicabili in concreto, per cui a detta esposizione basta fare riferimento e prestare adesione.
2.- Pure esattamente i giudici di prime cure hanno applicato tale normativa al caso di specie.
a) Essi hanno innanzitutto constatato che un trasferimento dei contributi sul conto individuale della ricorrente non era possibile a causa dell'avvenuta perenzione quinquennale.
A questo proposito hanno rilevato a ragione che i contributi versati a nome di uno dei coniugi ed iscritti nel proprio conto individuale non possono più essere trasferiti, dopo il termine di cinque anni della perenzione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS, nel conto dell'altro coniuge, a meno che si tratti di un errore di registrazione ai sensi del citato art. 141 cpv. 3 OAVS. Non trattasi, secondo la giurisprudenza, di un errore di registrazione rettificabile secondo la procedura prevista dall'art. 141 cpv. 3 OAVS se titolare di un'azienda è il marito nei cui confronti la Cassa preleva i contributi e se l'altro coniuge desidera più tardi che detti contributi o i relativi redditi siano parzialmente trasferiti sul proprio conto individuale. Carente è pertanto un motivo sufficiente per giustificare una rettifica (RCC 1984 pag. 184 consid. 1 e 185 consid. 2, pag. 460 consid. 1; cfr. DTF 117 V 262 consid. 3 e sentenza 25 giugno 1999 in re K., H 73/97). Che in concreto ci si trovi in un simile caso e che il trasferimento dei contributi fosse escluso per perenzione del termine quinquennale non può essere negato, per cui sono inconferenti gli argomenti della ricorrente destinati a contrastare tali conclusioni.
b) È stato inoltre accertato che la ricorrente non era pervenuta a rendere verosimile di aver svolto un'attività lucrativa indipendente negli ultimi cinque anni. Anche da questo profilo, la Corte cantonale ha pertinentemente tenuto conto della reale situazione lavorativa nell'azienda in parola. Nulla muta a tal proposito la circostanza che l'insorgente tenti di dimostrare, nel ricorso di diritto amministrativo, che l'acquisto del terreno e la costruzione della stazione di benzina con annesso negozio erano stati a suo tempo finanziati dai coniugi Z.________ in ragione di metà ciascuno. Determinante per il prelievo di contributi assicurativi è in effetti il reddito proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa.
c) Nel gravame proposto in questa sede, la ricorrente non contesta che la rendita sia stata calcolata correttamente dalla Cassa e che pure l'autorità giudiziaria cantonale abbia confermato l'esattezza di tale calcolo. Questo punto non forma pertanto oggetto della presente lite.
3.- In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso dev'essere respinto, mentre meritano tutela il giudizio impugnato e la decisione da esso protetta.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
pronuncia :
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
II.Non si percepiscono spese giudiziarie.
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 19 novembre 2001
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera :
Il Cancelliere :