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Original
 
[AZA 7]
H 388/99 Ws
IVa Camera
composta dei giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e Leuzinger; Scartazzini, cancelliere
Sentenza del 20 novembre 2001
nella causa
P.________, ricorrente,
contro
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona, opponente,
e
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
Fatti :
A.- L'avvocato P.________, ex-magistrato dell'ordine giudiziario x.________ al beneficio della pensione dal 1° giugno 1992, con effetto da quella data era stato, il 5 marzo 1993, affiliato dalla Cassa di compensazione del Cantone Ticino quale persona indipendente. Considerata l'attività di avvocato svolta dal 1° giugno 1992, con decisione 12 marzo 1993, cresciuta in giudicato, la Cassa ha segnatamente stabilito in fr. 3527. 55 l'importo dei contributi dovuti per l'anno 1993, in base ad un reddito aziendale di fr. 40 000. -, con riserva di rettifica in base alla tassazione fiscale. Mediante scritto del 29 aprile 1997, la Cassa ha informato l'assicurato che avrebbe provveduto all'annullamento della sua affiliazione quale indipendente e alla riaffiliazione, dal 1° gennaio 1993, come persona senza attività lucrativa. Considerava in effetti che il contributo quale indipendente non raggiungeva la metà di quello dovuto come persona senza attività lucrativa calcolato sulla base della sostanza complessiva e della pensione di magistrato. Con scritto del 5 maggio 1997 l'interessato ha contestato la posizione della Cassa. In data 24 settembre 1997 quest'ultima ha notificato a P.________ l'avvenuto stralcio dalla categoria di indipendente e la nuova iscrizione quale persona non esercitante attività lucrativa a partire dal 1° gennaio 1993.
Dopo essersi l'assicurato determinato sulla posizione dell'amministrazione e aver quest'ultima confermato, il 3 novembre 1997, il proprio punto di vista espresso il 24 settembre 1997, la Cassa, con decisione 16 dicembre 1997, ha stabilito i contributi dovuti da P.________ nel 1993 quale persona senza attività lucrativa. In base ad una sostanza di fr. 222 035. - e a pensioni per un importo di fr. 143 975. - i contributi sono stati fissati in fr. 7675. - per l'anno 1993 (contributi pari a fr. 7524. 50 più spese di amministrazione).
B.- Contro il provvedimento amministrativo l'assicurato è insorto con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Asseriva segnatamente di svolgere attività lucrativa regolarmente, seppure a titolo accessorio, per un tempo non inferiore alla metà di quello abitualmente consacrato al lavoro. Chiedeva pertanto, postulato il ripristino della propria classificazione quale indipendente, l'annullamento della decisione 16 dicembre 1997 sia per quanto riguardava la sua affiliazione quale persona non svolgente attività lucrativa che per quanto atteneva alla fissazione dei contributi dovuti per l'anno 1993. Subordinatamente domandava la modifica del provvedimento litigioso nel senso che l'ammontare dei contributi dovuti per quell'anno fosse ridotto a fr. 4147. 45.
Con giudizio 12 ottobre 1999, l'autorità di ricorso cantonale ha parzialmente accolto il gravame. Confermato il provvedimento amministrativo nella misura in cui P.________ doveva essere considerato quale persona che non svolge attività lucrativa con effetto dal 1° gennaio 1993, i giudici di prime cure hanno ordinato il rinvio dell'incarto alla Cassa affinché computasse i contributi versati nel 1993 come indipendente su quelli dovuti lo stesso anno in qualità di persona senza attività lucrativa. Essi in sostanza hanno ritenuto non aver l'assicurato dimostrato che il suo tempo di lavoro superasse il 50 % di quello normale; inoltre, i contributi pagati a seguito dell'attività indipendente non avrebbero raggiunto la metà di quelli stabiliti in base all'art. 28 OAVS.
C.- P.________ interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo avverso il giudizio cantonale. Afferma che le circostanze e la realtà economica concrete depongono a favore di un'attività indipendente, seppure accessoria, svolta con finalità lucrativa. Contesta, siccome fondato su un calcolo errato, l'asserto secondo il quale i contributi versati come persona con attività lucrativa indipendente per l'anno in questione non raggiungerebbero la metà di quelli stabiliti giusta l'art. 28 OAVS. Rimprovera alle precedenti istanze di non aver tenuto conto del fatto che l'evoluzione del guadagno imponibile nel corso degli anni costituisce un ulteriore indizio per un'attività svolta con finalità lucrativa, segnatamente ove si osservi che il guadagno fiscalmente imponibile va, nel caso di un'attività indipendente nuovamente conseguita, regolarmente aumentando con l'andar degli anni dopo l'inizio della stessa, in particolare man mano che le pratiche avanzano e diventano fatturabili. Conclude, protestate spese e ripetibili, chiedendo l'annullamento dell'affiliazione quale persona che non svolge attività lucrativa e la conferma dell'affiliazione come persona esercitante attività lucrativa indipendente.
Rispondendo al gravame, la Cassa opponente ne propone la disattenzione, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
Diritto :
1.- Oggetto della presente lite è lo statuto di affiliazione di P.________, ossia il tema di sapere se egli, ex-magistrato dell'ordine giudiziario ticinese al beneficio della pensione dal 1° giugno 1992, che a partire da quella data ha esercitato accessoriamente la professione di avvocato, debba essere considerato quale assicurato indipendente oppure come persona senza attività lucrativa.
Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett.
a e b e 105 cpv. 2 OG).
2.- Nei considerandi dell'impugnato giudizio la Corte cantonale ha correttamente ricordato il contenuto degli art. 28 e 28bis OAVS, applicabili in virtù dell'art. 10 LAVS, il quale disciplina l'obbligo contributivo delle persone senza attività lucrativa. Essa ha in particolare rammentatocheaisensidell'art. 28OAVS, perlepersonenonesercitantiun'attivitàlucrativaeperlequalinonèprevisto il contributo minimo annuo di 324 franchi, i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendite. In tal caso, i contributi sono calcolati fondandosi su una specifica tabella, essendo precisato che alla sostanza va addizionato, se la persona non esercitante un'attività lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di una rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per venti. Da un altro lato, l'art. 28bis prima frase OAVS prevede che le persone la cui attività lucrativa non è esercitata durevolmente a tempo pieno pagano i contributi come se fossero senza attività lucrativa se, nel corso di un anno civile, i contributi pagati a titolo di un'attività lucrativa, aggiunti a quelli del datore di lavoro, non raggiungono almeno la metà del contributo dovuto giusta l'art. 28. Secondo la giurisprudenza sviluppata in questo contesto e la dottrina, un'attività lucrativa non è esercitata durevolmente a tempo pieno se l'assicurato esercita un'attività durevole ma non a tempo pieno, oppure se l'attività è esercitata a tempo pieno ma non in maniera durevole. Ai fini dell'applicazione dell'art. 28bis OAVS, l'attività lucrativa dev'essere inferiore alla metà del tempo di lavoro usuale (DTF 115 V 169 consid. 7b e 174 consid. 10d; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la LAVS, Basilea e Francoforte 1997, ad art. 10 LAVS, pag. 344 n. 15 segg. ; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a ed., Berna 1996, pag. 216 n. 10.1 - 10.4).
Deriva da quanto suesposto che è considerato quale assicurato senza attività lucrativa la persona i cui contributi pagati a titolo di un'attività lucrativa non raggiungano l'importo minimo previsto dall'art. 28 OAVS. Adempiuto tale requisito, deve inoltre essere soddisfatto quello di un'attività esercitata in proporzioni inferiori alla metà del tempo di lavoro usuale.
3.- a) Nel caso in esame, l'autorità di ricorso di primo grado ha innanzitutto asserito che i contributi pagati a seguito dell'attività indipendente non raggiungevano la metà di quelli stabiliti in base all'art. 28 OAVS. All'esame degli atti all'inserto questa constatazione risulta corretta. In effetti, come lo ha posto in rilievo esattamente la Corte cantonale, il contributo pagato a seguito dell'attività lucrativa indipendente - fr. 3527. 50 - è inferiore alla metà del contributo dovuto giusta il menzionato disposto e la corrispondente normativa della LAI e della LIPG - fr. 3650. 50 - (sostanza fr. 222 035. - + rendita annua [fr. 143 975. - x 20] fr. 2 879 500. - = fr. 3 101 535. -; differenza tra fr. 1 750 000. - e fr. 3 101 535. - = fr. 1 351 535. -; fr. 1 350 000. - [arrotondati secondo l'art. 28 cpv. 3 OAVS] ./. 50 000. - = 27; fr. 27 x 126 = fr. 3402. -; fr. 2856. - + fr. 3402. - = fr. 6258. -; fr. 6258 ./. 2 = fr. 3129. -; fr. 3129. - + fr. 521. 50 [quale contributo dovuto giusta l'art. 3 cpv. 1 LAI, che corrisponde ad un sesto di quello previsto dall'art. 28 cpv. 1 OAVS, e a prescindere da quello dovuto giusta l'art. 27 cpv. 2 LIPG] = fr. 3650. 50).
Ne deriva che la Corte cantonale ha accertato questi fatti determinanti in modo esatto.
b) Come si è visto, ulteriore presupposto necessario perché trovi applicazione l'art. 28bis OAVS, vale a dire che la persona non esercitante un'attività lucrativa durevolmente a tempo pieno debba pagare i contributi come se fosse senza attività lucrativa, è la circostanza che la medesima attività sia di entità inferiore alla metà del tempo di lavoro usuale. Ora, per negare a P.________ la qualità di persona esercitante un'attività indipendente, la precedente istanza ha invece affermato non aver egli dimostrato che il suo tempo di lavoro superasse il 50 % di un normale tempo di lavoro. Alla luce della menzionata giurisprudenza tale requisito non è però richiesto, in quanto basta che l'attività svolta corrisponda alla metà del tempo di lavoro usuale, non essendo invece necessario che essa ecceda simile limite. Ne consegue che il Tribunale cantonale ha violato il diritto federale in quanto non lo ha applicato correttamente. Comunque, alle precedenti istanze incombeva di appurare, nei limiti del possibile, se il ricorrente esercitasse, nel 1993, effettivamente un'attività nelle proporzioni richieste secondo i surriferiti principi di giurisprudenza e la dottrina. È opportuno precisare che quest'ultimi stabiliscono essere l'indicato presupposto determinato anche tenendo conto del fatto che l'evoluzione del guadagno imponibile può, nel corso degli anni, regolarmente evolvere in funzione dell'avanzamento delle pratiche (DTF 115 V 175 consid. 10d; Käser, op. cit. pag. 218 n. 10.4 in fine). In realtà, come risulta dall'incarto, simili accertamenti non sono stati intrapresi nel caso di specie.
c) Discende dalle predette considerazioni che il ricorso di P.________ merita accoglimento nel senso che, in disattenzione del giudizio impugnato nella misura in cui è stato ritenuto essere soddisfatto il presupposto di un'attività esercitata in proporzioni inferiori alla metà del tempo di lavoro usuale, la causa dev'essere rinviata all'autorità giudiziaria cantonale affinché determini se tale condizione sia effettivamente adempiuta.
4.- a) Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG e contrario).
Visto l'esito della vertenza, le spese processuali sono poste a carico della Cassa di compensazione (art. 135 e 156 cpv. 1 OG).
b) Nell'evenienza in esame, i presupposti perché un avvocato che agisce in causa propria possa eccezionalmente pretendere un'indennità per la sua attività personale non sono dati (DTF 122 V 151 consid. 9, 110 V 136 consid. 7).
La sua pretesa d'indennità per spese ripetibili ai sensi dell'art. 159 cpv. 2 OG deve pertanto essere negata.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
pronuncia :
I.Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che, annullato il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 12 ottobre 1999, la causa è rinviata all'autorità giudiziaria cantonale affinché proceda conformemente ai considerandi e statuisca di nuovo.
II.Le spese giudiziarie di un importo di fr. 900. - sono poste a carico della Cassa di compensazione opponente.
III. L'anticipo spese prestato dal ricorrente viene retrocesso.
IV.Non si assegnano indennità di parte.
V.La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 20 novembre 2001
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera :
IlCancelliere :